Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 cod.pen. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2005, n. 11179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11179 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
1 1 1 79/0 5
119 Udienza in Camera di Consiglio Sentenza N.
Registro Generale N. 22399/04 del 19.01.2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Composta dai Sigg.:
1) Dott. VA IL Presidente;
; COCO
Consigliere rel.; NO 2) Dott. Francesco
3) Dott. Carlo LICARI - Consigliere;
GALBIATI - Consigliere;
4) Dott. Ruggero
5) Dott.ssa Patrizia PICCIALLI - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1) DA PP, n. in Pompei il 27.03.1974; 2)
LA GA AN, n. in San PP SU il 04.12.1971; 3) LU
RA, n. in San PP SU il 18.05.1971; 4) LL
NO, n. in SA il 29.05.1982; 5) D'IO DA, n. in SA il
29.05.1977; 6) TO DA, n. in SA il 01.05.1978; 7) IA
MI, n. in SA il 24.05.1979; 8) ND EL, n. in SA il
23.12.1976; 9) GL NG, n. in SA il 21.07.1979; 10) IL
AR, n. in SA il 27.01.1976; 11) LI IL, n. in SA il
TO, n. in SA il 21.12.1976; 14) SE PP, n. in Napoli il
21.03.1969; 15) OT IV, n. in SA il 16.10.1975; 16) UA
VA, n. in SA il 05.06.1974; 17) SO VI, n. in SA
il 05.09.1973; 18) LV Francesco, n. in SA il 06.07.1976; 19)
PA IO, n. in SA il 18.06.1977; 20) TO SO, n. in
Nocera Inferiore il 07.04.1964; 21) LD CI, n. in SA il
26.07.1973; 22) AG SI, n. in SA il 06.08.1961; 23) UT
AL, n. in SA il 22.06.1973; 24) De FI ME, n. in
SA a6.06.1956; 25) RI TE, n. in SA il 22.09.1962; 26)
IE Francesco, n. in SA il 18.01.1973; 27) De SO BR, n. in
SA il 21.11.1976; 28) MA CA, n. in SA il 22.09.1964;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 4 marzo 1999; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di SA in data 1°
dicembre 2003:
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udita la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. PP Febbraro, che ha concluso per la inammissibilità
dei ricorsi di LL VI, D'IO DA, IA MI,
GL NG;
RI TO e SE PP;
e per il rigetto dei ricorsi di DA PP, LA GA AN, LU RA;
TO
DA, ND EL, IL AR, LI IL, LE TE,
OT IV, UA VA, RI VI, LV
Francesco, PA IO, TO SO, LD UC, AG
2 RI TE, SI, UT AL, De FI ME,
IE Francesco, De SO BR e MA CA;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Agostino De Caro per De SO
BR e TO DA;
avv. IO Salomone per DA PP, LA
GA AN e LU RA;
avv. UCana Polito Biondi per SE
PP; avv. FA Merluzzi per OT IV e UA VA;
avv. Francesco Saverio Dambrosio per LD CI, AG SI,
UT AL e PA IO;
avv. SI Ancarola per RI
TE e IE Francesco;
avv. Mario Pastorino per UR
MI e GL NG;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Osserva:
Le vicende procedimentali
1. Con ordinanza del 1° dicembre 2003 - 31 marzo 2004 il Tribunale
del riesame di SA, in accoglimento dell'appello del P. M. avverso il provvedimento reiettivo del G.I.P. del Tribunale della stessa città del 7
giugno 2003, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di: IV OT, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e
3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c.,
D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; 110, 629, in relazione all'art. 628, 3° c., nn. 1 e 3, 61, n. 7, c.p.; 81, cpv., 110 c.p., 10, 12
e 14 L. n. 497/1974; VI LL, per imputazioni di cui agli artt.
74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con
3 l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; MI
IA, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990;
81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c.,
80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; IO PA, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del
3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73,
1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990;
Francesco LV, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n.
309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; VA UA, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n.
309/1990; NG GL, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e
3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c.,
D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; 110, 629, in relazione all'art. 628, 3° c., nn. 1 e 3, 61, n. 7, c.p.; 81, cpv., 110 c.p., 10, 12
e 14 L. n. 497/1974; AN LA GA, per imputazioni di cui agli artt. 74,
1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4°
c., D.P.R. n. 309/1990; artt. 81, cpv., 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n. 309/1990;
RA LU, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n.
309/1990; artt. 81, cpv., 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n. 309/1990; PP
SE, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990;
Amer 4 artt. 81, cpv., 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110 c.p., 73,
1° c., D.P.R. n. 309/1990; DA D'IO, per imputazioni di cui agli artt.
74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; 110, 629, in relazione all'art. 628, 3° c., nn. 1 e 3, 61, n. 7, c.p.; 81, cpv., 110 c.p., 10, 12
e 14 L. n. 497/1974.
Applicava, altresì, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di:
BR De SO, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990;
81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c.,
80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; SO TO, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; artt. 81, cpv., 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n.
309/1990; PP DA, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e
3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c.,
D.P.R. n. 309/1990; artt. 81, cpv., 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n. 309/1990;
CI LD, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990;
81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c.,
80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; AL UT, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; artt. 81, 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n.
309/1990; SI AG, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3°
c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R.
n. 309/1990; artt. 81, 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n. 309/1990; VI
SO,, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; artt. 81, 110 c.p., 73, 1° c., D.P.R. n. 309/1990; TE LE, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n.
309/1990; EL ND, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° C., D.P.R. n.
309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; IL LI, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990; 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2,
c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990;
DA TO, per imputazioni di cui agli artt. 74, 1°, 2° e 3° c., escluse le aggravanti di cui alla seconda parte del 3° c. ed al 4° c., D.P.R. n. 309/1990;
81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c.,
80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990.
Applicava, infine, la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di: DO IL, per imputazione di cui agli artt. 81, cpv.,
110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c.,
D.P.R. n. 309/1990; TO RI, per imputazione di cui agli artt. 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80,
2° c., D.P.R. n. 309/1990; Francesco IE, per imputazione di cui agli artt. 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6°
c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; TE RI, per imputazione di cui agli artt. 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; CA MA, per imputazione di cui agli artt. 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990; ME De FI, per $
imputazione di cui agli artt. 81, cpv., 110, 112, nn. 1 e 2, c.p., 73, 1° c., con l'aggravante di cui al 6° c., 80, 2° c., D.P.R. n. 309/1990.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i suindicati indagati, IE, RI, De FI, TO, LV, SO, RI e
ND personalmente, IA e LE con atti a firma propria e del difensore, gli altri per mezzo dei rispettivi difensori.
AN LA GA denunzia vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 310, 309, 371 c.p.p..
Evocata la vicenda procedimentale, assume che “la prima lacuna, per non dire deficienza di indagine", consisterebbe, “da parte del P.M.-D.D.A. della Procura della Repubblica di SA nel non aver mai notiziato la
Procura della Repubblica-D.D.A. di Napoli o quantomeno la Procura della
Repubblica di Nola durante le indagini effettuate nell'anno 2000, allorquando... riteneva di essere venuto a conoscenza di una presunta attività
di spaccio tra il gruppo di S. PP SU, capeggiato da LA GA
AN, il gruppo di SA (OT ed altri) nonché di altri concorrenti...", evidentemente ritenendo che “le prove assunte non erano '
sufficienti a dimostrare le dedotte connivenze...". Soggiunge che, "poiché il
G.I.P. del Tribunale di SA all'udienza di convalida... ebbe a dichiarare la propria incompetenza per territorio dopo la convalida dell'arresto, rimettendo gli atti al P.M. della Procura della Repubblica di SA, quest'ultimo... non disdegnò di rimettere gli atti dell'avvenuto arresto del
LA GA alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Nola, la quale promosse l'azione penale nei confronti dell'indagato, che in virtù di rito alternativo e della propria incensuratezza ammise ogni responsabilità, definendo il procedimento penale a mezzo applicazione di pena ex art. 444 $
c.p.p.", sicché "non si comprende come oggi possa richiedersi l'applicazione di misure cautelari personali per fatti già oggetto di autonomo procedimento penale e remoti nel tempo (anno 2000)...", tenuto conto anche che "dal 2000 in poi non vi è dimostrazione alcuna di un collegamento tra i vari coindagati...". Rileva, altresì, che illegittimamente il Tribunale del riesame,
"violando il disposto dell'art. 310 c.p.p.", aveva “permesso, adoperando l'istituto di cui all'art. 603 c.p.p., al P.M. di depositare atti successivi a quelli depositati nella richiesta di custodia cautelare..."; e che, "ad abundantiam,... lo stesso Tribunale non ha rispettato il termine dei 20 gg. nei quali doveva decidere, concedendo un illegittimo termine difensivo per giustificare un arbitrario potere del P.M., e ciò anche in violazione del diritto di difesa...". Conclude assumendo che "i fatti indicati dal P.M.-D.D.A. vuoi indicati nella richiesta di applicazione di misure cautelari..., vuoi indicati nell'appello..., non sono fatti nuovi ma singoli episodi già oggetto autonomamente di giudicato penale dei singoli coindagati...”.
PP DA denuncia pur egli vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 310, 309, 371 c.p.p., e ripropone le identiche doglianze proposte da LA GA.
RA LU denuncia anch'egli gli stessi vizi vi violazione di legge proposti da LA GA e DA.
DA D'IO deduce che "non sussistono i gravi indizi di colpevolezza..., e quindi è da annullare l'impugnata ordinanza.... Infatti non vi sono elementi probatori che l'indagato abbia partecipato ad un'associazione prevista dall'art. 74 D.P.R, 309/90, né ad estorsioni e tantomeno agli altri reati contestati. E' comunque carente e contraddittoria la
8 motivazione a sostegno dell'ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti dell'indagato".
DA TO denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p..
