Sentenza 19 novembre 2018
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2018, n. 11250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11250 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2018 |
Testo completo
11250-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA SS -Presidente - Sent. n. sez. 2382/2018 CC 19/11/2018 BARBARA CALASELICE R.G.N. 36555/2018 ALESSANDRINA TUDINO ELISABETTA MARIA OS MATILDE BRANCACCIO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2018 del TRIBUNALE della LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che conclude per l'inammissibilita' udito il difensore presente, avvocato Pipicelli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. AB RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, datato 20.7.2018 e depositato il 23.7.2018, il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa nei confronti di IO MA, per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1, I. fall., in relazione alla distrazione di somme ingenti di denaro e beni societari (condotta realizzata anche con il contributo partecipativo di altri coindagati, non ricorrenti nel presente procedimento), commesso ai danni della società GAPAR s.p.a., fallita con sentenza del 31.7.2015, nella sua qualità di amministratore della stessa nel periodo in cui si manifestava lo stato di decozione e venivano, contestualmente, realizzate le condotte distrattive a vantaggio di società beneficiarie o per l'acquisizione di società estere, per alcune delle quali egli rivestiva la carica di amministratore unico (la Tema Group s.r.l., la Kubilai s.r.l., la IRIS s.r.l.) ovvero di amministratore di fatto (la GAPAR SPA s.r.l. società di diritto rumeno). Accanto alle numerose condotte distrattive contestate al ricorrente, dettagliatamente elencate al capo A (nn.1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), sono stati contestati, al capo B, il reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1 1. fall. per aver falsificato libri e scritture contabili della società fallita GAPAR s.p.a. anche allo scopo di non rendere possibile la ricostruzione del suo patrimonio e la movimentazione degli affari;
al capo C, nn. 1, 2 e 3, il reato di reimpiego di beni e risorse, di provenienza dei reati di bancarotta di cui al capo A, rispettivamente distinti, in attività economiche societarie riconducibili ai ricorrenti in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
con l'aggravante della transnazionalità per il reato di cui alla lettera C, n. 2). L'istanza proposta in sede di riesame ha riguardato unicamente il quadro delle esigenze cautelari, chiedendosi la revoca o la sostituzione della misura in atto, e non quello della gravità indiziaria, sicchè, l'ordinanza impugnata, premessa la sussistenza di quest'ultimo, ritiene, dopo ampia ricostruzione, che quella carceraria sia l'unica misura cautelare adeguata ed idonea sotto il profilo dell'esigenza di evitare il pericolo di reiterazione dei reati, escludendo il pericolo di fuga pure ritenuto dall'ordinanza genetica.
2. Avverso il provvedimento in esame propone ricorso l'indagato mediante il proprio difensore, avv. Pipicelli, deducendo un unico motivo di ricorso con più profili di impugnazione.
2.1. Si argomenta anzitutto l'insussistenza delle esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dalla richiesta di misura cautelare (marzo 2017) al momento della sua emissione (luglio 2018). 2 La motivazione del Tribunale del Riesame sarebbe apodittica ed incentrata sulla considerazione della professionalità criminale del ricorrente, smentita, secondo la difesa, dalla temporaneità e limitatezza nel tempo delle condotte di reato contestategli. Sarebbe incongruente anche il richiamo operato ai precedenti penali dell'indagato, costituiti da una condanna per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., mentre il diverso procedimento penale pendente dinanzi ad altra autorità giudiziaria (Torino) per analoghe fattispecie di reato vede la posizione cautelare dell'indagato risolta dalla revoca della misura da ultimo in atto.
2.2. L'ordinanza del riesame sarebbe carente anche quanto alla valutazione sull'attualità della misura, dovendosi valutare in chiave di prognosi che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie e non essendo ciò stato fatto.
