Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice procedente dispone, stante l'urgenza, la trattazione del processo nel periodo feriale non deve necessariamente essere emesso e notificato prima della data fissata per la sospensione dei termini, non essendo ciò in alcun modo ricavabile dalla legge, la quale si limita a stabilire che "in tale caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28692 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/07/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 2821
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 18877/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO AR, AD RI e HA AR;
avverso la sentenza 1.7.09 della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso del KO e per l'inammissibilità dei ricorsi dell'AD e del HA;
udita la difesa dell'AD - Avv. Guaitoli Fabio Massimo, in sostituzione dell'Avv. De Martin Sandro -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 1.7.09 la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la condanna emessa il 15.7.08 dal Tribunale di Bolzano nei confronti di KO AR, AD RI e HA AR per rapina ai danni della filiale di Ortisei della Cassa di risparmio di Bolzano, furti, detenzione e porto di armi da guerra, uso di targhe manomesse, reati tutti aggravati. Con separati atti ricorrevano il KO, l'AD e il HA contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il KO lamentava:
a) carenza di motivazione sull'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso avviso al difensore della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e violazione dei termini di comparizione di cui all'art. 419 c.p.p., con conseguente nullità delle sentenze di primo e secondo grado, sollevata in primo grado e coltivata nei motivi d'appello; in proposito la Corte territoriale si era limitata a recepire apoditticamente le decisioni sul punto adottate in prime cure, senza meglio esaminare le argomentazioni addotte nell'atto di impugnazione;
in esso si era segnalato che, quand'anche l'omesso avviso al difensore ex art. 415 bis c.p.p. fosse stato sanato dall'aver il difensore medesimo chiesto, il 12.7.07, copia degli atti, tale sanatoria non poteva estendersi alla violazione del termine di 20 gg. di cui all'art. 415 bis cit., comma 3, atteso che la sospensione feriale dei termini era stata derogata con successivo decreto di urgenza del processo adottato dal GUP L. n. 742 del 1969, ex art. 2, comma 3 soltanto all'udienza del 9.8.07 e, quindi, dopo il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e comunque a sospensione feriale già in corso e a rapporto processuale non validamente instaurato;
ne' la dedotta violazione dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3 poteva ritenersi tardivamente eccepita, dovendosi intendere implicitamente compresa nella più generale deduzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio tempestivamente operata;
b) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella parte in cui l'impugnata sentenza, senza rispondere alle censure sollevate in appello, aveva ritenuto l'esistenza a carico del ricorrente di indizi gravi, precisi e concordanti costituiti dalla sua presenza, nella notte del 10.9.06, in compagnia di tutti gli altri coimputati su un furgone Renault contenente borsoni, tute e parrucca effettivamente indossate dai rapinatori, presenza - a poca distanza - delle targhe originarie dell'autovettura VW Golf utilizzata dai malviventi per la seconda parte della fuga, ritrovamento di tracce di residuo da sparo sul detto furgone Renault, deposizione del teste oculare FR (che aveva descritto i tratti somatici dei rapinatori), tracce di DNA del coimputato AD sul cappellino a visiera perso durante la fuga e simile a quello visto dal FR sul capo di uno dei rapinatori, frequentazione anche dopo la rapina fra l'AD ed il KO, assenza di contatti telefonici fra costoro immediatamente prima, durante e dopo l'esecuzione della rapina, tentata fuga verso l'Albania di AI EN (altro coimputato non ricorrente) non appena aveva saputo del fermo degli altri tre coimputati: in realtà - obiettava il KO - il profilo genetico dell'AD combaciava con quello presente negli archivi del RIS di Parma, ma non con quello repertato in occasione della rapina commessa l'11.9.06 ad Ortisei;
i borsoni contenevano vestiario, ma non armi;
il teste FR aveva fornito generiche descrizioni somatiche dei rapinatori e dei cappellini con visiera che portavano i rapinatori;
l'assenza di contatti telefonici era di per sè non significativa, ancor più perché mancava il dato di confronto con diversi periodi e perché il fatto che il telefonino del KO non avesse ricevuto telefonate tra le h. 17,16 del 9.6.06 e le h. 14,30 del 12.9.06 non implicava necessariamente che fosse spento;
