Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2009, n. 25214
CASS
Sentenza 3 giugno 2009

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Giovanni Silvestri, il 3 giugno 2009. Le parti coinvolte nel procedimento sono un indagato, il quale ha presentato ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva disposto la revoca della custodia cautelare in carcere, sostituendola con un divieto temporaneo di esercitare l'impiego pubblico. L'indagato contestava la legittimità della misura interdittiva, sostenendo che non sussistessero più esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dalla commissione dei reati e la revoca della custodia cautelare.

Il giudice ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando che il parametro della "concretezza" previsto dall'art. 274 c.p.p. non richiede la prova di un pericolo attuale, ma piuttosto l'esistenza di elementi concreti che possano giustificare una prognosi di pericolosità. La Corte ha evidenziato la gravità delle condotte illecite dell'indagato, il suo ruolo abusivo all'interno del patronato e il numero significativo di pratiche illegali gestite, confermando così la necessità della misura interdittiva per tutelare la collettività. La sentenza si conclude con l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendono lo stesso bene giuridico. (Fattispecie relativa a procurato ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato commesso da impiegato presso un ufficio di patronato attraverso la predisposizione di falsi contratti di lavoro)

Commentari4

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 802 del 15
    https://www.laleggepertutti.it/

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  • 2Esigenze cautelari: attualità del pericolo di reiterazione del delitto
    Claudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 3Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …

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  • 4Il pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p. non può ricavarsi da elementi meramente congetturali ed astratti.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2009, n. 25214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25214
Data del deposito : 3 giugno 2009

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