Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 2
Non ricorre alcun difetto di costituzione del giudice nel caso di assegnazione di un magistrato onorario ad un collegio giudicante di tribunale, attuata a seguito di provvedimento intervenuto prima dell'entrata in vigore delle limitazioni previste dall'art. 43 bis ord. giud., avendo quest'ultima natura di norma non sostanziale ma processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum".
* VEDI : 199203539 193430 S
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 21831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21831 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FR MORELLI - Presidente - del 28/01/2002
1. Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALESSANDRO CONZATTI " N. 85
3. Dott. DONATO DANZA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FILIBERTO PAGANI " N. 24333/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da: DI NI FR, n. il 3/3/1962 a IO IA;
EN FR, n. il 12/2/1964 a IO IA;
OR GE, n. il 27/7/1966 a IO IA;
CI UR, n. il 24/8/1950 a Lieto Colle (CO); IT NATALE, n. il 23/9/1970 a S. Lorenzo (RC); OR FR, n. l'8/12/1967 a IO IA;
MILANO SALVATORE, n. il 25/8/1950 a Brancaleone (RC); ROMEO DAVIDE, n. il 21/2/1972 a MI
avverso la sentenza della Corte di Appello di MI in data 18/12/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi uditi i difensori, avv. Pietro Catanaso del foro di R. IA, difensore di ES PO;
avv. Antonio Managò del foro di IO IA, difensore di EL e ES MO, nonché di LV MI;
avv. PE Cucinotta del foro di MI, difensore di ES e EL MO, nonché di ES PO;
avv. Renato Papa del foro di Como, difensore di MA NI,; avv. Elio Siggia del foro di Roma, difensore di NA LI;
avv. Alfredo Gaito del foro di Roma, difensore di LA IT;
avv. Michele Priolo del foro di IO IA, difensore di DA OM. Tutti i difensori hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di MI, pronunciando sentenza in data 18/1/2000 dichiarava EL MO, MA NI, NA LI e LV MI, unitamente a PE ON, colpevoli del reato di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti;
inoltre EL MO e PE NI colpevoli del reato di detenzione, a fine di spaccio, di circa Kg. 328 di cocaina, nonché il predetto MO, di detenzione, allo stesso fine, di Kg. 6,937 di eroina, detenzione e porto abusivo di due armi comuni da sparo e un'arma da guerra con relativo munizionamento;
dichiarava altresì ON DI e ES PO responsabili, a fine di spaccio di detenzione di circa un chilogrammo di cocaina pura, mentre assolveva DA OM per non aver commesso il fatto dal reato di partecipazione all'associazione armata di cui sopra. Seguiva il trattamento sanzionatorio ritenuto congruo per ciascuno degli imputati dichiarati colpevoli dei reati ascritti. In seguito a gravame di predetti imputati e del P.M., la corte di appello di MI, con sentenza del 28/12/2000, dichiarava altresì DA OM responsabile del reato ascrittogli stabilendo il relativo trattamento sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche;
escludeva inoltre, nei confronti di ES PO, la diminuente ex art. 442 c.p.p. rideterminando la pena;
riduceva, infine, la pena inflitta a ES MO, NA LI e LV MI ad anni 15 di reclusione ciascuno;
confermava nel resto la sentenza di primo grado adottando ogni altra conseguenziale statuizione.
La corte di merito perveniva a tale pronuncia dopo aver disatteso tutte le eccezioni preliminari dei difensori, con le quali erano state dedotte: 1) la nullità della udienza preliminare del 18/5/1998, era stata comunque dichiarata dal Tribunale, con conseguente regressione del processo, sia pure per motivi diversi da quelli dedotti dagli appellanti;
2) la incompetenza territoriale, sul rilievo che il reato ritenuto più grave fra quelli contestati fosse stato commesso in Cologno Monzese, e che pertanto fosse territorialmente competente il tribunale di Monza;
3) la nullità, ex art. 525, cm 2, c.p.p., di tutti gli atti compiuti in seguito alla astensione del presidente del collegio, Dott.ssa Galioto, ai sensi dell'art. 34 c.p.p. nel testo risultante dalla parziale pronuncia di illegittimità costituzionale con sent. n. 131/1996; 4) la incapacità del giudice per il irregolare costituzione del collegio, con riferimento alla partecipazione del giudice onorario, avv. Contrastano;
5) decadenza dal termine di cui all'art. 468, cm 1, c.p.p. in relazione alle prove orali richieste dal P.M., aventi ad oggetto l'esame di persone imputate di reato connesso;
6) inutilizzabilità delle risultante delle intercettazioni telefoniche disposte ai sensi dell'art. 295 c.p.p.; 7) nullità del decreto che aveva disposto il giudizio per mancata trasmissione, da parte del P.M., in coerenza con la previsione dell'art. 416, cm 2, c.p.p., dei tabulati relativi a telefoni cellulari, e relativa questione di leggittimità costituzionale;
8) la incostituzionalità degli artt. 1, commi 1^ e 2^, D.L. n. 2/2000 e 430 c.p.p., in riferimento all'art. 111, nuovo testo, della costituzione, introdotto dalla legge cost. 23/11/1999, n. 2.
Nel merito, la corte territoriale desumeva la responsabilità degli imputati dalle plurime dichiarazioni dei collaboranti, ritenute intrinsecamente attendibili, dalle intercettazioni ambientali definite "elemento portante del costrutto probatorio", dall'attività di osservazione, pedinamento e controllo poste in essere dalla polizia giudiziaria;
tali risultanze venivano, quindi, analizzate in riferimento alla posizione soggettiva di ciascuno imputato con la verifica di tutti gli elementi idonei a giustificarne la responsabilità per le ipotesi delittuose come rispettivamente addebitate, fatta eccezione per ME ON del quale era confermata l'assoluzione pronunciata dal primo giudice con conseguente rigetto, al riguardo del medesimo, della impugnazione proposta dal P.M..
Hanno proposto ricorso per cassazione il difensore di NA LI, i difensori di ES PO, il difensore di DA OM, e, con distinti atti, il difensore di EL MO, ES MO e LV MI, ed altro difensore dei predetti MO, nonché di ES PO, hanno altresì proposto ricorso il difensore di MA NI e personalmente ES PO, NA LI e ON DI. Nell'interesse di NA LI si denunzia:
1) inosservanza delle norme processuali sulla competenza per territorio, sul rilievo che la eccezione di incompetenza sia stata tempestivamente sollevata entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. e, ciò malgrado, disattesa dalla corte di merito;
2)
incapacità del giudice onorario di partecipare alla composizione del tribunale collegiale e conseguente nullità del processo;
carenza di motivazione nella sentenza impugnata sulle eccezioni difensive sollevate al riguardo;
3) elusione del diritto dell'imputato all'applicazione dei benefici del "nuovo" giudizio abbreviato, con conseguente illegalità del trattamento sanzionatorio;
ne deriverebbe nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, cm 1, lett. c, c.p.p.; 4) mancato rilievo di detta nullità assoluta per il fatto che la richiesta di rinvio a giudizio non era stata accompagnata dal deposito di tutti gli atti relativi alle intercettazioni;
la corte di appello non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inutilizzabilità degli atti non depositati e poi acquisiti materialmente al fascicolo dibattimentale, vertendosi, a dire del ricorrente, in ipotesi di nullità implicante la regressione del procedimento ex art. 185 c.p.p. alla fase delle indagini preliminari;
5) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulle dedotte censure difensive circa la individuazione nel LI dell'interlocutore del MO attraverso l'analisi della conversazione in data 27/9/1996 sul telefono cellulare in uso a quest'ultimo. A sostegno del ricorso sono stati depositati motivi nuovi ex art. 585, cm 4, c.p.p.. Nell'interesse di ES PO si denunziano vizi della motivazione in riferimento all'ipotesi criminosa ex art. 73 D.P.R. n. 309/90, della quale l'imputato è stato ritenuto responsabile.
