Sentenza 6 novembre 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, desunta dalle scelte criminali dell'indagato, con riferimento al suo inserimento nel commercio di merce di illecita provenienza, e dalla sua perdurante latitanza, ritenuti sintomatici della propensione all'inosservanza delle prescrizioni della misura meno afflittiva).
Commentario • 1
- 1. Gli arresti domiciliari richiedono un'abitazione idoneaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2018
Si deve essere escludere che, nel concetto di inesistenza di uno dei luoghi ove scontare gli arresti domiciliari, possa rientrare anche l'eventuale inadeguatezza della abitazione sotto il profilo della regolarità dell'occupazione della medesima ovvero della regolarità edilizia. (Annullamento con rinvio) Novità nomofilattica. (Normativa di riferimento: C.p.p., artt. 275, c. 2, 284) Il fatto Con ordinanza in data 27 ottobre 2017 il Tribunale per il riesame di Milano respingeva l'appello proposto nell'interesse di A.H. avverso il provvedimento del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere in atto allo stesso inflitta. Riteneva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2017, n. 53026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53026 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2017 |
Testo completo
53026-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/11/2017 GIOVANNI CONTI -Presidente - Sent. n. sez. 2039/2017 PIERLUIGI DI STEFANO REGISTRO GENERALE ORLANDO VILLONI N.29894/2017 Rel. Consigliere - EMILIA ANNA GIORDANO LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2017 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO⚫ Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore AVV. BELCASTRO Giuseppe, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO PI impugna l'ordinanza del 2 febbraio 2017 con la quale, il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 22 dicembre 2016, ha confermato l'ordinanza di applicazione di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione aggravato ex art. 7 L. 203/1991. 2. Con i motivi di ricorso, affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. di reiterazione, il ricorrente denuncia: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione. Rileva il ricorrente che il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità sulla oggettiva intrinseca gravità delle condotte ascrittegli e sulla negativa personalità dello stesso e che, sebbene la gravità delle condotte sia ontologicamente distinta dalla gravità del reato, l'ordinanza impugnata replica gli errori di metodo di quella già oggetto di annullamento poiché, in buona sostanza, il giudizio espresso non risolve il deficit di concretizzazione segnalato nella sentenza di legittimità non individuando specifici profili della condotta attribuibili al ricorrente e si sofferma, ai fini della pericolosità, sulla identità e personalità dei cessionari che erano altra cosa rispetto alla sfera di dominio dell'indagato. Né assolve l'onere motivazionale il riferimento al mercato clandestino ed al circuito dedito a piazzare prodotti di illecita provenienza frutto di pura suggestione. Anche la reazione del ricorrente a seguito degli accordi disattesi dai fratelli EN configura un post factum slegato dalla condotta integrante il reato, reazione che, del resto, non ha trovato riscontro alcuno nelle successive attività di indagine che non registrano alcun intervento del PI. Per altro aspetto, osserva che neppure la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 preclude ovvero esime dall'accertamento della insussistenza o attenuazione delle esigenze cautelari tanto più che, a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare a carico dei EN non è certo che destinatari della merce siano costoro e, comunque, gli elementi di pericolosità del PI sono riconducibili al contesto, anche familiare di appartenenza piuttosto che esclusivi della sua persona. Sono generiche e assertive le argomentazioni del Tribunale in merito alle affermazioni del ricorrente, così rettificato riferimento alle dichiarazioni. Infine, il Tribunale non ha tenuto conto delle argomentazioni esposte dalla difesa con la memoria trascurando la valutazione della documentazione prodotta, attestante la brillante conclusione degli studi e lo svolgimento di attività lavorativa, e rilevante quale dato dimostrativo della personalità dell'indagato vieppiù alla stregua dei requisiti di concretezza e attualità che devono connotare le esigenze cautelari. Con il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla inadeguatezza di eventuali misure gradate, anche in cumulo tra loro, a fronteggiare le ritenute esigenze. Il Tribunale, richiamata la gravità e le modalità dei fatti, in assenza conclamata di ulteriori contatti e in ipotesi di reato istantaneo e unico, ha richiamato la necessità di prevenire spinte criminose ed impedire contatti per l'approvvigionamento di merci illecite con affermazioni apodittiche e prive di aggancio alle risultanze processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
2.Al giudice del rinvio questa Corte aveva imposto di valutare il giudizio di pericolosità espresso sul PI poiché le considerazioni svolte in punto di concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose erano fondate su argomentazioni illogiche o meramente apparenti. Rilevava, in particolare, che il Tribunale aveva ritenuto la concretezza del pericolo di recidiva mettendo a fuoco la personalità dell'indagato «illustrata in termini assolutamente negativi dal comportamento tenuto e dalle dichiarazioni dallo stesso rese, che dimostrano piena dimestichezza con il mercato clandestino..» sebbene non risultasse che l'indagato avesse mai reso dichiarazioni nel corso del procedimento, e rimanendo sul vago quando aveva fatto riferimento al comportamento tenuto.
3. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale, allineandosi alla prescrizione impostegli con la sentenza di annullamento ed esaminando criticamente le argomentazioni difensive, ha precisato il tenore della precedente motivazione, allorquando aveva richiamato le "dichiarazioni" rese dall'indagato, nel senso che queste ed il comportamento dell'indagato erano desumibili dalle intercettazioni in atti nel corso delle quali il padre del PI conversando con il cognato, gli aveva spiegato come fosse stato necessario frenare la reazione del figlio ricordandogli che l'operazione di vendita della merce ricettata non era solo un'operazione economica ma comportava riflessi sugli equilibri interni del gruppo associativo di riferimento che dovevano essere oggetto di attenta ponderazione, prima di qualsiasi risposta. Si tratta di riferimenti che già questa Corte - con la sentenza di annullamento con rinvio - aveva apprezzato come significativi elementi che - denotano l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 151/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203/1991, e che prescindono finanche, per la chiarezza dell'enunciato, dalla identificazione degli acquirenti della merce 2 Se s ricettata nei EN, con la conseguenza che non incide sul piano della ritenuta gravità indiziaria, ai fini dell'aggravante mafiosa, l'annullamento con rinvio successivamente disposto da altro Collegio .
4. Sono del tutto generici i rilievi difensivi che investono il giudizio di gravità della condotta ascritta all'indagato poiché le argomentazioni del Tribunale rinviano, piuttosto che al titolo di reato ovvero ad una forma di responsabilità di posizione in virtù dei collegamenti familiari- o a forme di responsabilità - oggettive, per la qualità degli acquirenti, alla personale condotta di PI IO, che risponde personalmente della scelta delle controparti della illecita trattativa finalizzata alla collocazione sul mercato della merce operazione il cui esito, ritenuto negativo del ricorrente, è stato innanzi tratteggiato.
5.Sono infondate le ulteriori deduzioni sull'adeguatezza della misura in concreto applicata, adeguatezza che deve essere valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente collegati e rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). E, con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere ritenuta quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest'ultimo possa essere propenso a disubbidire all'ordine di non allontanarsi dal domicilio, in violazione della cautela impostagli, sia quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'indagato depongano nel medesimo senso, ossia per la propensione all'inosservanza delle prescrizioni, soprattutto nei casi, come nella specie, dove è apparsa evidente l'assenza di una capacità di autocontrollo dell'indagato, palesato dalla scelta di ingerirsi nel commercio di merce di illecita provenienza e in un contesto criminale di più ampio respiro. Tale giudizio è vieppiù conclamato dalla perdurante latitanza dell'indagato con la conseguenza che la concessione degli arresti domiciliari è preclusa essendo conclamato dal concreto sviluppo della vicenda cautelare il pericolo che l'imputato si sottragga all'osservanza delle prescrizioni, attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura cautelare domestica e, quindi, la inidoneità di misure gradate.
6. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. яя Я
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 novembre 2017 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordano Giovanni Conti Dunks DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 NOV 2017, AR ณ CAS IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO EM R Piera Esposito 4