Sentenza 10 aprile 2012
Massime • 5
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della concretezza può essere desunto dalla gravità del fatto, dall'imprudenza e dalla negligenza nella determinazione dell'evento, ma anche dal comportamento successivo al reato. (Fattispecie in tema di naufragio di una nave da crociera nel quale è stata ritenuta rilevante la scarsa resistenza dell'indagato a governare situazioni di crisi e ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni di sicurezza che connotano la posizione di garanzia nei confronti dei passeggeri).
In tema di esigenze cautelari, la valutazione concernente il pericolo di fuga si basa sulla concretezza di tale pericolo che, pur non esigendo i segni di una attività già in atto, richiede comunque la presenza di elementi indicativi della volontà dell'indagato di sottrarsi alla giustizia, non potendo l'apprezzamento essere limitato a considerazioni generiche che possono essere espresse con riguardo ad un soggetto che si venga a trovare nella condizione di indagato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che ha escluso la propensione alla fuga del comandante di una nave da crociera, il quale, pur avendo contatti all'estero, per la gravità della vicenda, avrebbe optato per la scelta di difendersi nel processo senza organizzarsi in latitanza).
In tema di misure cautelari personali, la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa, atteso che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede.
La persona offesa dal reato non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame in materia di libertà personale, né ad intervenire con il deposito di memorie, atteso che tale diritto è attribuito solo al pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, all'imputato e al suo difensore. (Nella specie la S.C. ha escluso il diritto del Codacons a presentare memorie e ad interloquire nella materia delle misure cautelari).
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta ulteriori reati della stessa specie, il parametro della concretezza, riferibile anche ai reati colposi (nella specie, naufragio di una nave da crociera), non si identifica con la attualità del pericolo derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti", cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere ulteriori reati rientranti fra quelli contemplati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2012, n. 18851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18851 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento