Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. in relazione all'art. 42 Cost. nella parte in cui consente la confisca per equivalente pro quota di un bene immobile indiviso di cui il condannato sia comproprietario, in quanto il provvedimento ablativo non intacca il diritto di proprietà del terzo che continua ad insistere sul bene unitamente a quello dello Stato, divenuto comproprietario di detto bene in sostituzione del condannato.
In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto.
Commentario • 1
- 1. Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2016, n. 23716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23716 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
23716-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE N. ·3924/2016 - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - Dott. N. 20521 2015 → - Rel. Consigliere 21594/2015 MONICA BONI Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DU UC N. IL 23/11/1976 avverso l'ordinanza n. 54/2014 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 20/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Soute Spinoes the he die to re rigelt old N616. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2015 il G.i.p. del Tribunale di Vicenza, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da UC DD avverso l'ordinanza emessa dallo stesso giudice in data 21 luglio 2014, che aveva disposto la confisca per equivalente dei beni di sua appartenenza, già sequestrati in funzione della successiva confisca, dopo che lo stesso aveva definito il procedimento penale a suo carico per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. con sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti del 19 luglio 2013. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto: a) violazione di norme processuali in relazione al disposto degli artt. 127, 666 e 667 cod. proc. pen., comma 4, e 676 cod. proc. pen.; poiché dopo la proposizione di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21 luglio 2014 la Corte di cassazione aveva qualificato l'impugnazione come opposizione, deve ritenersi che tale statuizione sia stata assunta per la constatata violazione del contraddittorio con la terza comproprietaria del bene confiscato;
pertanto, giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto celebrare l'udienza camerale con le stesse parti originarie, tanto più che l'ordinamento processuale non prevede che il giudice che ha emesso il provvedimento conosca anche dell'impugnazione avverso lo stesso, tranne che nel caso previsto dall'artt. 667 cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui la decisione sia stata assunta "de plano". Pertanto, la mancata convocazione del terzo interessato, sig.ra IA DD, e l'irregolarità del contraddittorio, ha determinato la nullità del procedimento. b) Violazione di legge in relazione alla confisca disposta su un bene immobile nella comproprietà con persona estranea al reato, violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 322 ter cod. pen.; in subordine, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. per contrasto con gli artt. 25, 27 e 42 Cost.. Il provvedimento impugnato non ha considerato che la confisca di bene indiviso in comproprietà con terzi incide negativamente sugli interessi dei terzi che sono estranei al fatto penalmente rilevante, fondando comunque l'interesse del condannato ad eccepire la nullità del provvedimento ablativo perché assunto in violazione delle norme costituzionali. c) Carenza totale di motivazione quanto alla dedotta indisponibilità del bene immobile da parte del condannato e violazione di legge in relazione all'art. 322 ter cod. pen.: il bene sottoposto a confisca è nella disponibilità esclusiva dell'altro comproprietario poiché il ricorrente vive e lavora in stato estero, circostanza non oggetto di alcuna valutazione. 1 خی ر d) Contraddittorietà della motivazione sul punto della ritenuta ammissibilità della confisca per equivalente in sede esecutiva e violazione di legge in relazione agli artt. 533, 648 cod. proc. pen. e 32 ter cod. pen.. La confisca per equivalente ha natura di sanzione e, dovendo essere applicata in assenza di qualsiasi valutazione discrezionale quanto all'ammontare da espropriare, non può essere applicata in via esecutiva;
nel provvedimento impugnato si è affermato che, in quanto pena accessoria conseguente alla condanna irrevocabile, analogamente alla confisca quale misura di sicurezza, la stessa sarebbe applicabile anche al di fuori della sentenza di condanna, ma trattasi di affermazione contraddittoria e contraria al diritto, che viola il giudicato. Nel caso di specie, per avere il ricorrente patteggiato la pena di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, l'unica vera sanzione per i suoi effetti patrimoniali negativi è divenuta la confisca, che è equiparabile alla pena pecuniaria principale e non è accessoria. Inoltre, non è stato considerato che a norma dell'art. 20 cod. pen. le pene principali sono applicate con la sentenza ed in senso corrispondente prevede anche l'art. 322 ter cod. pen., mentre soltanto le pene accessorie, in quanto effetti penali della condanna, possono essere disposte in fase esecutiva e che la confisca per equivalente, ancorata alla percezione di un profitto, da accertarsi nell""an" e nel "quantum", non discende in via automatica dalla condanna e non è per nulla scontata, tanto più quando il procedimento sia definito con sentenza di patteggiamento che non contiene alcuno specifico accertamento. L'art. 676 cod. proc. pen. che regola le attribuzioni del giudice dell'esecuzione comprende la possibilità di applicare la confisca intesa solo quale misura di sicurezza in funzione della pericolosità del soggetto e delle sue variazioni, che non attengono, invece, alla pena, che non è modificabile, né retrattabile, se non a determinate condizioni, che non ricorrono nel caso;