Assume che il giudizio di pericolosità "non può assolutamente trarsi... esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati" e che il provvedimento impugnato "ha desunto la personalità dell'indagato non da
“comportamenti o atti concreti' na da quegli stessi elementi che sono stati oggetto di separata valutazione con riferimento alla gravità del fatto,
attribuendo così agli stessi elementi una duplice valenza", ritenendo così
"annientata la valenza positiva dell'assenza di qualsivoglia carico pendente o precedente giudiziario". Soggiunge che il Tribunale non avrebbe considerato "la opportunità di irrogare una misura cautelare trascorsi 10 mesi dalla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero ed a distanza di quasi quattro anni dalla presunta consumazione delle condotte illecite", e che "la episodicità dei fatti ascritti allo TO... induce a ritenere la insussistenza in concreto di esigenze cautelari attualmente apprezzabili...". Conclude rilevando che "non vi è alcuna prova che lo TO abbia percepito guadagni dall'attività delittuosa...".
MI IA_con un primo atto di gravame a firma del difensore denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che
"l'ordinanza impugnata è nulla per carenza di motivazione su tutti i punti specifici di doglianza prospettati nei motivi di appello formulati dal P.M. ed accolti dal Tribunale..."; che l'art. 274, lett. c), c.p.p. "richiede per la sua sussistenza che il pericolo sia concreto e che tale requisito sia desunto oltre che dalla personalità dell'indagato anche dai suoi precedenti penali",
9 essendo egli "persona incensurata ed onesto lavoratore"; che nelle intercettazioni telefoniche "non si fa mai riferimento alla specifica attività illecita posta eventualmente in essere dal IA..."; che nella ordinanza impugnata "non si argomenta sulla base di quale valutazione probatoria il
Tribunale abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.".
Con un secondo atto di gravame, personalmente sottoscritto, denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 273
c.p.p.. Deduce che illegittimamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di reità sulla scorta del contenuto delle intercettazioni telefoniche (che richiama), le quali a tale conclusione, invece, non indurrebbero, dovendosi peraltro escludere che egli sia da identificare nel barbiere di cui ivi si parla;
che sarebbero insussistenti "tutti i presupposti" per ritenerlo partecipante all'associazione contestata;
che, quanto alla imputazione di cui al capo B), "IA non ha mai ritirato sostanza stupefacente, non l'ha mai occultata e non l'ha mai ceduta...";
b) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 274, lett. c),
c.p.p.. Non sussisterebbe assume il ricorrente tale esigenza cautelare,
- -
essendo egli "soggetto incensurato e senza carichi pendenti..., padre di due bambini di pochi anni il primo e di qualche mese il secondo e con il suo lavoro ha provveduto e provvede al mantenimento del suo nucleo familiare",
e dovendosi escludere "in modo categorico" il pericolo che egli possa commettere altri reati della stessa specie.
CA MA denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 273.1, 274, lett. c), c.p.p.. Assume che "oltre le ambigue e/o irrilevanti intercettazioni
10 telefoniche... non sussiste altro indizio che giustifichi la misura coercitiva"; soggiunge che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato le circostanze relative a "epoca non recente di commissione dei fatti contestati...; soggetto incensurato e non gravato neanche da precedenti...; attività lavorativa...";
b) il vizio di motivazione, sotto il profilo che, dovendo il provvedimento impugnato motivare sulla "pericolosità sociale del
GI, si sarebbe "trincerato nell'espressione 'circostanze e modalità del fatto"";
c) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt,. 271.1, 268.3,
125.3 c.p.p.. Si assume che nel disporre il P.M. l'esecuzione delle intercettazioni “a mezzo di impianti presso la sala C.I.T. del Comando
Provinciale Carabinieri di SA", nulla avrebbe "osserva(to)
sull'indispensabile requisito dell'urgenza..." e in tutti i casi il giudice delle indagini preliminari, nel provvedimento di autorizzazione all'attività investigativa, non ha fatto riferimento ad alcuna urgenza”.
BR De SO denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 268.3, 271.1
c.p.p.. Deduce che illegittimamente il provvedimento impugnato aveva disatteso la eccezione difensiva concernente la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, in riferimento alla utilizzazione di impianti diversi da quelli in uso alla Procura della Repubblica;
assume che "si è provveduto ad iscrivere il nome del De SO nel registro degli indagati ad intercettazioni ormai concluse..." e "ci si domanda, allora, se sia sufficiente una motivazione per relationem circa le ragioni dell'eccezionale urgenza laddove la stessa non trovi affatto riscontro negli altri comportamenti procedimentali...". Rileva, inoltre, che “l'assenza di eccezionali ragioni d'urgenza la si desume, in maniera incontrovertibile, anche dalla data di inizio delle operazioni di intercettazione...", sicché "appare dunque incomprensibile il ragionamento espresso dal Tribunale" al riguardo;
soggiunge che, quanto alla insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica, “non risulta assolto l'obbligo motivazionale mediante la mera asserzione che gli impianti sono insufficienti o inidonei", essendo necessario specificare, "anche in forma succinta, la ragione della insufficienza o inidoneità", e nella specie "il pubblico ministero non si è minimamente preoccupato di verificare la disponibilità di postazioni d'ascolto in dotazione alla Procura....";
b) il vizio di motivazione, in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990:
"a parte il contenuto non univoco delle intercettazioni telefoniche", difetterebbero, comunque, elementi idonei a far ritenere la partecipazione di tale indagato all'associazione contestata e, non avendo il provvedimento impugnato ravvisato indizi di reità nei confronti di IL e MA in relazione a tale imputazione, “la contraddittorietà della motivazione (nei suoi confronti) risulta... evidente, in quanto si desumono i gravi indizi del reato associativo a carico del De SO perché lo stesso avrebbe intrattenuto relazioni con soggetti che, per convinzione e determinazione dello stesso collegio, non hanno fatto parte ad alcun titolo della struttura associativa".
Conclude rilevando che, essendosi ritenuto lo stato di tossicodipendenza di tale indagato, il provvedimento impugnato, "inspiegabilmente, pur trattandosi di piccoli quantitativi, non si pone il problema di un eventuale uso personale dello stupefacente".
Francesco IE denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 268.3, 271
c.p.p.. Deduce anch'egli, come De SO, che i provvedimenti autorizzativi
Sma 12 delle operazioni di captazione, con le espletate modalità, non sarebbero idoneamente motivati, né in punto di eccezionali ragioni di urgenza, né in punto di insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura;
b) il vizio di motivazione, sotto il profilo che il contenuto delle conversazioni intercettate rivelerebbero "la loro assoluta inidoneità a fondare un giudizio di gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p.”, essendo "prive di qualsiasi carattere di determinatezza ed univocità...".
TE RI denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 268.3, 271
c.p.p.. Deduce anch'egli, come De SO e IE, che i provvedimenti autorizzativi delle operazioni di captazione, con le espletate modalità, non sarebbero idoneamente motivati, né in punto di eccezionali ragioni di urgenza, né in punto di insufficienza o inidoneità degli impianti della
Procura;
b) il vizio di motivazione, sotto lo stesso profilo dedotto da
IE, che cioè il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbero inidonee a fondare un giudizio di gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273
c.p.p..
TE LE, con atto a firma propria, denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce anch'egli che illegittimamente era stata disattesa l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, per mancanza di motivazione sui presupposti di cui all'art. 268.3 c.p.p. Rileva, altresì, nel merito, che “l'errore di fondo" in
⚫ cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato consisterebbe nel "ritenere che la cripticità del linguaggio...non possa non riferirsi a sostanza stupefacente...", laddove "in concreto le conversazioni intercettate in capo all'indagato non riguardano palesemente la commercializzazione di sostanze stupefacenti...". Soggiunge che "in ogni caso si evince una disparità di trattamento con altri presunti correi...", e che "non si considera che le esigenze cautelari dovrebbero essere certamente attualizzate..., senza contare che i fatti in contestazione risalgono all'anno 2000...".
Con altro atto a firma del proprio difensore, deduce la "erronea applicazione delle norme processuali" ed assume, in sostanza, che gli evidenziati elementi di giudizio non sarebbero idonei a delineare un grave quadro indiziario a suo carico;
che anche nei procedimenti de libertate “è necessario sottoporre la chiamata in correità o reità ad una verifica della sua attendibilità soggettiva, intrinseca ed estrinseca...", estendendo l'esame
"anche al carattere necessariamente individualizzante" dei riscontri;
che non sarebbe rinvenibile la ritenuta sussistenza della ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990; che del pari insussistenti sarebbero le ravvisate esigenze cautelari
ME De FI denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 273, c. 1 e 1-bis,
c.p.p., in riferimento al capo B) della rubrica. Assume che il provvedimento impugnato, dopo aver escluso la sua partecipazione alla contestata associazione, avrebbe illegittimamente ritenuto "che il sodalizio abbia comunque ceduto allo stesso sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata al successivo spaccio", della quale "non è stato accertato il quantitativo", disattendendo la circostanza che egli "è tossicodipendente, ed in particolare assuntore di cocaina in dosi massicce", ed in mancanza di
"alcun accertamento circa il successivo spaccio a terzi...";
b) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 274.1, lett. c),
275.1 e 2, 292.2, lett.) c, c.p.p.. "Non si comprende - assume il ricorrente -
14 come, pur essendo stata esclusa l'ipotesi di una partecipazione del De
FI ad un'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990, possano ritenersi ancora attuali le esigenze de quibus a distanza di ben quattro anni dalla data di consumazione dei reati contestati", non essendosi considerato, inoltre che
"il De FI è attualmente affidato ai servizi sociali".
AL FU denunzia:
a) "insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p.". Deduce che illegittimamente il provvedimento impugnato aveva disatteso le eccezioni relative alla inutilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, la quale avrebbe invece dovuto ritenersi per la non motivata sussistenza delle condizioni di cui all'art. 268.3
c.p.p.;
b) il vizio di motivazione. Rileva che "il rapporto, pur insistito, tra fornitore ed acquirente di sostanze stupefacenti non può significare di per sé adesione ad un'unica struttura organizzativa, né l'esistenza di un comune programma generico di delinquenza, né consapevolezza di operare per la realizzazione di un fine comune"; l'ordinanza impugnata assume il
- ricorrente non aveva, in sostanza, motivato sulla ritenuta ipotesi associativa;
c) il vizio di violazione di legge, in punto di esigenze cautelari.
Deduce al riguardo che "la (pretesa) gravità e reiterazione delle condotte non
è argomento che di per sé può far desumere il 'concreto pericolo' di reiterazione delle condotte", non essendosi valutata la personalità del ricorrente e non essendosi tenuto conto della "certa cessazione delle condotte...".
