Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2005, n. 45950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45950 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/11/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA RI - Consigliere - N. 1183
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 34563/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU RI, n. a Montevarchi il 13 settembre 1958;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze depositata l'8 giugno 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto.
Udito il difensore Avv. FEDERICO Pietro in Sost. Avv. ALTOMARE Herman.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello de libertate proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti RI SA, persona sottoposta a indagini per il delitto di bancarotta fraudolenta addebitatogli nella qualità di amministratore della Papalini s.r.l., fallita il 28 maggio 2003, e della Papalini Partecipazione s.r.l., fallita il 10 marzo 2004. Ricorre per Cassazione RI SA e propone a mezzo di due difensori due distinti ricorsi per complessivi cinque motivi d'impugnazione.
2. Con il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. Altomare il ricorrente deduce violazione dell'art. 291 c.p.p., eccependo la nullità dell'ordinanza impugnata per avere applicato una misura cautelare più grave di quella solo interdittiva richiesta dal Pubblico Ministero con l'atto d'appello, sia pure in via subordinata rispetto a quella apparentemente principale della custodia in carcere.
Il motivo è manifestamente infondato, perché, come risulta dallo stesso ricorso, il Pubblico Ministero, nel proporre appello contro il diniego di applicazione della misura carceraria, aveva rinnovato in via principale la richiesta di tale misura, e non risulta affatto che la priorità di tale richiesta sia solo apparente, mentre solo in via subordinata aveva richiesto almeno l'applicazione di una misura interdittiva.
Dopo l'abrogazione dell'art. 291 c.p.p., comma 1 bis, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso, invero, che il giudice può applicare misure meno gravi di quelle richieste dal Pubblico Ministero (Cass., sez. 2^, 19 novembre 2003, Spagnuolo, m. 227088).
3. Con il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. Altomare il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presupposto cautelare della misura. Sostiene infatti che l'impugnazione del pubblico ministero era intesa a ottenere soltanto la misura interdittiva dell'esercizio del ruolo di amministratore in altra società, la Logimac s.r.l., e il tribunale, pur affermando di condividere le argomentazioni del pubblico ministero, ha poi contraddittoriamente attribuito rilevanza ai fini cautelari a un più generale pericolo di reiterazione delle attività criminose, privo dei necessari riferimenti a una specifica e concreta realtà societaria o imprenditoriale e senza un'adeguata considerazione per il tempo decorso, per la sua personalità e per le altre argomentazioni difensive esposte nelle memorie depositate. Analoghe censure vengono proposte con il ricorso redatto dall'avv. Niccolini, che lamenta con il primo motivo la genericità della motivazione sul presupposto cautelare della misura, priva dei necessari e distinti riferimenti alle modalità del fatto e alla personalità dell'indagato e articolata su mere congetture ed eventualità; con il secondo motivo che non siano indicati i reati di cui si paventa la reiterazione e non siano in alcun modo considerate le condizioni personali di un indagato privo di precedenti penali, la cui personalità è stata valutata senza distinzioni da quella dei coindagati;
con il terzo motivo che non sia stato adeguatamente considerato il tempo trascorso dai fatti contestati. Questi motivi sono tutti infondati.
I giudici del merito, accertato il presupposto probatorio della misura, hanno invero ritenuto che il presupposto cautelare si desuma dalla pluralità e dalla gravità non trascurabile delle condotte di bancarotta addebitate all'indagato, di per sè rivelatrici di una spregiudicatezza e di una specifica inclinazione e attitudine professionale che giustifica, pur a distanza di qualche tempo dai fatti, il riconoscimento di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di analoghe condotte criminose, atteso il ruolo anche formale svolto da RI SA nella Logimac s.r.l.. Sicché la considerazione delle condotte pregresse, gravi e reiterate, e dell'attività attualmente svolta da RI SA hanno indotto plausibilmente i giudici del merito, per un verso a valutare come professionalmente incline a tal genere di devianza la personalità dell'indagato, per altro verso a escludere che il tempo decorso dai fatti pregressi incida sulla pericolosità di perpetuazione della devianza nel corso della perdurante attività imprenditoriale ancora in corso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo" (Cass., sez. 5^, 7 aprile 2004, Rascunà, m. 228098). Del resto "la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto" (Cass., sez. 6^, 17 febbraio 2005, Genna, m. 231323), perché "la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente" (Cass., sez. 4^, 19 gennaio 2005, Miranda, m. 231583, Cass., sez. 3^, 18 marzo 2004, Ristic, m. 228882, Cass., sez. 3^, 13 novembre 2003, Plasencia, m. 227039).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005.