Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28692
CASS
Sentenza 9 luglio 2010

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Il provvedimento con il quale il giudice procedente dispone, stante l'urgenza, la trattazione del processo nel periodo feriale non deve necessariamente essere emesso e notificato prima della data fissata per la sospensione dei termini, non essendo ciò in alcun modo ricavabile dalla legge, la quale si limita a stabilire che "in tale caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28692
    Data del deposito : 9 luglio 2010

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