15 SI AG denuncia, nei pressoché identici termini lessicali, gli stessi vizi prospettati da UT, soggiungendo che "dal provvedimento impugnato emerge con evidenza che il rapporto tra il ricorrente AG e
OT è contrassegnato da un evidente contrasto di interessi".
CI LD denuncia "insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p.", negli stessi termini, anche lessicali, prospettati da UT e AG.
SO TO denuncia:
a) "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Violazione dell'art. 273 c.p.p.". Deduce che "nella specie, così come già sottolineato dal G.I.P., sussistono solo dei meri indizi di reato che non assurgono al grado di 'gravi indizi di colpevolezza'..."; che "la grave ipotesi vigente in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti va rigorosamente provata...", che "neppure sussiste prova circa la vigenza di un accordo destinato alla costituzione di una struttura permanente..."; che “le dichiarazioni acquisite sono prive della necessaria determinatezza e non assorgono, certamente, al rango di gravi indizi di colpevolezza, neppure sufficientemente riscontrate";
b) "violazione dell'art. 266 e ss. c.p.p.". Assume che "giusto è stato il ricorso alle intercettazioni telefoniche... Rilievi, però, devono essere posti circa la loro utilizzabilità in luogo alle modalità con cui le stesse sono state materialmente raccolte con l'ausilio di impianti diversi da quelli in dotazione e dall'uso corrente preposte nell'ufficio del ricorrente..."; che
“errata è altresì la lettura che il P.M. fornisce di alcuni termini, adoperati nelle conversazioni..."; che "gli elementi scaturenti dalle indagini espletate non consentono l'applicazione delle misure cautelari..."; che il ricorrente "rappresenta con mandato d'esclusività per il territorio nazionale un'azienda tedesca produttrice di strumenti diamantati per uso odontoiatrico..., è incensurato ed è padre di quattro figli (minori), è l'unica fonte di reddito del suo nucleo familiare";
c) "violazione dell'art. 274 A) B) C) c.p.p.. Violazione dell'art. 292,
c. 2, lettera c), c.p.p.". Assume che "è innegabile l'insussistenza del rischio di reiterazione dei reati della stessa specie e gravità”; che "manca il requisito dell'attualità della misura"; che avrebbe dovuto tenersi conto “del tempo trascorso dalla commissione del reato", risalendo i fatti "a diverso tempo addietro...".
IO PA denunzia "nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 297, c. 3, dello stesso codice".
Deduce che egli aveva eccepito, in sede di udienza camerale, “la perenzione della misura cautelare ex art. 297, c. 3, c.p.p.", sul presupposto che egli era stato in arresto il 9 novembre 2000 "nell'ambito dello stesso procedimento" per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, per il quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, “peraltro, interamente scontata". Premesso che il provvedimento impugnato aveva ritenuto la inoperatività del disposto dell'art. 297 c.p.p. sul rilievo della
“insussistenza del vincolo della continuazione fra reato associativo e fattispecie di reato ascritte e di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90", assume che "la difesa del PA, in realtà, giammai aveva invocato l'applicazione dell'art. 297 c.p.p. sotto il profilo della eventuale continuazione tra reato associativo e fattispecie di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90", ma aveva dedotto
"che si era in presenza di una diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto storico" e che "l'ipotesi associativa... ben poteva essere
17 contestata al PA al momento del primo arresto, dato che tale ipotesi era già pienamente 'emergente in atti'..", donde "la mancanza da una parte e la manifesta illogicità dall'altra della motivazione del Tribunale del riesame...", che avrebbe dovuto verificare "in pratica se il delitto associativo e i reati-fine non costituissero altro che diverse facce dello stesso fatto, diversamente qualificato...", ed "il fatto storico era il medesimo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti quale reato fine dell'ipotesi associativa di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90": essendo stato il primo provvedimento custodiale eseguito il 9 novembre 2000, “i termini custodiali, in conclusione, sono da dichiararsi perenti al 8.11.2001".
Francesco LV denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione, riproponendo, anche con espressioni lessicali del tutto coincidenti, le stesse argomentazioni gravatorie proposte da TE LE.
VI SO denunzia "violazione dell'art. 606 c.p.p. per erronea applicazione delle norme processuali”.
Deduce che "gli elementi posti a base della richiesta... appaiono al massimo tali da far configurare meri indizi di reato non tali da assurgere al grado di gravi indizi di colpevolezza"; che "le dichiarazioni acquisite dagli inquirenti... afferiscono talora addirittura a vicende sostanzialmente estranee alle imputazioni..., prive di quel grado di determinatezza necessario perché le medesime assurgano al rango di gravi indizi di colpevolezza..."; che difetterebbe il grave quadro indiziario in relazione all'art. 74 D.P.R., n.
309/1990 ed in riferimento ai suoi elementi costitutivi;
che sarebbero insussistenti le esigenze cautelari "tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato", mancando anche nel provvedimento impugnato
18 "una valutazione attenta della personalità dell'indagato in relazione ai precedenti penali nonché all'attuale condizione di vita".
IV OT e VA UA, con unico atto a firma del comune difensore, denunziano:
a) i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt.
268, 270 c.p.p.. Deducono anch'essi, come altri ricorrenti suindicati, che illegittimamente il provvedimento impugnato aveva disatteso la eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, ex art. 268.3 c.p.p, giacché "sul punto la semplice lettura del provvedimento impugnato consente agevolmente di rilevare da un lato l'assenza di qualunque spunto motivazionale dei provvedimenti autorizzativi e dall'altro la illogicità motivazionale dell'ordinanza laddove in essa si è inteso proporre una motivazione integratrice non del provvedimento cautelare
(compito questo previsto dalla legge) ma dello stesso provvedimento autorizzatorio in deroga 'confessando' la carenza motivazionale del primitivo provvedimento"; in particolare, non sarebbero state
"compiutamente espresse in forma intelligibile e specifica" le ragioni della eccezionale urgenza, avendo il Tribunale "confuso e sovrapposto le ragioni previste dall'art. 267... e quelle del tutto diverse imposte dall'art. 268 per la deroga ivi prevista”, e illegittimamente l'ordinanza impugnata aveva ritenuto, ad escludere la insussistenza di tali eccezionali ragioni di urgenza, che “l'attivazione ritardata delle intercettazioni dipende da 'strategie difensive rimesse all'organo inquirente"..."; soggiunge che illegittimamente i giudici del merito avevano ritenuto che "la sanzione della inutilizzabilità, essendo sanzione processuale, 'può essere sanata con provvedimento integrativo successivo alla effettuazione delle operazioni medesime, purché anteriore alla utilizzazione delle risultanze delle operazioni in modo da consentire il controllo delle operazioni da parte del giudice, con la conseguenza che la motivazione integrativa addotta dal P.M. nel corso della discussione e di cui al verbale della odierna udienza camerale è tempestiva e pertinente"";
b) gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275, 292 c.p.p.. Assumono al riguardo i ricorrenti che il provvedimento impugnato avrebbe finito "con lo svilire" il dato relativo al "tempo trascorso dalla commissione del fatto..., evidenziando in modo del tutto teorico e persino aspecifico la sola gravità del fatto dimenticando un dato del tutto assorbente: la cessazione delle condotte in costanza di indagini a far data dal dicembre 2000"; si soggiunge che, quanto
"alla specifica posizione del UA", i giudici del merito avrebbero omesso di apprezzare la "prodotta documentazione afferente le sue condizioni di salute che avevano imposto alcuni mesi prima della seconda decisione il suo trasferimento agli arresti domiciliari per motivi di salute".
VI LL, assume che egli, all'epoca dei fatti, era "appena
19enne e veniva 'usato' per i ritiro della droga"; che egli "è coinvolto in un unico episodio... e non altro"; che ". ha già subito, per l'unico episodio contestatogli, una condanna di tutto rispetto...", essendo "orfano di entrambi i genitori..., un misero puscher attratto ed abbagliato dal facile guadagno...".
PP SE denunzia vizi di motivazione, nonché
"inosservanza della legge processuale penale circa la individuazione dell'A. G. competente". Assume che "gli elementi posti a fondamento del provvedimento restrittivo non contengono specificità e concretezza" in ordine alla ipotesi di reato contestate e ritenute, e che non sussisterebbe
"alcun serio pericolo di reiterazione delle condotte ascritte". RI TO denunzia "inosservanza e erronea applicazione della legge penale nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione”, ed assume che il linguaggio usato nelle conversazioni intercettate viene ricondotto, "attraverso un procedimento alquanto arzigogolato, alla sostanza stupefacente"; soggiunge che “i motivi oggetto di contestazione sono ormai datati nel tempo", sicché non sussisterebbe il pericolo di reiterazione criminosa.
IL LI denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che erroneamente sono state ritenute la sua compartecipazione alla contestata associazione criminosa e la sussistenza delle esigenze cautelari, attesi anche "il lungo tempo decorso dalla commissione del fatti (novembre 2000)" e le vicende relative alla custodia cautelare in atro procedimento, definito con condanna a cinque anni e due mesi di reclusione;
che "manca negli atti d'indagine la 'consapevolezza' del
LI di agire per la realizzazione dello scopo comune', come anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, c. II, richiede... una motivazione effettiva, che non può essere surrogata da vuote enunciazioni dogmatiche"; che erroneamente era stata disattesa la richiesta difensiva di
"perenzione della misura cautelare ex art. 297, c. II, c.p.p....", atteso che
"dalla lettura degli atti d'indagine... si evince che sin dalla data dell'arresto del LI si stava procedendo... per i reati di cui all'art. 74 e 73 D.P.R.
309/90...".
DO IL denunzia il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 c.p.p. ed in riferimento al capo B) della rubrica. Deduce che "il Tribunale ha omesso il necessario controllo sulla ritualità e... sulla utilizzabilità del decreto con cui il P.M. dispose le intercettazioni in questione per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 267, n. 2, e 2 268 c.p.p."; che "il Tribunale conferisce alle frasi captate nelle cennate intercettazioni una valenza spropositata..." ed "è inoltre incorso in evidente vizio logico... laddove ha ritenuto di poter ricostruire attendibilmente i fatti basandosi esclusivamente sulle cennate intercettazioni e sulle dichiarazioni rese da terzi".
