Sentenza 19 febbraio 2014
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2014, n. 10623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10623 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 14/02/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 367
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 28586/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AJ, nato il giorno 27 ottobre 1978;
avverso l'ordinanza 17 aprile 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di impugnazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. LA AJ ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 17 aprile 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza, che ha disposto la confisca della autovettura Audi di proprietà del condannato e sequestrata dalla Guardia di finanza il 6 aprile 2012. 2. Agli atti nella disponibilità della Corte, risulta quanto segue:
a) con sentenza 9 gennaio 2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Monza, non irrevocabile, ha condannato LA AJ per reati in tema di droga;
b) con ordinanza 17 aprile 2013 lo stesso G.I.P., su richiesta del P.M., ha disposto la confisca della autovettura Audi di proprietà del condannato e sequestrata dalla Guardia di finanza il 6 aprile 2012;
c) con ricorso 24 giugno 2013 il difensore del LA, dopo aver lamentato l'omessa notifica del provvedimento di confisca, ne ha sostenuto l'abnormità perché esso è stato disposto dopo la sentenza di 1^ grado ed in assenza di contraddicono tra le parti richiamando la sentenza 867/2013 della 2^ sezione penale di questa Corte, in violazione dell'artt 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p.;
d) con il medesimo ricorso, con un secondo motivo si è dedotta violazione di legge posto che la vettura confiscata non era stata oggetto di un legittimo atto di sequestro in quanto il sequestro di iniziativa della Polizia giudiziaria non risulta essere stato convalidato nel termine di 48 ore dal P.M. con conseguente inefficacia del sequestro stesso e obbligo di restituzione (si cita in proposito: cass. pen. sez. 3^, 8433/2011).
3. Ritiene la Corte in aderenza con le motivate conclusioni del Procuratore generale, che il 1^ motivo sia fondato e che il suo accoglimento assorba la seconda doglianza.
4. Invero, come correttamente rilevato, il nostro sistema (art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., comma 2: artt. 530 c.p.p., comma 4 e art. 533 c.p.p., comma 1) attribuisce al giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna dell'imputato, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo in via subordinata- che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell'esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall'art. 676 c.p.p., comma 1. 4.1. In termini il Supremo collegio (cfr. Sez. 2^, Sentenza n. 21420/2011 Rv. 250264) ha stabilito che a norma del combinato disposto dell'art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., le misure di sicurezza debbano essere disposte "nella stessa sentenza di condanna", come risulta anche dal tenore dell'art. 579 c.p.p., il quale espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza.
4.2. Da ciò la conclusione:
a) che il rimedio, predisposto per l'omessa decisione sul punto, è solo ed esclusivamente l'impugnazione e non certo una separata decisione, assunta dal tribunale dopo l'emissione della sentenza di condanna;
b) che, non a caso, l'art. 676 c.p.p., attribuisce al giudice dell'esecuzione la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria: non risulta quindi previsto che il giudice della cognizione possa provvedere con separata ordinanza, una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo.
4.3. Pertanto, la gravata ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014