Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 44326
CASS
Sentenza 11 novembre 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).

Commentario1

  • 1Art. 501- Esame dei periti e dei consulenti tecnici
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art. 501) Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501 comma 1, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (Sez. 3, 29219/2017). L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del PM) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c), soggetta ai limiti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 44326
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44326
Data del deposito : 11 novembre 2010

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