Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
09212 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 270/2017 PIERCAMILLO DAVIGO Presidente - REGISTRO GENERALE GEPPINO RAGO N.46944/2016 GIOVANNA VERGA STEFANO FILIPPINI Rel. Consigliere - ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA per l'inammissibilità del ricorso;
Udit i difensor Avv.;difensorA RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16.7.2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce (rinnovando ai sensi dell' art. 27 cod. proc.pen. analoga ordinanza emessa dal GIP di Taranto) disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON ND in ordine ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A) e di detenzione di una pistola (capo M) commessi quale appartenente al “clan Di ER" con compiti prevalentemente esecutivi (quali spedizioni punitive, riscossione di somme oggetto di estorsione e altro).
1.2. Avverso tale provvedimento l' indagato proponeva istanza ex art. 309 cod.proc.pen. e il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, respingeva il gravame confermando l' ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione l' indagato, sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo. Rappresenta al riguardo che difetta dimostrazione della ritenuta partecipazione, mancando qualsiasi evidenza al riguardo per essere il quadro indiziario fondato solo sulla interpretazione di captazioni telefoniche;
inoltre non vi è neppure l'indicazione degli specifici episodi nei quali il ricorrente avrebbe agito, su ordine del capo cosca Di ER, per sollecitare le vittime di estorsione ai pagamenti loro imposti, con conseguente indeterminatezza dell' accusa e vaghezza della motivazione, risultante solo apparente. Il TDL, pur diffondendosi sugli elementi relativi all' associazione, dedica spazio minimo alla posizione del ricorrente, non prestando attenzione ai motivi di riesame inerenti la non significatività delle conversazioni captate, la mancata individuazione del AN quale interlocutore, l'assenza di precedenti segnalazioni da parte delle forze dell' ordine. Nelle conversazioni riportate a pag. 10 dell' ordinanza impugnata si segnalano incongruenze (AN è figlio unico e non conosce De EO IM) e inverosimiglianze (non è credibile che un associato dica per telefono all' altro di avere grado di "santa"), come pure il fatto che all' indagato non sono state sequestrate armi ed ha avuto il ruolo di mero spettatore alla preparazione di un attentato dinamitardo da parte del Di ER.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta presenza delle esigenze cautelari, risultando per giunta sproporzionata la custodia in carcere rispetto alla assenza di precedenti e alla giovane età. R CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 1. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale. Secondo l' orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (sez. 2 D 1, n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal Tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
3.1. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente, nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale essenzialmente si concentra il ricorso, rilevandosi come il fatto associativo enunciato nella provvisoria imputazione emerge da una serie di elementi probatori analiticamente descritti nell'ordinanza impugnata;
invero, dopo l'inquadramento del fenomeno associativo che ruota attorno a Di ER IM, De EO IM e De EO PA (cfr. pagg. 5-8), alle pagg. 10-14 sono riportati i contatti telefonici tra l'indagato e Di ER IM dai quali traspare, oltre ad una approfondita conoscenza personale, anche il coinvolgimento in fatti di spaccio, detenzione di armi, intimidazioni, controllo di territorio e altri elementi tipici di contesti mafiosi. Sufficientemente espliciti sono anche i colloqui relativi alla detenzione di una pistola (pagg. 13-14). All'esito dell'analisi di tali fonti, il Tribunale dà atto, con motivazione immune da vizi di legittimità, di come le suddette risultanze si riscontrino reciprocamente rispetto alla integrazione dei reati ascritti, trovando poi una ulteriore conferma nel sequestro di una pistola di calibro compatibile con il contenuto delle intercettazioni. Né a differenti conclusioni possono condurre le deduzioni difensive relative alla pretesa incongruenza, nella ricostruzione del contenuto delle intercettazioni riportate a pag. 10, rispetto al fatto che il AN non abbia fratelli;
invero, anche a prescindere dal fatto che il richiamo a “i 3 AN", al plurale, non necessariamente indica più fratelli (potendo anche riferirsi ad un gruppo familiare, oppure costituire riferimento ad una tipologia di persona), va osservato che la qualità di figlio unico in capo al ricorrente non risulta accertata e, comunque, dall'ordinanza impugnata non emerge che tale questione sia stata sottoposta al Riesame, sicchè la stessa deve dirsi inammissibile.
3. In relazione, infine, al motivo attinente alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura, l'ordinanza (cfr. pag. 14) correttamente richiama la presunzione di adeguatezza del regime custodiale detentivo derivante dalla accusa associativa e, a proposito della presenza delle esigenze cautelari, segnala come nessun elemento deponga a favore della risoluzione del rapporto di affiliazione.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di € 1.500,00. 4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell' istituto penitenziario in cui I' indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 2.2.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Piercamillo Davigo Dr. Stefano Filippini DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2017 IL CANCELLIERE 4 LA NE E R P U S N E O *