NG GL denunzia vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 192, 273, 274 c.p.p.. Deduce che dal contenuto delle conversazioni intercettate non sarebbe dato desumere "la sussistenza di quegli elementi necessari ed indispensabili per ritenere la configurazione giuridica di una associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente..."; che "il
Tribunale ha ritenuto provato che dalle intercettazioni si parlasse di droga e di consegna di droga o pagamenti..., ma niente porta a ritenere che si stesse parlando di sostanza stupefacente"; che le dichiarazioni di AL e
SI Di VE si riferivano ad epoca "in cui il GL era militare a
Civitavecchia..."; che non sussisterebbero esigenze cautelari, giacché "i fatti contestati solo del lontano 2000...".
EL ND denunzia:
a) "violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.", sul rilievo che
"alcun preciso accertamento risulta espletato in ordine alla esatta identificazione di quel tale 'Lello', ritenuto dall'autorità inquirente coincidente con ND EL", e “le conversazioni intercettate poste a carico del ricorrente risultano prive di carico indiziante";
22 b) "violazione dell'art. 268, 3° comma, c.p.p.", sotto il profilo della
"palese mancanza", quanto alle espletate intercettazioni, dei presupposti indicati da tale norma per l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura;
c) "violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p., in quanto risulta mancante l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa";
d) "violazione dell'art. 129 c.p.p., sull'assunto che "risulta carente... la caratterizzazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi individuati a carico dello scrivente, sussistendo, inoltre, l'omissione di qualsivoglia concreto riscontro oggettivo in ordine alla dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia”;
e) "violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 274 c.p.p..", per avere il provvedimento impugnato erroneamente ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari;
f) "violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p., in quanto appare insufficiente la motivazione addotta nel gravato provvedimento in ordine alla rilevanza degli elementi probatori a carico, nonché risulta insussistente la valutazione dei fatti contestati in correlazione al periodo di accertamento degli stessi".
I motivi della decisione
3.0 AN LA GA:
A tale indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A) e D) della rubrica, come sopra indicate. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi addotti a suo sostegno.
Non comporta, infatti, alcuna nullità la deduzione gravatoria, peraltro meramente allegatoria, secondo cui il P.M. distrettuale di SA non avrebbe notiziato delle indagini in corso l'omologo ufficio di Napoli o il
Procuratore della Repubblica di Nola.
Quanto alla produzione in sede di appello di "atti successivi a quelli depositati nella richiesta di custodia cautelare avanzata al G.I.P.", è principio di diritto affermato da questa Suprema Corte - che va in questa sede ribadito, non ravvisandosi e non prospettandosi dal ricorrente valide ragioni per discostarsene che "nel procedimento di appello, instaurato dal pubblico
-
ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. di rigetto della richiesta di una misura cautelare personale, è consentito al pubblico ministero di produrre documentazione relativa ad elementi probatori 'nuovi', preesistenti o sopravvenuti, sempre che tali elementi riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e, in ordine ad essi, sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa" (Cass., Sez. Un., n.
18339/2004). E nella specie il provvedimento impugnato pure dà atto che, nel contesto delle imputazioni contestate, tra cui quella associativa, la documentazione prodotta concerneva "elementi afferenti unicamente i precedenti penali e giudiziali relativi a fatti diversi, supportati in talune circostanze dalla produzione di pertinenti provvedimenti giudiziari ad essi afferenti"; che era stato concesso un "termine per l'esame di detta documentazione... del tutto congruo", che erano stati acquisiti, e debitamente valutati, anche documenti nuovi prodotti dalla difesa (pagg. 36,
37). Il termine di venti giorni, di cui all'art. 310.2 c.p.p., ha natura ordinatoria e non perentoria ed il suo mancato rispetto non comporta alcuna perdita di efficacia del provvedimento cautelare, come ripetutamente affermato da questa Suprema Corte (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. I, n.
3630/2000; id., Sez. III, n. 2137/1998; id., Sez. I, n. 5164/1996; id., Sez. II,
n. 4586/1996; id., Sez. VI, n. 3411/1994; id., Sez. I, n. 3017/1993; id., Sez.
I, n. 804/1993).
Per il resto, proponendosi, poi, ed inferendosi da tali addotti ed insussistenti rilievi di nullità, profili di doglianza in punto di sussistenza di gravi indizi di reità, assumendosi che "il teorema accusatorio avanzato dal
P.M.-D.D.A. di SA è errato", premesso che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, i giudici del merito hanno dato ampia, puntuale e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione (pagg. 54 - 96 e, per la specifica posizione del ricorrente, pagg. 118-121); ed a fronte dell'apparato argomentativo al riguardo esplicitato, il ricorrente si limita, in sostanza, a rilievi gravatori generici ed assiomatici, non in grado di puntualmente contestare, sotto il profilo logico, il discorso giustificativo del provvedimento impugnato.
3.1 PP DA.
A tale indagato è stata imposta la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e D) delle rubrica, come sopra indicati.
Anche tale ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Proponendo, infatti, tale ricorrente le medesime doglianze esplicitate da LA GA, è sufficiente richiamare quanto si è testé già detto a proposito del ricorso di tale ultimo indagato, rilevandosi che, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di reità e le relative esigenze cautelari, anche nei confronti di tale ricorrente il provvedimento impugnato ha dato puntuale e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel prevenire alla statuizione resa (in particolare, pagg. 332 - 346).
3.2 RA LU.
A tale indagato è stata imposta la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A) e D) della rubrica, come sopra indicati.
Anche tale ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Riproponendo, infatti, anche tale indagato le medesime doglianze esplicitate da LA GA e DA, non v'é che da richiamare quanto in riferimento a tali ricorsi si è già testé detto, rilevandosi che anche in riferimento a tale ricorrente il provvedimento impugnato ha reso congrua e logica motivazione, in ordine alla gravità del quadro indiziario ed alle esigenze cautelari (in particolare, pagg. 121 - 125).
3.3 DA D'IO.
A tale indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A), B), H), I) ed L) della rubrica,
sopra indicate.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti a suo sostegno, in violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p..
I giudici del merito, difatti, hanno dato ampia e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione (pagg. 264 - 271), ed a fronte di tale specifico e puntuale apparato argomentativo il ricorrente si limita ad affermazioni del tutto generiche ed aspecifiche.
3.4 DA TO.
A tale indagato è stata imposta la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, come sopra indicati.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti a suo sostegno.
Invero, deve innanzitutto considerarsi che ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi di cautela al riguardo apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr. ex ceteris,
Cass., Sez. III, n. 19045/2004; id., Sez. VI, n. 45542/2001; id., Sez. III, n.
1384/2000; id., Sez. I, n. 277/1996).
Ciò posto, nella specie il provvedimento impugnato, dopo aver dato contezza della gravità del quadro indiziario e delle sue connotazioni fattuali
(pagg. 323-332), ha ritenuto la sussistenza della predetta esigenza cautelare rilevando (pag. 332) "i rapporti dello TO con il OT e l'inserimento del predetto in un contesto criminale di particolare allarme sociale;
la reiterazione impressionante delle condotte;
la ingente quantità di droga movimentata;
la percezione di lucrose fonti di guadagno dalla illecita attività di spaccio, secondo l'id quod prelumque accidit;
la gravità dei fatti”; alla stregua di tanto non illogicamente ha ritenuto che "lo TO abbia dimostrato una elevata propensione criminale” e, secondo canoni deduttivi non inficiati neppure essi da vizi di logicità, ha, altresì, ritenuto la attuale sussistenza di quella esigenza cautelare, pur non mancando di valutare "l'epoca non recentissima di perpetrazione dei reati nonché lo stato di incensuratezza dell'indagato e la assenza di carichi pendenti...".
E, posta, comunque, la logicità di tale argomentare dei giudici del merito, pure giova rilevare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., n. 47289/2003,
s.m. in CED, Rv. 226074; id., Sez. Un., n. 24/1999, s.m. in CED, Rv.
214794). D'altra parte, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre
(Cass., Sez. Un., n. 930/1996, Clarke, in CED Rv. 203428; id., Sez. Un., n.
12/2000, Jakani, in CED Rv. 216260); e proprio perché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, tanto comporta quanto al vizio di manifesta
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illogicità , per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche fossero in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità
(così Cass., Sez. Un., n. 30/1995, Mannino, in CED Rv. 202903).
3.5 MI IA.
A tale indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, come sopra indicati.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti.
Premesso, invero, che, ancorché si deducano vizi di violazione di legge, si censura, in effetti la gravata ordinanza sotto il profilo delle motivazioni rese, il provvedimento impugnato, dopo aver diffusamente indicato le ritenute connotazioni della associazione contestata, ivi evocando anche gli specifici episodi concernenti tale ricorrente (pagg. 54-96), si è soffermato, altrettanto diffusamente, sulla specifica posizione di IA
(pagg. 125-141); in tale contesto, ha dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire al conclusivo divisamento espresso. A fronte di tale diffuso apparato argomentativo, le doglianze gravatorie espresse nell'atto a firma del difensore si limitano ad affermazioni tautologiche e genericamente autoreferenziali;
quelle espresse nell'atto personalmente sottoscritto si incentrano, in sostanza, sulla prospettazione di un diverso apprezzamento indiziario delle circostanze fattuali esplicitate, inidonee, di per sé, a caducare l'opposto rilievo delle stesse logicamente assunto e ritenuto dai giudici del merito, dovendosi al riguardo richiamare quanto già s'è testé detto, nell'esaminare il ricorso di TO, sui limiti della proponibilità e valutazione del vizio di motivazione in sede di legittimità.
E per quel che concerne la ritenuta esigenza cautelare, richiamato quanto anche al riguardo si è già detto sugli elementi di cautela apprezzabili in relazione all'ipotesi di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., i giudici del merito, diversamente da quanto si assume nell'atto di gravame del difensore, hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel ritenere la sussistenza della esigenza cautelare in questione (in particolare, pagg. 140 141), evocando, anche per tale ricorrente, il rapporto con
OT (ritenuto espressione apicale del sodalizio), “la reiterazione impressionante delle condotte", "il ruolo concretamente rivestito dal prevenuto", come ivi delineato, “la ingente quantità di droga movimentata",
"la gravità dei fatti", "il percepimento di lucrose fonti di guadagno frutto della illecita attività di spaccio...", donde la non illogicamente ritenuta
"elevata propensione a delinquere del IA, inserito in un contesto criminale di particolare spessore...".
