Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2001, n. 11716
CASS
Sentenza 29 gennaio 2001

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Il reato di lottizzazione è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per difetto di autorizzazione sia per il contrasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, sussistendo in capo ai soggetti che partecipano al piano di lottizzazione l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e/o delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, ed atteso che l'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è soltanto quello di assicurare il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione, ma altresì quello di garantire che lo sviluppo urbanistico si realizzi concretamente in aderenza all'assetto risultante dagli strumenti urbanistici.

In materia paesaggistica le disposizioni di cui al D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, possono essere modificate dal legislatore regionale solo con ampliamento delle previsioni vincolistiche, essendo preclusa la possibilità di incidere sulla tutela minima da essa preordinata, atteso che le disposizioni della citata legislazione statuale sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e costituiscono il limite espresso al potere legislativo regionale concorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge Regione Puglia 11 maggio 1990 n. 30, come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1991 n. 2 - Norme di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico - sul presupposto che le deroghe contenute nella disposizione regionale si riferivano all'ampliamento del regime di immodificabilità assoluto e non andavano comunque ad intaccare la tutela minima preordinata dalla legge n. 431; fattispecie antecedente alla entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

In materia urbanistica non è configurabile il concorso formale di reati tra l'ipotesi di realizzazione di opere edilizie in assenza o totale difformità della concessione edilizia, sanzionato ordinariamente dall'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed, in caso di interventi nelle zone sottoposte a vincoli, dalla lett. c) dello stesso articolo, e quella di inosservanza delle regole fissate per l'attività costruttiva, di cui alla lett. a) del medesimo articolo, atteso che il primo e più grave reato assorbe, ricomprendendolo, il secondo configurante una categoria residuale di condotte penalmente rilevanti.

In materia urbanistica le disposizioni della legge regionale Puglia 31 maggio 1980 n. 56 relative alle condizioni di operatività della deroga al generale divieto di edificazione nella fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo non possono ritenersi abrogate implicitamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, relative alle zone di applicabilità del vincolo paesaggistico, atteso che la normativa regionale riguarda la materia urbanistica attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost., mentre quella statuale attiene alla tutela del paesaggio, e che, perseguendo la pianificazione urbanistica e quella paesaggistica fini distinti, la medesima zona può formare oggetto di provvedimenti normativi relativi sia alla materia urbanistica, sia al paesaggio. (Fattispecie antecedente alla entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)

In materia urbanistica, in applicazione del disposto di cui all'art. 25 del R. D. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali), in vigore sino alla emanazione del regolamento previsto dall'art. 161 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, la edificazione in zone alle quali sia stato imposto il vincolo paesaggistico è subordinata alla autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e tale provvedimento si configura come condizione di efficacia della concessione edilizia, con la conseguenza che sino a quando tale autorizzazione non sia intervenuta è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune sotto il profilo edilizio-urbanistico, e la concessione eventualmente rilasciata deve essere considerata inefficace ed improduttiva di effetti.

Il reato di cui all'art.734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), si configura in presenza di un effettivo e grave danno ambientale, che risulta anche da impatti negativi di tipo percettivo-visivo, storico-culturale in dimensione locale, di quartiere e urbana, come da impatti negativi sull'ecosistema, sul paesaggio e sulla fauna. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo nel caso di una lottizzazione abusiva nel Comune di Bari -località "Punta Perotti").

In materia di tutela dal paesaggio, l'esclusione del vincolo paesaggistico, fissato dall'art. 1,comma secondo, del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, per le zone di espansione edilizia incluse in un programma pluriennale di attuazione vigente al momento di entrata in vigore delle citate disposizioni trova il proprio limite temporale nel termine di validità del programma pluriennale, atteso che la validità della deroga è subordinata alla attualità del piano, i cui effetti sono quelli di una programmazione temporale dello sviluppo edilizio che trasforma lo "ius aedificandi" in un obbligo di realizzare la destinazione edificatoria stabilita dallo strumento urbanistico entro il termine di efficacia dello stesso, con la conseguenza che una volta scaduto il termine del programma pluriennale non si configura più una edificazione doverosa ed il vincolo generale imposto dalla legge n. 431 si riespande.

In tema di zonizzazione degli interventi di edificazione, per centro abitato deve intendersi un aggregato continuo di case attraversato da strade di collegamento, con brevi soluzioni di continuità, caratterizzate dall'esistenza di esercizi e servizi pubblici, nonché da luoghi di aggregazione per ragioni di culto, istruzione e simili, la valutazione della cui configurabilità è affidata al giudice di merito che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di ricorso per cassazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza che escludeva la legittimità di un intervento edificatorio realizzato mediante lottizzazione sulla base della deroga prevista dalla legge Regione Puglia 31 maggio 1980 n. 56 per le zone omogenee dei centri abitati, esclusa dal giudice di merito sul rilievo che tra l'ultima costruzione dell'abitato e la trasformazione dell'area lottizzata non vi fosse continuità fisica).

In tema di lottizzazione è necessaria la preventiva valutazione paesaggistica di competenza regionale anche qualora il piano di lottizzazione riguardi zone di territorio non soggette a vincolo paesaggistico, in quanto essa costituisce una forma di intervento consultivo di carattere generale e programmatorio circa la compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo, ed è provvedimento diverso da quello riguardante la compatibilità di un particolare intervento con il vincolo ex art. 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, pur potendo i due diversi atti confluire in uno solo, a condizione che risultino compiute entrambe le valutazioni che sono proprie dell'attività consultiva per un verso e di quella autorizzatoria per l'altro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2001, n. 11716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11716
Data del deposito : 29 gennaio 2001

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