Versione
21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
Art. 391-quater. (( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). )) (( 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Commentari • 59
- 1. Cassazione penale n. 42588/2005https://www.brocardi.it/ · 324.72842
[…] Quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., […] ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, […]
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Giurisprudenza • 84
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2025, n. 3071Provvedimento: […] Marasco per conto di IN non era un'istanza di accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 cui la P.A. aveva l'obbligo di rispondere, bensì era una richiesta correlata a investigazioni difensive (in funzione di una domanda di revisione di una sentenza di patteggiamento) disciplinata dall'art. 391-quater cod. proc. pen., il cui terzo comma rinvia al modulo procedimentale dettato dagli artt. 367 e 368; - IN era privo d'interesse all'ostensione della relazione che era già presente nel fascicolo del processo conclusosi con la sentenza di patteggiamento. 3. […]Leggi di più...
- omissione di atti d'ufficio·
- art. 328 cod. pen.·
- giurisprudenza amministrativa·
- revisione sentenza patteggiamento·
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- art. 391-quater cod. proc. pen.·
- accesso documentale·
- interesse soggettivo·
- diritto di difesa