Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 2
Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. (Fattispecie in tema di truffa ex art. 640 bis cod. pen. e confisca dell'importo corrispondente alla somma percepita a titolo di contributo dall'Unione Europea).
Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo rivolta all'Unione europea, con induzione in errore dell'Autorità concedente, determina l'illiceità dell'intero contributo erogato, che diviene complessivamente "profitto ingiusto", ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen..
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Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
Leggi di più… - 2. Responsabilità amministrativa, enti, confisca, profitto del reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2016, n. 53650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53650 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
5 365 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05 10 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MATILDE CAMMINO Presidente SENTENZA Dott. - Consigliere - 4785 N Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI N. 25673 2016 - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO nei confronti di: AN AL AR N. IL 12/07/1940 avverso l'ordinanza n. 12/2016 TRIB. LIBERTA' di AVELLINO, del 06/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Frevere Lo allхор lonchide for le mom e ricase Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Avellino, sezione per il riesame delle misure cautelari, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal pubblico ministero, inquadrava il fatto contestato alla IO nella fattispecie prevista dall'art. 640 bis cod. pen. e, conseguentemente, disponeva la confisca dell'importo corrispondente al contributo relativo ai soli fondi di cui l'imputata aveva dichiarato falsamente di avere la proprietà non vincolando la restante parte del contributo.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino che deduceva:
2.1. vizio di legge: il Tribunale avrebbe illegittimamente sequestrato parte dei contributi erogati violando l'art. 60 del Regolamento dell'Unione n. 1122\09 secondo cui le condotte intenzionalmente volte dichiarare falsamente la disponibilità di fondi in misura superiore superiori a quelli reale comportano la perdita integrale del contributo, la cui erogazione diventa illegittima. Il "profitto" della truffa contestata avrebbe dovuto essere parametrato all'intera erogazione e non solo alla parte di essa riferibile ai terreni dei quali si era dichiarata falsamente la proprietà. Il contributo sarebbe invece da considerare parzialmente illegittimo solo nei casi in cui la dichiarazione sia colposamente, e non intenzionalmente, come nel caso di specie, difforme dal vero 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio ribadisce che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Cass. sez. un. n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436). Nel caso di specie l'indagata, per ottenere un contributo dall'Unione europea, allegava all'istanza un contratto di affitto con due firme false riferite a persone decedute. Tale documento condizionava l'erogazione del contributo;
pertanto la sua allegazione integra una condotta fraudolenta inquadrabile nella fattispecie astratta prevista dall'art. 640 bis cod. pen., dato che, come correttamente ritenuto dalla collegio territoriale, la falsificazione è una condotta artificiosa idonea ad ingannare l'Autorità concedente circa l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del contributo. Individuata la condotta illecita nella allegazione del contratto falsificato, deve ritenersi che il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva sia l' "intero" contributo lucrato e non, come ritenuto dal Collegio territoriale, solo una parte di esso (ovvero quella riferibile ai terreni riconducibili alla parte del contratto falsificata). Si tratta di una interpretazione della normativa penale nazionale che non è distonica rispetto alle indicazioni contenute nella normativa amministrativa europea: questa pur non disciplinando la materia penale, distingue tra allegazioni "colposamente" inesatte, cui consegue un ridimensionamento del contributo (art. 58 Reg. CE n. 1122\09) ed allegazioni "intenzionalmente" non corrispondenti al vero, cui segue, invece, la perdita dell'intero contributo per l'anno civile considerato (art. 60 Reg. CE n. 1122\09). Deve essere chiarito, tuttavia, che il regolamento europeo non individua alcuna sanzione penale, ma si limita a disciplinare gli effetti amministrativi che conseguono alla irregolarità (colposa o intenzionale) dell'allegazione. La definizione dell'area di penale rilevanza delle condotte fraudolente finalizzate all'ottenimenti di contributi dell'Unione, resta infatti affidata alla competenza del legislatore nazionale: è pertanto alla condotta descritta nell'art. 640 bis cod. pen., ed alla conseguente nozione di profitto, che deve farsi riferimento per verificare l'esistenza delle condizioni che consentono l'attivazione della cautela reale. Il ragionamento effettuato dal collegio territoriale, che distingue la parte del contributo riferibile ai terreni effettivamente nella disponibilità della IO e le somme non dovute, in quanto riferite a quelli cui si riferiva la falsificazione, non tiene in considerazione, né la circostanza (dirimente) che la condotta fraudolenta contestata "inquina" l'intera procedura, sicché il contributo ottenuto deve considerarsi integralmente illecito;
né il fatto che l'indagata non aveva chiesto "diversi" contributi allegando "distinti" contratti, ma instava per l'elargizione di un'unica somma riferita ad un contratto a più firme, tra le quali comparivano quelle falsificate. La condotta posta in essere, inquadrata correttamente nella fattispecie prevista dall'art. 640 bis cod. pen., rende illecito l'intero contributo ottenuto e non solo parte di esso, non essendo possibile, data l'unicità del contratto, individuare frazioni lecita della procedura;
pertanto deve essere considerato illecito l'intero contributo lucrato e non solo una parte di esso.
1.2. In sintesi: ribadito che la definizione delle condotte penalmente rilevanti è di competenza del legislatore nazionale e che per l'identificazione della truffa aggravata, e del relativo profitto illecito, deve farsi riferimento alla normativa interna, si ritiene che la falsificazione delle allegazioni mirate ad ottenere i 3 contributi dell'Unione europea ai sensi del Reg. CE n. 1122\09 è inquadrabile nel reato previsto dall'art. 640 bis cod. pen., con conseguente integrale illiceità del contributo lucrato. Il contributo, in coerenza con le indicazioni offerte dalla normativa europea può considerarsi solo "indebito" e non "illecito" ogni volta che la irregolarità della documentazione sia riconducibili ad azioni colpose e non fraudolente.
1.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame. Così deciso in Roma, il giorno 5 ottobre 2016 Il Presidente L'estensore Jandre Becchione ne Matilde Cammino ستانه نان DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 16 DIC 2016 "CARCELLIERE Claudia Marthe 4