Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
Integra un'ipotesi di falsità in atto pubblico, e non in certificati amministrativi, la condotta di falsificazione del certificato di proprietà di un veicolo, atteso che tale documento, attestando la proprietà del veicolo stesso e registrando le eventuali iscrizioni pregiudizievoli ed i cambi di proprietario o possessore, è dotato di una propria, distinta ed autonoma efficacia giuridica, non limitata alla riproduzione degli effetti di atti preesistenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2017, n. 25042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25042 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
25042-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 733 Presidente - GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE GEPPINO RAGO N.41847/2016 GIOVANNA VERGA ALBERTO PAZZI · Rel. Consigliere - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL LV nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Uditi gli avv.ti Juri Monducci difensore di TO LE e IO Barbieri difensore di CA TA i quali hanno chiesto l' accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 12/04//2016, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di RA in data 25/03/2015, con la quale CA TA e TO LE sono stati assolti per il reato di associazione a delinquere e condannati per gli ulteriori reati loro ascritti.
2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione CA TA e TO LE. 1 де 3. CA TA formula i seguenti motivi: a. nullità della sentenza per violazione di legge in relazione agli art. 420 ter cod. proc. pen., 441 co. 1, 178 comma 1 lett. c. cod. proc. pen. Lamenta che la corte territoriale, del tutto illegittimamente, aveva disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell' imputato comprovato dalla documentazione sanitaria versata in atti attestante il ricovero ospedaliero, certificazione a fronte della quale avrebbe dovuto, semmai, disporre una visita fiscale ovvero acquisire ulteriore documentazione sanitaria. b. omessa valutazione del motivo di impugnazione relativo alla nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo o per mancata esatta indicazione della pena in concreto irrogata ai sensi dell'art. 546 cod. pen.; c. violazione della legge processuale e difetto di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed in relazione all' art. 648 bis cod. pen. Nel rilevare che la corte territoriale aveva ritenuto la propria responsabilità "essenzialmente" sulla base della mera presunta corrispondenza fra la falsa identità del sedicente IO Florio e l' imputato - vale a dire l'utilizzo di un documento falso al fine di presentare la pratica presso la MTC per immatricolare il veicolo ed impedirne definitivamente l' esatta individuazione assume che difettava ogni valutazione in ordine alla circostanza che non era emersa né la prova della materiale disponibilità da parte del ricorrente del bene in questione (l' autovettura AUDI A3) che era stato sequestrato in danno di altri soggetti né della partecipazione dello - stesso all' opera di "ripulitura" della detta autovettura né era stato provato che lo stesso non avesse concorso al reato presupposto;
d. violazione di legge quanto alla mancata derubricazione della condotta nel reato di cui all'art. 648 cod. pen.; e. violazione di legge e difetto di motivazione non essendo emersa a prova della commissione dei reati contestati oltre ogni ragionevole dubbio;
f. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
4. TO LE deduce i seguenti motivi: I. Difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dai capi 4), 34), 44), 45), 46), 47), 48) e 49) perché il fatto non sussiste o, comunque, per non aver commesso il fatto. Lamenta che come ribadito dalla Corte di Appello di Bologna, il Tribunale di RA aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato "essendo pacifica", a suo dire, la riferibilità all' LE TO del documento falsificato, non tenendo conto che difettava la prova che fosse stato l'imputato a falsificare e utilizzare la carta di identità NT AO dal momento che erano inutilizzabili le dichiarazioni rese da TA IR (prodotte ex art. 513 cod. proc. pen. 2 R senza il consenso della difesa dell'appellante) e che la foto riportata sulla carta di identità NT PA -acquisita in fotocopia non era riferibile all'imputato TO LE, - precisando ancora che non era stata acquista alcuna prova idonea a dimostrare che fosse stato il ricorrente a presentarsi presso i vari uffici qualificandosi come NT AO;
II. Difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla mancata assoluzione dell'imputato dal capo 4) perché il fatto non sussiste. Deduce che non vi era motivazione alcuna (né nella sentenza di primo grado, né in quella di secondo) del percorso logico giuridico finalizzato ad accertare che, effettivamente, era stato LE TO a fornire la sua fotografia;
III. Inosservanza di norme processuale stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., segnatamente violazione dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen. Lamenta che i giudici di merito avevano ritenuto fondata la contestazione di cui al capo 34) sulla base della testimonianza del teste CO NG il quale, già direttore della filiale della Cassa di Risparmio nel quale sarebbe stato aperto il conto corrente oggetto in questione, aveva riferito che uno dei dipendenti, di cui non ricordava l' identità, aveva proceduto all'apertura del conto corrente a richiesta del sedicente NT PA. Rileva che, a fronte della eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Rossi, ex art. 195 comma 7 cod. proc. pen., la Corte di appello, nel confermare la sentenza impugnata, aveva evidenziato che "nel caso di specie era sicuramente individuabile l'identità dell'impiegato che procedette all'apertura del conto corrente, essendo noto che ad ogni operazione bancaria risulta associato un numero di codice che identifica un preciso operatore. Non risulta che la difesa dell'imputato abbia tempestivamente richiesto nel giudizio di primo grado l'audizione del teste di riferimento", senza, tuttavia, considerare che non vi era agli atti del processo alcuna "certificazione" del numero identificativo del funzionario che aveva aperto il conto corrente;
IV. Inosservanza o falsa applicazione della legge penale ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., segnatamente violazione dell' art. 482 cod. pen. in riferimento all'art. 476 cod. pen. Osserva che, a prescindere dai precedenti motivi di impugnazione, il capo di imputazione sub. 45) evidenziava come l' imputato avesse falsificato la fotocopia e non, invece, il documento in originale, fotocopia peraltro nemmeno autenticata, nemmeno nelle forme di cui all'art. 19-bis DPR 445/00, sicchè lo stesso andava assolto in quanto la falsificazione della fotocopia di un certificato amministrativo non è previsto dalla legge come reato;
V. Inosservanza o falsa applicazione della legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., segnatamente violazione degli artt. 482, 476 e 477 cod. proc. pen., in particolare con riferimento alla omessa derubricazione dei fatti di cui ai capi 44) e 45) nell'ipotesi di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. Deduce che la corte territoriale non aveva considerato che sia la carta di identità sia il certificato di proprietà erano certificazioni amministrative e non atti pubblici;
VI. Insufficiente od illogica motivazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in ordine al requisito del "vantaggio" richiesto dall'art. 494 per la configurabilità dei reati contestati nei capi 34), 46), 3 علو 47) e 48). Deduce che i giudici di merito non avevano motivato sull' elemento soggettivo richiesto dalla norma di cui all'art. 494 cod. pen., il dolo specifico costituito dall'intenzione di procurarsi un vantaggio, risultando che l'uso del falso nome non aveva consentito all' imputato alcun vantaggio economico;
VII. Mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla omessa assoluzione dell'imputato dal reato di cui capo 58) per non avere commesso il fatto. Rileva, in ordine alla contestazione di aver indotto in errore sulla sua identità il personale dell'ufficio postale al fine di ottenere il rilascio di una carta postepay, che i giudici di merito non avevano considerato che non sussisteva la prova sulla circostanza che fosse stato proprio il ricorrente a presentarsi presso l'ufficio postale ed a richiedere il rilascio della carta postepay, ben potendo essere accaduto che si fosse presentato altro soggetto. Evidenzia che, in realtà, quello che era emerso era che "qualcuno", sottoscrivendosi "LE TO" si era presentato presso l'ufficio postale ed aveva ivi chiesto (ed ottenuto) il rilascio della postepay meglio individuata in capo di imputazione, con la precisazione che non era stata fatta una perizia grafologica sulla sottoscrizione;
