Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 4. Desistenza ed estorsione: irrilevante il pentimento dopo la minaccia (Cass. Pen. n. 29333/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 agosto 2025
1. Premessa La desistenza volontaria, disciplinata dall'art. 56, comma 3, c.p., è istituto che mira a incentivare l'interruzione spontanea dell'iter criminoso. Essa, tuttavia, trova applicazione solo entro confini ben definiti, che si restringono sensibilmente nei reati di danno a forma libera. La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2025, n. 29333, ribadisce un principio ormai consolidato: in tema di estorsione la desistenza non è configurabile una volta che siano stati compiuti atti idonei e univoci di intimidazione, capaci di integrare il meccanismo estorsivo. 2. La vicenda processuale Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per tentata estorsione aggravata …
Leggi di più… - 5. Arresti domiciliari: negata l'autorizzazione al lavoro se comporti spostamenti incontrollabiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 agosto 2023
Con la sentenza n. 21758/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di arresti domiciliari, i presupposti per la prescrizione del braccialetto elettronico, che implica un giudizio sulla capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto, sono diversi da quelli per la concessione dell'autorizzazione al lavoro che non può essere concessa ove determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica, con la conseguenza che non è contraddittoria la motivazione dell'ordinanza con cui il giudice decida di non applicare il braccialetto elettronico e di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2017, n. 18795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18795 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
18795-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. VINCENZO ROMIS N.383/17 - Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO N. 3711/2017 Dott. ALESSANDRO RANALDI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AS CONCETTA ANNA N. IL 07/12/1970 avverso l'ordinanza n. 3258/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 05/12/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Steface locai quale ha chiesto il rifetto del tions.it ресто СеUditoi difensor Avv. Felice Cardillo per le corrente D. Jas. Couulte it quali chiede l'acco limentsmento del 260 . RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Roma in data 2.11.2016 con la quale veniva applicata a DI AS Concetta la misura degli arresti domiciliari in relazione a ipotesi associativa di cui all'art. 74, II comma DPR 309/90 per avere partecipato ad associazione criminosa dedita al commercio di sostanza stupefacente, in forma organizzata, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, all'interno di area condominiale in Via Scozza, con una rigida ripartizione di ruoli tra pusher e depositari dello stupefacente, capeggiati dai correi NO RO e FI ON Mirko.
2. Disattesa la preliminare eccezione di nullità della ordinanza custodiale pronunciata contro la DI AS per omessa valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice della cautela, il Tribunale del Riesame evidenziava come la prevenuta fosse inserita stabilmente nella organizzazione criminosa, all'interno della quale svolgeva la funzione di pusher sulla base di rigidi schemi organizzativi, con orari di lavoro prefissati, rendendosi esecutrice nel mese di marzo 2016 di numerosi episodi di cessione, rimettendo l'invenduto al soggetto, di regola la correa Bongarzone, che la seguiva nel "turno" lavorativo. Evidenziava poi che era adeguatamente riscontrata, sulla base del protocollo di gravità indiziaria della fase, la consapevolezza della DI AS di partecipare al sodalizio, sostanzialmente aderendo agli schemi organizzativi dell'ente, alternandosi nello spaccio, restituendo la droga invenduta e rimettendo i proventi del lavoro ai capi.
2.1 Assumeva poi la Corte territoriale la indifferenza, ai fini della ricorrenza dell'adesione all'associazione della condotta della DI AS, del luogo di abitazione della prevenuta e cioè nei pressi della piazza di spaccio, escludendo che tale circostanza valesse ad attribuire alla ricorrente una parvenza di autonomia imprenditoriale, attesi i collegamenti con gli altri sodali che si alternavano nello spaccio e il sottostare ai rigidi protocolli di orario, e al rispetto delle direttive della BONGARZONE.
2.2 In ordine alle esigenze cautelari evidenziava la sussistenza della attualità del pericolo di recidivazione, che giustificava la applicazione di misura cautelare detentiva, in ragione della reiterazione della condotta criminosa nonostante due arresti intervenuti per episodi di spaccio in data 1 Jull 16 Marzo e 1 Aprile 2016, proprio mentre era intenta nella sua attività di pusher all'interno dell'area condominiale suddetta, laddove a seguito del primo arresto aveva immediatamente ripreso "il lavoro" essendo stata filmata dalle telecamere posizionate dalla polizia giudiziaria all'interno dell'area di spaccio fin dal giorno 23 Marzo, di poco successivo alla liberazione.
3. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione DI AS Concetta;
con un primo articolato motivo di ricorso lamentava carenza motivazionale dell'ordinanza del Gip in punto ad gravi indizi di colpevolezza non emendabile da parte del tribunale del riesame trattandosi di vizio comportante la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292 co.2 lett.c) in relazione all'art. 309 co.9 cod.proc.pen. in presenza di motivazione apparente, priva di alcun riferimento alla posizione della AS e pertanto per omessa valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Con ulteriore articolazione assumeva altresì che, a fronte delle lacune motivazionali dell'ordinanza cautelare, nessun intervento integrativo poteva essere compiuto dal tribunale del riesame e comunque quello tentato risultava del tutto inadeguato e ugualmente carente sotto il profilo motivazione e di tale ulteriore difetto chiedeva conto nel secondo motivo di ricorso.
3.1 Con una terza articolazione denunciava carenza di motivazione e travisamento della prova con specifica indicazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo in realtà insussistenti in mancanza di qualsiasi collegamento della prevenuta con i vertici dell'associazione, per la brevità del lasso di tempo considerato e dell'assenza di prova della consapevolezza della prevenuta della struttura organizzativa. carenzaIn punto a esigenze cautelari prospettava ugualmente motivazionale allorquando, ritenuto il rapporto di colleganza e di dipendenza dalla coimputata BONGARZONE, era stata riconosciuta la attualità delle esigenze cautelari sebbene quest'ultima fosse stata ugualmente attinta dalla misura cautelare, così da non potere più influenzare la partecipazione della DI AS ai fatti reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto ai lamentati vizi di nullità della ordinanza del Tribunale di Riesame e di quella del giudice della cautela in ragione di profili di nullità genetica ai sensi dell'art.292 co.2 lett. C) e c bis) in relazione all'art.309 2 для co. 9 cod. proc.pen. per omessa autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura cautelare, anche con riferimento alla omessa valutazione sulla idoneità di misure meno afflittive, la giurisprudenza che si è affermata successivamente alla novella di cui alla L. 47/2015 ha evidenziato come la suddetta disciplina non abbia comportato un più stringente obbligo motivazionale, non avendo carattere innovativo ma essendo espressione del principio generale secondo cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (sez.VI, 22.10.2015 n.45935, Perricciolo Rv 265068), semmai costituisce la sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà e di imparzialità della funzione giudicante (sez.I, 21.10.2015 Calandrino Rv 2659839), né mira a introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo sufficiente che venga esplicitata nella ordinanza l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (sez.I, 15.12.2015 Cosentino, Rv 265951), essendo necessario che per ciascuna contestazione e posizione il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto (sez.III, 17.12.2015 Tinnirello Rv 265645). In tutte le sopra richiamate pronunce del S.C. è stato ritenuto tale obbligo motivazionale compatibile con il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero.
1.1 Orbene su tale punto il giudice delle indagini preliminari di Roma, pur richiamando passi della richiesta del pubblico ministero, per fornire maggiore consistenza ai fatti posti a fondamento della istanza, ha proceduto ad una considerazione del tutto terza di entrambi i presupposti per la emissione di misure cautelari, non incorrendo nel vizio dedotta dalla parte ricorrente. piote 1.2 D'altravil giudice del riesame lungi dallo svolgere, come erroneamente affermato dal ricorrente, una operazione di recupero della misura cautelare genetica in punto a valutazione delle esigenze cautelari, rappresenta con un costrutto motivazionale integro le ragioni secondo le quali il giudice della cautela abbia riconosciuto, sebbene nell'ambito di un più ampio contesto argomentativo, un contributo criminale della DI AS nell'attività associativa facente capo a NO e FI ON nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, rappresentando le date in cui la Di 3 Juli Iasi è stata ripresa dalle telecamere nell'attività di spaccio, la ricorrenza di rigidi e quotidiani turni lavorativi, lo scambio di consegne al momento della cessazione del turno, e il più ampio contesto organizzativo e territoriale in cui la stessa era chiamata a lavorare sotto la direzione di altri.
1.3 In particolare il giudice del riesame poneva in evidenza che l'attività della DI AS si inseriva in un contesto di criminalità organizzata, ad essa ben noto, sia nei punti di riferimento soggettivi, sia nello schema operativo, ben rappresentandosi la partecipazione di altri soggetti che concorrevano a costituire la piazza di spaccio, sulla base di ruoli prefissati, alternandosi nella illecita attività di spaccio, fornendo lo stupefacente alla cellula di spacciatori e custodendo lo stupefacente. Lo stesso giudice evidenziava che la DI AS era altresì ben conscia che i proventi di tale attività non erano fatti propri dagli spacciatori ma dai vertici dell'organizzazione, atteso che la stessa era a consegnare il ricavato delle cessioni.
2. Peraltro tali argomentazioni del Gip, come richiamate e reinterpretate dal giudice del riesame, sebbene poste a vaglio critico nello stesso primo motivo di ricorso, devono ritenersi del tutto sufficienti ed adeguate per escludere la mancanza o apparenza della motivazione del giudice della cautela, la quale presenta un sufficiente e adeguato nucleo motivazionale, così come del tutto autonoma e autosufficiente è la motivazione del giudice di riesame sulle singole censure svolte dalla DI AS nei motivi di impugnazione.