pertanto, il giudice dell'esecuzione può confiscare il profitto del reato, ma non i beni ad esso equivalenti. Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di applicazione della confisca per equivalente da parte del giudice dell'esecuzione perché sganciata dal presupposto della pericolosità e legata in via esclusiva alla obbligatorietà quale ulteriore sanzione patrimoniale, per cui è contraddittorio ritenere, come fatto dal g.i.p. nell'ordinanza impugnata, che dall'obbligatoria applicazione discendano spazi per l'equiparazione tra confisca sanzione e confisca misura di sicurezza poiché l'obbligatorietà contraddistingue solo la pena, non la misura di sicurezza. Pertanto, avrebbe dovuto soltanto riconoscersi la sopravvenuta inefficacia del sequestro ex art. 323 cod. pen., comma 3. e) Contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 322 ter cod. pen. sul punto dell'individuazione del profitto oggetto della confisca per equivalente, effettuato mediante richiamo alla contestazione;
in subordine, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. per violazione del principio di 2 ragionevolezza. L'aspetto della quantificazione del profitto non è stato affrontato con la sentenza di patteggiamento per cui la mancata pronuncia sul punto comporta l'assenza di un accertamento di un profitto esattamente calcolato, che è stato, invece, individuato dal G.i.p. col riferimento alla sola accusa contestata nell'imputazione, perché ratificata con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., mentre avrebbe dovuto essere positivamente e con precisione individuato, per cui l'ordinanza al riguardo è affetta da carenza assoluta di motivazione. Ciò comporta che all'imputato non è stato consentito di difendersi contro la confisca applicatagli sul presupposto di un profitto non accertato, che egli non aveva potuto contestare nel giudizio di cognizione perché non disposta e che si è ritenuto non contestabile nemmeno con l'opposizione perché ciò avrebbe determinato una rivisitazione del merito della vicenda, coperto da giudicato. Si pongono però seri dubbi sulla costituzionalità dell'art. 322 ter cod. pen. nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della confisca anche in caso di pena patteggiata quando manchi una precisa determinazione del profitto, operazione non conducibile da parte del giudice dell'esecuzione, che ha poteri meno penetranti del giudice in sede di cognizione e che, se tanto operasse, verrebbe a sovvertire il giudicato. f) Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l'ordinanza ha indicato il profitto come pari all'intero ammontare dei contributi erogati senza avere esaminato le censure mosse con l'opposizione; in particolare, si era dimostrato in via documentale che la falsa rappresentazione della solidità finanziaria della compagnia My Air era inesistente o irrilevante perché non incidente sulla costituzione del rapporto contrattuale tra le parti, che aveva ricevuto adeguata esecuzione quanto agli impegni assunti tanto che la società era stata pagata a consuntivo, mentre l'attività era stata interrotta per effetto della decisione di Enac di bloccare i voli, tutte circostanze non considerate dal giudice dell'esecuzione. In ogni caso le condotte descritte alla lettera b) del capo 38) non avevano di fatto comportato il rilascio di alcuna attestazione non veritiera poiché secondo le previsioni del bando di gara la regolarità degli adempimenti tributari e previdenziali delle imprese partecipanti non era richiesta quale condizione per la partecipazione ed aggiudicazione delle gare, per cui non è veritiero assumere che, senza la falsa rappresentazione della realtà della compagnia area, Aeroporti di Puglia s.p.a. non avrebbe contratto con My Air, che unitamente al gruppo fallì a distanza di tre anni dalla partecipazione alle gare e che aveva ricevuto i contributi a consuntivo dopo l'espletamento dell'attività di volo. Inoltre, era dimostrato che Areoporti di Puglia s.p.a. aveva contratto con le uniche due società che avevano preso parte alla gara senza avere scelto una anziché l'altra ed aveva ottenuto dei vantaggi per l'attivazione di rotte in precedenza non effettuate. 3 g) Carenza di motivazione in relazione alla mancata pronuncia sulla fondamentale questione della non imputabilità dell'inadempimento di My Air, frutto della decisione assunta dall'Enac, che aveva impedito di effettuare i voli. Sul punto la sentenza di patteggiamento nulla dice, mentre, vertendosi in tema di truffa contrattuale, avrebbe dovuto accertarsi l'inadempimento volontario da parte della contraente My Air, quale, anche a voler ammettere che avesse ingannato la controparte nella fase costitutiva del rapporto, poteva avere avuto intenzione di adempiere alle obbligazioni assunte, mentre il danno era stato cagionato dalla decisione autoritativa assunta soltanto nel 2009 dall'Ente preposto al controllo del traffico aereo, cui nel 2010 era seguito il fallimento dichiarato ad istanza della Procura della Repubblica di Vicenza e non dei