ne' era significativo che il profilo genetico del KO fosse compatibile con quello di uno degli autori di altra rapina, commessa il 24.9.04 ai danni del Credito Cooperativo Pordenonense;
del pari non significative erano le analogie tra il modus operandi degli autori di tale rapina e quella per cui era processo, trattandosi di modalità (pluralità di correi, uno dei quali fungeva da palo, travisamento, uso di taglierini e di un kalashnikov etc.) riscontrabili in un numero indefinito di analoghi fatti delittuosi;
in conclusione, la presenza del KO, nella notte del 10.9.06, in compagnia degli altri coimputati nelle vicinanze del locus commissi delicti non escludeva l'ipotesi che egli li avesse abbandonati prima della rapina;
l'AD deduceva:
c) nullità della sentenza per carenza di motivazione sui motivi di impugnazione, essendosi la Corte territoriale limitata ad elencare asetticamente i ritenuti elementi indizianti senza specificamente esaminare le doglianze mosse nell'atto d'appello, che aveva lamentato la discordanza fra i dati fisionomici del ricorrente e quelli rilevati dai CC. con riferimento al conducente dell'auto dei presunti rapinatori (che avrebbe avuto le basette brizzolate, mentre l'AD aveva i capelli assolutamente neri); l'inconferente rilievo del rinvenimento nell'abitazione del fratello dell'AD di 5 "banconote civetta", senza che nulla dimostrasse l'uso di detto appartamento da parte dell'odierno ricorrente;
l'assenza, sul furgone Renault, di armi, targhe o vestiario riferibili ai rapinatori;
la non riferibilità all'AD delle tracce di DNA rilevate sul cappellaio dello "sparatore" al lato del guidatore, asseritamente identificato dai CC. con l'AD; impossibilità di condurre contemporaneamente le due auto rubate ed il furgone Renault Traffic, su cui era stato rinvenuto l'AD, 30 ore prima della rapina;
il HA denunciava:
d) omessa motivazione sui motivi di gravame, segnatamente riguardo:
alla presenza degli imputati all'interno del furgone Renault alle h. 4,20 del 10.9.06, non significativa in quanto la rapina era stata commessa solo alle h. 10,30 dell'11.9.06; alla riferita presenza di borsoni all'interno del furgone all'atto del controllo, su cui i militi sentiti in dibattimento si erano limitati a riferire che da essi, aperti, si intravedevano dei vestiti;
ai dubbi circa l'esattezza dei risultati estrapolati dal report percorsi, giacché la stessa società che gestiva l'antifurto satellitare ne aveva evidenziato un difetto di funzionamento, il che andava ad aggiungersi al fatto che non era stata documentata la posizione del furgone all'atto del controllo da parte dei militi, così come vi era un'inesattezza laddove la sentenza di primo grado aveva parlato di una distanza di 1000/1900 m. tra il luogo in cui sarebbero state ritrovate le targhe originali della Golf rubata e il luogo in cui era stato controllato il furgone;
per altro, la circostanza del ritrovamento delle targhe poteva collegare fra loro i furti e il reato p. e p. ex art. 100 C.d.S., ma nulla di più, ben potendo gli autori dei furti delle auto e delle targhe essere persone diverse dagli autori della rapina;
e) mancata assunzione di una prova decisiva, vale a dire della perizia sui residui di polvere da sparo che sarebbero stati rinvenuti all'interno del furgone Renault, perizia che era stata chiesta con i motivi d'appello;
f) mancata motivazione del diniego delle invocate attenuanti genetiche e della riduzione della pena, che per il HA era stata determinata in misura pari a quella irrogata agli altri coimputati, sebbene al HA medesimo non fosse stata contestata la recidiva contestata, invece, ad altri.
1- Le censure sintetizzate nel motivo di ricorso che precede sub a) non possono accogliersi.
Il mancato avviso al difensore della conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. è stato comunque sanato ex art. 183 c.p.p., lett. b) per essersi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato: invero, lo stesso ricorrente ammette che il 12.7.07 il proprio difensore aveva avuto accesso agli atti delle indagini preliminari già depositati e ne aveva chiesto copia. Nè è possibile ricondurre tale nullità a quelle insanabili di cui all'art. 179 c.p.p., noto essendo nella giurisprudenza di questa S.C. che la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore è a regime intermedio (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5 n. 43763 del 22.10.08, dep. 21.11.08, rv. 241808), in quanto tale sempre suscettibile di sanatoria (cfr. Cass. Sez. 3 n. 47578 del 23.10.03, dep. 12.12.03, rv. 226675: l'obiezione difensiva secondo cui, nel caso esaminato in tale precedente, l'avviso risultava essere stato dato ad uno solo dei due difensori non muta i termini della questione, poiché l'omissione dell'avviso ad uno solo o ad entrambi i difensori o all'unico difensore non altera la natura giuridica della nullità in discorso).
