Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2016, n. 23716
CASS
Sentenza 15 dicembre 2016

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Massime2

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. in relazione all'art. 42 Cost. nella parte in cui consente la confisca per equivalente pro quota di un bene immobile indiviso di cui il condannato sia comproprietario, in quanto il provvedimento ablativo non intacca il diritto di proprietà del terzo che continua ad insistere sul bene unitamente a quello dello Stato, divenuto comproprietario di detto bene in sostituzione del condannato.

In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto.

Commentario1

  • 1Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2016, n. 23716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23716
Data del deposito : 15 dicembre 2016

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