2.3. Si deduce, altresì, l'illogicità ed insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta necessità di soddisfare le esigenze di prevenzione del reato solo mediante la custodia carceraria. E difatti, anche in punto di verifica sulla adeguatezza di altre, meno gravose misure cautelari a contenere le esigenze di cautela, l'ordinanza sarebbe insufficientemente motivata, ciò ancor più alla luce della sottovalutazione della valenza positiva, in chiave di prognosi favorevole, della precedente esperienza cautelare sofferta dall'indagato nel citato procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria di Torino. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. E' opportuno premettere che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al 3 eliz fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
3. Ebbene, alla luce di tali principi, è evidente, quanto alla deduzione difensiva di insussistenza delle esigenze cautelari, come essa ricada nelle ragioni di inammissibilità poc'anzi espresse, per essere i motivi di ricorso rivolti essenzialmente a contestare la ricostruzione di fatto operata dal Tribunale del Riesame e a chiedere, quindi, al Collegio una diversa valutazione delle risultanze fattuali esaminate dal giudice di merito. In ogni caso, l'obiezione rivolta al provvedimento cautelare, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, è anche manifestamente infondata. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha ampiamente motivato in relazione agli elementi di concreta commissione della condotta sulla base dei quali ritiene che nei confronti dell'indagato IO MA siano configurabili ragioni di cautela riferibili al rischio di recidiva ed al pericolo, dunque, di reiterazione dei reati. Si è fatto legittimamente riferimento alla gravità dei reato, non considerando il loro titolo astratto, ma valutando l'ambito in cui complessivamente si inseriscono le condotte criminali dell'indagato ed apprezzandone il loro concreto atteggiarsi, evidenziandone l'ampiezza di realizzazione e le caratteristiche tali da far sì che esse abbiano configurato un vero e proprio "sistema" criminale. Il percorso argomentativo del Riesame corrisponde, in tali termini, alla condivisibile giurisprudenza che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, ha chiarito come il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37838 del 2/3/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168). La motivazione impugnata, in conclusione, non è affatto apodittica su detta valutazione di sussistenza dei pericula cautelari, come invece è rappresentato dalla difesa di IO, bensì compiutamente ricostruisce i fatti concreti di reato e li abbina alle considerazioni sulla personalità e la pericolosità dell'indagato da essi desumibile. Piuttosto, è il ricorso che si presenta, nel suo complesso, aspecifico su tale punto, poichè indica la insussistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, non confrontandosi che apparentemente con le ragioni del giudice di merito, in aperta 4 WB -conflittualità con il principio che deve essere ribadito anche in sede cautelare secondo cui, quanto al ricorso per cassazione, motivi difensivi sono da considerarsi aspecifici se mancanti di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253983; da ultimo, con riferimento all'applicabilità di tale vizio dell'impugnazione non soltanto al ricorso per cassazione ma anche all'atto di appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). E difatti, anche la contestazione mossa in riferimento alla valorizzazione, nel provvedimento impugnato, del precedente penale per il reato di cui all'art. 650 cod. effettivamente di non rilevante gravità, proprio come sostenuto in ricorso non pen. è specifica e, anzi, dimostra di non aver compreso il senso in cui il Tribunale del Riesame ha utilizzato tale dato: il richiamo a detto precedente penale è svolto non già al fine di valutare il "peso" criminale della condotta di vita dell'indagato antecedente ai fatti per i quali vi è procedimento, bensì nella prospettiva, legittima, di indicarne la rilevanza sulla prognosi della sua capacità a commettere reati della stessa indole, in ragione della manifesta incapacità di esso a costituire fattore dissuasivo rispetto alla commissione di nuovi e ben più gravi delitti. Egualmente corretto è il percorso logico con cui il Tribunale si è confrontato con il riferimento difensivo alla custodia cautelare sofferta dall'indagato in altro procedimento penale per analoghi reati e l'ha ritenuto irrilevante. Invero, al di là del fatto che il ricorso sul punto si presenta non autosufficiente, non essendosi prodotto alcun documento da cui la Corte di cassazione possa desumere le ragioni di positivo apprezzamento che da tale vicenda giudiziaria derivino, neppure tali ragioni sono state esse stesse esaurientemente chiarite. Il ricorrente fa confuso riferimento alla questione del pregresso cautelare, che utilizza, in verità, quasi solo per introdurre la diversa eccezione riferita alla distanza temporale tra la richiesta di misura del pubblico ministero e la risposta del GI (oltre un anno), con ciò a voler lamentare ma neppure tale riferimento appare di immediata - intelligibilità - la mancanza del requisito di attualità, successivamente esposta con parziale, miglior chiarezza nel ricorso.
