Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo. (Fattispecie relativa ad indagato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, privo di precedenti penali, ma che alla luce delle indagini, era risultato legato con i fornitori dello stupefacente da radicati rapporti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2013, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 17/12/2013
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 2337
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 38485/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP NL N. IL 02/04/1979;
YT AN N. IL 12/01/1977;
MA AR N. IL 18/09/1965;
avverso l'ordinanza n. 2048/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 22/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. CINCIONI G. per IP.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio 2013 ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di IP UC, YT LO e MA EN avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 1.7.2013, aveva applicato a IP UC la misura cautelare degli arresti domiciliari ed a YT LO e MA EN quella della custodia in carcere con riferimento, per il IP, al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per aver ricevuto da altri coindagati, per la vendita al minuto, gr. 150 di cocaina facenti parti di un quantitativo pari ad 1 kg fatto pervenire in Italia tramite due "ovulatori" e pagato anche con il ricavato della vendita della sua autovettura spedito all'organizzazione criminale fornitrice sudamericana (in Roma, nel dicembre 2010) e, quanto all'MA ed allo YT, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e L. n. 146 del 2006, art. 4, per essersi associati,
unitamente ad altri, al fine di importare e vendere sul territorio nazionale ingenti quantitativi di marijuana, rivestendo il YT il ruolo di organizzatore ed intermediario tra l'organizzazione criminale albanese ed il coindagato AS AN ed, in quanto tale, partecipando, con vari compiti, all'organizzazione e spedizione dei carichi di stupefacente, mentre l'MA era persona di fiducia del predetto AS nell'attività di distribuzione al dettaglio dello stupefacente e nel reperimento dei destinatari (in Albania e Nettuno dal dicembre 2010 al 5 ottobre 2011 ed in periodi precedenti).
Inoltre, l'MA ed lo YT erano indagati anche per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 2 e L. n. 146 del 2006, art. 4, per l'importazione dall'Albania in Italia e la successiva detenzione e cessione a terzi di un imprecisato ma ingente quantitativo di marijuana (in Albania e Nettuno il 27 gennaio 2011 ed in epoca antecedente) e l'MA, inoltre, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 2, per la cessione a terzi,
in più occasioni, di quantitativi di marijuana, tra cui un carico quantificabile in kg 39,600 (in Nettuno il 29 e 31 gennaio 2011) ed altro pari a kg 8,3 (in Nettuno e Velletri il 9 febbraio 2011). Con la recidiva reiterata per l'MA.
Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione.
2. IP UC deduce il vizio di motivazione con specifico riferimento al pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), lamentando che il giudici del riesame avrebbero limitato la motivazione al mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento applicativo della misura cautelare ed alla gravità del reato, deducendo da quest'ultima la capacità a delinquere, senza considerare la personalità dell'indagato, la sua vita pregressa ne' alcuno degli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Il Tribunale non avrebbe inoltre specificato per quali ragioni il solo elemento valutato, in assenza di altri dati significativi, giustificherebbe il giudizio prognostico negativo formulato, ne' avrebbe considerato l'assenza di precedenti penali ed il tempo trascorso dalla commissione del fatto, rimasto peraltro un episodio isolato.
Aggiunge che il riferimento all'ingente quantitativo di stupefacente riguarda un peso superiore a quello riportato nell'imputazione e che il Tribunale non avrebbe, inoltre, specificato sulla base di quali elementi ha tratto la convinzione della mancata resipiscenza e della volontà di non compromettere i propri rapporti con i criminali stabilmente dediti al traffico di stupefacenti.
Mancherebbe, infine, ogni valutazione in ordine alla inadeguatezza di una misura meno afflittiva.
3. SH LO deduce la nullità delle intercettazioni, osservando che i decreti autorizzativi del G.I.P. sarebbero stati emessi fuori termine e che le operazioni di captazione avrebbero dovuto essere autorizzate dalla magistratura albanese riguardando conversazioni tra albanesi in Albania.
Rileva, inoltre, la infondatezza delle accuse, affermando che le conversazioni intercettate avrebbero ad oggetto l'attività, del tutto lecita, della coltivazione di uliveti intrapresa con il fratello nel paese d'origine.
Denuncia, poi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di esportazione di droga dall'Albania e lamenta che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle sue documentate condizioni di salute, erroneamente ritenute compatibili con il regime carcerario.
Censura, infine, la sussistenza delle contestate aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e L. n. 146 del 2006, art.4, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato il quantitativo dello stupefacente e la transnazionalità del reato.
