Sentenza 10 settembre 2015
Massime • 1
La confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura ablatoria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. PEN.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/09/2015, n. 43397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43397 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2015 |
Testo completo
maszimerio 37 43397 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da 1704 -Presidente - Sent. n. sez. Aldo Fiale CC- 10/9/2015 Lorenzo Orilia ! R.G.N. 12885/2015 Luca Ramacci Aldo Aceto Enrico Mengoni -Relatore - . ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MB IS, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 19/11/2014; . visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/11/2014, il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la confisca per equivalente fino alla concorrenza di 180.057,00 euro dei beni nella disponibilità di IS MB, già giudicato con sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale - pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all'art. 10-ter, d. lgs. 10 marzo - 2000, n. 74, il cui profitto era contestato nella esatta somma poi sottoposta a @ vincolo;
al riguardo, il Tribunale rilevava l'obbligatorietà della confisca nel caso di : specie, anche in sede esecutiva, e l'irrilevanza che la stessa avesse formato o meno oggetto dell'accordo di cui alla sentenza di patteggiamento.
2. Propone diffuso ricorso per cassazione il MB, a mezzo dei proprio difensori, deducendo i seguenti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, nel disporre il vincolo, avrebbe confuso la confisca-misura di sicurezza dalla confisca per equivalente, la quale ha natura pacificamente sanzionatoria, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria e, a livello interno, da quella della Corte costituzionale e di questa Corte di legittimità; con l'effetto che alla stessa non si applicherebbero le norme previste per le misure di sicurezza, né troverebbe operatività quanto a reati commessi anteriormente alla 1. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha esteso la portata dell'art. 322-ter cod. pen. anche ai reati tributari;
inosservanza ed erronea applicazione della citata legge n. 244 del 2007, con riferimento alla possibilità di disporre confisca per equivalente del profitto quanto ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della 1. 6 novembre 2012, n. 190. La I. n. 244 del 2007, facendo un generico rinvio, in quanto compatibile, all'art. 322-ter cod. pen., avrebbe inteso richiamare soltanto il primo comma di questo, atteso che il secondo è riferito specificatamente al delitto di corruzione attiva;
con l'effetto che la novella del 2012 - che, con riguardo al primo comma, ha esteso la confisca per equivalente anche al valore corrispondente al profitto, non solo più al prezzo non sarebbe applicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della stessa legge, come i presenti, pena la violazione degli artt. 2 cod. pen., 25 Cost., con riproposizione in questa sede della questione di costituzionalità già sollevata innanzi al Tribunale;
mancanza di motivazione quanto all'inammissibilità del proposto incidente d'esecuzione. Il Tribunale non avrebbe speso alcuna motivazione su questa doglianza, invero fondata alla luce dell'irrevocabilità della sentenza sulla quale la confisca sarebbe andata ad incidere;
con la conseguenza che il pubblico ministero, se avesse inteso invocare l'applicazione della confisca-sanzione, avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non già proporre incidente d'esecuzione. né, peraltro, in senso contrario deporrebbe l'art. 676 cod. proc. pen., in tema di competenze del Giudice dell'esecuzione, che riguarderebbe soltanto le ipotesi di confisca già inserita nel titolo esecutivo oggetto dell'incidente, in quanto disposta dal Giudice di merito;
mancanza ed insufficienza della motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena. Il Tribunale di Palermo avrebbe disposto la confisca pur 2 a a fronte di una pena detentiva condizionalmente sospesa;
quel che coinvolgerebbe anche la confisca per equivalente, attesa la citata natura sanzionatoria, a differenza della confisca-misura di sicurezza, alla quale si riferirebbe l'art. 164 cod. pen., quale effetto comunque derivante dalla sospensione condizionale.
3. Con requisitoria scritta del 4/6/2015, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, attesa l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione;
ed invero, premesso che la confisca è comunque una misura di sicurezza patrimoniale, e non una pena accessoria, la stessa non potrebbe esser disposta con il procedimento ex artt. 666 cod. proc. pen., allorquando si accerti che poteva e, se obbligatoria, - doveva esser applicata in sede di cognizione. Diversamente, il giudizio di esecuzione si trasforma in un "tempo supplementare" dell'altro, così ottundendo i confini di competenza funzionale tra i due.