3.6 CA MA.
A tale indagato è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. per l'imputazione di cui al capo B) della rubrica,
sopra indicata.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti a suo sostegno.
Quanto, invero, al terzo, e pregiudiziale, profilo di censura, il provvedimento impugnato ha dato contezza della ritenuta utilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, specificamente evidenziando e valutando i singoli profili normativi e fattuali che a tale conclusione inducevano (pagg. 38 - 41; del che più diffusamente si dirà esaminando il ricorso di De SO, che segue); a fronte di tale apparato argomentativo, il rilievo gravatorio si appalesa tautologicamente contestativo delle ragioni espresse dai giudici del merito, generico in relazione ai dati fattuali ed alle ragioni di diritto esplicitati dai giudici del merito.
Quanto agli altri motivi di ricorso, il provvedimento impugnato ha dato ampia, puntuale e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla statuizione espressa (pagg. 686-737), non ritenendo affatto
"ambigue e/o irrilevanti" le intercettazioni telefoniche, (né il ricorrente spiega perché tali dovrebbero ritenersi quegli esiti probatori), ed evidenziando, in punto di esigenza cautelare (affrancata dalla succitata misura dell'obbligo di presentazione alla p. g.), le circostanze e modalità del fatto, come ampiamente descritto nella sede testé indicata, la “reiterazione delle condotte, la non trascurabile quantità di droga movimentata", il tutto pure valutando in considerazione della "epoca non recentissima di commissione dei reati..." e dello stato di incensuratezza dell'indagato.
3. 7 BR De SO.
A tale indagato è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, come sopra indicati.
Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo profilo di doglianza, priva di rilievo alcuno ai fini della utilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche
è, in ogni caso, innanzitutto la allegazione secondo cui il nome di tale indagato sarebbe stato iscritto nel relativo registro "ad intercettazioni ormai concluse", neppure potendosi ravvisare in tale addotto assunto alcun elemento di giudizio preclusivo della ritenuta eccezionale urgenza per la utilizzazione di impianti diversi da quelli in uso alla Procura della
Repubblica. Quanto, poi, alla motivazione dei relativi provvedimenti captativi in ordine alle condizioni di cui all'art. 268.3 c.p.p., giova innanzitutto premettere che, se per un verso la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o di conversazioni tra presenti (come di quelli emessi dal P.M. in caso di urgenza o di quelli che convalidano questi ultimi) comporta la inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative, per altro verso la mancanza di motivazione si ha quando l'apparato giustificativo manchi del tutto in senso fisico- testuale o anche quando la motivazione sia meramente apparente, semplicemente ripetitiva della formula legislativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare;
si ha, invece, difetto della motivazione quando questa sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, attinta da vizi che non la rendono puntuale, ma non ne negano né compromettono la giustificazione, tale difetto di motivazione potendo essere emendato dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello della impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità: in sostanza, "se non esiste una (valida) motivazione la conseguenza è l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazione;
se esiste, ancorché viziata nel senso sopra specificato, la conseguenza è l'irrilevanza, salva l'emenda" (Cass., Sez. Un., n. 17/2000).
Nell'ambito di tale criterio è consentita la motivazione per relationem, con rinvio, recettizio o no, ad altro atto del procedimento, giacché, secondo una regola costantemente affermata da questa Suprema
Corte, “la motivazione con rinvio ad altro atto del procedimento è sempre ammessa e deve ritenersi legittima purché il provvedimento al quale si fa rinvio risponda a precisi requisiti", che, cioè, la motivazione "faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la motivazione del quale risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione"; che "fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione"; che "l'atto di riferimento,
quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed,
eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo della valutazione o dell'impugnazione" (ibid.). Tali principi sono stati ulteriormente rifermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n.
42792/2001), chiarendosi, altresì, che la motivazione per relationem, pur non richiedendo, ai fini della sua congruità e sufficienza, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle “eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, e che la motivazione relativa alla insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto di tale situazione, dovendo altresì specificare la ragione della insufficienza o inidoneità (Cass., Sez. Un., n. 919/2004).
Nella specie, il provvedimento impugnato ha accertato e dato atto
(pagg. 38-41, già sopra richiamate) che "l'inquirente ha sempre ed in modo espresso motivato il ricorso ad impianti esterni... richiamando proprio la dichiarazione (con la indicazione anche della data del provvedimento) di volta in volta redatta dal responsabile della sala c.i.t. dei CC. della Procura sede dalla quale emergeva la indisponibilità, per l'ascolto, di postazioni, con necessità del ricorso a strumenti esterni, indisponibilità che deve reputarsi fondatamente riguardare tutti gli impianti in dotazione alla Procura...", soggiungendo che "a nulla rileva, poi, se fra la data del provvedimento adottato dal P.M.... e quello della attivazione della intercettazione all'uopo autorizzata possa essere decorso un giorno od anche qualche giorno, trattandosi di provvedimento del tutto neutro sotto il profilo oggetto di esame ascrivibile ad esigenze tecniche, logistiche ed organizzative che non incidono, al fine di escluderla, sulla validità e completezza del provvedimento in oggetto...". D'altronde, e più radicalmente, ove si escluda, anche implicitamente, o non si alleghi comprovatamente, che nel pur sempre breve lasso temporale tra l'autorizzazione e la concreta attivazione delle operazioni captative, sia mutata e sia stata affrancata la situazione legittimante il ricorso ad apparati tecnici diversi da quelli in uso alla Procura della Repubblica, neppure è proponibile il tema di un diverso provvedimento del P.M. modificativo di quello già reso, sulle esplicitate (e, anche implicitamente ritenute, persistenti) ragioni giustificative della deroga.
E per quel che concerne le ragioni di eccezionale urgenza, hanno rilevato i giudici del merito che "anche tale requisito risulta soddisfatto emergendo anche in tal caso, e per tabulas, il richiamo, da parte del P.M. nel relativo decreto adottato, al provvedimento autorizzatorio del G.I.P.... nel quale risultano esplicitate le ragioni della 'eccezionale urgenza'..", rilevando in ogni caso che "la ricorrenza di una figura criminosa di indubbia gravità, quale quella della associazione a delinquere, le cui ontologiche caratteristiche sono proprio quelle di 'delitto di durata', rende di per sé assolutamente indispensabile l'immediato attivarsi della investigazione per far cessare al più presto l'esecuzione criminosa in atto a salvaguardia degli interessi della collettività mediante la urgente predisposizione di idonei mezzi di ricerca della prova laddove non è consentito attendere il ripristino della normale funzionalità e disponibilità degli impianto di Procura, attesa la gravità del pregiudizio per le indagini che solo la deroga potrebbe evitare": tale divisamento si appalesa pienamente conforme ai principi già espressi, in subiecta materia, da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 42792/2001, cit.,
richiamata nel provvedimento impugnato), dovendosi le ragioni di eccezionale urgenza ravvisare, alla stregua della "tipologia di reato per cui si procedeva" (come annotano i giudici del merito: pag. 40), nella situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa e dei reati-fine contestati, sicché, non ravvisandosi o prospettandosi valide ragioni per discostarsi da tali principi, il provvedimento impugnato si sottrae, anche sotto tale profilo, al prospettato vizio di violazione di legge.
Per quel che concerne l'altro profilo di censura, i giudici del merito, dopo aver richiamato, per come s'è detto, le ritenute connotazioni della associazione contestata, evocando gli specifici episodi concernenti anche tale ricorrente (pagg. 54 - 96), si sono diffusamente soffermati sulla sua specifica posizione (pagg. 271 280): il percorso argomentativo ivi
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esplicitato si sottrae a rinvenibili vizi di illogicità (che, peraltro, giova ricordare, la norma vuole dover essere "manifesta"); in particolare gli indizi in questione non sono stati tratti, esclusivamente e di per sé, dai rapporti intrattenuti da tale indagato con MA e IL (pei quali si è indiziariamente esclusa la loro compartecipazione associativa), ma dal complesso dei riferiti episodi di approvvigionamento e spaccio della sostanza stupefacente, nel contesto dei delineati legami associativi facenti capo a OT (ritenuto espressione apicale del sodalizio criminoso) e
LL, che in quel sodalizio rivestiva "una posizione preminente”, quale
"alter ego del OT IV", evidentemente esulando anche da tale contesto un prospettabile uso solo personale della sostanza stupefacente, che d'altronde il ricorrente si limita a rappresentare solo in via ipotetica e dubbiosamente allegatoria.
3.8 Francesco IE.
A tale indagato è stata imposta la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. per l'imputazione di cui al capo B) della rubrica,
come sopra indicata.
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda, difatti, il primo profilo di censura, non v'è che da richiamare quanto testé s'è detto a proposito dell'analogo motivo di gravame proposto da De SO.
Quanto al secondo motivo di censura, il discorso argomentativo esplicitato dai giudici del merito (pagg. 639 - 656), si sottrae al prospettato vizio di motivazione, appalesandosi congruo e logico anche sotto il profilo della determinatezza ed univocità degli elementi indiziari apprezzati, tali connotazioni non rimanendo inficiate dalle diverse prospettazioni di merito proposte dal ricorrente, richiamati anche al riguardo i già indicati limiti del sindacato del vizio di motivazione in sede di legittimità.
3.9 TE RI.
A tale indagato è stata imposta la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. per l'imputazione di cui al capo B) delle rubrica,
sopra indicata.
Anche tale ricorso è infondato.
Per quanto attiene, difatti, al primo motivo di gravame, deve ancora una volta richiamarsi quanto in proposito s'è detto esaminando il ricorso di
De SO. Per quel che concerne l'altro profilo di doglianza, anche in riferimento a tale indagato il discorso giustificativo del provvedimento impugnato (pagg. 661 - 678) si appalesa congruo e logico, ancora una volta richiamati i limiti del sindacato del vizio di motivazione in sede di legittimità.
3.10 TE LE.
A tale indagato è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e B) sopra indicati.
