Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
Qualora, dopo l'arresto in flagranza dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartitogli dal questore, il P.M. ne disponga la liberazione, ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, si deve comunque far luogo alla convalida dell'arresto e all'instaurazione del giudizio direttissimo, la cui celebrazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) anche nei confronti di imputato a piede libero e anche dopo il decorso del termine di quindici giorni indicato nell'art. 449, comma quarto, cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 45560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45560 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3690
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 007644/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PISA;
nei confronti di:
1) RU AN, N. IL 12/06/1980;
avverso ORDINANZA del 01/12/2006 TRIBUNALE di PISA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI M., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza pronunciata all'udienza dibattimentale dell'112.2006, il Tribunale di Pisa dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordinava la restituzione degli atti al P.M., ritenendo configurabile la violazione dell'art. 449 c.p.p., comma 4, in quanto l'imputata RU NI era stata presentata dinanzi al tribunale per il giudizio direttissimo dopo la scadenza del termine di quindici giorni;
che il P.M. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza dibattimentale sull'assunto che il tribunale non aveva tenuto conto che nel caso di specie ricorreva un'ipotesi di giudizio direttissimo atipica a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, in materia di immigrazione clandestina;
che l'impugnazione è fondata e merita accoglimento;
che nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che, in relazione ai reati previsti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e quater, e successive modificazioni, la stessa legge prevede la celebrazione obbligatoria del rito direttissimo anche nei confronti di imputato a piede libero (Cass. Sez. 1, 13 gennaio 2006, Aursulusei, v. 233937): ne consegue che, qualora, procedutosi all'arresto in flagranza dello straniero resosi inosservante dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio nazionale, il p.m. disponga, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., la liberazione dell'arrestato ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di una misura coercitiva, deve comunque farsi luogo alla convalida dell'arresto ed all'instaurazione del giudizio direttissimo, essendo questo obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quinquies, (T.U.
sull'immigrazione) ed essendo possibile la sua celebrazione anche nei confronti di imputato a piede libero (Cass. Sez. 1, 2 luglio 2004, Ursu, rv. 229731) e successivamente al decorso del termine previsto dall'art. 449 c.p.p., comma 4, (Cass. Sez. 1, 23 marzo 2000, Danut, rv. 216196);
che, in conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, trattandosi di provvedimento abnorme (cfr. Cass. Sez. 1, 23 marzo 2000, Danut, rv. 216196, cit.).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimen-mpugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007