Nell'interesse di DA OM si denunzia: 1) mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità penale per ritenuta partecipazione al configurato sodalizio criminoso;
2) nullità e violazione del tutto identiche a quelle denunciate per il LI nei primi quattro articolati motivi di ricorso. Nel primo ricorso relativo ai MO, proposto anche nell'interesse di LV MI, si denunzia: 1) nullità ex art. 429, cm 2, 178, lett. c, 180 e 66, cm 2,, c.p.p., perché i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la nullità del primo decreto di rinvio a giudizio per il motivo eccepito dalla difesa (notificazione nulla per carenza di relata e di firma dell'ufficiale giudiziario nella copia rilasciata alle parti) e non già, di ufficio, per mancata indicazione delle esatte generalità degli imputati, vizio, questo, non implicante nullità dell'atto, con la conseguenza che il secondo rinvio a giudizio doveva considerarsi "tamquam non esset": ciò avrebbe implicato l'esigenza di valutare le eccezioni di nullità relative al primo decreto per violazione della normativa concernente l'assistenza dell'imputato; 2) violazione degli artt. 42, cm 2, 511 e 525, cm 2, c.p.p. per avere i giudici di merito, da un lato, ritenuto utilizzabile l'ordinanza ammissiva della prova non dichiarata efficace dal presidente del tribunale in seguito alla diversa composizione collegiale - e, dall'altro, affermato l'utilizzabilità delle prove testimoniali precedentemente assunte, malgrado l'opposizione di taluna delle parti, annulla rilevando in contrario il momento in cui l'opposizione stessa era stata formulata;
3) violazione degli artt. 268, cm 3, e 271 c.p.p. per non avere la corte di merito dichiarato inutilizzabili le intercettazioni disposte dal P.M. con impianti diversi da quelli installati nella procura della repubblica senza specificare le ragioni di "eccezionale urgenza"; 4) violazione degli artt. 267, 416, cm 2, 271 e 191 c.p.p., perché la corte di merito pur dando atto che il tribunale, con ordinanza 30/3/1999, aveva dichiarato l'inutilizzabilità dei tabulati per difetto delle autorizzazioni prescritte dall'art. 267 c.p.p., ha poi ritenuto corretto il provvedimento di acquisizione, da parte del nuovo collegio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., norma, questa, insuscettibile di consentire l'utilizzazione di una prova illegalmente assunta;
5) vizi della motivazione in riferimento agli artt. 73, 74 e 80 D.P.R. n. 309/90 ed alla legge sulle armi, sul rilievo che con riguardo ai reati contestati la corte di merito abbia del tutto disapplicato, ovvero erroneamente applicato, incorrendo nella denunciata violazione, i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti e dei riscontri esterni;
in ordine alla ipotizzata associazione criminosa in particolare mancherebbe dell'esplicazione di elementi indispensabili per la sua configurazione, quali le modalità organizzative ed operative, i mezzi a disposizione, il ruolo dei singoli associati, non potendo vedere, a tal fine, le mere illazioni su cui poggerebbe il convincimento della stessa corte, che non sarebbe sorretto da un valido apparato argomentativo, manchevole, questo, soprattutto in ordine alle posizioni soggettive di ES MO e LV MI;
quest'ultimo, peraltro, avrebbe offerto documentazione attestante una condotta di vita lavorativa incompatibile con la partecipazione al sodalizio, prova di cui illegittimamente non era stata disposta la acquisizione;
ancora si sarebbero dovuti valorizzare sotto diverso profilo criminoso (favoreggiamento, concorso nel singolo reato fine) i pochi episodi esplicativi dei rapporti del MI con EL MO;
6) vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
7) vizi della motivazione in ordine alla richiesta della diminuente del rito abbreviato, formulata con i motivi di appello, potendo il giudizio in primo grado essere definito allo stato degli atti, in contrasto con quanto affermato dal tribunale nella sentenza di primo grado.
Nell'ulteriore ricorso in favore dei LL MO e di ES PO si denunzia: 1) nullità delle sentenze pronunciate dai giudici di merito per mancato rilievo della incompetenza territoriale del tribunale di MI, prospettandosi al riguardo censure analoghe a quelle sollevate nel primo motivo di ricorso relativo a NA LI;
2) nullità assoluta ed insanabile dell'udienza preliminare del maggio 1995 e correlata nullita0 dell'intera sequenza "procedimentale", per ragioni analoghe a quelle dedotte nel motivo sub n. 1 del primo ricorso nell'interesse dei MO;
3) violazione degli artt. 525, cm 2, e 511 c.p.p. per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle dettate con il motivo sub n. 2 del predetto ricorso;
4) nullità della sentenza del tribunale per identici rilievi formulati nel ricorso a favore di NA LI, riportati sub n. 2; 5) violazione degli artt. 295, cm 3, 266 ss c.p.p. ed inutilizzabilità di tutto il materiale "captativo", anche per la immediata applicabilità dello "ius supervenies" di cui al combinato disposto degli artt. 203, cm 1 bis e 267, cm 1 bis c.p.p. come modificati dagli artt. 710 L. n. 63/2001, e tanto sul rilievo che le "captazioni" per la ricerca del latitante non potevano costituire i gravi indizi di reato per la nuova autorizzazione dell'11/10/1996, la quale, peraltro, era stata disposta da giudice incompetente per territorio;
inoltre esse sarebbero viziate in quanto disposte esclusivamente in base a fonte confidenziale anonima, in contrasto con i principi costituzionali avvalorati dallo "ius superveniens" di cui alla recente modifica degli artt. 203 e 267 c.p.p. introdotta dalla legge attuativa del giusto processo;
6)
violazione di legge per mancata applicazione delle norme riformatrici del rito abbreviato: trattasi di censure sostanzialmente analoghe a quelle dedotte nell'interesse del LI con il motivo sub n. 3 e dei MO con il primo ricorso al punto 7; 7) violazione dell'art. 192, cm 2, e vizi delle motivazioni per la ritenuta circostanza della detenzione, da parte di EL MO, nell'interesse del sodalizio criminoso dell'intero quantitativo di stupefacente ritrovato nel deposito di Cologno Monzese;
in particolare, la corte di merito avrebbe interpretato, illogicamente una frase del MO ("quella che lavoriamo noi"), la quale invece contraddirebbe il discorso argomentativo della sentenza sul punto;
8) inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. della prova orale relativa all'esame dibattimentale di tutti i collaboratori per violazione degli artt. 187, 194 e 210 ed erronea ammissibilità degli imputati di reato connesso ex art. 210 c.p.p., nonché vizi della motivazione, sul rilievo che la stessa corte di merito abbia escluso l'attinenza dell'oggetto dell'esame ai fatti ascritti agli imputati, stante l'evidenziato riferimento delle circostanze narrate ad episodi estranei temporalmente, riconducibili a circa due anni prima;
sicché del tutto contraddittoriamente avrebbe poi il giudice di secondo grado avallato le ipotesi delittuose relative allo spaccio di stupefacente sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti;
9) vizi della motivazione, quanto alle affermazioni della responsabilità di EL MO per i capi c) e d) della rubrica, ed erronea applicazione dell'art. 192, cm 1 e 3, c.p.p., sia per il dedotto contraddittorio utilizzo delle affermazioni dei collaboranti, sia per l'assenza di un logico apparato argomentativo che, a dire di parte ricorrente, non potrebbe delinearsi nella sentenza con il riferimento al fatto che le armi erano state rinvenute insieme all'eroina, attesa la evidenziata inidoneità delle stesse ad essere impiegate e avuto riguardo alle risultanze delle intercettazioni;
10) inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., quanto alla posizione di ES MO, nonché vizi della motivazione al riguardo, sul rilievo che la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito non sarebbe aderente al contenuto della contestazione e la motivazione sarebbe del tutto carente o illogica in ordine a tale contrasto;
11) violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, c.p.p. e vizi motivazionali, con riguardo alla posizione di ES PO: il discorso argomentativo in ordine alla responsabilità sarebbe inficiato da evidenti errori logici e giuridici.
Nel ricorso personale di PO, costui ribadisce: 1) violazione del principio di inammissibilità del giudice con conseguente nullità degli atti successivi;
2) violazione dell'art. 192 e vizi della motivazione nell'apprezzamento della prova;
3) incompatibilità del giudice onorario in seguito alla dichiarazione di astensione del presidente del collegio;
4) violazione dell'art. 442 c.p.p. per mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato;
5) violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e dell'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle attenuanti invocate;
6) deduce inoltre violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nel trattamento sansionatorio. Nell'interesse di MA NI si denuncia: 1) violazione del principio della identità del giudice ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle dedotte al riguardo da altri ricorrenti;
2) incapacità del Tribunale per la presenza del giudice onorario;
3) vizi della motivazione sulla richiesta di derubricazione formulata nell'atto di appello;
4) erronea configurazione nell'aggravante di cui all'art. 74 cm 4, D.P.R. 309/90; 5) errore di diritto per mancata concessione della diminuente del rito abbreviato con censure analoghe a quelle dedotte al riguardo da altri ricorrenti.
Nel ricorso personale del LI si denunzia: 1) invalida composizione del tribunale per le stesse ragioni dedotte nell'impugnazione proposta dal difensore;
2) pure con identiche censure, la ritenuta utilizzabilità dei tabulati relativi all'utenza radiomobile in uso al ricorrente;
3) vizi della motivazione sulle affermate responsabilità dell'imputato, che sarebbe stata ancorata ad indizi vaghi desunti da intercettazioni prive di affidabilità, mentre le dichiarazioni dei collaboranti avallerebbero l'estranietà del medesimo all'associazione criminosa;
4) vizi della motivazione in riferimento al diniego della riduzione della pena per il rito abbreviato: si fa leva in proposito su considerazioni svolte anche nel ricorso del difensore;
5) mancato rilievo della incompetenza per territorio, sebbene l'avvocato Cucinotta avesse eccepito tempestivamente dinnanzi al tribunale, nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., detta incompetenza in favore del tribunale di Monza.
ON DI, infine, denunzia assoluta mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 597, cm 5, c.p.p., 62-bis e 69 c.p.p., con riguardo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche avanzate nel corso della discussione del giudizio di appello e per lo stato incensuratezza e per il comportamento processuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Gran parte delle censure ha carattere pregiudiziale, estensivo ed assorbente, rispetto a motivi concernenti singole posizioni dei ricorrenti, onde esse vanno affrontate e risolte in via generale, con priorità logico-giuridica.
Per prima va esaminata la questione sulla competenza territoriale che, se fondata, importerebbe la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Correttamente la corte di appello ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza per territorio non fosse stata proposta nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., in quanto all'udienza preliminare l'eccezione era stata respinta dal GIP e quella formulata tempestivamente dall'avv. Cucinotta all'udienza dibattimentale, facendo erroneo riferimento al foro di IO IA (anziché a quello del tribunale di Monza presso cui si sarebbe dovuto radicare detta competenza quale luogo di avvenuta consumazione del reato più grave), a ragione non veniva accolta;
mentre soltanto all'udienza del 9/12/1999 lo stesso legale aveva ritualmente sollevato l'eccezione di incompetenza del tribunale di MI a favore del tribunale di Monza, quando però era ormai decorso il termine ex art. 491 c.p.p., stabilito a pena di decadenza. Le censure sono essenzialmente incentrate sul rilievo che nel processo penale non è sancito, come nel rito processuale civile, l'obbligo di indicare il giudice competente per territorio (art. 38 c.p.c.); ragione per cui l'eccezione, sollevata entro i limiti temporali fissati a pena di decadenza dall'art. 491 c.p.p., sarebbe pur sempre tempestiva indipendentemente dall'erronea indicazione del giudice ritenuto competente, tanto più che essa era stata già prospettata, con esatta individuazione del tribunale di Monza, al giudice dell'udienza preliminare, il quale l'aveva però disattesa. Osserva il collegio che il rilievo, forse è fondato con riguardo alla non sussistenza dell'obbligo di specificare il giudice ritenuto competente per territorio ed alla irrilevanza dell'erronea indicazione di quest'ultimo, no implica come conseguenza l'inosservanza da parte dei giudici di merito, della disciplina dettata dal codice di rito sulla competenza per territorio. Occorre puntualizzare in proposito innanzitutto che, giusta espressa previsione dell'art. 21, cm 2, c.p.p., il rigetto dell'eccezione in sede di udienza preliminare postulava l'obbligo di riproporla tempestivamente entro il termina previsto dall'art. 491, cm 1, c.p.p.: pertanto il giudice del dibattimento, ai sensi del combinato disposto di detta norma e dell'art. 21, cm 2, citato, aveva semplicemente la facoltà e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale a favore del tribunale di Monza. È vero che l'eccezione venne riproposta nell'osservanza del termine ex art. 491 c.p.p., ma, così formulata (incompetenza del tribunale di Molano in favore di quello di IO IA), sollecitò soltanto il giudice investito del processo a stabilire se in effetti la relativa cognizione spettasse al tribunale di Catania, e non fece sorgere nel contempo, in correlazione all'eccezione, anche l'obbligo di verificare la possibile competenza territoriale di altro giudice ove il rilievo della questione - sulla quale era tenuto a provvedere - risultasse infondato. In altri termini, una volta che la parte interessata non si limit0' "sic et simpliciter" a sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di MI, ma indicò anche il giudice ritenuto competente, la questione pregiudiziale di cui lo stesso tribunale era stato investito postulava soltanto l'esercizio del potere-dovere di stabilire se essa fosse fondata: esclusa correttamente la competenza del tribunale di Catania, così esaurendosi il tema della questione proposta, residuava all'organo giudicante soltanto la facoltà e non l'obbligo di rilevare, di ufficio, che invece la competenza territoriale si sarebbe dovuta radicare presso il tribunale di Monza quale luogo in cui era stato consumato il reato più grave. Il mancato rilievo, dunque, non si è risolto nella denunciata inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità, poiché il giudice decise correttamente la questione di competenza sollevata dalla difesa, escludendo la cognizione del tribunale di Catania, senza che avesse l'obbligo di esaminare di ufficio se, comunque, detta cognizione spettasse ad altro giudice, giacché il richiamato combinato disposto di norme processuali attribuisce alle parti e allo stesso giudice soltanto la facoltà del rilievo, a pena di decadenza, della incompetenza territoriale entro il termine prescritto. La "ratio" dello sbarramento temporale, privilegiata dal legislatore, va ricercata nell'esigenza di non pregiudicare la rapida definizione di inutili e sovrabbondanti attività processuali. Diversa è invece la fattispecie della competenza per materia, che incide sulla ripartizione del potere giurisdizionale, operata dal legislatore fra i giudici ordinari nel settore penale, e priva funzionalmente ed "ab origine" il giudice incompetente della cognizione del processo;
donde il rilievo, anche di ufficio, della sua incompetenza in ogni stato e grado del procedimento, salvo che al riguardo sia intervenuto il giudicato.
