Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di cui all'art. 640-quater cod. pen., commesso dal soggetto che abbia intenzionalmente dichiarato una superficie agricola maggiore di quella reale per conseguire indebitamente i contributi previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, deve essere quantificato nella misura dell'intera somma percepita, e non soltanto della minor quota corrispondente alla divergenza tra la superficie agricola dichiarata e quella accertata, in quanto, per l'ipotesi di dichiarazione intenzionalmente non veritiera nel senso indicato, l'art. 60 reg. cit. prevede la perdita dell'intero aiuto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 52808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52808 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
528 08/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Diotallevi - Presidente - Sent. n. sez..1764 Stefano Filippini CC 04/10/2016 Lucia Aielli R.G.N. 23340/2016 Cosimo D'Arrigo - Relatore - Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel procedimento a carico di MA US, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/05/2016 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento. RITENUTO IN FATTO La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ricorre contro l'ordinanza in data 6 maggio 2016 con la quale il Tribunale del luogo ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del 10 febbraio 2016 con il quale il g.i.p. ha accolto la richiesta di sequestro a carico di US MA, indagato per il delitti di cui all'art. 640-quater e 322-ter cod. pen., limitatamente alla somma di € 967,30, anziché di € 65.459,95 indicata dalla pubblica accusa. Sostiene il ricorrente che la cautela reale dovrebbe riguardare l'intero contributo percepito dall'indagato (contributi comunitari all'agricoltura) e non soltanto la quota dello stesso corrispondente all'accertata divergenza fra la superficie agricola dichiarata e quella determinata dall'autorità ai fini della concessione del contributo. A sostegno di tale conclusione richiama la disciplina comunitaria relativa al quantum che il beneficiario dei contributi deve restituire allorquando la differenza fra quanto dichiarato e quanto accertato superi lo 0,5% ovvero la superficie di un ettaro. Infatti, in ipotesi di dichiarazione intenzionalmente eccessiva, qual è quella in esame, l'art. 60 Reg. (CE) n. 1122/09 prevede la perdita dell'intero aiuto comunitario, a differenza di quanto disposto dagli artt. 57 e 58 del citato Regolamento per le ipotesi di condotte colpose. La Procura della Repubblica si duole in ricorso anche della decisione di escludere dal computo delle somme da sequestrare, gli importi percepiti dall'indagato nell'anno 2009, in relazione ai quali risulta decorso il termine di prescrizione. Sul punto osserva che la confisca del profitto del reato potrebbe essere legittimamente disposta anche in presenza di una pronuncia di intervenuta prescrizione del reato, purché venga accertata, ai soli fini della confisca, con adeguata motivazione, la responsabilità dell'imputato CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. Il Tribunale, già investito della questione in grado di appello, argomenta che la decadenza, prevista dall'art. 60 Reg. (CE) n. 1122/09, dall'intero beneficio economico in presenza di una dichiarazione solo parzialmente mendace, legittima un'azione di ripetizione che tuttavia non può essere presidiata dal sequestro penale, in quanto la perdita dell'aiuto comunitario già erogato non comporta l'automatica qualificazione dello stesso come "ingiusto” ab origine e dunque illecito. Tale opzione interpretativa si pone, tuttavia, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha da tempo affermato che, quando la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal diritto all'intero beneficio e non solo all'incremento economico, con obbligo di ripetizione di quanto già eventualmente incassato, il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., deve essere quantificato nella misura dell'intera somma percepita e non soltanto della conseguita maggiorazione (Sez. 2, n. 17403 Del 19/04/2016, non massimata;
Sez. 2, n. 13928 del 07/01/2015 - Bertoldo, Rv. 263418). Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio in ordine alla determinazione del profitto del reato confiscabile in relazione all'anno 2010, salva l'ulteriore prescrizione eventualmente maturata nel frattempo. Il secondo motivo di ricorso, invece, è infondato. La questione della compatibilità della confisca con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ha costituito oggetto di recente arresto delle Sezioni Unite, a mente del quale il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - Lucci, Rv. 264434). Il Pubblico Ministero ricorrente, pur menzionando la citata sentenza, offre una lettura non aderente al tenore del principio di diritto sopra riportato, sostenendo che basterebbe l'evidenza della colpevolezza a giustificare la confiscabilità del profitto del reato, anche in difetto di qualsiasi accertamento giudiziale della responsabilità penale. Invece, difettando nel caso di specie proprio tal genere di accertamento, non ricorrono i presupposti per la confisca del prezzo del reato prescritto, la cui sussistenza, in concreto, è solamente ipotizzata dalla pubblica accusa ma non ha costituito oggetto di verifica giudiziale.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'omesso sequestro dell'intero profitto dei reati non ancora prescritti, con rinvio al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 04/10/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi Ellew Cosimo D'Arrigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA ཚ་ ་ HAVE PENALE IL 13 DIC. 2016 * Cancelliere S A I S O Z N CANCELLIERE Claudia Planelli