Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
Art. 262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate 1. Quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine puo' imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e' mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
(( 3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne e' stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. )) 4. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e' mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
(( 3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne e' stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. )) 4. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
Commentari • 61
- 1. Il sequestro del personal computer o di un altro supporto informaticoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2021 · 217.2048
[…] e , quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente Art. 262 comma 1 Cpp – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. […] anzi, quasi assoluta discrezionalità, in tanto in quanto, negli Artt. 258 e 262 Cpp, prevale non l' interesse dell' indagato, […] SS.UU., 18253/2008 precisa pure che, nel caso di restituzione del computer ex Art. 262 Cpp, è evidente che non tutti i file servono ai fini delle indagini. […]
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Giurisprudenza • 412
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2026, n. 34866Provvedimento: […] La norma non va letta isolatamente, ma in rapporto alla regola generale fissata dal primo comma dello stesso art. 262 cod. proc. pen. e come eccezione a essa, là dove stabilisce che «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza». […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- sequestro preventivo·
- art. 240-bis cod. pen.·
- interesse a impugnare·
- sequestro probatorio·
- appello cautelare·
- art. 262 cod. proc. pen.·
- art. 321 cod. proc. pen.·
- restituzione beni