Cass. pen., sez. III, sentenza 10/09/2015, n. 43397
CASS
Sentenza 10 settembre 2015

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La confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura ablatoria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. PEN.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).

Commentari2

  • 1Art. 322-ter - Confisca (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Confisca allargata: la disciplina dell'art. 240 bis c.p.
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/09/2015, n. 43397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43397
Data del deposito : 10 settembre 2015

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