4. Con memoria depositata l'8/7/2015, la difesa del MB ha ribadito le deduzioni già riportate, a cominciare da quest'ultimo profilo in punto di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Ritiene la Corte che il ricorso debba esser qualificato ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. come opposizione avverso un provvedimento ― del Giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo;
l'ordinanza impugnata, infatti, concerne la confisca per equivalente - disposta in sede esecutiva - del profitto del reato ex art. 10-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 riconosciuto a carico del MB con sentenza irrevocabile, e può essere gravata ai sensi - del richiamo effettuato dall'ultimo periodo del citato art. 676, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto con opposizione davanti allo stesso Giudice. -In tal senso, quindi, non può essere accolto il ricorso nella parte in cui sottolineando la natura sanzionatoria della confisca per equivalente - qualifica la stessa come pena accessoria, peraltro non predeterminata dalla legge per specie e durata, e, pertanto, la esclude dalla disciplina di cui agli artt. 236 e ss. cod. pen., implicitamente richiamata dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che si assume relativa esclusivamente alla diversa figura della confisca-misura di sicurezza. Ciò in forza delle considerazioni che seguono.
6. L'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che "nei casi di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 3 ter c.p." in tema di confisca, compresa, quindi, quella per equivalente;
misura, quest'ultima, che, nell'impossibilità di applicare il vincolo sul bene direttamente derivante dall'illecito quale prezzo o profitto (perché ceduto, disperso, distrutto o, comunque, non reperito), ne va dunque a colpire un altro di cui il reo ha la disponibilità, individuato in ragione del suo valore, corrispondente - per l'appunto al prezzo o profitto medesimo ricavato dall'illecito, anche sotto forma di - risparmio. La ratio dell'istituto è stata più volte sottolineata dal questa Corte, ed ha trovato ulteriore, recentissima conferma in una articolata pronuncia del Supremo Collegio (Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, non massimata), che ha ripreso talune delle considerazioni già espresse l'anno precedente dallo stesso CO (Sez. U., n. 10561 del 30/1/2014, Gubert) e che occorre, in tal modo . "rinforzate", ribadire in questa sede. i : Con una premessa, che appare necessaria per confutare, in via preliminare, il secondo motivo di ricorso.
7. La confisca per equivalente del profitto in materia di reati tributari può essere disposta anche in ordine a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della 1.6 novembre 2012, n. 190 (come quelle ascritte al MB, accertate nel 2010), che introducendo nell'ultimo periodo dell'art. 322-ter, comma 1, - cod. pen., le parole "o profitto" - ha ampliato l'applicabilità della confisca per equivalente nei reati previsti dagli artt. da 314 a 320 del codice, prima limitata al prezzo;
ed invero, per costante indirizzo di questa Corte e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui - all'articolo 322-ter del codice penale", contenuto nell'art. 1, comma 143, della I. n. 244 predetta, consente di affermare che, con riferimento appunto ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica, relativo alla confisca per equivalente del profitto nel reato di cui all'art. 321 cod. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 35807 del 7/7/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Molon, Rv. 248058). Del resto, la modifica di cui alla I. n. 190 del 2012 è stata introdotta proprio per consentire l'operatività del sequestro per equivalente del profitto in relazione a quelle ipotesi per le quali l'esclusivo riferimento al prezzo non consentiva di estendere al di là di esso l'oggetto della misura reale, in tal modo essendosi adeguato il sistema interno alle indicazioni in tema di confisca di valore desumibili da una serie di fonti internazionali ed Europee tra cui la decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell'Unione Europea, che, all'art. 2, impone agli Stati Membri di adottare «le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi»; anche tale modifica, dunque, si inserisce, completandolo, nel solco percorso dalla interpretazione di questa Corte al fine di sanzionare compiutamente, attraverso lo strumento della confisca per equivalente, le condotte illecite volte a procurare all'agente illeciti profitti, senza irragionevoli distinzioni di sorta (cfr. Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446).