VIII. Mancanza, o comunque illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine al requisito del "vantaggio" richiesto dall'art. 494 cod. pen. per la configurabilità dei reati contestati nel capo 58); IX. Mancanza, o comunque illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine all'omessa assoluzione dell'imputato dal capo 59) perché il fatto non sussiste. Assume che i giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità del prevenuto sulla sola scorta della (ritenuta) sussistenza di prova del fatto che la postepay, sul quale era stata accreditata la somma di provenienza illecita, era stata intestata al falso LE TO, non considerando che non era stato svolto alcun accertamento sull'indirizzo IP dal quale era avvenuto l'accesso a postepay della P.O. e che non era stato provato che era stato il ricorrente ad ottenere, abusivamente, i codici di accesso alla postepay della parte offesa ed a collegarsi al sito e a "sottrarre" le giacenza della carta ed ad essersi presentato presso la cassa dell'ufficio postale di RA per procedere al prelievo delle somme giacenti nella postepay intestata al falso LE, difettando anche la prova del fatto che l'apprensione della somma di cui al capo di imputazione era avvenuta illecitamente (la p.o. offesa, del reato, non era stata mai stata assunta nemmeno a s.i.t. né assunta quale teste in sede dibattimentale). Lamenta che la Corte non aveva evidenziato le ragioni per le quali riteneva, a fronte della impossibilità di utilizzare l'atto di querela, che il trasferimento di denaro fosse avvenuto in modo illecito e che, quindi, il fatto in sé costituisse reato e nemmeno aveva specificato il percorso logico giuridico seguito per ritenere la responsabilità penale dell'LE non spiegando nemmeno, sulla base di quali ragioni, riteneva che l'imputato si sia reso conto del fatto che, in effetti, erano state accreditate sulla sua carta le somme di cui al capo di imputazione e deduce, altresì, che la Corte si era limitata a dedurre che l'imputato non aveva 4 je denunciato la presenza di tali somme, ma non aveva motivato in ordine alle circostanze di fatto dalle quali aveva tratto la prova di tale elemento soggettivo;
X. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di in utilizzabilità, in particolare per aver utilizzato per il reato di cui al capo 59) la querela per la quale l'imputato non aveva prestato il consenso all'utilizzabilità processuali;
XI. Mancanza, o comunque illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla omessa assoluzione dell'imputato dal capo 41) per non avere commesso il fatto. Rileva che anche in ordine a tale reato non vi era prova che era stato proprio l'imputato a presentarsi presso l' azienda Auto Ghetti di RA. Deduce che il Tribunale aveva, infatti, ritenuto provata l'accusa sulla base della documentazione prodotta e sulla base della testimonianza di RU ES il quale, in realtà, in sede dibattimentale aveva detto di ricordare che tale sedicente NT PA si era presentato da lui con una donna ed aveva chiesto un finanziamento per l'acquisto di una autovettura, precisando che la persona che gli si era presentata era la stessa raffigurata nella carta di identità, ma non aveva riconosciuto l'imputato presente in aula;
XII. Insufficiente od illogica motivazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in ordine al requisito del "vantaggio" richiesto dall'art. 494 per la configurabilità dei reati di cui al capo 41, non potendosi ritenere il vantaggio sussistente in re ipsa;
XIII. Mancanza, o comunque illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine all'omessa assoluzione dell'imputato dai capi 32) e 33) perché il fatto non sussiste. Deduce che non v'era prova che la sottoscrizione apposta alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fosse riferibile allo stesso. Da ciò discendeva, oltre che l'assoluzione rispetto al capo 32), anche quella di cui al capo 33), essendo quest'ultimo logica conseguenza del primo. Evidenzia che nessuna prova era stata assunta a sostegno dell'accusa: non erano stati sentiti i testi che avrebbero partecipato all'acquisto del veicolo e alla richiesta di finanziamento, quindi non v'era prova che il ricorrente fosse presente;
non era stata disposta una perizia grafica, né il Tribunale aveva svolto esso stesso un accertamento per verificare che la sottoscrizione dell'autocertificazione avesse una qualche parvenza di riferibilità all'LE, anzi, secondo la prospettazione dell'accusa era assolutamente evincibile come la sottoscrizione in realtà pareva apposta dal reale intestatario, tale LE IO;
XIV. Insufficiente od illogica motivazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in ordine al requisito del "vantaggio" richiesto dall'art. 494 per la configurabilità dei reati di cui al capo 33), non potendosi ritenere il vantaggio sussistente in re ipsa;
