Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice, avendo omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito utilizzando il procedimento per la correzione di errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2013, n. 43521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43521 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI UM - Presidente - del 19/09/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2874
Dott. LOCATELLI PP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 9189/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST NI N. IL 17/02/1975;
ST SC N. IL 11/09/1946;
NO NI N. IL 14/07/1970;
EN DO FR N. IL 07/11/1951;
EN IG N. IL 04/05/1978;
NE IT N. IL 10/05/1982;
GO ER N. IL 20/03/1966;
ST SE N. IL 12/10/1971;
ST ND NO N. IL 17/04/1977;
IZ IN N. IL 16/01/1953;
BO MA IS N. IL 09/09/1984;
AR GE N. IL 23/07/1974;
avverso l'ordinanza n. 68/2012 GIP TRIBUNALE di CATANZARO, del 28/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MA SEVERINA CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del PG di annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28.11.2012, il gip del tribunale di Catanzaro disponeva la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza emessa in data 15.5.2012 nei confronti di ST ON, ST ES, NO ON, EN DO CO e AJ LU, NE TA, GO UM, integrandolo con la statuizione di confisca dei beni oggetto del sequestro ordinato dal gip di Catanzaro in data 13.12.2010, ad eccezione di quelli riconducibili a SA RU e RI IA, con restituzione dei beni riconducibili a SA RU e RI IA.
2. Avverso tale decisione, hanno interposto ricorso per cassazione i prevenuti, oltre che ST PP, ST SS SE, TA AT, BO AR SA e AR EL, quali terzi interessati, pel tramite dei loro difensori per dedurre l'abnormità dell'atto e l'intervenuta violazione di legge, essendo stato adottato un provvedimento di correzione della sentenza per errore materiale che invece attuava un'integrazione del dispositivo della sentenza con un provvedimento ablativo, che presupponeva valutazioni e che andava a modificare la sentenza in una sua parte essenziale.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Così come rilevato dal Procuratore Generale, non poteva essere adottata la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. per la correzione degli errori materiali, per integrare il dispositivo della sentenza con il provvedimento di confisca, ancorché obbligatoria ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
L'intervento operato nelle forme dell'art. 130 c.p.p. deve logicamente consistere in un'operazione meramente meccanica, cioè nell'aggiunta di elementi che necessariamente dovevano farne parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 1, 6.5.2010, n. 30483, Rv 248316). Non può revocarsi in dubbio che l'integrazione del dispositivo della sentenza con l'aggiunta del deliberato sulla confisca, incida su di un aspetto essenziale del provvedimento, non fungendo solo in termini esplicativi di quanto già statuito, ma integrativi di statuizioni. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, dovendo l'integrazione necessariamente passare attraverso la procedura dell'incidente di esecuzione, nelle forme previste dall'art. 676 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013