Articolo 391 quater del Codice di procedura penale
Articolo 380Articolo 391 quinquies
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21 gennaio 2001
Art. 391-quater. (( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). )) (( 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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