4. MA EN deduce il vizio di motivazione in relazione alla L. n. 146 del 2006, art. 4, avendo egli avuto rapporti esclusivamente con un coimputato italiano ed osserva che la cessione di stupefacente a DI IG, di cui tratta il capo di imputazione, non sarebbe mai stata effettuata a causa dell'intervento delle forze dell'ordine. Formula, inoltre, censure analoghe a quelle prospettate dallo YT in ordine alla valutazione, da parte del Tribunale, delle sue condizioni di salute ed alla qualificazione del quantitativo di stupefacente detenuto come ingente ai fini dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
5. In data 31.10.2013 la difesa dell'MA ha presentato motivi nuovi deducendo: carenza di motivazione ed inadeguatezza dei capi d'accusa; esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e inesistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, nonché del reato di cui all'art. 74 del medesimo decreto;
carenza di motivazione in punto di utilizzazione sulla persona dell'indagato dei dispositivi elettronici di cui all'art. 275 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Tutti i ricorsi sono inammissibili.
Occorre osservare, con riferimento alle censure mosse da IP UC in punto di valutazione del pericolo di reiterazione del reato, come la giurisprudenza di questa Corte abbia già avuto modo di precisare che la verifica dell'esistenza di concreti elementi indicativi in tal senso deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'imputato (Sez. 3^ n. 14846, 6 aprile 2009; Sez. 4^ n. 34271, 10 settembre 2007; Sez. n. 11179, 22 marzo 2005) e che detto pericolo può essere desunto anche dalla pluralità dei fatti contestati, che, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e, quindi, anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (così Sez. 5^ n. 45950, 19 dicembre 2005; Sez. 2^, n. 7357, 24 febbraio 2005 ed altre prec. conf.). Si è inoltre ripetutamente affermato che, ai fini dell'individuazione della suddetta esigenza cautelare, il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (cfr., da ultimo, Sez. 5^, n. 35265, 21 agosto 2013. Conf. Sez. 1^, n. 8534, 21 febbraio 2013; Sez. 4^, n. 12150, 13 marzo 2004; Sez. 1^, n. 6359, 8 febbraio 2000 ed altre prec). Su tale valutazione, è evidente, non può automaticamente prevalere la eventuale incensuratezza dell'indagato.
6.1 Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, nel valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ha osservato come la circostanza dell'acquisto nell'arco di due mesi di ben 300 grammi di cocaina costituisca sintomo evidente di una stabile dedizione al reato e di un saldo vincolo con criminali dediti al traffico di stupefacenti ed ha sottolineato l'assenza di concreti segnali di ravvedimento, nonché la manifestata volontà di non compromettere i rapporti con i destinatari della cocaina acquistata. Si tratta, a ben vedere, di una motivazione del tutto adeguata e priva di cedimento logici o manifeste contraddizioni e che risponde perfettamente ai requisiti indicati nelle richiamate pronunce, anche per ciò che attiene la condizione di incensurato ed il tempo trascorso dalla commissione del reato.
Va poi rilevato che il riferimento al quantitativo di stupefacente appare corretto, avendo i giudici del riesame evidenziato, nell'illustrare gli indizi a carico del ricorrente (pag. 9 dell'ordinanza impugnata), che dalle intercettazioni ambientali indicate risulta che questi aveva acquistato in precedenza altri 150 grammi di cocaina i quali, aggiunti a quelli indicati nell'imputazione, raggiungono il quantitativo indicato. Anche la circostanza del radicato rapporto con i trafficanti fornitori dello stupefacente emerge chiaramente laddove i giudici riferiscono del puntuale pagamento in occasione di una prima fornitura e di quello successivo, attuato vendendo l'automobile di proprietà.
Si tratta, complessivamente, di una serie di considerazioni che giustificano adeguatamente il percorso logico seguito dal Tribunale, la cui solidità non viene intaccata neppure dalla mancanza di precisi riscontri all'affermazione concernente la volontà di mantenere rapporti con i destinatari dello stupefacente, circostanza, questa, che, a fronte degli ulteriori elementi valutati, assume un rilievo decisamente secondario.
6.2 Quanto alla motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, deve osservarsi, in linea generale, come sia richiesto al giudice di indicare soltanto gli elementi specifici che, nel caso concreto, fanno ragionevolmente ritenere che quella applicata sia la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari. Occorre poi ricordare come si sia già avuto modo di osservare, con riferimento al provvedimento applicativo della misura custodiate di massimo rigore, che non è necessaria l'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo invece sufficiente l'indicazione, da parte del giudice, con argomenti logico- giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, degli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere detta custodia quale misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo così assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6^, n. 17313, 5 maggio 2011; Sez. 1^, n. 45011, 21 novembre 2003;
Sez. 3^, n. 2439, 4 luglio 1996; Sez. 1^, n. 1762, 21 maggio 1992). Nella fattispecie, dunque, le considerazioni sulla gravità del fatto e la personalità dell'indagato svolte dai giudici del riesame risultavano del tutto sufficienti a giustificare la scelta della misura degli arresti domiciliari, peraltro meno afflittiva rispetto a quelle applicate, tranne un'altra eccezione, alla totalità degli indagati.
