Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 2
In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.
In materia di rifiuti, la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2007, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/10/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2338
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 47904/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AR AS, nato a [...] il [...];
2. AR ON, nato a [...] il [...];
3. GR EL CE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 25.10.2006 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in Pubblica Udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. De Nunzio Wladimiro, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non avere commesso il fatto, nei confronti di AR AS e della GR. Inammissibilità del ricorso per AR ON;
udito il difensore, avv. RUSSO Fortunato Renato, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25.10.2006, confermava la sentenza 17.5.2005 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di NÒ AS, NÒ ON e GR EL SC in ordine al reato di cui:
- al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, per avere realizzato e gestito, in concorso tra loro, una discarica non autorizzata di rifiuti in un fondo di proprietà comune - acc. in Reggio Calabria, il 7.5.2003;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, disponendo la confisca dell'area e concedendo a tutti il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso congiunto il difensore degli imputati, il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito:
- la inconfigurabilità del reato di discarica abusiva, poiché il fondo interessato dall'accumulo dei rifiuti, fino ad un anno e mezzo prima dell'accertamento in oggetto, era rimasto privo di recinzione, sicché chiunque poteva accedere liberamente ad esso per depositare qualsivoglia materiale. Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione sia dell'attivazione di una pur rudimentale organizzazione di persone e di mezzi finalizzata al funzionamento della stessa, sia del degrado oggettivo del sito;
- la inconfigurabilità del reato, in particolare, nei confronti della GR e di NÒ AS, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, detta configurabilità è esclusa nei confronti di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti, senza fornire alcuna forma di contributo concreto alla realizzazione della discarica, a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi;
- la illegittimità della disposta confisca del fondo di proprietà comune, che cagiona una ingiusta spoliazione patrimoniale dei comproprietari incolpevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di NÒ ON deve essere rigettato, perché le doglianze a quegli riferite sono infondate.
Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, (con previsione trasfusa nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3) sanziona penalmente "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata" e la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha evidenziato che:
a) la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività:
- anzitutto, il vero e proprio allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc. (vedi Cass.:
Sez. Unite 28.12.1994, Zaccarelli e, più di recente, Sez. 3, 30.4.2002, Francese);
- ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. 3: 10.1.2002, Garzia;
24.9.2001, Bistolfi;
11.10.2000, Cimini).
Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass., Sez. 3, 4.11.1994, Zagni);
b) la gestione di una discarica si identifica in una attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest'ultima o da altri soggetti, e che consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima (vedi Cass.: Sez. 3, 11.4.1997, Vasco). Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha appunto accertato, in fatto - e ne ha dato conto con motivazione razionale ed esauriente - la realizzazione di una discarica attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo (pari a circa 3.000 mq. di un fondo esteso complessivamente circa 28.000 mq.) di una notevole quantità di materiali oggettivamente destinati all'abbandono (materiali edilizi di risulta, suppellettili varie, elettrodomestici in disuso, barattoli vuoti di vernice, lastre di catrame, pezzi di asfalto ed altro), con trasformazione del sito, oggettivamente degradato dalla presenza dei rifiuti, e tale accertamento è, altresì, assolutamente compatibile con la definizione di "discarica" introdotta dal D.Lgs.13 gennaio 2003, n. 31, art. 2, lett. g).
Nel sito anzidetto - un fondo di proprietà comune dei tre imputati, interamente recintato - i Carabinieri della Stazione di Cannavò di Reggio Calabria hanno personalmente constatato l'effettuazione flagrante di attività di scarica di materiale derivante da demolizioni, ivi trasportato con un autocarro di proprietà di ON NÒ e condotto da un suo dipendente.
2. Il ricorso, invece, è fondato in riferimento alla configurabilità della contravvenzione contestata nei confronti della GR e di NÒ AS (rispettivamente madre e fratello di NÒ ON).