4. L'obiezione di illogicità e carenza della motivazione riferita espressamente al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - oggi previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anch'essa si rivela manifestamente infondata. - E difatti, se è vero che la distanza di tempo intercorrente tra i fatti e l'emissione della misura rileva ai fini della valutazione di attualità, è oramai dominante in giurisprudenza l'orientamento - che il Collegio condivide e ribadisce - secondo cui l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, 5 elB della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, dep. 2016, Mondello, Rv. 266485), sottolineandosi, così, l'onere motivazionale del giudice della cautela personale (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902; Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015, dep. 2016, Capezzera, Rv. 265958) e la necessità che questo si fondi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano l'esigenza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511). Si aggiunge, altresì, per la completa declinazione della tesi qui preferita, che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa se la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle - modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non - imminente, la commissione di ulteriori reati. L'orientamento in esame si è definitivamente e meglio chiarito con le affermazioni di Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). -Ne deriva il principio - precisato e ribadito in questa sede che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poichè la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza della esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato, sulla base di un'analisi accurata della fattispecie 6 ев concreta, della quale deve darsi atto, appunto, compiutamente in motivazione, in misura tanto più ampia quanto più tra i fatti commessi e il momento di verifica cautelare sia trascorso un considerevole lasso di tempo, rimanendo esclusa dalla valutazione prognostica del giudice della cautela la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; sostanzialmente nello stesso senso, Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977, che ha posto l'accento su come debbano essere valutati anche dati ambientali o di contesto da verificarsi caso per caso che possano - - attivare la latente pericolosità dell'indagato, favorendo la recidiva). Del resto, anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Rimangono, pertanto, superate le eccezioni difensive esposte sul tema nel caso di specie, eccezioni le quali traggono linfa dall'orientamento che in parte è considerato - opposto a quello condiviso dal Collegio e che deve ritenersi, in ogni caso, minoritario secondo cui, dopo l'introduzione legislativa di un espresso parametro normativo di attualità, non sarebbe più sufficiente, ai fini di apprezzare le esigenze cautelari, ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma sarebbe altresì necessario, anzitutto, prevedere, negli stessi termini di certezza o di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, dep. 2016, Lori, Rv. 266481; Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653; Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688). Invero, benché si registri una recente pronuncia (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674), che parrebbe dar seguito tuttora all'indirizzo che si ritiene di non condividere, da un'attenta lettura della sua motivazione, e dalla stessa massimazione del principio in essa affermato (che pare conforme, invece, all'opposto orientamento), se ne comprende la non univocità degli esiti in un senso o nell'altro delle opzioni differenti rappresentate. In generale, comunque, il predetto indirizzo minoritario, in realtà, pare piuttosto "assorbito" dalla lettura più complessa ed approfondita del tema poc'anzi esposta e preferita, che punta opportunamente la propria attenzione come si è cercato di - chiarire sulla valenza di obbligo motivazionale rafforzato della novità legislativa 7 UB introdotta nel 2015, attraverso l'espressa indicazione normativa del requisito dell'attualità, ancorato alle condizioni pure già indicate e rapportato principalmente alla pressante necessità di giustificazione motivazionale delle esigenze cautelari, tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra fatti e applicazione della misura, oltre che al diverso atteggiarsi della condotta e delle circostanze di accadimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946 e Sez. 5, n. 49038 del 2017, cit., che, con differenti accenti, in motivazione, argomentano la mancanza di un reale contrasto applicativo tra le sezioni della Corte in relazione alla ricerca valutativa sulla necessità o meno dell'imminente occasione di commettere nuovamente un reato, che non produce determinanti effetti in relazione ad identiche fattispecie, risolvendosi, in sostanza, comunque, nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla attuale sussistenza delle esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare, sulla base di un'analisi accurata della fattispecie concreta e dei tempi di intervento del giudice cautelare). Del resto, appare abbastanza apodittico il riferimento dell'orientamento minoritario alla irrealizzabile