Sentenza 20 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente1 8 /0 9 0 G.N.17833/99 Dott. Guglielmo SC REL MAIORANO Dott. Francesco A. Consigliere Cron.9392 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo STILE Consigliere Ud. 17/12/01 Dott. Paolo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MI AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bertoloni n. 27, presso l'avv. Roberto Ciociola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Anronio Giordano del Foro di Torino;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO società di trasporti e servizi 5127 per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, legale rappresentante per procura 5 marzo 1999. Notaio Castellini di Roma, rep. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso gli avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi e Arturo Maresca, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 29 giugno-5 ottobre 1998, n. 3840, cron. 5900, RGAC 1475 del 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Ciociola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 29 giugno-5 ottobre 1998, il Tribunale di Torino accoglieva l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato avversO la decisione del locale Pretore del 3 ottobre 1996, respingendo la domanda proposta dal lavoratore in epigrafe indicato, tendente ad ottenere il calcolo della indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Avverso tale decisione l'ex dipendente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1, lettera b) della legge n.87 del 1994, in relazione all'art.360 n.3 codice di procedura civile, censurando la sentenza impugnata secondo la quale la percentuale del 60% della indennità integrativa speciale (misura questa indicata dal legislatore) deve essere ridotta ed applicata nella misura del 48% ai fini del calcolo della indennità di buonuscita. Il ricorso è infondato. Con numerose decisioni, questa Corte ha affermato il 3 principio, secondo il quale: "l'art.1 della legge 29 gennaio 1994 n.87. nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione ad una determinata percentuale, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva non anche dinecessaria alla liquidazione del secondo, impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio" (Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624, cfr. anche Cass. 24 maggio 2001 n. 7090). Il Collegio condivide tale orientamento, sulla base delle argomentazioni poste a base dello stesso. La legge n. 87 del 29 gennaio 1994 stabilisce all'art.1 che a decorrere dal dicembre 1994 l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n.324 del 27 maggio 1959, e successive modificazioni, deve essere 4 computata nella base di calcolo dell'indennità di gli iscritti buonuscita nella misura del 60% per per i ferrovieri all'Opera di previdenza e assistenza dello Stato (OPAFS). La indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 della legge n. 1032 del 29 dicembre 1973, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III (art. 3 comma I) Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio о l'ultima paga ○ retribuzione integralmente percepite. La base contributiva costituita dall'80% dello stipendio, paga о retribuzione annui (art. 3). La legge del 1994 innova rispetto alla disciplina interamente l'indennità previgente che escludeva novero degli emolumenti integrativa speciale dal computabili ai fini della determinazione della base immutate le norme in tema contributiva, mentre lascia di quantificazione della consistenza della base contributiva di cui al D. P. R. del 1973. la prima delle due decisioni "che sia questa la portata della し Come ha Osservato Corte ora richiamate (Cass. n. decisione di questa 13624 del 2000 cit.) 5 norma più recente ё reso palese dal rilievo che essa, nel sancire la parziale utilizzabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del diversi trattamenti di fine rapporto, precisa che la susseguente utilizzazione avviene con applicazione dei medesimi criteri che vigono relativamente alle altre componenti (vale a dire, lo stipendio e gli emolumenti già anteriormente inclusi nella base di computo), disponendo, appunto, che i detti trattamenti, nonostante l'ampliamento di tale base, restino "determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili". Appare, pertanto, immune da errori giuridici la decisione del Tribunale, il quale ha ritenuto che la base di calcolo debba essere integrata semplicemente aggiungendosi la quota della indennità integrativa speciale (al 60%), e quindi con l'incidenza, al pari dell'80%elementi, dell'emolumento degli altri considerato, che perciò risulta definitivamente determinato nella misura del 48 %/ (pari appunto all'80% del 60%). Nessun argomento a favore della tesi sostenuta dal ricorrente è possibile trarre dalla circostanza che l'art. 2 della legge n. 87 del 1994 impone il contributo ん previdenziale sull'intera quota del 60% dell'indennità 6 integrativa speciale, fissata dal precedente art.
1. In un ordinamento previdenziale improntato, come quello solidarietà,vigente, al principio della la quantificazione delle prestazioni, nel cui ambito può collocarsi, quanto alla funzione, anche l'indennità di buonuscita, pur caratterizzata da natura retributiva), non è rigidamente ancorato alla redditività della massa contributiva e può, quindi, legittimamente, verificarsi secondo la ragionevole discrezionalità del legislatore un difetto di piena ed assoluta corrispondenza tra l'entità della retribuzione imponibile e la concreta utilità garantita all'assicurato dai correlativi versamenti (Corte Cost. 30 giugno 1994 n. 264, 26 maggio 1989 n. 307, 11 luglio 1989 n. 388, 4 maggio 1984 n.133). In questa ottica devono ritenersi valutazioni spettanti e riservate legislatore quelle che incidono sulle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti "diritti sociali", essendo soltanto il legislatore costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche salva, naturalmente, la garanzia sociali dello Stato, della misura minima essenziale di protezione (Corte Costituzionale 26 febbraio 1998 n.27) delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti;
ma questi, nella specie, manifestamente non subiscono alcun vulnus, per effetto della qui recepita interpretazione delle disposizioni ordinarie di riferimento, le quali, sebbene nei limiti anzidetti, si iscrivono pur sempre nel quadro di un intervento del legislatore inteso ad assicurare l'ampliamento e non la (Corte Cost.16 maggio restrizione di siffatti diritti 1997 n. 138, 31 marzo 1995 n. 103). Le considerazioni che precedono consentono anche di considerare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 87 del 1994 nella parte in cui la stessa secondo il ricorrente introdurrebbe una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore privato e del pubblico impiego, prevedendo un maggior carico contributivo a parità di liquidazione ovvero un importo minore di liquidazione di fine rapporto. Tra l'altro, come opportunamente hanno posto in luce i giudici di appello, la previsione di una percentuale (calcolata, а sua volta, su una percentuale) della indennità integrativa speciale, prima esclusa dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita, non può 3 ritenersi incongrua "risolvendosi ciò in una questione di tecnica legislativa a cui è sotteso un rilevante interesse economico di contenimento delle uscite del bilancio, di cui è traccia anche nei lavori preparatori della legge n. 87 del 1994, risultando che l'abbandono della originaria intenzione dei parlamentari (cfr. disegni di legge nn. 181, 751, 818, 839 e 1216, richiamati nella Gazzetta Ufficiale n. 29, serie generale, del 5 febbraio 1994) di considerare per intero 1'indennità integrativa speciale nel calcolo della indennità di buonuscita, dipeso dalle determinanti ragioni di considerazione dei limiti della spesa pubblica, condivise, tra l'altro, anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 31 marzo 1995, n. 103. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
ми la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di ка questo giudizio. в Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001. и ж IL CONSIGLIERE CECECECHECHERCHEN:N IL PRESIDENTE brzegliche I unle selte IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA oggi, 20 MAR. 2002 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N 53 9 IL CANCELLIERE A T O N