creditori. Di tali circostanze il provvedimento non si è fatto carico 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 9 dicembre 2016 è pervenuta memoria difensiva con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento: il ricorrente pretende di ricavare la base giustificativa alla dedotta nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del principio del contraddittorio in riferimento alla mancata partecipazione all'incidente di esecuzione di un terzo soggetto, diverso dal DD, comproprietario di quota indivisa del bene immobile confiscato, dalla decisione con la quale il magistrato di questa Suprema Corte, delegato dal Primo Presidente all'esame preliminare dei ricorsi, ha ritenuto che il ricorso dallo stesso proposto avverso l'ordinanza del 21 luglio 2014 andasse qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 676 cod. proc. pen.. Tale assunto è frutto di un vistoso equivoco: l'atto cui si riferisce il motivo non costituisce una pronuncia giudiziale che ha esaminato ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione proposta dal DD avverso la prima ordinanza assunta dal giudice dell'esecuzione nel presente procedimento, ma ha soltanto natura amministrativa quale intervento d'impulso per il corretto svolgersi del rapporto processuale secondo le cadenze stabilite dalle norme codicistiche sopra citate. Pertanto, provenendo da autorità monocratica non investita del potere decisionale da esercitarsi sull'impugnazione, ma soltanto di funzioni organizzative interne all'ufficio giudiziario, non contiene e non può contenere alcun rilievo, nemmeno incidentale o implicito, circa l'eventuale violazione di principi di diritto o di precise disposizioni processuali, che abbiano_ 4 effetto vincolante per il giudizio di merito ancora da svolgersi in ordine all'opposizione, così ritenuta l'impugnazione proposta. Del resto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, hanno già da tempo affermato che «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U., n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, rv. 220221; Sez. U., n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, non massimata). Con tale affermazione di principio si è quindi già ammessa anche la possibilità che l'inoltro al giudice competente a trattare l'impugnazione proposta dalla parte possa avvenire mediante una determinazione di tipo amministrativo, che si limiti a constatare l'erronea denominazione del gravame rispetto al reale contenuto di contestazione del provvedimento impugnato ed alla richiesta di sindacato sullo stesso rivolta ad un giudice diverso ed a prendere atto della sua riconducibilità a diversa categoria giuridica, senza esprimere alcuna valutazione cognitiva sulla sua ammissibilità, intesa quale conformità per requisiti formali e sostanziali al parametro legale, essendo tale giudizio attribuito soltanto al giudice competente, indicato a tal fine dalla legge. Né ha pregio l'argomentazione difensiva, secondo la quale soltanto la constatazione del difetto di contraddittorio avrebbe potuto giustificare l'adozione del provvedimento che ha disposto l'inoltro dell'impugnazione al giudice dell'esecuzione: ribadito che siffatto rilievo implicherebbe l'esercizio della potestà giurisdizionale sulla ritualità e completezza del rapporto processuale, in realtà la corretta successione delle sue fasi come delineata dal combinato disposto degli artt. 676 e 667 cod. proc. pen., comma 4, ed interpretata dalla giurisprudenza di legittimità anche in riferimento all'istituto della confisca, implica che, svoltosi il giudizio sull'incidente di esecuzione, la contestazione avverso la relativa decisione debba essere rivolta nelle forme dell'opposizione allo stesso giudice che ha già provveduto, e ciò, tanto nel caso in cui il provvedimento sia adottato con procedura "de plano", quanto all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti. A giustificazione di siffatta conclusione si è osservato che, mediante la proposizione dell'opposizione si garantisce alla parte proponente la possibilità di attivare un secondo grado di merito, nel quale poter esercitare senza limitazioni di sorta le facoltà deduttive a sostegno delle proprie posizioni e richieste, opportunità non egualmente coltivabile, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, mediante il 5 ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che abbia deciso l'incidente di esecuzione. In definitiva, resta escluso che sia già intervenuto l'accertamento sulla necessità della partecipazione al processo del terzo, IA DD, e che dal mancato assolvimento di tale adempimento possa discendere la nullità degli atti processuali e dell'ordinanza impugnata.