7. Anche la infondatezza dei motivi di ricorso prospettati da SHj LO appare di macroscopica evidenza.
Va fatta rilevare, in primo luogo, la assoluta genericità alla eccezione di nullità sollevata con riferimento alle operazioni di intercettazione, mancando ogni riferimento che consenta questa Corte anche soltanto di individuare gli atti ai quali l'eccezione è riferita.
Parimenti inconferenti risultano le deduzioni concernenti il difetto di giurisdizione, in quanto, come chiaramente emerge dai capi di imputazione, la contestazione riguarda l'attività di importazione in Italia dall'Albania di ingenti quantitativi di stupefacente ad opera di una organizzazione criminale all'interno della quale il ricorrente rivestiva il ruolo di organizzatore ed intermediario con gli acquirenti sul territorio nazionale.
È sufficiente rammentare, a tale proposito, come questa Corte abbia stabilito, proprio con riferimento ad una ipotesi di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, che, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana, occorre verificare in quale luogo è divenuta concretamente operativa la struttura dell'associazione, potendosi attribuire importanza anche al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, quando essi stessi rivelino, per il numero e la consistenza, il luogo di operatività della predetta struttura (Sez. 6^, n. 10088, 11 marzo 2011. 5^. anche Sez. 2^, n. 993, 7 aprile 1999; Sez. 1^, n. 6933, 14 febbraio 1998; Sez. 6^, n. 4378, 25 marzo 1998). Le circostanze illustrate dal Tribunale evidenziano, inoltre, la pacifica natura transnazionale del reato il quale richiede, come ricordato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che lo stesso sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013).
7.1 Con riferimento alle ulteriori censure, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 6^, n. 11194, 22 marzo 2012; Sez. 5^, n. 46124, 15 dicembre 2008). Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie." (SS. UU n. 11, 2 maggio 2000). In definitiva, come pure si è sostenuto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, consistenti nell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e nell'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3^, n. 40873, 18 novembre 2010) Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità, che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l'intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente. Non possono dunque prendersi in esame, in questa sede, le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla infondatezza dell'ipotesi accusatoria, che risultano articolate esclusivamente in fatto.
7.2 Parimenti attinenti alla valutazione di dati fattuali risultano, inoltre, le argomentazioni che i giudici del riesame hanno sviluppato con riferimento alla rispondenza dello stupefacente alla nozione di "ingente quantitativo" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite (SS.UU. n. 36258, 20 settembre 2012), avendo il Tribunale operato precisi riferimenti ai quantitativi di stupefacente trattati dal ricorrente ed alle risultanze degli accertamenti svolti in sede di indagini preliminari.
Nessun difetto di motivazione è conseguentemente rilevabile sul punto.
7.3. Altrettanto adeguata e corretta risulta la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui analizza la documentazione relativa alle condizioni di salute del ricorrente, avendo i giudici motivatamente rilevato l'assoluta inadeguatezza della documentazione prodotta, ponendo anche in evidenza la circostanza che detta documentazione risultava datata, che non emergeva alcun elemento indicativo della pregressa sottoposizione dell'indagato a cure di sorta e che, anzi, la condotta risultante dalle intercettazioni disposte, oltre che una pregressa condanna per fatti pregressi, dimostravano esattamente il contrario. Mancava dunque una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario o, comunque, la seria prospettazione di una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
8. A conclusioni identiche deve pervenirsi con riferimento al ricorso presentato da MA EN con riferimento alla valutazione operata dal Tribunale sulle condizioni di salute, l'ingente quantitativo di stupefacente e la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, deduzioni rispetto alle quali va richiamata la giurisprudenza in precedenza menzionata e rilevata, ancora una volta l'adeguatezza e correttezza dell'impianto motivazionale posto a sostegno dell'ordinanza impugnata. Resta da aggiungere che anche l'ulteriore censura relativa alla cessione di stupefacente a DI IG risulta completamente destituita di fondamento. È sufficiente osservare, a tale proposito, che la dinamica della vicenda sintetizzata nel capo di imputazione è stata puntualmente ricostruita nel provvedimento impugnato (pag. 12 e ss.) e che l'intervento della polizia giudiziaria all'atto della materiale consegna dello stupefacente, avuto riguardo anche al titolo del reato contestato (artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 2), non assume incidenza alcuna in ordine alla sussistenza dei fatti-reato ipotizzati.
9. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00 per ciascuno di essi.
In ragione di quanto disposto dall'art. 585 c.p.p., comma 4, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente la pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014