Sentenza 23 febbraio 2011
Massime • 1
Gli effetti cambiari consegnati dal debitore a garanzia o a pagamento del prestito usurario costituiscono il profitto del reato, che può formare oggetto esclusivamente di confisca facoltativa, misura questa non applicabile in sede di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2011, n. 18343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18343 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 23/02/2011
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 685
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 26695/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO n. il 4 gennaio 1929;
avverso l'ordinanza 22 marzo 2010 - Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 22 marzo 2010, depositata in cancelleria il 16 aprile 2010, la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ordinava il sequestro e la confisca degli effetti cambiari azionati da AN IO nei confronti della parte lesa VE RA e di Giudice Carmela, titoli ricollegabili al prestito usurario, oggetto del procedimento penale n. 10018/04, nel corso del quale l'AN era stato condannato con sentenza 14 luglio 2004 del Tribunale di Napoli che, in riforma della sentenza della Corte di Appello della stessa città in data 24 aprile 2005 (divenuta irrevocabile in data 24 aprile 2007) dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che trattavasi di confisca obbligatoria ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 306, art. 12 sexies costituendo i titoli in questione prezzo del reato e dunque operante non solo in via retroattiva, ma anche, come nell'ipotesi di specie, nel caso di estinzione del reato per prescrizione.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione l'AN chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione di legge, ex art. 51, n. 1, lett. b), con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); poiché la competenza a decidere sulla richiesta di sequestro e confisca appartiene al giudice dell'esecuzione che nella fattispecie è stato individuato dalla Corte di Cassazione nella Corte di Appello di Napoli, doveva ritenersi mancante la richiesta del Procuratore Generale, posto che la richiesta era stata invece formulata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale;
b) con sentenza 29 ottobre 2008 la Suprema Corte aveva stabilito che, in caso di confisca obbligatoria, la stessa doveva essere proceduta dal provvedimento di sequestro preventivo che doveva essere richiesto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., che si è limitato invece a richiedere la confisca;
c) violazione dell'art. 240 c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b); la Corte di Appello anziché accogliere la richiesta di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. ha disposto la confisca ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108;
d) violazione dell'art. 240 c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 7 CEDU e questione di legittimità
costituzionale dell'art. 240 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 6 e L. 7 agosto 1992, n. 306, art. 12 sexies;
l'ordinanza ha deciso per la retroattività della norma applicata ancorché i fatti siano del gennaio 1996 senza riscontrare le doglianze difensive in termini di inottemperanza ai principi di cui all'art. 7 CEDU (che stabilisce che nessuno possa essere punito con una pena più grave di quella prevista al momento in cui è stato commesso il fatto) e di violazione dell'art. 25 Cost.. e) violazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, violazione dell'art. 666 c.p.p., n. 5, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b);
il giudice avrebbe dovuto disporre la misura solo in modo parziale tenendo conto dell'ammontare restituito dalla parte VE. Se è vero che la clausola che stabilisce interessi usurari è nulla, sono dovuti pur sempre gli interessi usurari oltre alla sorte capitale. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere attività istruttoria (non essendo stato accertato dal giudice della cognizione l'ammontare di quanto restituito) disponendo una perizia. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1. - Deve per vero annullarsi l'impugnato provvedimento non potendosene condividere l'assunto secondo cui l'estinzione per prescrizione del reato presupposto non osterebbe alla misura di sicurezza della confisca.
Per quanto la ratio dell'art. 12 sexies citato sia, per certi versi, assimilabile a quella dell'art. 240 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1 (pur essendo diversa la prospettiva di operatività e differenti i presupposti di legge in quanto, mentre nella confisca ordinaria assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, in quella ex art. 12 sexies viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato, cfr. Cass., Sez. 1, 1 aprile 2010, n. 19516, Barilari, rv. 247205) nondimeno, la norma individuata dalla Corte territoriale non è nella fattispecie applicabile ostandovi l'indubbio e non superabile tenore letterale della stessa che postula, appunto, una sentenza di condanna o applicativa della pena ex art. 444 c.p.p. e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato come verificatosi nella vicenda (Cass., Sez. U, 2 5 marzo 1993 n. 5 Carlea ed altri, Rv. 19312; Sez. 2, 04/03/2010, n. 12325, Dragone e altri, rv. 247012, contra la condivisibile Sez. 2, 25 maggio 2010, n. 32273, Pastore, rv. 248409).
Deve inoltre rilevarsi che, contrariamente a quanto assunto dal medesimo giudice, in alcun modo si verte nella fattispecie in un'ipotesi di confisca obbligatoria, trattandosi in modo non equivoco di confisca facoltativa, posto che gli effetti cambiari per cui è causa non sono stati il prezzo del reato di usura contestato all'AN, bensì il profitto. È appena il caso di rammentare sul punto che, in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita, il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (Sez. U, 3 luglio 1996, n. 9149, Chabni Samir, rv. 205707).
Non è chi non veda pertanto come gli effetti cambiari consegnati dal debitore al creditore a garanzia o a pagamento del prestito usurario non possono rappresentare il quid di valore percepito dal creditore per commettere il reato in questione, ma è piuttosto il quantum ottenuto con la condotta illecita e si trova quindi "a valle" e non "a monte" della stessa conseguendo e non precedendo l'azione. I titoli non sono, in altri termini, il compenso, il corrispettivo per la prestazione usuraria del creditore, bensì quanto da questo ottenuto come guadagno dell'usura. La confisca dunque è facoltativa sicché la stessa non può essere disposta dal giudice dell'esecuzione e soprattutto, per le ragioni dette, non può essere ordinata ne' ai sensi dell'art. 240 c.p., ne' ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies.
L'accoglimento del motivo principale rende assorbenti le restanti censure esposte in gravame.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione degli effetti cambiari. Manda la cancelleria per la comunicazione ai sensi dell'art. 626 c.p.p. alla Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011