3. In relazione al punto del ricorso che deduce vizio motivazionale della ordinanza del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, va premesso come questa Corte abbia ripetutamente affermato che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale;
cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
sez.II, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla 4 quel impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.V, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro;
sez. VI, 8.3.2012 n.11194).
4. Orbene il giudice del riesame nel corpo della motivazione ha dato conto delle ragioni che lo hanno guidato nel proprio compito, così da porle a fondamento del giudizio di gravità indiziaria previsto dall'art. 273 I co cod.proc.pen.
4.1 I particolare il giudice del riesame dopo avere evidenziato la struttura organizzativa che operava in Via Scozza sulla base degli accertamenti derivanti da servizi di OCP, dalle riprese delle telecamere, dai sequestri di stupefacente, dalle dichiarazioni dei clienti, rappresentandone operatività, ruoli, struttura verticistica, esistenza di basi per la custodia dello stupefacente e del denaro, mutua assistenza e presidi armati anche in presenza di controlli di polizia giudiziaria, tanto da rendere lo spazio condominiale in oggetto una sorta di market dello stupefacente, si è soffermato sulla figura della DI AS.
4.2 Con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico ha evidenziato che la stessa era divenuta, in poco tempo, uno dei pusher che maggiormente si distingueva per presenza sul luogo di spaccio, per abituale orario lavorativo (sostanzialmente dalle 9-9,30 alle 14), per ripetitività del modus operandi, tanto nella presa di consegne nel servizio, solitamente dalla correa BONGARZONE, sia all'atto di cessare il proprio turno di lavoro. Poneva in rilievo l'intimo collegamento che esisteva tra la suddetta e gli altri sodali dai quali riceveva e ai quali rimetteva il lavoro, consegnando loro lo stupefacente che aveva ancora con sé. Del tutto logicamente rappresentava che, benché lavorasse nei pressi della propria abitazione, la DI AS manifestava di aderire totalmente ai rigidi schemi organizzativi di un lavoro di gruppo, che vedeva impegnate più persone anche nello stesso turno, per soddisfare le esigenze dei clienti, nell'ambito di struttura organizzativa aperta a diverse professionalità. Evidenziava il giudice del riesame che la stessa aveva altresì palesato una non comune dedizione al servizio, prova ne era che dopo l'arresto del 1 marzo 2016, la prevenuta aveva ripreso ad operare all'interno della piazza di spaccio senza soluzione di continuità. 5 l l u J 4.3 Il ricorso sul punto si presenta pertanto infondato in quanto non si confronta con una motivazione che ha prospettato in termini assolutamente chiari l'inserimento della DI AS in una organizzazione criminale con uno specifico ruolo che la stessa assolveva in accordo agli altri correi che con essa operavano o che ad essa impartivano istruzioni e direttive.
5. Infondato è anche il motivo di ricorso in punto ricorrenza delle esigenze cautelari. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sezione II, 16 gennaio 2014, Kazarian).
5.1 Assolutamente corretto è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo,l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso). Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio evidenziando come la DI AS, nonostante i plurimi provvedimenti di arresto subiti dal Dicembre 2015 al Marzo 2016 mentre era intenta a spacciare, una volta in libertà, aveva immediatamente ripreso la illecita attività nell'ambito dello stesso contesto lavorativo organizzato di cui sopra. Il giudice del riesame in tale modo non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza il comportamento della prevenuta successivo ai fatti in termini tali da giustificare la concretezza e l'attualità del rischio di reiterazione e l'urgenza di provvedere. Con ciò si è perfettamente corrisposto in termini qui in fatto non rinnovabili- al principio secondo cui la distanza temporale tra i 6 Jull fatti e il momento della decisione cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso cit.).
5.2 Quanto infine alla relazione con la BONGARZONE, appare evidente che la posizione della prevenuta non è affatto dipendente da quella della correa, con la quale verosimilmente esisteva un collegamento particolare, ma la attualità della esigenza cautelare riposa nella particolare inclinazione alla reiterazione della condotta, talmente intensa da non avere fornito alcun risultato deterrente i precedenti arresti operati nel dicembre 2015 e nel Marzo 2016 i quali, in assenza di misure cautelari personali di natura custodiale, non hanno impedito alla DI AS a riprendere immediatamente il suo posto di spacciatrice nella piazza di spaccio dedicata, manifestando un attaccamento del tutto peculiare in una attività essenziale per il delle finalità criminose mantenimento e per la realizzazione dell'organizzazione.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 2.3.2017 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Vincenzo Romis Ugo Bellin Depositata in Cancelleria 18 APR. 2017 Oggi, N CA II Funzionario Gudiziario E R P Patrizia 7