Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 11255
CASS
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen. per esclusione della continuazione

    L'ordinanza impugnata ha escluso la continuazione con motivazione adeguata, ritenendo insussistente l'identità del disegno criminoso. L'abuso edilizio non ha nulla a che vedere con la condotta distrattiva per gli interessi creditori. La parziale coincidenza oggettiva degli immobili non è correlata a un profilo della condotta illecita idoneo a rivelare l'unitaria preordinazione dei reati. La circostanza del medesimo contesto spaziale non incide sul giudizio di insussistenza dell'unicità del disegno criminoso, una volta affermata l'estemporaneità della condotta.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per travisamento del fatto, contraddittorietà logica e errata valutazione del contesto spaziale dei reati

    La deduzione difensiva volta ad evidenziare che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel ritenere che detti abusi fossero stati commessi in altro contesto spaziale, non assurge a elemento decisivo ai fini della correttezza dell’iter argomentativo, non incidendo la circostanza del medesimo contesto spaziale sul giudizio di insussistenza dell’unicità del disegno criminosa, una volta affermata l’estemporaneità della condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 11255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11255
    Data del deposito : 25 marzo 2026

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