XV. Mancanza, o comunque illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine all'omessa assoluzione dell'imputato dai capi 37) e 38) perché il fatto non sussiste. L'odierno imputato aveva proposto gravame avverso la sentenza di condanna del Tribunale di RA, con riferimento ai capi di imputazione 37) e 38), in particolare evidenziando che gli indizi acquisiti non erano sufficienti a suffragare la partecipazione dell'odierno imputato. Da ciò 5 سط doveva discendere oltre che l'assoluzione rispetto al capo 37), anche quella di cui al capo 38), essendo quest'ultimo logica conseguenza del primo. Rileva che mancava la prova che l'imputato avesse consapevolmente acquistato il veicolo oggetto della truffa nonché la prova circa la partecipazione alla sottrazione del veicolo e alla successiva fase di richiesta danni alla Compagnia di assicurazione;
XVI. Inosservanza di norme processuale stabilite a pena di inutilizzabilità ex art 606 lett. c) cod. proc. pen., segnatamente violazione in ordine all'utilizzo della chiamata in correità ai fini del fondamento della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 37) e 38). Il Tribunale di RA, con riferimento ai capi di imputazione 37) e 38), in particolare evidenziando che gli indizi acquisiti non erano sufficienti a suffragare la partecipazione dell'odierno imputato ed, in particolare, segnalando che non potevano essere utilizzate contro di lui le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal TA IR. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto responsabile il TO LE, in sostanza, sulla base di due circostanze: il fatto che tra i documenti sequestrati dall'autorità di p.s. fu trovata la copia del codice fiscale dell'imputato e il fatto che l'imputato fu chiamato in correità dal TA IR. II difensore dell'imputato, tuttavia, non aveva prestato il consenso all'utilizzo, nei suoi confronti, delle dichiarazioni di TA IR, acquisite ex art. 513 cod. proc .pen. non avendo l'imputato reso interrogatorio in sede dibattimentale. Nonostante lo specifico motivo di gravame, tuttavia, la Corte lo aveva rigettato, sulla scorsa di un mero, ed implicito, rinvio alla sentenza di primo grado. XVII. insufficienza o mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) in ordine alla sussistenza dell'aggravante contestata al capo 38) (valore rilevante) Rispetto al capo 38), i giudici di merito avevano ritenuto apoditticamente configurabile, oltre alla truffa, anche l'aggravante del danno di particolare gravità, in quanto il danno, in caso di consumazione, si sarebbe perpetrato nell'importo di euro 63.500,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso di CA TA.
1.1. Il primo motivo del ricorso proposto da AR TA è fondato.
2. Va rilevato che la corte di appello di Bologna, valutato il dedotto impedimento del TA a comparire il giorno 12/04/2016 per un ricovero ospedaliero documentato giusta certificazione sanitaria versata in atti, ha rigettato l' istanza di rinvio, ritenendo non sussistere alcun legittimo impedimento del medesimo a comparire all' udienza in ragione delle complessive condizioni di salute del predetto imputato. La Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato poiché il TA era stato ricoverato per una mera "sincope" ed era giunto al Pronto Soccorso "con mezzi propri apparendo, altresì, 6 vigile, orientato e collaborante e con valori pressori normali" non poteva ritenersi sussistente una "assoluta impossibilità di comparire" del predetto.
3. Ritiene, tuttavia, il collegio che dal momento che la struttura ospedaliera pubblica, dopo avere effettuato il ricovero del TA, aveva stabilito, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, di dare corso a specifici accertamenti sanitari in ragione della "sincope" che aveva colpito il giorno precedente l' udienza il predetto, considerato, peraltro, che l' imputato era stato ricoverato presso una struttura assai distante dal luogo di celebrazione del processo (Pozzuoli) e non avendo la corte territoriale dato corso ad indagini mediche tese ad accertare che non vi fosse una effettiva e concreta necessità di trattenere il ricorrente presso l' ospedale quel giorno per eseguire i previsti accertamenti medici, sussiste una violazione del disposto di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen., dovendosi ritenere, per contro, integrata una oggettiva ipotesi di impossibilità assoluta dell' imputato a comparire.