Lamenta altresì il ricorrente di non aver potuto disporre dei 20 gg. di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3 per esercitare le facoltà ivi previste, dal momento che la conoscenza del deposito degli atti e l'esercizio della facoltà di richiederne copia era avvenuta non prima del 12.7.07, mentre la richiesta di rinvio a giudizio era stata presentata dal PM già il 22.7.07. Ma - rileva questa S.C. - essendosi verificata nella fase delle indagini preliminari, alla stregua dell'art. 181 c.p.p., comma 2 doveva essere eccepita in sede di udienza preliminare prima della pronuncia del provvedimento di cui all'art. 424 c.p.p., mentre nel caso di specie risulta essere stata sollevata soltanto innanzi al Collegio di primo grado all'udienza del 26.11.07 (del che si da atto anche in ricorso).
Sostiene in proposito il KO che in realtà tale doglianza era da intendersi già compresa nella più generale deduzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio tempestivamente operata nell'udienza preliminare, nel senso che onere della difesa era soltanto quello di eccepire tempestivamente la ritenuta nullità e non anche quello di motivarne le ragioni.
Si tratta di assunto infondato: l'art. 182 c.p.p., comma 1, per cui le nullità previste dai precedenti artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, ne implica la contestuale esplicitazione;
diversamente, ove cioè si supponesse l'astratta possibilità di eccepire una nullità senza spiegare quale norma di rito sia stata lesa, al giudice sarebbe impedita ogni decisione a riguardo, compresa la possibilità di ordinare - se del caso - la rinnovazione dell'atto nullo.
Quanto alla violazione dei termini di comparizione di cui all'art.419 c.p.p., che il ricorrente deduce come conseguenza del fatto che il decreto di urgenza del processo era stato adottato dal GUP L. n.742 del 1969, ex art. 2, comma 3 soltanto all'udienza preliminare del
9.8.07 e, quindi, dopo il relativo decreto di fissazione, correttamente è stato evidenziato che i termini a comparire erano stati rispettati, poiché l'udienza preliminare era stata aggiornata al 20.8.07 senza che alla precedente udienza del 9.8.07 fosse stata espletata altra attività processuale.
L'obiezione in proposito mossa dal ricorrente - secondo cui il decreto d'urgenza del processo non avrebbe potuto sanare una nullità già verificatasi in precedenza - è manifestamente infondata perché, vertendosi pur sempre in tema di nullità della notificazione di un avviso, in quanto tale disciplinata dall'art. 184 c.p.p., ai sensi del comma 2 di tale articolo essa da diritto solo all'integrazione del termine (che nella specie ha regolarmente avuto luogo, come si è detto), ma non può mai comportare l'invalidazione dell'avviso medesimo o, peggio, degli atti ad esso anteriori (ex art.185 c.p.p. le nullità possono estendersi agli atti consecutivi che dipendono da quelli dichiarati nulli, giammai a quelli precedenti). Ancora manifestamente infondata è la doglianza secondo cui il decreto di urgenza del processo L. n. 742 del 1969, ex art. 2, comma 3 dovrebbe necessariamente emettersi prima dell'inizio del periodo feriale, non essendo ciò in alcun modo ricavabile dalla legge, che si limita a stabilire che "in tale caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza" (cfr. Cass. Sez. 6 n. 9346 dell'11.9.97, dep. 16.10.97, rv. 210300).
Dunque, nessuna disposizione normativa obbliga - e, men che meno, sotto comminatoria di nullità - ad emanare il decreto di urgenza del processo prima dell'inizio del periodo di sospensione feriale. L'obiezione secondo cui il difensore dovrebbe essere allertato prima di tale momento - ovvero anteriormente al 1 agosto - onde consentirgli di organizzare le proprie ferie trascura che ex art. 177 c.p.p. le nullità sono tassative, il che assorbe ogni ulteriore discorso.
Si duole, ancora, il ricorrente del fatto che il rapporto processuale non si sarebbe validamente costituito a cagione del mancato rispetto della sospensione feriale dei termini, a quel momento non essendo stata ancora dichiarata l'urgenza del processo, ma in contrario basti osservare che nel caso di specie l'avvenuta comparizione della parte e del relativo difensore all'udienza del 9.8.07 innanzi al GUP escludeva la mancata costituzione del rapporto processuale. Da ultimo, sul punto, è appena il caso di rammentare che il vizio di motivazione - di cui si parla nella censura che precede sub a) - è spendibile mediante ricorso per cassazione solo se concerne la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 c.p.p., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. 4 n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. 2 n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634). Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto;
se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.
2- Il motivo che precedono sub c) è da disattendersi perché sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame.
Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1, n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497;
n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), osserva questa S.C. che i giudici del merito hanno, con motivazione immune da vizi logico- giuridici, evidenziato la particolare significatività del rinvenimento di tracce del DNA dell'AD sul coppellino che uno dei rapinatori aveva perso durante la fuga.
In proposito ritiene questa S.C. di dover dare continuità all'orientamento già espresso da Cass. Sez. 1 n. 48349 del 30.6.04, dep. 15.12.04, rv. 231182, secondo cui "Gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2". A fortiori ciò valga nel caso in esame, visti gli ulteriori elementi indiziari convergenti a carico dell'AD elencati in sentenza, come il sicuro riconoscimento, da parte dei CC. Gasser e Massaro, dell'AD nel guidatore dell'autoveicolo VW Golf durante la fuga ed il rinvenimento nell'abitazione in uso al fratello di 5 banconote civetta.
Nè le obiezioni svolte dal ricorrente integrano denuncia di travisamento della prova potenzialmente rilevante ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: in realtà si tratta di mera sollecitazione di differente lettura degli atti e di diversa delibazione su persuasività e/o attendibilità delle dichiarazioni rese, il che è ovviamente precluso in sede di legittimità.
È noto infatti che, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla cit. L. n. 46 del 2000, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007;
Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre) si è consolidata nello statuire che la previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il c.d. travisamento della prova finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale. È quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
Non spetta alla S.C. rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano e non presentino un contenuto diametralmente opposto a quello percepito dal giudicante e da lui riversato nella motivazione.
3- Va rigettata la doglianza che precede sub e), noto essendo che prova decisiva la cui mancata acquisizione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) è solo quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta: ciò va escluso quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre -confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 n. 37173 dell'11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n. 46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800; Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose altre).
A ciò si aggiunga che - per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - la perizia, proprio per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionatole ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Cass. Sez. 4 n. 14130 del 22.1.2007, dep. 5.4.2007; conf. Cass. n. 4981/2004; Cass. n. 37033/2003; Cass. n. 17629/2003; Cass.n. 9279/2003; Cass. n. 12027/99; Cass. n. 13086/98; Cass. n. 6074/97;
Cass. n. 275/97; Cass. n. 9788/94; Cass. n. 6881/93), così come non è censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio del potere di cui all'art. 603 c.p.p., che è meramente discrezionale (cfr. Cass. Sez. 5 n. 26085 del 16.6.2005, dep. 14.7.2005; Cass. Sez. 1 n. 4177 del 27.10.2003, dep. 4.2.2004; Cass. Sez. 4 n. 45998 del 29.9.2003, dep. 28.11.2003; Cass. Sez. 6 n. 33105 dell'8.7.2003, dep. 5.8.2003; Cass. Sez. 6 n. 12539 del 12.10.2000, dep. 1.12.2000).
4- Vanno, invece, accolti i motivi che precedono sub b) e sub d), con conseguente assorbimento della censura sub f).
La possibilità di motivare per relationem con rinvio a quanto già argomentato dal primo giudice non esime il giudice d'appello dal rispondere a motivi d'appello puntuali che, come nel caso del KO e del HA, non si siano limitati a riproporre questioni e profili di merito già congruamente disattesi dalla pronuncia di prime cure, ma abbiano specificamente confutato le valutazioni operate dal Tribunale.
Contrariamente alla posizione dell'AD, in cui già la sola presenza di tracce del DNA nei termini di cui sopra è sufficiente ad integrare prova di penale responsabilità, per il KO ed il HA la mera acritica elencazione degli indizi da cui essi sono attinti, accompagnata dal rinvio alla motivazione di prime cure, non è idonea a dare contezza dei motivi del rigetto, da parte dei giudici d'appello, delle obiezioni difensive ne' del raggiungimento della prova della penale responsabilità, che è stata affermata essenzialmente su un contesto indiziario costituito dalla vicinanza topico-temporale dei ricorrenti alla rapina de qua e all'AD. In altre parole, l'iter valutativo del quadro indiziario seguito dall'impugnata sentenza non risulta conforme all'insegnamento di Cass. S.U. n. 33748 del 12.7.05, dep. 20.9.05, rv. 231678, secondo cui "In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo".
È dunque necessario annullare con rinvio la sentenza (limitatamente alla posizione del KH e del HA) affinché nel nuovo giudizio ci si attenga a tale principio.
5- In conclusione, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di KH AR e HA AR, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento, mentre deve rigettarsi il ricorso di AD RI, con conseguente sua condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di KH AR e HA AR con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento.
Rigetta il ricorso di AD RI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010