Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendono lo stesso bene giuridico. (Fattispecie relativa a procurato ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato commesso da impiegato presso un ufficio di patronato attraverso la predisposizione di falsi contratti di lavoro)
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 802 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: SABEONE GERARDO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 1~3-44444~ALL DI NAPOLI nei confronti di: 1) PIMPINELLA GIOVANNI N. IL 26/06/1962 * C/ 2) COSTANZO DANIELA N. IL 08/03/1965 * C/ 3) VENTRONE ANTONIO N. IL 18/11/1955 * C/ 4) BUNIELLO MARIANO N. IL 10/08/1954 * C/ avverso l'ordinanza n. 8378/2011 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 17/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO,SAIEOZE ; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ed tikt«,u 91-4,11. (2L44 a Li it,p4-0 é 4I Uditi difensoriAvv.bAut. N144# ..4.) E/14)4'U Ace.m6,4Z Data Udienza: 15/11/2012 …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
Leggi di più… - 4. Il pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p. non può ricavarsi da elementi meramente congetturali ed astratti.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2009, n. 25214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25214 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1890
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015321/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI MA N. IL 06/01/1950;
avverso ORDINANZA del 10/04/2009 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 aprile 2009 il Tribunale di Ancona, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da IN MA, revocava la custodia cautelare in carcere e sostituiva la misura con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'impiego pubblico presso il patronato di Tolentino in relazione al delitto di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 bis, lett. a) e c bis, a lui contestato per avere, al fine di profitto, procurato l'ingresso illegale in Italia di decine di cittadini extracomunitari attraverso la predisposizione di falsi contratti di lavoro, apparentemente stipulati da imprese - in realtà ignare o inesistenti - allo scopo di fare ottenere il permesso di soggiorno. Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, osservava che gli stessi erano costituiti dal rilevante numero di pratiche sequestrate, trasmesse dall'indagato - impiegato presso gli uffici del patronato di Tolentino - per via telematica alla Prefettura e dalle dichiarazioni rese dai titolari delle ditte cui si riferivano apparentemente i contratti di lavoro, i quali o negavano di avere avuto contatti con IN o confermavano di avere chiesto al medesimo di curare la domanda di assunzione solo di alcuni dei cittadini extracomunitari tra quelli apparentemente riferibili alla medesima ditta.
Le esigenze cautelari, sia pure ai fini della misura interdittiva, venivano ravvisate sotto il profilo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto dell'intreccio tra condotte criminose e impiego esercitato e del conseguente concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa specie.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IN, il quale lamenta inosservanza della legge penale e vizio della motivazione, tenuto conto dell'epoca di commissione degli illeciti e della cessazione di qualsiasi esigenza, evidenziata anche dalla intervenuta revoca del precedente provvedimento restrittivo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il parametro della concretezza, cui si richiama l'art. 274 c.p.p., lett. c), non si identifica con quello di "attualità" del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (Cass., Sez. 1^, 20 gennaio 2004, n. 10347, rv. 227227; Cass., Sez. 3^, 26 marzo 2004, n. 26833, rv. 229911). Le esigenze connesse alla cosiddetta tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell'interesse protetto;
trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati. Ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve aversi riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziali, all'ambiente in cui il delitto è maturato, nonché alla vita anteatta dell'indagato stesso, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell'art. 133 c.p.. L'espressione "delitti della stessa specie", con la quale il legislatore delimita l'area dei sintomi utilizzabili ai fini di siffatto giudizio, a riguardo della probabilità di ricaduta nel reato, ha valore oggettivo e va riferita ai delitti che offendono lo stesso bene giuridico.
Da tali elementi, di carattere oggettivo, il giudice deve giungere, con motivazione congrua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).
2. Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza enunciati, avendo correttamente messo in luce, nella prospettiva di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), la gravità delle recenti condotte poste in essere dall'indagato, avuto riguardo non solo al rilevante numero delle pratiche trattate illegalmente, ma anche alla personalità e al ruolo di IN, il quale consumava gli illeciti abusando della funzione svolta presso l'ufficio del patronato, violando i doveri d'ufficio e approfittando della conoscenza, acquisita grazie all'attività svolta, delle varie realtà aziendali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009