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta dialetticamente col percorso motivazionale dell'ordinanza. Il giudice dell'esecuzione ha già escluso, con rilievi giuridicamente appropriati e ben esplicitati sul piano della giustificazione, che una qualche norma di legge, -nemmeno quella che regola la confisca per equivalente, ossia l'art. 322 ter cod. pen. o l'art. 640 quater cod. pen. che alla prima rimanda-, imponga limitazioni alla possibilità di sottoporre a sequestro in via cautelare e poi a confisca le quote indivise di beni immobili appartenenti all'imputato condannato per il solo fatto della sussistenza del concorrente diritto reale spettante sullo stesso bene ad un terzo, estraneo al fatto di reato ed al processo che lo abbia accertato. Premesso che nel caso specifico la confisca ha colpito soltanto la quota indivisa di un bene immobile nella titolarità del ricorrente, non l'intero bene e quindi nemmeno la quota della sorella, non coinvolta nel procedimento trattato in sede di cognizione, dal ricorso non è dato comprendere le ragioni di doglianza, poiché il diritto di proprietà del terzo non è stato intaccato dal provvedimento ablativo sotto alcun profilo, né è configurabile un pregiudizio patrimoniale o di altra natura ricollegabile alla titolarità in capo allo Stato, piuttosto che ad un congiunto o ad altro privato, di porzione indivisa dello stesso cespite. La diversa identità del comproprietario con sostituzione dello Stato all'imputato che abbia subito la confisca della sua quota non comporta di per sé un decremento di valore del bene per la quota residua rimasta in capo all'originario partecipe alla comunione indivisa, né una diversa modalità di esercizio delle facoltà in cui il diritto dominicale si estrinseca e nemmeno limitazioni alla possibilità di fruizione diretta o di compimento di atti dispositivi. Del resto gli effetti "inevitabilmente pregiudizievoli anche per il comproprietario" ricollegati a provvedimento impositivo della confisca per equivalente, anche se considerata quale misura di natura sanzionatoria, sono stati genericamente enunciati in ricorso, ma non illustrati nella loro consistenza, il che rende irrilevante anche la questione di illegittimità costituzionale sollevata in riferimento al disposto dell'art. 322 ter cod. pen.. La pretesa esistenza di un principio immanente all'ordinamento, che vieterebbe di confiscare il bene di cui il condannato sia comproprietario, costituisce un assunto privo di fondamento giuridico, non rinvenibile nemmeno nel richiamato dalla difesa art. 42 della Costituzione, che garantisce la proprietà privata, ma ammette altresì che questa possa essere espropriata nei casi e modi stabiliti per legge e comunque 6 errato, perché ignora volutamente che nel caso di specie l'ablazione non ha riguardato tutti i diritti reali sul bene, anche quelli nel patrimonio di terzi estranei al reato, ma soltanto la quota indivisa dell'imputato che ha patteggiato la pena. Soluzioni analoghe a quelle qui affermate sono rinvenibili nella giurisprudenza di questa Corte in riferimento alle contravvenzioni in materia di rifiuti, per le quali è prevista l'obbligatoria confisca dell'area adibita a discarica abusiva e si è affermato che la misura di sicurezza potrà colpire l'intero bene soltanto se si accerti la responsabilità penale concorsuale di tutti i comproprietari nel reato di gestione o realizzazione di discarica;
diversamente, dovrà essere limitata alla quota ideale dell'imputato condannato ed il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota di sua spettanza, ma come proprietà individuale ed esclusiva di cui il reo non ha diritto di disporre, demandandosi alla fase esecutiva il compimento delle attività necessarie per l'individuazione del terreno corrispondente alla predetta quota mediante divisione (Cass. sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007, Marciano' e altri, rv. 238542; sez. 3, n. 6441 del 24/01/2006, Serra, rv. 233310). Resta soltanto da aggiungere sul tema che le norme che disciplinano l'esecuzione forzata in sede civile, artt. 599, 600 e 601 cod.proc.civ. contemplano espressamente l'eventualità che oggetto dell'iniziativa espropriativa ad istanza del creditore sia la quota indivisa di un bene, appartenente al debitore, dettando criteri per la separazione in natura della quota o, se tanto non sa praticabile, per la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione. Tanto convince dell'insussistenza di un divieto generalizzato, valevole quale principio generale, di assumere provvedimenti ablativi aventi ad oggetto la quota ideale di un bene comune a terzi.
3. Anche il terzo motivo non ha alcun pregio: l'eventuale disponibilità esclusiva da parte dell'estraneo al reato dell'immobile in comunione tra i germani DD, frutto di un accordo tra gli stessi o di circostanze casuali legate all'assenza dall'Italia del ricorrente, non opera quale circostanza ostativa all'adozione del provvedimento di confisca, che ha colpito il bene unicamente in funzione dell'appartenenza giuridica pro quota all'imputato condannato e prescinde dalle modalità di utilizzo, che restano confinate ad aspetti pratici irrilevanti quanto alla confiscabilità, potendo essere oggetto di eventuale considerazione soltanto nella fase di esecuzione della misura disposta. Pertanto, stante l'infondatezza della doglianza, l'omessa motivazione sul punto non pregiudica la legittimità del provvedimento impugnato.
4. Il G.i.p. ha già risolto con argomenti diffusi ed in larga parte condivisibili anche il tema della ammissibilità della confisca per equivalente, disposta nella fase esecutiva del procedimento. Il ricorrente ripropone l'assunto più restrittivo, secondo il quale la confisca per equivalente, avendo natura giuridica di pena, assimilabile 7 کار alla pena principale, non potrebbe essere disposta che con la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio dibattimentale o con la sentenza di patteggiamento, secondo quanto testualmente disposto dall'art. 322 ter cod. pen., non riconoscendo l'ordinamento analogo potere al giudice dell'esecuzione, posto che la disposizione di cui all'art. 676 cod. proc. pen riguarda soltanto le ipotesi di confisca quale misura di sicurezza.