In relazione alla possibilità di ritenere integrata la contravvenzione "de qua" anche in forma omissiva, la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema - sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 28.12.1994, Zaccarelli - è orientata nel senso della inconfigurabilità del reato di realizzazione o esercizio di discarica abusiva rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto (non sussistendo una posizione di garanzia in capo allo stesso), ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice (vedi Cass., Sez. 3:21.9.2006, n. 31401, Boccabella;
2.4.2006, n. 13456, Gritti ed altro;
10.6.2005, n. 21966, Nugnes;
5.11.2002, Laganà; 26.9.2002, Ponzio). Nella fattispecie in esame la Corte territoriale - dopo avere inconfutabilmente accertato la realizzazione del reato, informa commissiva, ad opera di ON NÒ - si è limitata, in relazione agli altri due imputati, ad affermare, in modo apodittico, che essi "hanno comunque consentito al congiunto di utilizzare il terreno per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizione e hanno indubbiamente avallato comportamenti similari, tenuto conto che l'area era anche ingombra di altro tipo di materiale". NÒ ON ha prospettato che i congiunti erano del tutto estranei alla sua attività ed il Tribunale, al riguardo, aveva evidenziato "un "atteggiamento psicologico quanto meno colposo", per avere i due imputati "cooperato alla realizzazione della recinzione". In una situazione siffatta non si rinvengono nella sentenza impugnata (pure in una lettura integrata con la decisione di primo grado) argomentazioni logiche e coerenti che, con considerazioni riferite a riscontrati elementi di fatto, evidenzino una situazione non di mera consapevolezza e tolleranza, da parte dei coimputati anzidetti, dell'esistenza di una discarica da altri realizzata, bensì di compartecipazione attiva (quantomeno per negligenza) alla imponente attività di abbandono di rifiuti sistematicamente reiterata nel fondo di proprietà comune.
Non risulta motivata, in sostanza, la sussistenza di una ben individuata condotta agevolatrice efficiente sotto il profilo causale, a fronte della pacifica insussistenza di una posizione di garanzia.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata in punto di affermazione della corresponsabilità di NÒ AS e GR EL SC, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Messina, poiché la Corte territoriale di Reggio Calabria ha un'unica sezione penale.
3. Quanto alla disposta confisca dell'area comune interessata dalla discarica, va rilevato che, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art.51, comma 3, "alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi". (Ciò significa che il soggetto responsabile, o compartecipe nel reato per dolo o colpa, oltre a subire la pena e la conseguente confisca obbligatoria del sito, resta altresì obbligato alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi secondo le prescrizioni di legge).
Trattasi di disposizione testualmente riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, in relazione alla quale va ribadito il principio secondo il quale la confisca in essa prevista non può essere disposta dal giudice - in caso di comproprietà indivisa dell'area - nei confronti di quei comproprietari che non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non potendo applicarsi la misura di sicurezza, ablativa della proprietà, in danno di persone che non hanno commesso alcun illecito penalmente rilevante e non avendo l'area medesima natura intrinsecamente criminosa (vedi Cass., Sez. 3, 26.2.2002, n. 7430, Dessena). La restituzione dell'intero bene, però, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della "ratio" della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato.
Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre (vedi Cass., Sez. 3, 21.2.2006, n. 6441, Serra). Nella vicenda in esame, conseguentemente, la confisca dell'area deve essere confermata nei confronti della quota ideale di spettanza di ON NÒ (demandandosi alla fase esecutiva la individuazione concreta di tale quota) e, quanto alle quote dominicali residue, allorché venisse ravvisata - nel giudizio di rinvio - la corresponsabilità di tutti i comproprietari, dovrà essere disposta la confisca dell'intera area;
mentre, in caso di responsabilità limitata ad alcuni soltanto dei comproprietari, la confisca medesima dovrà essere limitata alle sole quote dei soggetti condannati.
4. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di NÒ ON segue la condanna di detto ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 616 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, nei confronti di NÒ
AS e GR EL SC, con rinvio alla Corte di Appello di Messina.
Rigetta il ricorso di NÒ ON, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2008