Ulteriore questione pregiudiziale attiene alla partecipazione di un giudice onorario alla composizione collegiale del tribunale di MI in seguito all'autorizzata astensione, per motivi procedurali, di un componente "togato" del collegio giudicante. In primo luogo, occorre rimarcare che la assegnazione di detto giudice avvenne, come emerge dagli atti processuali (il cui controllo è consentito in sede di legittimità, se si denunciano errori "in procedendo"), prima che divenissero efficaci le limitazioni previste dall'art. 43-bis, cm 3, lett. b, dell'Ord. Giudiziario. Contrariamente a quanto sembra prospettarsi nei ricorsi che hanno dedotto la questione, e segnatamente in quello proposto nell'interesse del LI, la disposizione dell'art. 43-bis, essendo dettata per delineare le modalità di funzione dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario, ha - al pari di numerose altre norme dell'Ordinamento Giudiziario - natura squisitamente processuale e non sostanziale, in quanto fissa regole organizzative generali finalizzate a razionalizzare lo svolgimento dinamico del processo penale dinanzi al tribunale nella sua duplice composizione, monocratica e collegiale;
pertanto anche per essa vale il principio del "tempus regit actum", alla cui stregua lo "ius superveniens" processuale non spiega efficacia ne' incidenza - salvo volontà contraria del legislatore - sugli atti del procedimento già compiuti. Di conseguenza, la norma invocata nella sua efficacia limitativa dell'assegnazione dei giudici onorari a funzioni proprie dei magistrati togati nell'ambito del tribunale non può essere estesa retroattivamente alla partecipazione del giudice onorario, avv. Contrastano, disposta prima della sua entrata in vigore. D'altra parte, è il caso di puntualizzare che, come non ha mai mancato di osservare il giudice di merito nel rigettare l'eccezione, la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del tribunale nella vigenza del richiamato art. 43-bis Ord. Giud. non implica incapacità del giudice ex art. 33, cm 1, c.p.p. e quindi nullità insanabile del procedimento in riferimento alla previsione degli artt. 178, lett. a) e 179, cm 1, c.p.p.. Infatti, in seguito all'istituzione del giudice unico di primo grado ed alla consequenziale delle preture circondariali, i magistrati onorari sono entrati a far parte dell'organico del tribunale, assumendo appunto la denominazione di giudici onorari di tribunale, cioe0 di GOT in forma abbreviata: essi, quindi, nella formazione delle tabelle di cui all'art.
7-bis dell'Ordinamento Giudiziario vengono destinati a far parte delle Sezioni in cui il tribunale è eventualmente suddiviso e, sia pure nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal successivo art. 43-bis, svolgono il lavoro loro assegnato dal presidente del tribunale, ovvero dal presidente o da altro magistrato che dirige la sezione di cui fanno parte, secondo i criteri prestabiliti a norma dell'art. 7 ter dello stesso Ordinamento Giudiziario. Peraltro, giova puntualizzare che l'abrogazione dell'art. 105 Ord. Giud. - che prevedeva espressamente la possibilità di delegare anche un pretore onorario come supplente delle sezioni del tribunale ordinario, ricorrendo le condizioni indicate dalla norma - costituisce nient'altro che un effetto della istituzione del giudice unico che ha comportato l'automatico ingresso dei giudici onorari nell'organico relativo, e non esprime certamente la volontà legislativa di escludere categoricamente l'evenienza di una loro partecipazione individuale alla composizione del tribunale collegiale, fino al punto da doversi configurare una sorta di incapacità del collegio alla cui formazione concorra la presenza di giudice onorario, ponendosi in tal caso addirittura un problema di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 106, cm 2, Cost. che invece ammette la nomina, anche elettiva di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli". In linea con la richiamata disciplina normativa si può, dunque, ritenere che, essendo il giudice onorario investito delle funzioni giurisdizionali nell'ambito del tribunale per effetto dell'avvenuta istituzione del giudice unico di primo grado, la prospettata violazione, al limite, costituirebbe soltanto un'inosservanza della disciplina relativa alla formazione dei collegi giudicanti senza alcuna incidenza sulla capacità del giudice come testualmente prescritto dal comma 2 dell'art. 33 c.p.p.: situazione, questa, che non comporta alcun vizio della sentenza sanzionabile ai sensi dell'art. 178 lett. a), c.p.p., bensì una mera disapplicazione, all'interno della organizzazione del tribunale, di disposizioni di natura ordinatoria e amministrativa. La sostituzione del giudice autorizzato ad astenersi, con la consequenziale diversa composizione collegiale, ha dato luogo alla connessa questione di nullità di tutti gli atti congiunti dal tribunale successivamente per asserita violazione degli artt. 525 e 511 c.p.p., questione che è stata ritenuta infondata dai giudici di merito, e che è stata riproposta in questa sede con specifici motivi di censura, i quali vanno disattesi per le seguenti considerazioni. Come è noto, spetta al presidente del tribunale, che ha accolto la richiesta di astensione, e non al nuovo collegio giudicante, indicare ai sensi dell'art. 42, cm 2, c.p.p., se in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia, cioè possano essere mantenuti nel fascicolo del dibattimento, ferma la competenza esclusiva del collegio giudicante a stabilire la loro utilizzabilità o meno (ai fini della decisione) sulla scorta di quanto previsto dalle norme suddette (c.f.r., Cost. 27/5/1997, n. 2799). Per quanto attiene ai verbali delle prove testimoniali, in ordine alle quali è stata dedotta l'illegittima utilizzazione, va puntualizzato che, giusta quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sent. n. 2 17/2/1999, in relazione al disposto dell'art 525 c.p.p., nel testo risultante dalla parziale pronunzia di illegittimità costituzionale di cui alla sent. n. 17/1994, sussiste la necessità della rinnovazione della prova - e quindi la utilizzazione mediante lettura è vietata - qualora il riesame dei testi sia richiesto anche da una soltanto delle parti. Nel caso concreto è invece avvenuto che il tribunale all'udienza del 2/6/1999 dichiarò espressamente, senza alcuna opposizione delle parti interessate, la utilizzabilità delle prove assunte dal precedente collegio, i cui verbali risultavano acquisiti in modo legittimo al fascicolo del dibattimento per la dichiarata efficacia da parte del presidente del tribunale;
la pronuncia di utilizzabilità equivale sul piano processuale a legittima lettura del contenuto dei verbali e, dunque, a rituale acquisizione, ai fini della decisione delle dichiarazioni testimoniali (art. 511, cm 5, c.p.p), a nulla rilevando che nel prosieguo del dibattimento taluno dei difensori avesse manifestato l'opposizione alla lettura nell'interesse del proprio assistito. Invero, una tale opposizione si sarebbe dovuta inserire tempestivamente, prima del momento formativo della prova, precludendone le modalità di assunzione mediante pronunzia di utilizzabilità equivalente a lettura dei verbali;
invece essa è intervenuta dopo che la prova è stata acquisita in coerenza con la disciplina processuale, e non può, quindi, valere "ex post" ad inficiare la legittimità della acquisizione e valutazione della prova stessa ai fini della decisione.