Il ricorso è infondato.
Per quel che riguarda il primo motivo di censura, anche per tale indagato deve richiamarsi quanto già osservato al riguardo a proposito del ricorso di De SO.
Quanto al secondo profilo di doglianza premesso che pur deducendosi "erronea applicazione delle norme processuali”, i rilievi gravatori afferiscono al tessuto motivazionale della resa decisione - anche in riferimento a tale indagato il provvedimento impugnato ha reso (pagg. 54 -
96; 771 780) congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione, sia in punto di gravità del quadro indiziario
(richiamando essenzialmente il contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche, nonché le dichiarazioni di FA RE, che tra loro reciprocamente si integrano), che di sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., e di adeguatezza della misura imposta (in particolare, pagg. 779 - 780), sicché anche al riguardo non si appalesano rinvenibili fondati profili di vizio motivazionale, richiamati ancora una volta i limiti della deducibilità e sindacabilità in sede di legittimità di tale vizio.
3.11 ME De FI. Tale indagato è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., per l'imputazione di cui al capo B) della rubrica,
sopra indicata.
Il ricorso è infondato.
Rilevato che anche tale ricorrente denuncia vizi di violazione di legge, ma propone poi censure in punto di motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto al primo motivo di ricorso il gravato provvedimento ha dato congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione (pagg. 760-771), a nulla evidentemente rilevando, ai fini della ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reato ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, la ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità anche in ordine al reato associativo. Non hanno mancato i giudici del merito di delibare anche la questione concernente il dedotto uso personale della sostanza stupefacente in questione, escludendolo per "la frequenza degli acquisiti incompatibile con un uso personale anche a fronte della documentazione prodotta dalla difesa relativa ad una consulenza di parte... che qualificava il predetto "quale tossicodipendente da cocaina con assunzione della droga attraverso il naso', peraltro risalente alla data del 17.12.1998 e quindi ad epoca di gran lunga antecedente agli stessi fatti oggetto di esame": argomentare, questo, che non si appalesa manifestamente illogico, nel contesto dei suaccennati limiti di sindacabilità in questa sede del vizio di motivazione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata ha dato atto delle ragioni inducenti a ritenere la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. (pagg. 770 - 771), richiamando le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato, "gravato da numerosissimi precedenti penali" e giudiziari (ivi indicati, tra i quali anche un precedente arresto ed una condanna per violazione della normativa in tema di stupefacenti), ed a fronte di tali elementi di valutazione il giudizio
38 prognostico negativo è stato ritenuto - legittimamente, nell'ambito dei poteri accertativi e delibativi al riguardo riservati al giudice del merito - anche "ad onta della epoca non recentissima di commissione dei reati. oggetto di contestazione", richiamato al riguardo quanto testé s'è qui detto in ordine al decorso del tempo, trattando del ricorso di AR.
3.12 AL UT.
Tale indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) ed F) della rubrica, sopra indicate.
Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di censura deve richiamarsi, anche per tale ricorrente, quanto si è di già detto sul punto nell'esaminare il ricorso di De SO.
Per ciò che concerne il secondo profilo di doglianza, il provvedimento impugnato, nel delineare le connotazioni della ritenuta associazione criminosa (pagg. 54 - 96), ha richiamato anche specifici episodi riguardanti tale indagato;
ha, indi, diffusamente esaminato la posizione del ricorrente (pagg. 444 - 480) e dagli elementi di giudizio ivi esplicitati non illogicamente ha tratto il convincimento del "contributo offerto al sodalizio criminoso, avendo lo UT collaborato attivamente e continuativamente con il OT e gli altri sodali, con i quali pure ha intrattenuto rapporti
(fra i quali TO DA, LL VI, IA MI), nel perseguimento dei fini propri dell'associazione, sia acquistando la sostanza ed in modo continuativo dal OT, sia approvvigionando questi, e quindi ricorrendo ai propri canali di rifornimento, in vista della capillare distribuzione al dettaglio da parte del OT medesimo, contribuendo con vicendevole integrazione alla realizzazione del fine comune della detenzione e spaccio della merce 'vietata dalla legge""; ed a tale divisamento i giudici del merito sono prevenuti correttamente rilevando, sotto il profilo metodologico ed ermeneutico, che "il giudice può ritenere la sussistenza del vincolo associativo dai vari episodi delittuosi, dallo automatismo delle prassi e dei contatti fra i soggetti protagonisti della vicenda, dalla protrazione dei rapporti per un considerevole lasso temporale e dalla copertura assunta per dissimulare il reale traffico".
Quanto al terzo motivo di ricorso, anche nei confronti di tale indagato il provvedimento impugnato ha dato congrua e logica contezza della ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c),
c.p.p., "anche ad onta della epoca non recentissima di commissione dei fatti criminosi oggetto di esame", richiamato quanto qui s'è già detto sopra a proposito di tale dato temporale.
3.13 SI AG.
Tale indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) ed F) della rubrica, sopra indicate.
Anche tale ricorso è infondato.
Riproponendo, difatti, il ricorrente le stesse argomentazioni di
UT, deve richiamarsi quanto si è testé detto a proposito di tale ultimo ricorrente.
Più specificamente per quanto riguarda la posizione di AG, i giudici del merito sono pervenuti alla statuizione espressa diffusamente richiamando gli elementi di giudizio al riguardo apprezzati (pagg. 480 -
500), nel contesto della ritenuta associazione criminosa (pagg. 54 - 96), ed alla stregua degli stessi non illogicamente hanno ritenuto "il contributo offerto dall'indagato al sodalizio..., collaborando attivamente e costantemente con il OT e gli altri sodali nel perseguimento dei fini propri dell'associazione". Né tale grave quadro indiziario può ritenersi in alcun modo inficiato dalla allegazione gravatoria, secondo cui "il rapporto tra il ricorrente AG e OT è contrassegnato da un evidente contrasto di interessi": a supporto di tanto, difatti, il ricorrente richiama un passo dell'ordinanza impugnata che evidenza "la esistenza di debiti del
AG SI nei confronti del OT IV" (pag. 489), ma tale circostanza non è certo idonea a far ritenere un "evidente contrasto di interessi" tra i due, deponendo semmai per un'ulteriore conferma degli stretti rapporti tra i due esistenti, affrancata peraltro la circostanza dall'intero contesto delle emergenze procedimentali tutte esplicitate ed apprezzate dai giudici del merito.
3.14 CI LD.
A tale indagato è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, sopra indicate.
Anche il ricorso di tale ricorrente è infondato.
Riproponendo egli, difatti, le medesime argomentazioni, negli stessi termini lessicali, sul punto prospettate da UT e AG, non v'è che da richiamare quanto a proposito di questi ultimi sul punto si è già detto, col richiamo a quanto al riguardo ritenuto a proposito del ricorso di De SO.
3.15 SO TO.
A tale indagato è stata imposta la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e D) della rubrica, sopra indicate.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti.
Rilevato, invero, che anche tale ricorrente denunzia vizi di violazione di legge, ma adduce poi profili di censura afferenti al tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, quanto al primo motivo di doglianza, i giudici del merito hanno dato ampia e puntuale contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione (pagg. 54 - 96; 280 - 304), ed alla stregua di queste non illogicamente hanno ritenuto che tale ricorrente
"ha cooperato in via continuativa con LA GA e LU RA... occupandosi, essenzialmente, dell'aspetto economico e contabile", gli elementi evidenziati ed apprezzati deponendo per "un inserimento organico nella associazione medesima occupandosi, il predetto, non solo dell'aspetto economico ed afferente il recupero dei crediti relativi a forniture di droga.... ma anche di procurarsi la sostanza stupefacente medesima...", ed evidenziandosi dagli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche la "piena consapevolezza da parte del TO della pregressa attività di spaccio di sostanze stupefacenti sempre nell'ambito del medesimo contesto delinquenziale, dei rapporti fra LA GA AN, LU RA e
OT IV...". A fronte di tale specificamente esplicitato quadro gravemente indiziario, il ricorrente si limita, in sostanza, ad esprimere un diverso giudizio apprezzativo, in termini generici, autoreferenziali e tautologici.
Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente accenna a "rilievi”
circa la utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche in ordine alle modalità della loro acquisizione, ma nessuna specificazione critica fornisce al riguardo;
altrettanto generico, a fronte del diverso logico apprezzamento dei giudici del merito, è il rilievo circa la “errata lettura” dei “termini adoperati nelle conversazioni..."; assiomatico è l'assunto secondo cui "dalla lettura degli atti processuali non emerge a suo carico alcun elemento di responsabilità..."; neutra ed irrilevante in riferimento all'art. 266 e ss.
c..p.p." (così genericamente indicate le norme pretesamente violate) è la evocazione del lavoro svolto dal ricorrente e del suo nucleo familiare. Quanto, infine, al terzo motivo di doglianza, anche al riguardo i giudici del merito hanno dato puntuale contezza della ritenuta attuale esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., "anche a fronte della epoca non recentissima di commissione dei reati de quibus e dello stato di incensuratezza dell'indagato..." (pag. 304), e pure tale divisamento di merito si appalesa incensurabile in questa sede di legittimità, siccome non illogicamente ritenuto ed espresso, richiamato quanto sopra si è già considerato in ordine alle connotazioni temporali dei commessi reati.
3.16 IO PA.
A tale indagato è stata imposta la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A) e B), sopra indicate.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto a suo sostegno.
Occorre, invero, preliminarmente osservare che il ricorrente propone la questione della “perenzione della misura cautelare" in questione, la quale, però, non è stata ancora concretamente applicata, sicché, per vero, non è dato parlare di "perenzione" - in sostanza, per decorrenza dei termini di fase
- di una misura che, non essendo stata ancora applicata, perciò non ha iniziato ancora affatto a decorrere;
ma, piuttosto, di una causa impeditiva della richiesta di (ulteriore) privazione della libertà personale.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è univocamente attestata nel senso di ritenere che la questione afferente all'asserita violazione dell'art. 297.3 c.p.p. non riguarda vizi genetici dell'ordinanza di custodia cautelare, ma solo la decorrenza dei suoi effetti, sicché essa - non intaccando l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agendo solo sul piano dell'efficacia della misura cautelare - non è deducibile in sede di riesame, ma va proposta con istanza di revoca della misura cautelare al giudice competente (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. I, n. 19905/2004; id., Sez. VI, n.