3.1. La situazione descritta ha determinato, quindi, una nullità insanabile del processo ed impone l'annullamento della sentenza della Corte di appello alla quale vanno, conseguentemente, rinviati gli atti per un nuovo giudizio nei confronti dell'imputato TA.
4. Ricorso di TO LE.
4.1. Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente occorrono alcune considerazioni preliminari circa l'ambito di esame, in sede di legittimità, delle censure di merito che implicano una valutazione dei fatti, in considerazione, altresì, della sostanziale riproposizione a riguardo da parte del suindicato ricorrente di tesi difensive prospettate in entrambi i gradi del giudizio di merito, circostanza che sotto il profilo della tecnica redazionale della sentenza impugnata giustifica il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, con le integrazioni strettamente necessarie (in realtà contenute proprio per la ridotta novità dei motivi di appello rispetto alle tesi esaminate dal tribunale). Al giudice di legittimità è, invero, preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.
4.2. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, 7 come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).
4.3. Da ultimo va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).
4.4. Va anche osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).
4.5. Occorre osservare, altresì, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa 8 conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501).
4.6. Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni о frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza - utilizzate.
4.7. Va, precisato, ancora, che non può per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per Cassazione l' interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
4.8. In ordine alle altre censure formulate quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale occorre sottolineare che il rigetto dell' istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013 - dep. 17/07/2013, Trecca, Rv. 25774101). 6 5. Muovendo da tali premesse tutti i motivi proposti dall' LE devono ritenersi inammissibili in quanto manifestamente infondati.
6. Occorre, in primo luogo, rilevare che i giudici di merito hanno accertato con ragionamento congruo ed esaustivo, l' utilizzo della falsa carta di identità NT PA da parte di TO LE nonché l' utilizzo da parte del medesimo di un ulteriore documento di identità falso (v. sentenza d primo grado pag. 4, 11-13 nonché sent. Corte di appello pagg. 7.8), evidenziando che da un raffronto fra le fotografie di cui alle carte di identità richiamate nei capi di imputazione con quella apposta sulla carte di identità autentica emergeva la "pacifica riferibilità" delle prime all' LE e che era assolutamente logico ritenere che le fotografie fossero state fornite dell' LE (dato questo desumibile dal complessivo modus operandi del medesimo quale emerso dalle vicende processuali in esame): trattasi, quindi, di una ricostruzione in fatto, correttamente motivata, non sindacabile in questa sede.
6.1. L' LE ha riproposto, con i primi due motivi, censure, peraltro contenenti argomentazioni non plausibili, già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto e questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
7. In ordine al terzo motivo va, poi, osservato che in tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell' esistenza e attendibilità di tale fonte (Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015 - dep. 02/04/2015, Amaddio e altri, Rv. 26401501). Muovendo da tale premessa le argomentazioni dei giudici di merito sul punto quanto alla accertata responsabilità dell' LE - anche con specifico riferimento agli oneri probatori incombenti in capo al ricorrente appaiono congrue e corrette e tali da resistere alla censure di parte ricorrente. 10 де 8. Deve essere rigettato, stante la manifesta infondatezza, anche il quarto motivo. Va premesso che la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali;
che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso è evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all'originale. (Sez. 5, n. 7717 del 17/06/1996 - dep. 17/08/1996, Jacobacci, Rv. 20554701). Nella specie poichè l' LE ha presentato il documento in luogo di quello originale al fine di tranne in inganno la compagnia assicuratrice, come correttamente ricostruito dai giudici di merito, deve ritenersi pacificamente integrato il reato di cui all'art. 476 cod. pen.