Altre censure di carattere pregiudiziale investono l'udienza preliminare in data 15/18-5-1998 e gli atti successivi, perché il GUP non aveva accolto l'eccezione di nullità degli avvisi in quanto mancanti dalla relata di notifica e della firma dell'ufficiale notificatore;
ma il tribunale, prima dell'udienza fissata per il giudizio, aveva dichiarato la nullità del decreti di rinvio a giudizio sul rilievo che integrasse nullità assoluta il regime intermedio la mancata indicazione delle esatte generalità degli imputati: tale provvedimento aveva determinato la regressione del processo nuovamente alla fase delle indagini preliminari;
era stata, quindi, celebrata una seconda udienza preliminare all'esito della quale era stato emesso un nuovo decreto con fissazione della medesima data di udienza per il giudizio già fissata nel primo decreto e annullato dal tribunale. Indipendentemente dalla questione se sussiste o meno la nullità assoluta a regime intermedio, che era stata presupposta dal tribunale per il rilievo di ufficio dell'invalidità del decreto ex art. 429 c.p.p., a ragione la corte territoriale ha osservato, per disattendere le censure sollevate al riguardo, che gli appellanti non avevano un interesse giuridicamente apprezzabile a dolersi del provvedimento adottato dal tribunale, in quanto con esso era stato raggiunto il risultato di rimuovere proprio gli avvisi di rinnovare proprio gli avvisi e l'udienza preliminare, di cui essi avevano dedotto la nullità, e che nessuna rilevanza in contrario spiegava la motivazione del provvedimento, imperniata su argomentazioni diverse da quelle che le parti avevano prospettato, a fondamento dell'esecuzione di nullità del decreto, all'udienza dibattimentale. Del pari ineccepibile deve ritenersi l'argomento con cui il giudice di secondo grado ha confutato la doglianza secondo cui la rinnovazione degli avvisi e dell'udienza preliminare dovrebbe considerarsi "tamquam non esset" in quanto attività conseguente alla nullità assoluta dell'udienza preliminare 15/18-5-98 e quindi viziata dalla stessa "patologia": invero nella sentenza impugnata si fa leva sulla disciplina dell'art. 185 c.p.p. relativa agli effetti della dichiarazione di nullità, ancorché non si menzioni espressamente tale norma, significandosi che attraverso la rinnovazione degli avvisi e dell'udienza preliminare si è verificato proprio quel procedimento sanante delineato dal comma 2 e correlato alla regressione prevista dal comma successivo;
ragione per cui, in definitiva, la rinnovazione, a partire dagli avvisi relativi all'udienza preliminare, ha avviato a qualsiasi eventuale vizio e/o nullità del procedimento regredito al medesimo stato in cui si trovava prima delle denunciate violazioni.
Nemmeno meritano di essere condivise le censure relative all'acquisizione, disposta dal tribunale a norma dell'art. 507 c.p.p., dei tabulati telefonici dopo che una precedente ordinanza ne era stata rilevata l'utilizzabilità per difetto delle autorizzazioni prescritte dall'art. 267 c.p.p.; mentre la stessa corte territoriale puntualizzava che il P.M. aveva ammesso di depositare, unitamente agli altri atti, detti tabulati pur se indicati tra le parti di prova, violando così al riguardo l'obbligo impostogli dall'art 416, cm 2, c.p.p., il che rendeva i medesimi documenti del pari inutilizzabili. Il giudice di secondo grado ha tuttavia ritenuto legittima l'acquisizione ex art. 507 c.p.p., con la conseguente utilizzazione probatoria, facendo leva sul principio che tale norma demanda al giudice il potere sostanziale di ricerca della verità "indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alla prova". Le censure si fondano essenzialmente nella considerazione che i rilievi di inutilizzabilità, da parte degli stessi giudici di merito, sarebbero preclusi della possibilità di acquisire e utilizzare i tabulato ex art. 507 c.p.p., o, quanto meno, riconducibili con l'esercizio del potere di ufficio discendente da tale norma. Simile assunto va disatteso considerando in primo luogo che nessuna questione è sorta - ne' ha costituito motivo specifico di impugnazione - sulla intrinseca legittimità del decreto del P.M. con cui, ai fini della ricerca della prova, venne disposta l'acquisizione dei tabulati in esame contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi dal gestore del servizio. In secondo luogo, giova ricordare che l'iniziale contrasto giurisprudenziale insorto sulla necessità, per l'acquisizione dei tabulati, dell'osservanza della prescrizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 266 ss. c.p.p.) è stato risolto negativamente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 23/2/2000 (D'Amuri), "per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva"; e che sulla scorta di tale approfondita pronunzia non si configurano ragioni di contrario spessore giuridico per ritenere applicabile detta disciplina.
Consegue che il provvedimento di acquisizione ex art. 507 c.p.p. non si configura incompatibile con l'ordinanza che dispose l'inutilizzabilità dei tabulati per difetto delle autorizzazioni prescritte dall'art. 267 c.p.p., costituendo una revoca implicita di quest'ultima, disposta legittimamente sulla scorta del principio appena citato;
ne' può ritenersi in contrasto con alcun divieto prescritto dalla legge sulle modalità di acquisizione delle prove, tale da rendere oggettivamente inutilizzabile il contenuto documentale degli stessi tabulati per il fatto che essi non vennero inseriti nel fascicolo del P.M. a norma dell'art. 416, cm 2, c.p.p.:
ammissione, questa, per cui la corte di appello ha ritenuto di per sè inutilizzabili detti documenti facenti parte materialmente del predetto fascicolo. Quest'ultimo profilo di ritenuta inutilizzabilità, infatti, non intacca la legittimità dell'acquisizione disposta in applicazione dell'art. 507 c.p.p., in quanto investe un fatto estrinseco alla compilazione dei tabulati, nè mette in discussione l'osservanza di norme sostanziali o processuali (prescritte a pena di inutilizzabilità) nella formazione di tali documenti: si tratta, in sostanza, di acquisizione attuata con una modalità diversa consentita dalla legge processuale e non già, dunque, con inosservanza di alcuno dei divieti che rendono obbiettivamente inutilizzabile la fonte di prova documentale in base al principio generale fissato dall'art. 191 c.p.p.. Quanto alle censure relative alla mancata applicazione dei "benefici" del nuovo giudizio abbreviato e, comunque, della diminuente del rito (per gli imputati nei cui confronti era stata rigettata le richiesta di definizione del procedimento con il rito speciale), vanno pure ritenute prive di fondamento. Sotto il primo profilo, le doglianze si incentrano sul rilievo della asserita natura sostanziale della riduzione di pena, per cui la sopravvenuta disciplina più favorevole troverebbe applicazione in base al principio di retroattività delle norme penali fissato in via generale dall'art. 2 cm 3 c.p. nella successione di leggi, per l'ipotesi che la fattispecie concreta rientri nella previsione della normativa sopravvenuta e questa riservi all'imputato un trattamento più vantaggioso rispetto allo "ius" previgente dal quale è regolata;
mentre, sotto l'altro profilo, si fa leva sulla prospettazione che il giudizio in primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbe stato suscettibile di definizione allo stato degli atti. Le censure concernenti la mancata applicazione dello "ius superveniens" muovono tutte dal presupposto che la diminuente avrebbe natura sostanziale e non processuale, per cui non sarebbe soggetta al diverso principio di irretroattività della normativa processuale, enunciato nel canone "tempus regit actum"; senonché la giurisprudenza di questa corte è ormai univocamente orientata per la natura processuale della riduzione della pena correlata alla scelta del rito con conseguente abbreviazione degli adempimenti del giudizio, scelta che quindi comporta un "premio" per l'imputato consistente, appunto, nella diminuzione di pena prevista dall'art. 442, cm 2, c.p.p. (per tutte, cfr. Cass. 22.9.1995, n. 9812; Cass. 5.2.1993, n. 1078; Cass. S.U. - 24.7.1998, n. 7707). Invero, la diminuente non va considerata in sè, cioè nei suoi effettivi riflessi sostanziali sulla sanzione soggettiva dell'imputato con riguardo al trattamento sanzionatorio, indipendentemente dalle vicende del processo penale: sta di fatto che la sua applicabilità discende dalla ricorrente dei presupposti processuali cui il beneficio risulta inscindibilmente connesso nell'avvicendarsi delle varie disposizioni, anche di natura intertemporale, sul rito abbreviato, quali, ad esempio, la celebrazione del processo in presenza delle condizioni risultanti dalla parziale pronunzia di illegittimità costituzionale delle disposizioni previgenti di cui agli artt. 438 e segg. c.p.p. (cfr. sent. del 31.1.92, n. 23), ovvero la richiesta ai sensi dello art. 223 della legge n. 51/1998, istitutiva del giudice unico nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore (prima subordinata al consenso del P.M. e dopo non più necessario nella vigenza della legge n. 479/1999, che con l'art. 56 ha disposto l'abrogazione dell'inciso "acquisito il consenso del P.M." contenuto nel predetto art. 223, o ancora la richiesta avanzata fino a che non siano state formulate le conclusioni ex artt. 421 e 422 alla udienza preliminare, coerentemente con il testo dell'art. 438 c.p.p. indotto dalla legge 479/1999 e - per i procedimenti già in corso - con la relativa disciplina intertemporale, ed infine, la richiesta ai sensi dell'art.