31497/2003; id., Sez. VI, n. 3680/1998; id., Sez. I, n. 4776/1997; id., Sez. un., n. 7/1996; id., Sez. un., n. 26/1995; id., Sez. I, n. 19905/2004; id., Sez.
I, n. 1184/1994; id., Sez. VI, n. 31497/2003; id., Sez. I, n. 1785/1991).
Nella specie (appello del P.M. avverso provvedimento reiettivo del
G.I.P. della sua richiesta di applicazione di misura cautelare) non si verte in tema di riesame, ex art. 309.1 c.p.p., ma, appunto, di appello, ex art. 310
c.p.p.: questo, tuttavia, afferisce pur sempre solo a questioni riguardanti la legittimità dell'ordinanza e riverbera i suoi effetti esclusivamente in riferimento al (successivo) provvedimento genetico della misura imposta dal giudice dell'appello. L'estensione anche a tale caso dei principi sopra richiamati, affermati in tema di riesame e quindi pur sempre in riferimento solo al provvedimento genetico della imposta misura, indurrebbe alla conclusione che, quest'ultimo soltanto essendo il tema di indagine delle questioni proposte, non sia in questa sede proponibile la (diversa) questione della inefficacia della misura pur legittimamente imposta, nei suoi aspetti genetici. E però, ove la misura non sia stata ancora concretamente applicata
(come nella specie), non sembra al collegio che debba negarsi all'indagato la possibilità ed il diritto di far valere anche tale questione, ex art. 297.3 c.p.p., in sede di appello, come sopra proposto, e di successivo ricorso per
Cassazione: per un verso, difatti la esigibilità di una istanza di revoca al giudice competente non può che essere condizionata dalla esistenza di un provvedimento cautelare che sia stato già disposto e dispieghi i suoi effetti coercitivi, dei quali, appunto, si chieda rispettivamente, la revoca e la cessazione dei relativi effetti;
per altro verso, apparirebbe violatore del generale principio del favor libertatis pretendere che comunque l'indagato venga assoggettato, per intanto, alla (ulteriore) privazione della libertà personale, pur un presenza di una situazione asseritamente a tanto
44 impeditiva, facultandolo, poi, solo in momento successivo all'instaurato stato coercitivo, con l'istanza di revoca, a far valere tale causa impeditiva alla restrizione in vinculis, che si assume già a quel momento preesistente e dispiegante i suoi preclusivi effetti.
La proposta questione è, tuttavia, manifestamente infondata nel suo merito.
Il provvedimento impugnato, difatti, ha escluso la sussistenza di vincoli di continuazione tra il reato di cui alla prima misura imposta
(riguardante un episodio relativo al disposto dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990)
e quelli di cui alla successiva richiesta del P.M., accolta in sede di appello
(pagg. 41 42). Il ricorrente non contesta tale assunto, ma deduce - più radicalmente che, in sostanza, quanto al reato associativo ed a quelli-fine di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 - si tratterebbe dello stesso fatto, che si sarebbe in presenza di "diverse facce dello stesso fatto, diversamente qualificato". L'assunto è privo di consistenza: il reato di cui all'art. 74 è ontologicamente diverso da quello di cui all'art. 73 dello stesso testo legislativo (per le condotte rispettivamente ipotizzate, per i diversi presupposti richiesti, per i distinti beni protetti); tra tali due ipotesi criminose possono sussistere, appunto, vincoli di continuazione o di connessione teleologica, ma esse non si caratterizzano affatto per connotazioni di identità e giustapposizione, ancorché diversamente qualificate.
3.17 Francesco LV.
A tale indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, sopra indicate.
Il ricorso è infondato. "
Riproponendo, difatti, tale ricorrente le stesse argomentazioni gravatorie (anche in termini lessicali pressoché identici) prospettate da
TE LE, è sufficiente richiamare quanto di già sopra ritenuto a proposito di tale ultimo ricorrente, ulteriormente rilevandosi che anche in riferimento a tale indagato il provvedimento impugnato ha reso congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione, sia in punto di gravità del quadro indiziario, che di sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., e di adeguatezza della misura imposta (pagg. 54-96; 252 259), sicché anche al riguardo non si appalesano rinvenibili fondati profili di vizio motivazionale, alla stregua dei già indicati limiti di rilevabilità di tale vizio in sede di legittimità.
3.18 VI SO.
A tale ricorrente è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) ed F) della rubrica, sopra indicati.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti.
Rilevato, invero, che anche tale ricorrente denunzia vizi di "erronea applicazione delle norme processuali", ma prospetta, poi, profili di censura afferenti alle argomentazioni motivazionali del provvedimento impugnato, anche in riferimento a tale indagato i giudici del merito hanno dato ampia e puntuale contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione
(pagg. 54 96; 518 - 527), ed alla stregua degli elementi indiziari ivi
-
apprezzati non illogicamente hanno ritenuto che "emerge in modo chiaro il ruolo disimpegnato dall'indagato e per un considerevole lasso temporale, quale soggetto che ha cooperato, in uno con AR AR, AG
SI e UT AL con OT IV per il conseguimento dei fini propri della associazione delineata al capi a) della rubrica sia per il reperimento della sostanza stupefacente, sia con l'acquisto della sostanza medesima dal OT stesso, in entrambi i casi destinata allo ulteriore spaccio", richiamando, quanto alla "vera e propria affectio societatis", le considerazioni già svolte a proposito dei citati UT, AR e AG.
A fronte di tale apparato argomentativo diffuso, dettagliato e puntuale, che ha dato anche contezza della reale interpretazione del linguaggio criptico adoperato (pagg. 68 - 69), il ricorrente si limita, in sostanza, ad esprimere un generico giudizio di insufficienza ed inidonetà indiziaria che è non è dato cogliere e che non viene prospettato attraverso una specifica e puntuale critica di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, nei suoi passaggi fattali e logici.
Anche riguardo alla ritenuta attuale esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., "ad onta della epoca non recentissima di commissione dei reati ascritti", i giudici del merito hanno reso esaustiva e logica motivazione (pag. 526-527), ed il rilievo gravatorio si sostanza anche su tale punto in una generica doglianza, appalesandosi in ogni caso l'espresso giudizio di merito incensurabile in questa sede di legittimità, siccome non illogicamente ritenuto ed espresso, richiamato, ancora una volta, quanto sopra si è già detto in ordine al dato temporale dei commessi reati ed ai limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.
3.19 IV OT e VA UA.
Nei confronti di OT è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A), B), I) ed L) della rubrica, come sopra indicati;
la stessa misura è stata applicata nei confronti di UA per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica medesima.
I ricorsi sono infondati.
47 Per quanto riguarda, difatti, il primo motivo di doglianza, deve integralmente richiamarsi, anche per ciò che concerne tali indagati, quanto si
è in proposito rilevato nell'esaminare l'analogo motivo di censura di De
SO. In particolare, richiamato quanto in quella sede si è considerato in ordine alla ritenuta congruità della motivazione per relationem dei provvedimenti in questione, giova solo ulteriormente chiarire che, peraltro, adducendo i ricorrenti "una motivazione integratrice... dello stesso provvedimento autorizzatorio in deroga", anche tale addotta attività meramente "integratrice" di un provvedimento che si appaleserebbe, perciò, alla stregua della stessa prospettazione gravatoria, non immotivato ma difettosamente motivato sarebbe (contrariamente all'assunto dei
-
ricorrenti) consentita al giudice del merito, abilitato ad emendare il difetto
(non la mancanza) della motivazione, per come in quella stessa sede si è richiamato. La evocazione del passo motivazionale concernente la sanatoria della "sanzione di inutilizzabilità" con provvedimento integrativo successivo alla effettuazione delle operazioni captative, ma anteriore alla utilizzazione delle risultanze delle operazioni medesime, è effettuato nel provvedimento impugnato solo in riferimento al decreto di proroga (pag. 40) ed al riguardo decisivo ed assorbente è il rilievo (pag. 41) che, in ogni caso,
"in assenza di significativi mutamenti fattuali delle situazioni condizionanti l'utilizzo di impianti esterni alla Procura, il pubblico ministero non è tenuto ad adottare un ulteriore decreto autorizzativo che si limiti a confermare,
anche per le operazioni prorogate, quanto già precedentemente disposto...".
Privo di fondamento è anche il secondo profilo di censura. I giudici del merito, difatti, dopo aver diffusamente esplicitato ed esaminato gli elementi fattuali del caso, nella loro consistenza e modalità attuative, hanno dato, congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel ritenere la esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. (per OT pagg. 113 115; per UA pagg. 354 355), esaminando anche il dato temporale relativo alla commissione dei reati ("... anche ad onta della epoca non recentissima di commissione dei reati de quibus": pagg. 115, 354), richiamato anche al riguardo quanto si è già osservato nell'esaminare analoghi rilievi di altri ricorrenti. E, quanto a UA, non hanno mancato i giudici del merito di valutare anche le allegazioni difensive sulle condizioni di salute di tale ricorrente, conclusivamente ritenendo trattarsi di "patologie suscettibili di controllo in costanza di detenzione..." (pagg. 354 355), non
-
incompatibili con lo stato di detenzione medesimo: ed il ricorrente si limita,
in sostanza, ad una generica contestazione di tale apprezzamento, con la mera evocazione di un diverso provvedimento assunto da altro giudice
"alcuni mesi prima della seconda decisione".
3.20 VI LL.
A tale indagato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, come sopra indicati.
Il ricorso è inammissibile, per assoluta genericità dei motivi addotti,
in violazione del disposto dell'art. 581, lett. c), c.p.p.
eIl provvedimento impugnato, difatti, si è congruamente, logicamente, soffermato sugli apprezzati elementi di giudizio inducenti a ritenere la sussistenza della gravità del quadro indiziario nei confronti di tale indagato e le esigenze cautelari (pagg. 54 -96; in particolare, quanto alla specifica posizione di tale ricorrente, pagg. 115 - 118). A fronte di tale pregnante e specifico argomentare il ricorrente si limita ad affermazioni tautologiche e genericamente autoreferenti, senza critica alcuna alle specifiche circostanza fattuali e logiche esplicitate dai giudici del merito.