prognosi che il giudice individui occasioni "specifiche" di futura commissione del reato (con una valutazione che, in questi termini, rimane di per sé esclusa dalle facoltà tecniche e professionali del giudice); e di tale apoditticità costituiscono prova le stesse decisioni concrete assunte dalle sentenze espressione di tale indirizzo, spesso votate all'analisi della sufficienza motivazionale complessiva, nei termini ricostruiti dal Collegio, piuttosto che alla ricerca, nella motivazione di merito impugnata, del canone di giudizio astrattamente pronunciato. Nel caso concreto, facendo applicazione dei principi dell'orientamento qui condiviso, la motivazione impugnata resiste alle obiezioni difensive, prendendo in esame il complesso di condizioni soggettive ed oggettive di accadimento del reato che rendono plausibile e probabile, per il ricorrente, il pericolo di recidiva prossimo, seppur non imminente, ed impongono un giudizio cautelare negativo, anche in considerazione della particolare carica criminale dimostrata dall'indagato che va bilanciata con il tempo trascorso dai fatti nella valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, all'esito di una motivazione particolarmente approfondita, quanto più sia rilevante la distanza temporale tra fatti e applicazione della cautela, obbligo motivazionale del tutto rispettato nel caso di specie. Il Tribunale del Riesame ha lungamente spiegato perché la pericolosità consistente delle condotte ascritte all'indagato, indice della sua personalità ad elevato rischio di reiterazione del reato, superi le perplessità rispetto allo iato temporale tra fatti e cautela, iato neppure così rilevante, peraltro, nel caso concreto, in relazione alle circostanze della condotta di reato, soprattutto alla luce del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei sui autori e, dunque, anche dell'indagato. 8 แค 5. Quanto invece alla questione relativa alla scelta della misura, il Tribunale cautelare ha affermato che l'unica in concreto idonea ed adeguata a farvi fronte appare quella della custodia in carcere, dovendosi optare necessariamente per una misura custodiale, per tutelare effettivamente l'esigenza riferita al pericolo di reiterazione del reato. Nell'esprimere tale opzione, il giudice del riesame ha ritenuto che anche la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico fosse inadeguata, sia perché, in generale, la misura custodiale domiciliare implica, nella sua natura prescrittiva, una "felice sinergia fra la coercizione e un elevato livello di autodisciplina", del quale resterebbe escluso che possa darsi credito al ricorrente, sia perché la professionalità del suo operato comporterebbe che egli anche dalla propria abitazione potrebbe commettere nuovi reati analoghi, coordinando azioni illecite di altri. Ebbene, pur nella chiarezza delle affermazioni in astratto svolte, la motivazione, in concreto, è prevalentemente, se non esclusivamente, assertiva come fondatamente argomenta ricorrente mancando in essa un qualsiasi aggancio concreto e fattuale alle ragioni di prognosi cautelare negativa e, in particolare, alla previsione che l'indagato non rispetterebbe gli obblighi connessi all'esecuzione della misura domiciliare, limitandosi il provvedimento impugnato a richiamare la gravità della condotta, di per sé sintomatica della predisposizione quasi ineluttabile a delinquere dell'indagato, in qualsiasi condizione cautelare diversa da quella estrema di tipo carcerario. In proposito, deve evidenziarsi che, fatti salvi i casi in cui vigono presunzioni (oramai, dopo i ripetuti interventi della Corte costituzionale sugli automatismi cautelari, limitati al soggetto indagato di partecipazione mafiosa), il giudizio prognostico cautelare, e nello specifico, quello sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, pur se corredati da cautele accessorie, deve essere formulato sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, ossia non congetturali, meramente assertivi o astratti, ma desumibili dai concreti elementi processuali disponibili, in base ai quali fondare la valutazione con cui si ritenga possibile che l'indagato, sottraendosi all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio e contravvenendo alle eventuali cautele accessorie aggiuntive, ponga ulteriormente in pericolo o leda gli interessi sulla base dei quali la restrizione della libertà personale è stata disposta ovvero il giudizio di inidoneità del luogo degli arresti a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto (in tal senso cfr. Sez. 6, n. 53026 del 6/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 4/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832; negli stessi termini, in motivazione, Sez. 3, n. 34154 del 2018, cit.) Il constatato difetto di motivazione al riguardo da parte del provvedimento impugnato implica, pertanto, il suo annullamento su questo punto, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame, che dovrà essere condotto sulla base del principio di diritto enunciato. 9 LUB
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Mande prpl ex policent ex out 34 disp act cpp . Così deciso il 19 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Maria Vessichelli fehl encer Valeer CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Jay Carmela Lanzuise 10