Articolo 262 del Codice di procedura penale
Articolo 260Articolo 275
Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2008
Art. 262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate 1. Quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine puo' imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e' mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
(( 3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne e' stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. )) 4. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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