4-ter del D.L. 7.4.2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/2000, alla cui stregua gli artt. 438 e segg. c.p.p., nuovo testo, si applicano anche ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la richiesta del giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Appare evidente, dunque, come la riduzione di pena in esame non sia l'effetto di una circostanza di per sè incidente favorevolmente sul trattamento sanzionatorio, tale perciò da poter essere assoggettato alla disciplina sostanziale di cui agli artt. 63 e segg. C.P. e, segnatamente, a quella sul giudizio di comparazione regolato dall'art. 69 C.P.; essa non può trovare applicazione senza la ricorrenza dei requisiti processuali per la celebrazione del giudizio abbreviato, anche nelle diverse scansioni cronologiche della normativa intertemporale;
è perciò estranea alla richiamata disciplina sostanziale ed, in definitiva, trova la fonte esclusiva nella presenza di determinate situazioni processuali per le quali è consentita la celebrazione del giudizio abbreviato;
sicché non ha, nè può spiegare, alcuna rilevanza in contrario il momento preclusivo o meno in cui si sono venuti a trovare concretamente i singoli processi rispetto all'evolversi legislativo delle disposizioni sul predetto giudizio: trattandosi di normativa processuale, vale pur sempre il principio del "tempus regit actum", salvo i profili di retroattività introdotti dallo stesso legislatore.
Sulla base delle esposte considerazioni, infondate, dunque, sono le censure secondo cui i giudici di merito, in considerazione del prospettato carattere sostanziale della diminuente avrebbero dovuto ritenerla applicabile agli imputati che ne avrebbero fatto richiesta, malgrado la carenza dei requisiti processuali prescritti perché questa fosse ritualmente formulata. Peraltro, manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale (cfr. ricorso nell'interesse del NI), sia in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - poiché i limiti temporali e ogni altro requisito di ammissibilità appaiono coordinati alla razionale applicazione dell'istituto del rito alternativo abbreviato nel procedimento penale, rispondente, quindi, ad oculate scelte di politica legislativa, cui, peraltro, è del tutto estranea l'esigenza del diritto di difesa salvaguardato dall'art. 24 - sia con riguardo ai principi del giusto processo introdotti dall'art. 111 Cost., i quali mirano a salvaguardare essenzialmente il principio del contraddittorio tra le parti, anche nella formazione della prova, ed a mettere l'accusato nelle condizioni ottimali per l'esercizio del diritto di difesa, senza che ciò comporti un'ampliamento, rispetto ai limiti codificati, delle facoltà di scelta dei riti alternativi. Quanto al secondo profilo di censura, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, poiché la corte di merito con motivazione congrua, esente da errori logici e giuridici, ha ritenuto che in base alla valutazione da compiersi "ex ante", secondo l'orientamento costante in tal senso espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorrevano le condizioni per l'accesso al rito abbreviato - nonostante il discusso del P.M. - degli imputati ES e EL MO, LV MI, MA NI e NA NI, essendo ragionevolmente utile il passaggio alla fase dibattimentale, soprattutto per l'accertamento in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate, il tribunale pertanto non aveva errato nel negare ai detti prevenuti la diminuzione della pena richiesta. Le ulteriori censure con carattere estensivo concernono la utilizzazione delle intercettazioni, disposte con impianti diversi da quelli installati nella procura della repubblica, nonché delle "captazioni" per la ricerca dei latitanti (motivo sub 3 del primo ricorso relativo ai MO e sub n. 5 relativo al secondo ricorso). I rilievi sono infondati: quanto al primo profilo di doglianza, prescindendo dal contrasto giurisprudenziale sulla necessità del decreto motivato del P.M. anche in tema di intercettazioni ambientali, va puntualizzato che la giustificazione delle eccezionali ragioni di urgenza (cm 2 dell'art. 168) può essere pure implicitamente insita nella natura indilazionabile delle indagini, motivate attraverso la indicazione di dati fattuali che rendano obiettiva l'esigenza di procedere immediatamente alle intercettazioni mediante lo utilizzo di impianti diversi.
Ed in proposito non pare dubbio che la sentenza impugnata, disattendendo le obiezioni difensive, abbia esaurientemente e logicamente evidenziato la sussistenza dei requisiti di legittimità del decreto del P.M. nel suo contenuto motivazionale (cfr. pagg. 75 e 76), con riferimento alla peculiarità delle disposte intercettazioni che esigevano un'immediatezza di intervento, possibile solo attraverso lo uso dell'impianto presso la Crminalpol. In ordine, poi, all'altro profilo, occorre "in primis" puntualizzare il costante orientamento di questa corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, alla cui stregua i risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche dei latitanti ben possono essere utilizzati ai fini probatori anche in procedimenti diversi, atteso l'espresso rinvio operato dall'art. 295, cm 3, all'art. 270 c.p.p., che prevede la possibilità in via generale della utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, sempre che esse siano state effettuate con l'osservanza delle garanzie e prescrizioni di cui gli artt. 266 e segg. c.p.p., provando, in caso contrario, applicazione in regime dei divieti di utilizzabilità ex art. 271 c.p.p., sanzionabile a norma dell'art. 191 stesso codice di rito (per tutte, cass. 19/1/2000, n. 663; cass. 16/9/1999, n. 4888). Nella specie, non sono configurabili violazioni della predetta disciplina;
mentre la contestazione della gravità degli indizi desunti dalla procedura ex art. 295 c.p.p. demanda alla Cassazione una inammissibile indagine fattuale. Anche l'affermazione di inutilizzabilità, sulla base delle modifiche apportate alla stessa disciplina della legge attuativa del giusto processo n. 63 dell'1/3/2001, deve ritenersi priva di fondamento, in quanto detta legge è entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata;
non può dirsi d'altra parte, che i provvedimenti relativi alle intercettazioni utilizzate siano intervenuti a seguito di informazioni atte ad inficiarne la utilizzabilità, specie sulla base della nuova formulazione dell'art. 203 c.p.p., in effetti applicabile anche in cassazione, attesa la portata generale dell'art. 26, cm 1, di cui alla mensionata legge, il quale, nei commi successivi, fissa limitazioni alla retroattività soltanto in riferimento alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p.. infondata è inoltre la questione di competenza, tenuto conto dell'art. 26, cm 1, c.p.p., puntualmente richiamato dalla corte territoriale, secondo cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite: tale principio vale anche per le intercettazioni disposte ex art. 13 D.L. n. 152/1991, il cui decreto autorizzativo venga emesso da magistrato territorialmente incompetente.