4.1 Giova qui richiamare le principali linee interpretative sull'istituto in esame ormai accreditate presso la giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole espressione. Sviluppando concetti già affermati da Sez. U., n. 41936 del 25/10/2005, Muci, rv. 232164, in riferimento alla fattispecie di truffa aggravata, secondo la quale la confisca per equivalente costituisce «una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti», si è più di recente affermato che la confisca di valore o per equivalente persegue la finalità di colpire il patrimonio del responsabile del reato quando non sia possibile sottoporre a confisca "diretta" il bene derivato dal reato stesso perché non più nella sua disponibilità; a fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali ed alla "trasformazione, l'alienazione o (al)la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato" l'ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale conseguitone, non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, rv. 264437). A ragione degli effetti prodotti e della "ratio" dell'istituto, orientato a prevenire la commissione degli illeciti ed a disincentivarne la vantaggiosità patrimoniale, le Sezioni unite hanno quindi aderito alla tesi della natura punitiva della confisca per equivalente, disciplinata dall'art. 322 ter cod. pen., che assume così i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non parametrata né sulla colpevolezza dell'autore del reato, né sulla gravità della condotta (Cass. sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, rv. 259103; sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, non massimata;
sez. 3, n. 23649 del 27/2/2013, D'Addario, rv. 256164). Per rafforzare l'efficacia della misura, il legislatore ne ha stabilito l'obbligatoria imposizione secondo la testuale previsione dell'art. 322 ter cod. pen., primo e secondo comma, per il quale la confisca "è sempre ordinata", anche quando l'imputato definisca il procedimento mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti (Cass. sez. 2, n. 20046 del 4/2/2011, Marone, non massimata): la pattuizione raggiunta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. riguarda unicamente il trattamento sanzionatorio in senso proprio e non include anche la confisca, la cui adozione è rimessa all'intervento decisorio del giudice che vi provvede, esercitando poteri cognitivi non diversi da quanto richiesto nel giudizio dibattimentale. 8 Inoltre, per l'assenza di disposizioni di legge che dispongano diversamente, non costituisce condizione imprescindibile per procedere a confisca per equivalente che il bene sia previamente sequestrato (sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, rv. 255113). Deve convenirsi con la difesa del ricorrente sulla non correttezza della linea interpretativa, cui il giudice di merito ha aderito, che annovera la confisca per equivalente tra le sanzioni accessorie: queste costituiscono misure interdittive o sospensive dell'esercizio di diritti, potestà od uffici, oppure misure che privano il soggetto di specifiche capacità aventi rilievo pubblicistico e vengono imposte in dipendenza della condanna quale ulteriore forma di punizione o comunque in funzione della prevenzione della ripetizione di altre analoghe condotte antigiuridiche, commesse mediante l'esercizio di quei diritti, potestà od uffici che vengono inibiti, perché di essi l'autore del reato ha abusato, oppure ne ha violato gli obblighi. La confisca per equivalente, invece, differisce dalle pene accessorie perché persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta del prezzo o profitto del reato. In altri termini, come ben evidenziato nella pronuncia Sez. U., Lucci, citata, il prezzo o il profitto del reato costituisce soltanto il paradigma cui rapportare l'incidenza ablativa della confisca perché il bene che vi è sottoposto non è collegato da un nesso di derivazione dal reato ed è il patrimonio del condannato a subirne l'effetto in dipendenza della condanna, così come accade per la pena principale irrogata con la sentenza che accerta la responsabilità penale. Se dunque sul piano sistematico deve ribadirsi che la misura in questione costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, conseguente alla commissione del reato, tanto non equivale ad escludere la sua applicazione in sede esecutiva. Assume rilievo decisivo al riguardo la natura obbligatoria della sua applicazione prescritta dall'art. 322 ter cod. pen.; e sebbene la norma stabilisca che il giudice con la pronuncia di condanna determina i beni da confiscare, poiché introduce una statuizione dovuta, si deve ammettere che possa essere disposta anche da parte del giudice dell'esecuzione (Cass. sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, rv. 265093, in motivazione;
sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio e altri, rv. 257039; sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, rv. 257616; sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, rv. 261886), non rivestendo rilievo ostativo e contrario che non si sia già provveduto in sede di cognizione con la sentenza di condanna o di patteggiamento. 9 Del resto la disposizione dell'art. 676 cod. proc. pen., comma 1, nello stabilire le ulteriori competenze del giudice dell'esecuzione, vi include anche la confisca e, mediante il rinvio all'art. 667 cod. proc. pen., comma 4, l'assunzione della relativa decisione con provvedimento avente la forma dell'ordinanza, senza operare alcuna distinzione circa la sua natura ed i presupposti applicativi e quindi senza escludere la misura quando la stessa avrebbe già potuto essere disposta in sede di cognizione. Non è dunque accoglibile la tesi difensiva, che dalla natura affittiva della confisca per equivalente pretende di ricavare il fondamento giuridico della sua esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 676 citato, perché riguardante soltanto la confisca quale misura di sicurezza. E sul punto non giova alla difesa nemmeno richiamare un remoto precedente della giurisprudenza di legittimità, sez. 4, n. 2011 del 08/07/1997, Montenegro, rv. 210095, a detta del quale "La competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 240 cod. pen., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, conv. in l. 7.8.1992, n. 356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all'accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato". Il principio di diritto così sintetizzato è frutto di un orientamento interpretativo ormai definitivamente superato da Cass. Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221, che in senso contrario ha affermato: "La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale". A giustificazione di tale conclusione le Sezioni Unite hanno rilevato che costituisce oggetto di costante riconoscimento la competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cod. pen., comma 2 (ex multis in tempi più recenti Cass.,sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, rv. 252888; per l'esclusione di tale potestà in relazione alla confisca facoltativa Cass., sez. 1, n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, rv. 256614; sez. 1, n. 18343 del 23/02/2011, Andreano, rv. 250234) e hanno indicano il fondamento normativo di tale arresto nel disposto dell'art. 262 cod. proc. pen., comma 4, secondo il quale, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le cose che ne 10 sono state oggetto sono restituite a chi ne abbia diritto, "salvo che sia disposta la confisca", in tal modo riconoscendo che al riguardo debba provvedere il giudice dell'esecuzione, per poi aggiungere che il procedimento "de plano" e la successiva fase in contraddittorio ben si prestano alla conduzione degli accertamenti eventualmente necessari per rintracciare le condizioni applicative della confisca e consentire alla difesa di controdedurre. Appaiono illuminanti e condivisibili l'affermazione per cui "non si rinviene una regola generale che riservi la procedura in discorso alla confisca codicistica" per escluderla in altre ipotesi di misura ablativa prevista da norme speciali contenute nel codice penale o in altri testi di legge e l'esclusione nell'attribuzione di questa competenza in fase esecutiva di qualsiasi dubbio di incostituzionalità quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, posto che il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l'oggetto (altro è in relazione all'accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del contraddittorio differito, poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che il doppio grado di merito sia un postulato generale (arg. ex artt. 111 della Costituzione, 593 co. 3 e, appunto, 666 co. 6 c.p.p., nonché v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della Corte Costituzionale)". Tali rilievi sono condivisi dal Collegio che non ravvisa validi e convincenti argomenti per pervenire ad esiti difformi nel richiamo alla obbligatorietà dell'adozione, che, secondo la difesa, qualifica soltanto la pena e non la misura di sicurezza ed alla immodificabilità e irretrattabilità della confisca per equivalente, caratteri che dovrebbero distinguerla dalle misure di sicurezza perchè queste sono revocabili e modificabili al variare delle condizioni presupposte di pericolosità, il che giustificherebbe anche la previsione dell'intervento decisorio demandato al giudice dell'esecuzione, l'unico in grado di seguire l'evolversi della situazione di base. Premesso che il riferimento meccanico all'istituto in esame degli orientamenti interpretativi formatisi in ordine all'art. 240 cod. pen. non è metodologicamente corretto, poiché la confisca è un istituto di natura polivalente la cui natura giuridica va rinvenuta, di volta in volta, attraverso l'analisi dei testi normativi che la prevedono, come avvertito dalla Corte costituzionale (sentenze 25/5/1961 n. 29 e 4/6/1964 n. 46) il cui insegnamento è stato ripreso dalle Sezioni Unite (n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri, rv. 239926), per le quali, per individuare la natura giuridica dello strumento di privazione coattiva della proprietà del bene ed il relativo statuto giuridico non è decisiva la sua denominazione di confisca, quanto la relativa finalità e la disciplina cui è assoggettata dalla legge. La conduzione dell'analisi dei testi normativi coinvolti nel presente procedimento in base alla predetta avvertenza induce a rilevare che anche la confisca quale misura 11 di sicurezza nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 240 cod. pen. è oggetto di imposizione dovuta e non discrezionalmente adottata dal decidente, ma prescinde dall'accertamento della pericolosità dell'autore del reato;
inoltre, il concetto di modificabilità non è riferibile nemmeno alla confisca prevista da tale norma, che, una volta disposta ed eseguita sulla scorta di decisione irrevocabile, non è suscettibile di essere posta nel nulla con un successivo provvedimento. Inoltre, non è di poco momento considerare sul piano sistematico che nell'ordinamento numerose disposizioni di legge prevedono ipotesi di confisca per equivalente, basti pensare, quanto al codice penale, oltre alle norme riferibili al presente caso, artt. 322 ter e 640 quater cod. pen., all'art. 644 cod. pen. in materia di usura, all'art. 648 quater cod. pen., comma 2, in relazione ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
