Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod.pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2013, n. 51843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51843 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/10/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2045
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 27951/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE SI N. IL 12/08/1969;
GA NN N. IL 09/12/1973;
NA AN N. IL 28/08/1970;
avverso l'ordinanza n. 46181/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 17/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. CA Paolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per CA MI e OF VA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17 maggio 2013 il tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal locale GIP nei confronti di CA MI e OF VA indagati in concorso per il reato di estorsione continuata in danno dell'imprenditore IC AR e di NA LU indagato per concorso in estorsione in danno dell'imprenditore PA RA.
Ricorrono per cassazione con unico ricorso CA MI e OF VA, a mezzo dell'Avvocato e con distinto ricorso NA LU.
CA MI e OF VA deducono che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione di legge vizio della motivazione.
Lamenta in particolare illogicità della motivazione sottolineando come il tribunale del riesame abbia fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni della persona offesa quando poi lo stesso tribunale ha affermato che il racconto della vittima avrebbe meritato da parte del pubblico ministero il personale compimento di atti di indagine specificatamente indicati, dimostrando in tal modo di sminuire valenza a dette dichiarazioni.
2. vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione di misura custodiale meno afflittiva.
NA LU deduce che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione di legge vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, contesta la valutazione delle prove effettuate dai giudici di merito mettendo in discussione la valenza della identificazione fotografica, sottolineando come il tribunale non abbia dato adeguata risposta ai rilievi di difensivi;
2. violazione di legge vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e delle esigenze cautelari.
Il primo motivo di ricorso presentato da CA MI e OF VA è manifestamente infondato considerato che il Tribunale una motivazione specifica, coerente logica ha dato conto della attendibilità della parte offesa sottolineando solo che l'assenza di ulteriori approfondimenti da parte dell'organo della Accusa ha privato l'indagine di ulteriori elementi che avrebbero ulteriormente corroborato la già ritenuta piena attendibilità del denunciante e avrebbero consentito di chiarire meglio la complessiva dinamica della gravissima vicenda in esame. In altri termini i giudici del Riesame non hanno manifestato dubbi sull'attendibilità della parte offesa che ha tracciato un gravissimo quadro indiziario a carico dei ricorrenti in ordine all'estorsione continuata in danno dell'imprenditore IC AR, responsabile della società "Pro.co.gest srl", ma si sono limitati ad aggiungere che ulteriori approfondimenti avrebbero chiarito non tanto la responsabilità dei ricorrenti ma il quadro complessivo della gravissima vicenda in esame.
Manifestamente infondato e anche il secondo motivo di ricorso in quanto il tribunale ha dato conto di avere osservato il paradigma della rigorosa gradualità nella scelta delle misure riservando alla più intensa limitazione della libertà personale il carattere residuale di estrema ratio che proprio per tali ragioni ha ritenuto che in una situazione come quella in esame, significativamente sintomatica per tutte le ragioni soggettive ed oggettive esposte nella motivazione, di una notevolissima caratura criminale dei ricorrenti potesse trovare applicazione quale misura in concreto adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe solo la custodia in carcere.
Il ricorso presentato da CA MI e OF VA deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Inammissibile è anche il ricorso di NA LU perché generico e versato in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente. Nel caso in esame il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico dell'indagato, dando conto che il ricorrente era stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla parte offesa PA RA. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso deve rilevarsi che il tribunale ne ha dato conto con motivazione logica specifica e coerente e come tale incensurabile in questa sede. Ha infatti affermato che l'evocazione, anche con riferimento all'episodio in argomento, degli interessi dell'associazione di stampo camorristico facente capo, tra gli altri, a RI EL, quale beneficiaria delle somme di denaro da corrispondere in occasione delle festività natalizie, pasquali e in occasione delle festività di Ferragosto, nonché le stesse indicate modalità di approccio alla parte offesa da parte del ricorrente e dei suoi complici i quali, a sostegno delle loro richieste, evocavano in sostanza l'esistenza, peraltro corrispondente al vero, di un gruppo di criminalità organizzata, di cui si presentavano come emissari e i cui disegni non andavano contrastati in quanto implicitamente ma sostanzialmente e chiaramente ineluttabili proprio perché riferibili al prospettato contesto mafioso, erano sussumibile nella previsione del c.d. metodo mafioso.
Con riguardo alle esigenze cautelari deve osservarsi che gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti, l'art. 274 c.p.p., lett. c), non impedisce infatti di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante (Cass. sez. 1, 21 febbraio 1996 n. 277 rv. 203726 cui adde Cass. sez. 3, 23 luglio 1996 n. 2631, rv. 205820;
Cass. sez. 5, 4 agosto 1999 n. 1416 rv. 214230; Cass. sez. 2, 21 febbraio 2000 n. 726 rv. 215403, Cass. sez. 3, 4 maggio 2000 n. 1384 rv. 216304 e Cass. sez. 6, 21 dicembre 2001 n. 45542 rv. 220331 e di recente con riguardo a varie sezioni Cass. sez. 3, 23 aprile 2004 n. 1995 rv. 228882, Cass. sez. 6, 4 aprile 2005 n. 12404 rv. 231323 e Cass. sez. 5, 19 dicembre 2005 n. 45950 rv. 233222). Ed invero la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto, come ha fatto l'impugnata ordinanza, con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti (condotte non occasionali, professionalità nel reato, personalità del prevenuto, gravità della condotta reiterata nel tempo) e non su criteri generici e/o automatici. Peraltro, l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente e da un'interpretazione adeguatrice tesa ad eliminare ingiustificate disparità di trattamento, derivanti dal mero dato temporale e dalla maggiore o minore celerità di giudizio, tra indagato già condannato per altro reato ed altro incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, sintomatiche di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013