8. Così risolta in senso affermativo la questione concernente l'applicabilità al MB dell'istituto in oggetto, osserva quindi la Corte - quanto al merito del ricorso che la giurisprudenza del Supremo CO ha ripetutamente sostenuto che la ratio essendi della confisca di valore o per equivalente risiede nell'impossibilità di procedere alla confisca "diretta" della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato. «La trasformazione, l'alienazione o la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato determina la conseguente necessità, per l'ordinamento, di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia sì che il beneficio che l'autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente sulle disponibilità dell'imputato, deprivandolo del tantundem sul piano monetario» (Sez. U, Lucci, cit). Le Sezioni unite, quindi, hanno ribadito la natura sanzionatoria della confisca per equivalente disciplinata dall'art. 322-ter cod. pen., più volte affermata da questa Corte e motivata dal fatto che, attraverso di essa, si intende privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto direttamente ricavato dall'illecito; ciò, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume così i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta (tra le altre, Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, Rv. 259103; Sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, non massimata;
Sez. 3, n. 23649 del 27/2/2013, D'Addario, Rv. 256164). Del resto, lo stesso Supremo Collegio, già in precedente occasione, aveva espressamente individuato nella confisca per equivalente, ancorché con riguardo al reato di truffa aggravata, «una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti», ribadendo il conseguente carattere preminentemente sanzionatorio» della stessa (Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Mucci, Rv. 232164; in termini, Sez. 5, n. 15445 del 16/1/2004, Napolitano, Rv. 228750).
9. La finalità appena richiamata, propria dell'istituto, risulta poi a tal punto avvertita dal legislatore da assegnare a tale misura ablatoria, al pari di quella diretta, il carattere dell'obbligatorietà, desunto dal dato testuale dell'art. 322-ter 5 а cod. pen., a mente del quale la confisca "è sempre ordinata"; ciò, quindi, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, pur laddove - come nella vicenda di specie - la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti (tra le altre, Sez. 2, n. 20046 del 4/2/2011, Marone, non massimata). Conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che come rilevato dal Tribunale di - Palermo la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del Giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il Giudice stesso non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero (cfr. Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825). Né, infine, è necessario, per l'assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113), come ancora correttamente affermato dal Tribunale di Palermo nell'ordinanza qui impugnata (punto, peraltro, non controverso). Obbligatorietà, da ultimo, che consente che la misura venga disposta anche in sede esecutiva, trattandosi, per l'appunto, di statuizione dovuta;
e, peraltro, con riguardo al reato di cui all'art. 10-ter, d. lgs. n. 74 del 2000 (ascritto al MB), immediatamente quantificabile con riferimento all'i.v.a. non versata e, pertanto, senza dover ricorrere ad alcuna operazione contabile (tra tutte, Sez. 3, n. 19461 dell'11/3/2014, Stefanelli, non massimata). 10. Proprio la ratio e la finalità dell'istituto come appena individuate impediscono quindi, a parere del Collegio, di assegnare alla confisca per equivalente la natura di pena accessoria, come invece dedotto nel ricorso. -Come noto, le pene accessorie di cui agli artt. 28 e ss. cod. pen. al pari di quelle previste con riguardo a specifiche tipologie di reati, ad esempio sessuali (art. 609-nonies cod. pen.) - consistono in misure interdittive o sospensive dell'esercizio di diritti, potestà od uffici (ad es., interdizione dai pubblici uffici, interdizione o sospensione dall'esercizio di professioni o di arti, decadenza dalla potestà genitoriale, estinzione del rapporto di lavoro o di impiego), o in misure a vario titolo volte a privare il soggetto di specifiche capacità aventi rilievo pubblicistico (ad es., incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione); pene che l'ordinamento impone come corollario alla condanna - in un'ottica - lato sensu sanzionatoria (ad esempio, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che segue alla condanna all'ergastolo od alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, quale che sia il delitto non colposo commesso;
l'interdizione legale, che vige durante la pena nel caso di un'eguale condanna) o eminentemente special preventiva, volta cioè a neutralizzare il colpevole nei casi 6 а in cui il reato sia comunque connesso all'esercizio di diritti, potestà od uffici, dei quali lo stesso abbia abusato, oppure violato i doveri. Inibire l'esercizio di questi munera, pertanto, costituisce per l'ordinamento uno strumento essenziale unitamente, si intende, alla pena principale per scongiurare il pericolo di recidiva specifica, eliminando particolari fattori di rischio. Una funzione, quella delle pene accessorie, che risulta quindi del tutto distinta da quella propria della confisca per equivalente. Quest'ultima - al pari di quella diretta - mira infatti a ripristinare lo status quo ante, cioè la situazione economica del reo modificata dalla commissione dell'illecito, sterilizzandone le utilità tratte, ma - a differenza di quella diretta opera mediante l'imposizione - di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente a dette utilità, risultate in sé non più aggredibili;