all'art. 600 septies cod. pen. in materia di reati previsti dalla sezione I del capo III e di quelli di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies e 609 undecies cod. pen.. Vi si aggiungono le previsioni di cui all'art. 2641 cod. civ., comma 2, dell'art. 12 sexies L. n. 356/92, comma 2 ter, dell'art. 187 del D.Lgs. n. 58/98, dall'art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000 introdotto dall'art. 10 del D.lgs. n. 158 del 2015 in riferimento ai reati tributari, dell'art. 11 L. n. 146/2006 in relazione ai reati aggravati dalla transnazionalità. In tutti questi casi la tecnica di formulazione della norma replica lo stesso schema con previsione della confiscabilità del prezzo, prodotto o profitto del reato e, se questo non sia possibile, di beni di valore equivalente quale statuizione da assumere "sempre" e nel caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.. Tanto autorizza a ritenere che la confisca per equivalente quale provvedimento ablativo surrogatorio della privazione diretta di quanto costituisca prezzo, prodotto o profitto di reato, costituisca uno strumento di impiego generalizzato in tutti i casi in cui sia possibile ricavare dall'illecito un vantaggio patrimoniale e di contrasto delle forme tra le più allarmanti di antigiuridicità; per talune di queste situazioni il profilo dell'obbligatorietà della misura ha indotto a riconoscerne la possibile imposizione anche da parte del giudice dell'esecuzione se non si fosse già provveduto con la sentenza di condanna o di patteggiamento (Cass. sez. 1, n. 49824 del 18/03/2016, Raggi, rv. 268491 in riferimento all'art. 644 cod. pen.; sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, Squillante e altro, rv. 243027 quanto alla confisca ex art. 600 septies cod. pen.), soluzione validamente riferibile, a fronte di identica previsione di legge anche per il caso presente. Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto: "Per effetto dell'art. 676 cod. proc. pen., in sede di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti che non vi abbia già provveduto, è consentito disporre la confisca per equivalente del profitto del reato 12 di cui all'art. 640 bis cod. pen. ai sensi del combinato disposto degli artt. 640 quater e 322 ter cod. pen.".
5. Non meritano accoglimento nemmeno il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. Le doglianze sulla mancata individuazione del profitto del reato di truffa aggravata ascritto al ricorrente, sull'erronea quantificazione operata dall'accusa che aveva ritenuto costituire profitto del reato l'intero importo dei contributi erogati e sulla non imputabilità dell'inadempimento delle prestazioni previste dal bando sono state affrontate e respinte dal giudice dell'esecuzione con corretti e condivisibili rilievi.
5.1 In primo luogo, il dato asseritamente mancante del profitto prodotto dal reato è deducibile con effetti non più discutibili, stante la formazione del giudicato, dall'imputazione contenente l'accusa di concorso in truffa aggravata, mossa contro il DD, secondo la quale, per effetto delle condotte artificiose, volte a rappresentare una situazione diversa dal reale, la società My Air, di cui egli era stato socio, aveva indotto in errore la controparte contrattuale, Aeroporti di Puglia, nella fase della stipulazione del contratto e della sua esecuzione e ne aveva ricavato l'ingiusto vantaggio dell'indebito l'affidamento di alcune rotte aeree e dell'erogazione di contributi pubblici per l'importo complessivo di 18.589.764,47 euro. La formulazione dell'accusa aveva esposto chiaramente questi dati fattuali e l'individuazione della fattispecie delittuosa riferita all'imputato, aderente alla linea interpretativa, secondo la quale nelle ipotesi di truffa contrattuale è il negozio giuridico in sè, concluso per effetto degli artifici e raggiri, a rappresentare l'illecito, sicchè tutto ciò che nella dinamica della sua esecuzione ha prodotto ne costituisce il profitto, come tale, confiscabile (Cass. sez. 3, n. 17451 del 04/04/2012, Mele e altri, rv. 252546; Ssz. 2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, rv. 268853; sez. 2, n. 52808 del 04/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, rv. 268757). A fronte di un'imputazione che delinea con chiarezza espositiva le condotte materiali e le relative conseguenze e specifica le norme giuridiche di riferimento, di un sequestro già imposto nel corso del procedimento in sede di cognizione, preannuncio di successiva confisca, la scelta dell'imputato di definire il procedimento mediante sentenza di patteggiamento, per la struttura del rito alternativo optato ed i suoi effetti, ha comportato l'accettazione dell'addebito come definito nell'imputazione e la rinuncia preventiva a contestarne il fondamento probatorio e la qualificazione giuridica per poterne conseguire il proscioglimento o l'accertamento della responsabilità su un fatto di reato individuato in termini di minore gravità. Soltanto una diversa strategia difensiva e la sottoposizione al giudizio dibattimentale da parte di chi sia interessato a dimostrare la propria estraneità ai reati dei quali è chiamato a rispondere, anche per le implicazioni 13 derivanti dalla condanna o dall'applicazione della pena ai fini dell'imposizione della confisca, avrebbero consentito di