Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
Il divieto di apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).
Commentario • 1
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Rassegna giurisprudenziale Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art. 501) Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501 comma 1, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (Sez. 3, 29219/2017). L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del PM) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c), soggetta ai limiti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 44326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44326 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 3461
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 17176/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CA;
avverso la sentenza 16.2.10 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore - Avv. Natale Fusaro -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16.2.10 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna emessa il 13.6.06 dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di AR CA per i delitti di cui agli artt. 648 cpv. e 473 c.p., relativamente a 3.042 covers per telefonini cellulari Nokia, modelli registrati.
Il AR\ ricorreva personalmente contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, per provare l'esistenza d'un marchio registrato in capo alla Nokia relativamente al modello cover oggetto dell'accusa non bastava la mera testimonianza del consulente della parte offesa o un asserito fatto notorio;
inoltre, le covers sequestrate al AR\ erano pacificamente prive del marchio Nokia, per cui l'asserita contraffazione concerneva esclusivamente la forma del supporto, destinato ad essere inserito nelle confezioni non con marchio Nokia, ma con il marchio della società di cui il ricorrente era amministratore;
b) non era configuratale il delitto p. e p. ex art. 473 c.p., ma - semmai - il meno grave reato di cui all'art. 474 c.p., atteso che le covers erano state sequestrate alla frontiera italiana ed erano destinate ad essere messe in vendita sul mercato italiano;
c) ai fini della ricettazione non era stato individuato il delitto presupposto, ne' poteva applicarsi la legge italiana per oggetti provenienti da Hong Kong.
1 - Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato perché trascura -senza addurre contrarie argomentazioni idonee a superarlo - il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, espresso nello specifico della deposizione testimoniale sulla contraffazione di marchi, in virtù del quale "il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod. proc. pen., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto)." (Cass. Sez. 3^ n. 11939 del 1.10.98, dep. 18.11.98, rv. 212173; conf. Cass. Sez. 5^ n. 38221 del 12.6.2008, dep. 7.10.2008, rv. 241312; Cass. Sez. 2^ n. 2322 del 12.12.95, dep. 2.3.96, rv. 204031; per l'analoga giurisprudenza maturata anche sotto l'imperio del previgente c.p.p. v., altresì, Cass. Sez. 3^ n. 1542 del 24.10.84, dep. 12.2.85, rv. 167888). Logico corollario di tale giurisprudenza è che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività.
Quanto al fatto che le covers in discorso sarebbero state destinate a ricevere l'apposizione non del marchio Nokia, ma di quello della società di cui il ricorrente era amministratore, si noti che ciò non sposta i termini della questione, proprio perché oggetto di tutela penale è, nel caso in esame, il modello industriale e non il marchio.
2 - Il motivo che precede sub b) merita accoglimento in ordine alla qualificazione giuridica del reato.
Invero, dalle sentenze di primo e secondo grado emerge che le covers in discorso sono state sequestrate grazie all'intervento del servizio antifrode della dogana dell'aeroporto di *Malpensa*, sicché il AR\, piuttosto che usare modelli contraffatti, si è limitato ad introdurli nel territorio dello Stato per farne commercio. Integra il reato previsto dall'art. 474 c.p., l'introduzione in territorio italiano di prodotti con segni distintivi falsi e/o modelli industriali contraffatti anche ove la merce non abbia ancora superato la barriera doganale perché scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 7064, 29.1.09, dep. 18.2.09, rv. 243235; Cass. Sez. 6^ n. 11739/90, rv. 185167;
Cass. Sez. 3^, n. 9770/78, rv. 139744; conf. rv. 173984 e 173110). Giova ribadire, anche in proposito, che la destinazione - a dire del ricorrente -dei modelli industriali contraffatti alla messa in commercio in Italia previa apposizione del marchio della società di cui il AR\ era amministratore nulla toglie alla violazione del modello industriale Nokia.
È, poi, appena il caso di rammentare che per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non si ravvisa motivo di discostarsi) i delitti p. e p. ex artt. 474 e 648 c.p. ben possono concorrere fra loro, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico - tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità - e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 12452 del 4.3.08, dep. 20.3.08, rv. 239745; Cass. S.U. n. 23427 del 9.5.01, dep. 7.6.01, rv. 218771; Cass. n. 13031/2000, rv. 217506; Cass. n. 14277/99, rv. 215801; Cass. n. 2098/97, rv. 206998; Cass. n. 3154/96, rv. 205594; Cass. n. 12366/91, rv. 188808).
3 - Il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato, atteso che già in una prima risalente sentenza questa S.C. ebbe modo di statuire, nello specifico di delitto commesso all'estero dallo straniero come presupposto del reato di cui all'art. 648 c.p., che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è irrilevante che il delitto cui esso accede sia stato commesso in Italia oppure all'estero, e non è richiesto che la provenienza delle cose ricettate sia delittuosa per l'ordinamento giuridico dello stato estero, mentre è necessario che essa sia considerata tale dal nostro ordinamento giuridico. Pertanto, anche nel caso in cui le cose o il denaro, che siano state acquistate, ricevute od occultate nello stato italiano con la consapevolezza della loro illecita provenienza, provengano da delitto commesso all'estero, ad opera e in danno di uno straniero, sussiste il delitto di cui all'art. 648 c.p., se il fatto presupposto sia considerato, secondo il nostro ordinamento giuridico, delitto perseguibile di ufficio" (Cass. Sez. 2^ n. 87 del 17.1.68, dep. 23.4.68, rv. 107659).
In seguito la giurisprudenza ha esteso il concetto di delitto presupposto di ricettazione a qualsiasi delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente, magari per difetto di una condizione procedibilità (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2^ n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2^ n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1^ n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2^ n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5^ n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2^ n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2^ n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2^ n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2^ n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2^ n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6^ n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4^ n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97), come nel caso di delitti commessi all'estero e non perseguibili in Italia per difetto di una delle condizioni di procedibilità previste dagli artt.
9-10 c.p. Nel caso in esame, il delitto presupposto della ricettazione addebitata al AR\ è la contraffazione (da altri perpetrata) del modello industriale Nokia, delitto perseguibile d'ufficio in Italia ai sensi dell'art. 473 c.p.. 4 - In conclusione, qualificato il fatto attribuito ai sensi dell'art. 473 c.p. come violazione dell'art. 474 dello stesso codice, la gravata pronuncia deve annullarsi limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, mentre ex art. 624 c.p.p. deve dichiararsi irrevocabile la sentenza nella parte relativa all'affermazione di penale responsabilità del AR\ per i delitti p. e p. ex art. 648 cpv. e art. 474 c.p.: ciò assorbe ogni ipotetica questione di prescrizione, non maturata neppure riguardo al delitto di cui all'art. 474 c.p., essendosi verificata la sospensione del relativo decorso per complessivi anni uno, mesi quattro e giorni tredici.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, qualificato il fatto attribuito ai sensi dell'art. 473 c.p., come violazione dell'art. 474 c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010