3.21 PP SE. Nei confronti di tale indagato è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A) ed H) della rubrica,
sopra indicati.
Il difensore di tale ricorrente nella odierna udienza ha instato per la rimessione degli atti al Tribunale del riesame, sul presupposto che all'indagato non sarebbe stata notifica l'ordinanza medesima e che nel ricorso proposto dal difensore etra stata espressa "riserva di ulteriori e nuovi motivi nei termini decorrenti dalla notifica dell'avviso all'indagato", termini che, quindi, non sarebbero ancora decorsi per quell'addotto mancato adempimento.
Il rilievo è privo di consistenza. Per un verso, difatti, deve richiamarsi il principio ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, per la unicità del diritto di impugnazione, quando il gravame sia stato proposto da uno dei soggetti legittimati, il diritto medesimo, essendosi conseguito il suo scopo, deve ritenersi consumato (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. I, n. 4561/1999; id., Sez. VI, n. 1173/1999; id., Sez. II, n.
5035/1997; id., Sez. V. n. 2804/1996; id., Sez. VI, n. 2490/1995; id., Sez. I,
n. 4881/1994). Per altro verso, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., una volta che il ricorso sia stato proposto, tutte le parti possono, senza ulteriori condizioni, proporre motivi nuovi fino a quindici giorni prima della udienza.
Ciò posto, anche tale ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti a suo sostegno.
Anche nei riguardi di tale ricorrente, difatti, il provvedimento impugnato ha dato diffusa, congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione, sia in punto di gravità del quadro indiziario, che di sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 74, lett. c), c.p.p. (pagg. 54 - 96; 259 - 264); ed anche tale indagato, a fronte dell'apparato argomentativo esplicitato dai giudici del merito, si limita ad affermazioni contestative meramente tautologiche e generiche, in violazione del disposto dell'art. 581, lett. c), c.p.p.; il tema concernente "la individuazione dell'A. G. competente" è solo enunciato, mancando del tutto ogni allegazione e specificità gravatoria in proposito.
3.22 TO RI. A tale indagato è stata imposta la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. per la imputazione di cui al capo B) della rubrica,
sopra indicata.
Anche tale ricorso è destinato alla inammissibilità.
Anche riguardo a tale ricorrente, difatti, il provvedimento impugnato ha dato diffusa, congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire alla resa statuizione, sia in punto di gravità del quadro indiziario, che di sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 74, lett. c), c.p.p.
(pagg. 607 - 632), non mancando di giustificare la ritenuta reale valenza dei termini usati nel linguaggio criptico utilizzato nelle intercettate comunicazioni telefoniche (pagg. 68 - 69); ed anche tale indagato, a fronte dell'apparato giustificativo esplicitato dai giudici del merito, si limita ad affermazioni contestative meramente tautologiche ed aspecifiche, in violazione del disposto dell'art. 581, lett. c), c.p.p..
3.23 IL LI.
A tale indagato è stata imposta la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, sopra indicate.
Anche di tale ricorso deve rilevarsi la inammissibilità, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti a suo sostegno. Il provvedimento impugnato, difatti, ha, anche in riferimento a tale indagato, puntualmente e logicamente esplicitato le ragioni apprezzate nel pervenire alla statuizione resa (pagg. 54 - 96, 305 - 323), sia in punto di gravità del quadro indiziario, che di esigenza cautelare, di cui all'art. 74, lett.
c), c.p.p.: a fronte di tale diffuso apparato argomentativo, anche tale indagato si limita a contestazioni generiche ed aspecifiche. Quanto all'aggravante di cui all'art. 80.2 D.P.R. n. 309/1990, neppure in proposito hanno mancato di motivare i giudici del merito (pag. 93), dovendosi, altresì, al riguardo considerare che tale divisamento viene espresso, nel quadro indiziario rappresentato, in questa prodromica fase delle indagini preliminari ed è, perciò, suscettibile di ulteriori approfondimenti e valutazioni nella successiva fase di merito, e che, in ogni caso, tale aggravante non ha costituito elemento decisivo per la imposizione della misura di cautela personale. Quanto, infine, alla "perenzione della misura custodiale”, già s'è detto che anche al riguardo ha congruamente motivato il provvedimento impugnato (pagg. 41 - 42), né il ricorrente specifica le ragioni per le quali quegli indicati passaggi logici dovrebbero essere disattesi, limitandosi ad assumere che "gli atti di indagine che hanno portato all'arresto del LI sono gli stessi sui quali il P.M. procedente ha richiesto l'applicazione della misura cautelare", richiamandosi in ogni caso quanto già s'è detto a proposito del ricorso di PA.
3.24 DO IL. A tale ricorrente è stata imposta la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. per l'imputazione di cui al capo B) della rubrica,
sopra indicata.
Anche tale ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti a suo sostegno. Per quanto concerne, infatti, gli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, il ricorrente si limita ad una affermazione generica ed aspecifica, a fronte di quanto ha evidenziato e ritenuto il provvedimento impugnato e di cui già s'è detto trattando il ricorso di De SO.
Quanto ai gravi indizi di reità, i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza, anche nei confronti di tale indagato, delle ragioni apprezzate nel pervenire alla statuizione espressa (pagg. 527 - 586) ed a fronte di tale diffuso apparato argomentativo il ricorrente omette di esplicitare doglianze specifiche e puntuali, idonee a fornire spiegazione critica dei rilievi genericamente prospettati.
3.25 NG GL.
A tale indagato è stata imposta la misura la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di cui ai capi A), B), I) ed L) della rubrica, sopra indicate.
Anche di tale gravame deve dichiararsi la inammissibilità, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti a suo sostegno.
-Invero rilevato che pure tale indagato deduce vizi di violazione di legge, ma critica poi la decisione impugnata sotto il profilo delle motivazioni rese, con la conseguente evocazione dei limiti del sindacato di tale vizio in sede di legittimità, di cui s'è sopra detto -, anche nei confronti di questo ricorrente il provvedimento impugnato ha esplicitato congrua, diffusa e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire al divisamento espresso, sia in punto di gravità del quadro indiziario, che di esigenza cautelare, ex art. 274, lett. c), c.p.p. (pagg. 54 -96; 355 - 412), dando ragione anche della reale significazione del linguaggio criptico usato nelle conversazioni intercettate, per come sopra si è anche al riguardo già evidenziato. In riferimento a tale diffuso e puntuale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si connotano di genericità ed aspecificità, concretandosi, in sostanza, o in una generica contestazione del logico ragionamento giustificativo dei giudici del merito, o nella prospettazione
(peraltro, in termini altrettanto generici) di un diverso apprezzamento di merito delle circostanze esplicitate nel provvedimento impugnato.
3.26 EL ND.
Nei confronti di tale indagato è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica, sopra indicate.
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene, difatti, al motivo sub b) dell'atto di gravame, la dedotta inutilizzabilità degli esiti delle disposte concernente intercettazioni telefoniche, deve richiamarsi quanto in proposito si è già considerato e ritenuto nell'esaminare l'analogo motivo di ricorso proposto da De SO.
Per il resto, in punto di gravità del quadro indiziario e di ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. - rilevato che anche tale ricorrente deduce al riguardo vizi di violazione di legge, ma propone poi doglianze sotto il profilo della resa motivazione -, anche nei confronti di tale indagato il provvedimento impugnato ( pagg. 54 -
96; 780 797) ha reso diffusa logica motivazione sul percorso giustificativo seguito nel pervenire alla resa statuizione;
non hanno mancato i giudici del merito di altrettanto logicamente motivare sulla "certa identificazione del
ND EL" (pag. 795); i gravi indizi di reità, nell'unitario delineato contesto associativo, non illogicamente sono stati tratti dal contenuto delle conversazioni intercettate (ritenute "la fonte... principale dal punto di vista probatorio”: pag. 59) e dalle dichiarazioni rese, tra gli altri, da FA RE e TR RC (pagg. 81 - 84), tali risultanze integrandosi tra loro anche in termini di riscontro individualizzante;
sulla esigenza cautelare ha puntualmente motivato il provvedimento impugnato, ritenendola tra l'altro sussistente anche "ad onta della epoca non recente dei commissione dei reati oggetto di contestazione e dello stato di soggetto incensurato dell'indagato".
4. Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di
AN LA GA, PP DA, RA LU, DA
D'IO, DA TO, MI IA, CA MA, SO
TO, IO PA, VI SO, VI LL,
PP SE, TO RI, IL LI, DO IL ed
NG GL. Vanno rigettati i ricorsi di BR De SO, Francesco
IE, TE RI, TE LE, ME De FI, AL
UT, SI AG, CI LD, Francesco LV, IV
OT, VA UA e EL ND. Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali;
inoltre, AN
LA GA, PP DA, RA LU, DA D'IO,
DA TO, MI IA, CA MA, SO TO,
IO PA, VI SO, VI LL, PP
SE, TO RI, IL LI, DO IL ed NG
GL vanno condannati anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che congruamente si determina in mille euro ciascuno.
Deve infine disporsi che copia del presente provvedimento venga immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al competente Tribunale
Distrettuale di SA, per gli adempimenti di cui all'art. 92 delle norme di attuazione del c.p.p..
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di LA GA AN,
DA PP, LU RA, D'IO DA, TO DA,
IA MI, MA CA, TO SO, PA
IO, SO VI, LL VI, SE PP, RI
TO, LI IL, IL AR e GL NG. Rigetta i ricorsi di De SO BR, IE Francesco, RI TE, LE
TE, De FI ME, UT AL, AG SI,
LD CI, LV Francesco, OT IV, UA VA,
ND EL. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre LA GA AN, DA PP,
LU RA, D'IO DA, TO DA, IA MI,
MA CA, TO SO, PA VI, SO
VI, LL VI, SE PP, RI TO, LI
IL, IL DO e GL NG a pagare alla cassa delle ammende la somma di mille euro ciascuno. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame di SA perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 N.
Att. c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Roma, 19 gennaio 2005.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ancesto Marzanofu a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 MAR. 2005 OGGI
56 PL
IL COLLABOR/OR CANCELLERIA
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