Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2018, n. 11250
CASS
Sentenza 19 novembre 2018

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In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2018, n. 11250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11250
Data del deposito : 19 novembre 2018

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