si tratta, pertanto, come già sopra indicato, di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo che non ricorre nella confisca - diretta, immediatamente legata alla "cosa" oggetto del profitto e da rimuovere in ottica riparatoria e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale, esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta (Sez. U, Lucci, cit;
Sez. U, n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, cit.). In altri termini, la misura è parametrata al profitto o al prezzo del reato soltanto sotto un profilo "quantitativo", sì che l'ablazione va a colpire una parte del patrimonio che, in sé, non ha alcun collegamento con il reato, alcun rapporto di pertinenzialità con esso (per tutte, Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Aumenta, Rv. 263408); è l'imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche, non la cosa in quanto derivante dal reato, dal che il carattere sanzionatorio, comune - né più, né meno» (Sez. U, Lucci, cit.) - alla pena applicata con la sentenza di condanna. 11. Richiamato quanto precede in ordine alla confisca per equivalente, osserva poi il Collegio che secondo l'insegnamento più recente delle Sezioni - Unite Gubert, ampiamente ripreso dalle Sezioni Unite Lucci qualora il profitto abbia ad oggetto il danaro o beni fungibili, come nel caso di specie, la confisca (comunque obbligatoria) non è per equivalente, ma diretta, sì che «il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato ed il bene da confiscare» (Sez. U, Gubert). In particolare, il Supremo Collegio ha sottolineato che la confisca per equivalente, rappresentando un'alternativa a quella diretta, presuppone che il relativo oggetto (profitto o prezzo) abbia una sua consistenza naturalistica e/o giuridica tale da permetterne l'ablazione, nel senso che, entrato nel patrimonio del reo, continui ad essere 7 Œ identificabile;
diversamente, qualora questo sia rappresentato da una somma di danaro (come nel caso di specie), «questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche del'autore, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo qualsiasi - connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica». Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere sul piano economico o giuridico - la necessità di - accertare se il danaro ottenuto quale profitto o prezzo dell'illecito sia stato speso, occultato o investito;
ciò che rileva è che le disponibilità monetarie dell'autore del reato si siano accresciute di quella somma anche in termini di risparmio - (Sez. U, Gubert) - legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo. Con la conseguenza che solo nell'ipotesi in cui sia impossibile la confisca del danaro sorge la possibilità di far luogo ad una confisca per equivalente di altri beni e per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato;
in tal caso, infatti, si realizza quella «necessaria novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore (l'oggetto della confisca diretta non può essere appreso e si legittima, così, l'ablazione di un altro bene di pari valore)», non riscontrabile allorquando profitto o prezzo siano costituiti da danaro. Sì da affermarsi il principio di diritto - condiviso dal Collegio - per cui, nell'ipotesi da ultimo citata e propria della vicenda in esame, «la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, quindi, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca ed il reato» (Sez. U, Lucci). 12. Tutto ciò premesso, ritiene dunque il Collegio che la confisca del profitto del reato non costituisca una pena accessoria, ma una misura ablatoria ripristinatoria diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto - medesimo volta a privare il reo delle conseguenze patrimoniali favorevoli tratte dall'illecito; sull'istanza di applicazione della quale, pertanto, si è correttamente pronunciato il Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. che, come indicato in premessa, tra le "altre competenze" del Giudice dell'esecuzione prevede anche la "confisca", senza specificazione alcuna, sì da comprendere anche l'ablazione non disposta in sede di cognizione. Parimenti, peraltro, lo stesso art. 676, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che in questi casi il Giudice procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., pronunciando un'ordinanza contro la quale possono proporre opposizione il pubblico ministero, l'interessato e il difensore, davanti allo stesso Giudice;
non anche, quindi, innanzi al Collegio di legittimità. 8 Œ Ne consegue, come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi (tra le altre, Sez. 5, n. 503 dell'11/11/2014, Viti, Rv. 262166), che la presente impugnazione deve esser qualificata come opposizione, e gli atti debbono esser trasmessi al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Aldo Fiale Cupon Gedofale DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 OTT 2015 IL CANCELLIERE Luana Martani 9