Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 4434
CASS
Sentenza 6 novembre 2013

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In tema di prova indiziaria, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192 ,comma secondo, cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuti manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva indicato come elemento a carico dell'indagato per un omicidio il movente, individuato nel coinvolgimento del soggetto in una faida, la cui esistenza e la cui estensione era stata desunta da espressioni di odio manifestate nei confronti della vittima da parte di uno dei genitori dell'accusato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 4434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4434
Data del deposito : 6 novembre 2013

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