Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
La confisca facoltativa può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna e non, quindi, in fase esecutiva.
Commentario • 1
- 1. Pena accessoria, durata, criteri determinazione, errore, incidente di esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2013, n. 27172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27172 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1441
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 20097/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA UT N. IL 26/10/1933;
avverso l'ordinanza n. 33/2010 TRIBUNALE di MANTOVA, del 02/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 dicembre 2010 il Tribunale di Mantova in funzione di giudice del riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale SA UT, condannato dal Tribunale di Mantova alla pena di giustizia per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, ha proposto appello avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2010, con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato la sua richiesta, intesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di armi e cartucce, contestualmente disponendo la confisca delle stesse.
2. Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non aveva avuto ad oggetto il sequestro preventivo delle armi e delle cartucce, in quanto con essa era stata altresì disposta la confisca del materiale suddetto ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, si da non rientrare esso nel novero dei provvedimenti impugnabili innanzi al Tribunale del riesame.
3. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione SA UT per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Mantova erroneamente ritenuto che l'impugnazione del provvedimento emesso da Tribunale di Mantova il 29 ottobre 2010 avesse avuto ad oggetto alla disposizione afferente la confisca, mentre al contrario egli aveva inteso impugnare il rigetto dell'istanza di dissequestro delle armi. Inoltre la declaratoria d'inammissibilità della sua impugnazione era in palese violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, in quanto l'istanza, seppur da lui presentata innanzi a giudice incompetente, avrebbe dovuta in ogni caso essere trasmessa al giudice competente, a prescindere dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'aveva proposta.
Infine il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di Mantova era da ritenere provvedimento abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da SA UT è fondato.
2.Va invero rilevato che il Tribunale di Mantova non poteva procedere alla confisca delle armi e delle cartucce dell'odierno ricorrente con l'ordinanza del 29 ottobre 2010, emessa in pendenza di appello dal medesimo proposta, trattandosi di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, la quale poteva essere disposta solo dal giudice della cognizione con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 1756 del 20/4/2012, Ebrahim, Rv. 252888).
3.Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova in data 29 ottobre 2010, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la confisca della armi e delle cartucce al ricorrente, con restituzione degli atti al Tribunale di Mantova, quale giudice del riesame, affinché si pronunci sull'appello, correttamente proposto dal ricorrente in ordine al sequestro preventivo delle armi e cartucce disposto nei suoi confronti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca, l'ordinanza del Tribunale monocratico di Mantova del 29 ottobre 2010 e le conseguenti statuizioni dell'ordinanza impugnata;
dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Mantova in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari per l'esame dell'appello concernente il sequestro preventivo.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013