Occorre ora passare all'esame dei motivi che investono le singole posizioni degli imputati, e che, sotto determinati riflessi (cfr., in particolare le censure sull'esistenza dello organismo associativo), possono avere anche efficacia estensiva degli altri ricorrenti. Le censure riportate sub 5), relativamente a ricorso nell'interesse del LI, vanno disattese poiché appaiono basate su condizioni di merito circa la individuazione dell'imputato quale interlocutore del MO nella conversazione del 27/9/1996 sul telefono cellulare in uso a costui e circa la posticipazione del medesimo al reato associativo: la motivazione al riguardo è del tutto congrua e logica facendo leva su elementi fattuali (cfr. in particolare pag. 124) estremamente significativi della sussistenza del consorzio criminale e dell'attivo inserimento del LI. Devono pure disattendersi, perché infondate, le censure sub 5) nell'interesse dei MO e di LV MI. Circa la sussistenza dell'associazione criminosa, la corte di merito non ha mancato di enucleare gli aspetti salienti costituiti da una serie di comportamenti rilevatori del vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, mettendo in evidenza l'apprestamento dei mezzi, il "modus operandi", il rapporto sistematico tra gli associati, la ripetitiva associazione dei reati-fini: tutti elementi sintomatici, ma univoci, della esistenza di una struttura associativa operante nella quale risultavano attivamente inseriti ES MO e LV MI, non rilevando, certo, in contrario, la documentazione da quest'ultimo offerta per dimostrare l'espletamento di attività lavorative, ove si consideri che ogni associazione criminosa per sua natura si connota di apparati e comportamenti dei singoli partecipanti diretti a camuffarne l'esistenza onde deviare eventuali attività investigative sulla costituzione e attività della medesima (in tal senso, cfr. Cass. 20/7/2000, n. 84/01). D'altra parte, sul punto le dichiarazioni dei collaboranti hanno costituito un esame estremamente dettagliato in entrambe le sentenze dei due gradi del giudizio di merito - le cui motivazioni attese il richiamo dei giudici di appello si integrano vicendevolmente - sia in riferimento alla credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca che all'imponenza dei riscontri individualizzanti costituiti anche dalle plurime dichiarazioni accusatorie di diversi collaboranti. Manifestamente infondata è poi la denuncia di difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dovendosi ritenere del tutto congrua al riguardo il rilievo della corte territoriale in ordine all'intensità della capacità a delinquere emergente dalla partecipazione ad un'associazione armata, finalizzata ad un traffico notevole si sostanze stupefacenti, e dall'attiva collaborazione prestata. La censura sub. N. 7 dell'ulteriore ricorso in favore dei LL MO, nonché nell'interesse di ES PO, prospetta una diversa ricostruzione della valutazione operata dai giudici di merito circa il quantitativo dello stupefacente rinvenuto nel deposito di OG NZ, del quale aveva la disponibilità EL MO:
del tutto, logicamente, sulla base di tale dato fattuale e dall'acclarata partecipazione del MO all'organismo criminale, nonché del notevole quantitativo della sostanza scoperta, è stato ritenuto che detto imputato ne avesse la detenzione nell'interesse del sodalizio a prescindere dalle giustificazioni da lui fornite. Manifestamente infondate e poi la censura sub 8), poiché la disciplina degli artt. 187 e 194 c.p.p., in connessione anche con l'art. 190 dello stesso codice di rito, postula un giudizio "ex ante" sulla pertinenza della prova ai fatti oggetto del processo, giudizio affidato sia alle parti che ne fanno richiesta sia al giudice che poi provvede alla ammissione: con riferimento, in particolare, alla prova testimoniale diretta i limiti di ammissibilità, a pena di inutilizzabilità sono specificamente indicati dall'art. 194, richiamati anche dall'art. 210, cm 5, con riferimento alle persone di cui al comma 1: la circostanza che le dichiarazioni di queste ultime si siano eventualmente rivelate, in parte, estranee alle vicende processuali non implica, ne' può implicare, la sanzione di inutilizzabilità della prova ex art. 191 c.p.p. e, tampoco, una pronuncia "ex part" di inammissibilità in relazione all'oggetto. Nessun vizio motivazionale, peraltro, è dato cogliere nella pendenza impugnata allorquando stabilisce una connessione logica, confermativa della responsabilità degli imputati, tra circostanze pregresse, riferite dai collaboranti, ed i fatti oggetto delle imputazioni;
ne deriva anche l'infondatezza manifesta della analoga censura sub 9) relativa alla sola posizione soggettiva di EL MO, mentre la prospettata inidoneità delle armi, diversamente da quanto acclarato nel merito, postula un inammissibile sindacato fattuale in sede di legittimità. Quest'ultimo rilievo vale anche in ordine alla censura sub 10), riguardante la posizione di ES MO, posto che per la denunciata inosservanza dell'art. 521 c.p.p., con conseguente nullità ai sensi della successiva disposizione, si prospetta in realtà non un difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, ma un'erronea valutazione delle risultanze processuali che invece deporrebbero per una diversità dei fatti accertati rispetto a quelli ascritti all'imputato: ciò evidentemente sollecita in sede di legittimità una imammissibilità verifica sulla portata della prova acquisita. Intrisa di considerazioni sul merito dell'apprezzamento della prova appare pure la censura sub 11) relativa alla posizioni del PO, ancorché formalmente ancorata a pretesi vizi motivazionali, i quali però sono articolati in un giudizio negativo, di carattere generico, in ordine alla valutazione logico-deduttiva degli elementi indiziari, analizzati, invece, con estrema coerenza nella sentenza impugnata che, quindi, al riguardo della ritenuta responsabilità dell'imputato non merita censura alcuna. Tali considerazioni valgono anche per disattendere l'altro ricorso proposto nell'interesse di ES PO, le cui censure prospettano un'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 2 dell'art. 192 c.p. e vizi argomentativi al riguardo, senza tuttavia evidenziare specifici punti dello sviluppo motivazionale suscettibili di integrare la fondatezza, di quanto denunciato sotto il profilo dell'art. 606, cm 1, lett. e), c.p.p. e appena il caso, invero, di puntualizzare che le prospettate violazioni della legge processuale, non essendo riconducibili nella previsione della lettera c) di detta disposizione, possono rilevare soltanto se ed in quanto incidono sull'apparato argomentativo della sentenza al punto da renderlo carente o manifestamente illogico rispetto al tema valutato ai fini della decisione, determinando fratture incomprensibili e disarmonie in rapporto alla soluzione di singole questioni o al risultato conclusivo della decisione. Nella specie la valutazione della prova e degli elementi indiziari, da parte dei giudici di merito, non lascia spazio alcuno a situazioni del genere apparendo estremamente logica e coerente con il risultato deliberativo. Quanto, poi, al ricorso personale del PO, i primi quattro motivi ripropongono censure già trattate in via generale e vanno perciò disattesi, mentre il quinto motivo sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 73, cm 5, D.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato, poiché la corte territoriale con motivazione del tutto immune da vizi logici e giuridici, ha escluso la ricorrenza della circostanza rilevando che il quantitativo di stupefacente in possesso dello imputato, con la sua elevata percentuale di purezza e con il conseguente numero di dosi ricavabili non consente di ritenere lieve il fatto contestato, avuto riguardo anche al collegamento con "pericolose associazioni trafficanti in stupefacenti" desunto delle modalità della condotta. Dal pari con motivazione appagante il giudice di appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e negato le attenuanti generiche, avuto riguardo ai criteri stabiliti dal codice penale (pag. 147 della sentenza).