prospettare al giudice con pienezza di poteri confutativi, -e di ottenerne la verifica in sede di decisione-, l'erroneità del postulato accusatorio, il diverso svolgimento degli accadimenti, la diversa consistenza dei vantaggi ricavati dalla vicenda contrattuale e la differente incidenza patrimoniale delle condotte contestate. Del pari l'imputato avrebbe potuto reagire anche contro il provvedimento di sequestro funzionale alla confisca per negare il "fumus" del delitto ascrittogli. E, sebbene la sentenza che recepisca l'accordo delle parti si distingue da quella emessa nel rito ordinario o abbreviato perché non contiene un accertamento puntuale della responsabilità, frutto della valutazione dei dati probatori, l'esclusione da parte del giudice della ricorrenza di cause di proscioglimento e la linea di condotta processuale prescelta dall'imputato non gli consentono, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, di contestare in sede esecutiva gli accadimenti storici in base ai quali l'accusa è stata elevata e la loro considerazione giuridica. Mediante la richiesta di una pena specifica a sanzionare una precisa condotta antigiuridica l'imputato ha manifestato adesione volontaria all'accusa ed il riconoscimento della sua corretta configurazione, come del resto affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 336 del 2009. Con tale decisione la Consulta ha rimarcato che la limitata verifica giurisdizionale nel patteggiamento conserva ragionevolezza perché da considerarsi in riferimento all'atteggiamento di "non contestazione" del fatto assunto dall'imputato patteggiante in quanto ...la "1 scelta del patteggiamento, infatti, rappresenta un diritto per l'imputato espressivo, esso stesso del più generale diritto di difesa......, al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli che il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali all'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice. Effetti tra i quali - per quel che si è detto, non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto di annoverare anche il - valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, "accetti" una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta infatti univocamente a significare che l'imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare "il fatto" e la propria "responsabilità": con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel fatto e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare.... Dunque è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata dal giudice ma affidata alla "non 14 contestazione" delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo". Tenendo conto di tali rilievi, l'accesso su base volontaria all'istituto del patteggiamento della pena e la praticabile alternativa del giudizio ordinario con piena esplicazione di tutte le facoltà difensive, esercitabili anche per negare i presupposti applicativi della confisca, preannunciata dall'imposizione con effetti cautelativi dal sequestro, prova che il ricorrente non è stato posto nell'impossibilità materiale di salvaguardare il suo patrimonio e di difendersi dalla confisca. Il che esclude anche la fondatezza della questione d'incostituzionalità sollevata in riferimento all'art. 322 ter cod. pen.. 5.2 Non è dunque censurabile l'opinione espressa nell'ordinanza impugnata, che ha escluso di poter prendere in considerazione ed accogliere le deduzioni difensive, pur molto articolate e diligenti, per l'impossibilità di modificare con produzioni documentali o con altri mezzi il giudicato ed il suo contenuto, di ritenere conseguito un profitto di ammontare più ridotto rispetto a quanto contestato e riconosciuto fondato con la pattuizione sulla pena e di recepire una meno gravosa configurazione giuridica dei fatti. Né tale conclusione è contraddetta dalle argomentazioni esposte dal giudice dell'esecuzione, meramente descrittive di quanto già desunto dall'imputazione e ricognitive degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità sul delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., non frutto di proprie autonome valutazioni sulla vicenda fattuale in assenza di un accertamento già svolto in fase di cognizione. Non è possibile trascurare che il legislatore all'art. 322 ter cod. pen., pur consapevole delle loro diverse caratteristiche anche quanto ai poteri cognitivi del giudice chiamato a pronunciarle e dei doveri connessi, ha equiparato quale presupposto della confisca per equivalente la sentenza di condanna a quella di patteggiamento, mentre il ricorrente pretende, anche mediante il ricorso a quanto acquisito a seguito di indagini difensive, in modo surrettizio di dibattere in sede esecutiva sul fatto di reato e sulla sua sussistenza negli elementi tipici della fattispecie, come se la sentenza di patteggiamento non esistesse e non fosse frutto della sua iniziativa processuale nella valenza che legittimamente l'ordinamento le assegna.
6. Resta, infine, da rilevare la tardiva produzione della memoria difensiva, pervenuta in data 9 dicembre 2016, quindi oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen., il che esime dal tenerne conto ai fini della decisione. Per le considerazioni svolte deve escludersi che il provvedimento impugnato sia affetto dai vizi denunciati ed il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. 15
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016. Il presidente Il Consigliere estensore ✓ Arturo Cortese Monica Boni し DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 MAG 2017 PIL CANCELLIERE 1Pietre DiMeo 16