Anche il ricorso nell'interesse di MA NI non può essere condiviso. Le censure sub 1 (violazioni del principio dell'identità del giudice e di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali), sub 2 (incapacità del tribunale per la partecipazione di un giudice onorario) e sub 5 (mancata concessione della diminuente del rito abbreviato) hanno costituito già oggetto di trattazione in via generale e devono ritenersi disattese per le relative argomentazioni innanzi sviluppate. Il motivo sub 4 (pretesa erronea configurazione dell'aggravante ex art. 74, cm 4, D.P.R. 309/1990) è manifestamente infondato alla luce degli accertamenti fattuali presupposti dai giudici di merito denotanti la funzionabilità delle armi, rinvenute sul luogo in cui era custodita l'eroina agli scopi associativi (cfr. pagg. 132-133 sent. impugnata). Inammissibile è del pari il motivo sub 3 (vizi motivazionali sulla richiesta di derubricazione), con il quale si prospetta una ricostruzione fattuale volta ad escludere la responsabilità del NI per il reato associativo, sollecitandosi dunque una diversa interpretazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.
Passando ad esaminare il ricorso nell'interesse di DA OM, va disatteso il primo motivo con cui è stato denunciato difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui, accogliendosi l'impugnazione del P.M., viene affermata la partecipazione dell'imputato all'organismo criminale finalizzato allo spaccio di stupefacenti. La corte territoriale, invero, ha valorizzato una serie di elementi, desunti soprattutto di intercettazioni ambientali, attraverso i quali non solo ha ripercorso le modalità funzionali dell'attività associativa attraverso i soggetti che rivestivano un suolo preminente nell'organizzazione e nel riferimento dei mezzi strumentali allo spaccio, ma ha anche delineato molteplici circostanze, acclarate sempre invece le intercettazioni ambientali, implicanti l'inequivoco coinvolgimento del OM nella struttura criminale con vari compiti esecutivi. L'accertamento logico-deduttivo sulla consapevolezza del predetto di agire nell'ambito di un organizzazione, fornita di struttura e di mezzi per lo spaccio sistematico di stupefacenti, in quanto congruamente motivato, anche sulla scorta dei costanti principi giurisprudenziali enunciati nella soggetta materia, va esente da qualsiasi censura. Le restanti censure ripropongono identiche questioni già trattate e disattese nella parte generale. Il ricorso va, pertanto, respinto.
Pure rigettato dev'essere il ricorso personale di NA LI: i primi due motivi ripropongono questioni di carattere generale sulla composizione del Tribunale e sulla utilizzazione dei tabulati, che sono state già trattate con esito negativo, mentre il terzo motivo propone considerazioni di merito sulla valutazione degli elementi fattuali che hanno indotto i giudici di entrambi i gradi del procedimento, con una motivazione immune da errori logici e giuridici, ad affermarne la responsabilità, inoltre con lo stesso motivo, largamente articolato sui profili storici della vicenda, i dati fattuali coinvolgenti la posizione del AN sono rivalutati diversamente proponendosi una ricostruzione degli episodi favorevole all'imputato, la quale ovviamente esige una verifica delle risultanze processuali estranea ai poteri cognitivi della cassazione. Il motivo, dunque, per quanto ampiamente elaborato, va ritenuto inammissibile.
Il quarto motivo sul rito abbreviato è stato già respinto con le considerazioni svolte nella parte generale, e così anche il quinto ed ultimo motivo sulla competenza per territorio.
Resta da esaminare il ricorso personale del DI che si duole della carenza di motivazione sulla chiesta concessione delle attenuanti generiche. Tale motivo, in quanto l'appello fu proposto soltanto dal P.M. in confronto dell'imputato - deducendosi l'erronea concessione della diminuente del rito abbreviato - e venne respinto dalla corte territoriale, pone il delicato problema se ai sensi dell'art. 597, cm 5, c.p.p. fosse possibile la applicazione di dette attenuanti chieste dell'imputato, ancorché l'appello fosse stato proposto soltanto dal P.M., e se pertanto il giudice avesse l'obbligo di motivarne il diniego. Occorre innanzitutto coordinare la regola del menzionato comma - secondo cui, in deroga all'effetto devolutivo dell'appello, possano essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna e una o più attenuanti - con il principio, non codificato ma desumibile del sistema delle impugnazioni, in virtù del quale il gravame proposto da una parte, al di fuori dell'effetto estensivo, non giova alla posizione soggettiva delle parti che abbiano interessi contrapposti. Questo principio può trovare un limite soltanto nella disposizione dell'art. 129 c.p.p., ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità, e salva la preclusione della imammissibilità dell'impugnazione (per tutte, Cass. - Sez. Un. - 21-12-2000, n. 32);
ma non può ritenersi confliggente con la portata della regola in esame, la quale si inserisce come un correttivo del "devolutum" nell'ambito delle conseguenze che esso produce in relazione alle varie ipotesi di appello, a seconda che appellante sia il pubblico ministero (cm 2) o l'imputato (cm 3): l'interpretazione del potere attribuito al giudice dal quinto comma va, dunque, operata nell'ottica legislativa di evitare decisioni pregiudizievoli alla posizione dell'imputato attraverso una rigida applicazione del principio devolutivo. Ne deriva, in particolare, che in caso di appello del P.M. avverso sentenza assolutoria e di accoglimento del gravame, con conseguente condanna del prevenuto, il giudice ben può concedere a quest'ultimo, anche di ufficio, i doppi benefici di legge e le attenuanti configurabili, sempre che sussistono i presupposti, avvalendosi al riguardo dello stesso potere conferito dalla legge al giudice di primo grado;
ne' per questo può sostenersi che l'imputato, ancorché non appellante (anche per carenza di interesse), tragga giovamento dall'impugnazione del P.M., la quale viene invece accolta in suo danno. Nell'ipotesi, inversa, di condanna in primo grado e di impugnazione, da parte dell'imputato, il giudice di secondo grado, se respinge il gravame nel merito, può senz'altro avvalersi del potere conferitogli del comma 5, pure in mancanza di specifiche richieste subordinate dell'appellante, giacché l'esercizio di tale potere trova fondamento in un altro importante principio di diritto, del quale la norma in esame costituisce peculiare applicazione, alla cui stregua l'oggetto di una richiesta può implicare anche l'aspettativa di un quisus" non incompatibile. Diversa, invece, è la fattispecie in esame, costituita dall'impugnazione proposta soltanto dal P.M. e finalizzata, in coerenza con la sua posizione di parte rappresentante della pubblica accusa, a conseguire un trattamento sanzionatorio più gravoso per l'imputato: in mancanza di appello, da parte di costui, il rigetto dell'impugnazione del P.M. non può determinare, per contro, un risultato più favorevole al primo con riguardo al trattamento determinato nella sentenza impugnata;
l'applicazione del citato comma 5 in simile evenienza si risolverebbe nella palese vulnerazione dell'interesse all'impugnazione proposta, dando luogo ad una situazione paradossale ed incompatibile sul piano giuridico, dal momento che verrebbe adottata una statuizione non "fisiologica" di rigetto, che lascerebbe inalterato il capo della pronuncia impugnata, bensì più favorevole per la parte non appellante (imputato) rigetto a quella di primo grado, in coerenza con l'interesse di detta parte all'impugnazione cioè, come se a proporre il gravame fosse stato l'imputato e non il P.M.. È evidente, dunque, che l'esatta portata della disposizione in esame dev'essere interpretata coerentemente con la "ratio" che sta alla base della deroga da essa introdotta al principio devolutivo dell'appello nei limiti sopra evidenziati consegue che, non essendo applicabile al caso di cui trattasi, la disposizione invocata dal ricorrente, nessun obbligo aveva la corte di appello di motivare la mancata concessione al DI delle attenuanti generiche.
In definitiva tutti i ricorsi vanno rigettati con condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2002