9. Va, quindi, rilevato che appare manifestamente infondato il motivo di impugnazione riguardante la asserita violazione degli artt. 482, 476 e 477 cod. proc. pen., in particolare con riferimento alla omessa derubricazione dei fatti di cui ai capi 44) e 45) nell'ipotesi di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen.
9.1. Occorre precisare che, contrariamente a quanto prospettato dall' LE, la condotta illecita in questione contestata riguarda la falsificazione di un atto pubblico (il certificato di proprietà) e non già di una certificazione amministrativa, mentre l'uso della patente è stato strumentale al detto falso.
9.2. Va premesso che il legislatore penale ha omesso di dettare una precisa definizione di atto pubblico, lasciando all'interprete il compito di perimetrarne la nozione in ambito penalistico. Nell'ampio genus dei documenti, l'opinione prevalente non ha ritenuto di individuare la categoria dell'atto pubblico facendo pedissequo riferimento al significato civilistico, per cui, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., è tale il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Infatti, in questo modo, si restringerebbe eccessivamente il campo della tutela penale. Senza contare che la diversa interpretazione sembra imposta da precise indicazioni sistematiche: innanzitutto, l'art. 476, comma 2°, cod. pen. prevede un trattamento sanzionatorio più aspro per la falsità materiale di atti che fanno fede fino a querela di falso;
in questo modo si fa riferimento proprio all'atto pubblico civilistico, che, quindi, rappresenta solo una specie di un genus più ampio. Ciò è confermato dal fatto che l'art. 493 cod. pen. contempla come soggetto attivo anche l'incaricato di pubblico servizio, dalle cui competenze sicuramente esulano gli atti pubblici in senso civilistico, cosiddetti fidefacenti (i quali possono identificarsi con i poteri certificativi che, ai sensi dell'art. 358, comma 2°, cod. pen. sono propri della pubblica funzione).
9.3. La giurisprudenza pressoché totalitaria, quindi, ha forgiato una definizione più ampia tenendo conto della ratio della tutela penalistica, che non si limita a proteggere la genuinità e 11 veridicità del documento pubblico come strumento probatorio, ma anche come mezzo attraverso il quale si svolge l'attività pubblica.
9.4 Così, in merito alla distinzione tra atto pubblico e certificazione amministrativa, si ritiene che quest'ultima si caratterizzi per avere contenuto ed efficacia meramente dichiarativa di scienza o di verità e per il fatto che quanto da questa attestato non ricade direttamente sotto la percezione del pubblico ufficiale, risultando aliunde.
9.5. E' stato così affermato che «al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni: che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che i documenti attestanti la presenza in Italia di cittadini extra-comunitari non costituiscano certificati, bensì atti pubblici attesoché quand'anche siano riproduttivi di informazioni desumibili da altri atti già archiviati, rivestono una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica.)» (Sez. 5, n. 6912 del 27/04/1999 - dep. 01/06/1999, Gallinelli C, Rv. 21360901). 10. Va, quindi, rilevato che il "certificato di proprietà" è disciplinato dal Decreto del Ministero delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514 il cui qual art. 9) stabilisce che "costituisce il documento di proprietà del veicolo". In particolare detto regolamento precisa che: "Il certificato di proprietà costituisce attestazione dell'eseguita formalità e dello stato giuridico attuale del veicolo acquisito negli archivi elettronici, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187", aggiungendo all' art. 10) che: "1. Le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato di proprietà che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso foglio complementare.
2. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul certificato di proprietà, anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.
3. Non possono riceversi richieste di formalità prive del documento di proprietà, salvo i casi previsti dagli articoli 11 e 12; nel caso di deterioramento od indisponibilità deve richiedersi un duplicato ai sensi dell'art. 13, comma 2". Il certificato di proprietà auto è, quindi, il documento rilasciato dall' ufficio territoriale ACI del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che attesta la proprietà di un veicolo (autovettura o motociclo) nuovo o usato da parte del legittimo proprietario. Su tale documento sono sempre registrati: eventuali gravami, ipoteche e annotazioni relative al veicolo;
- i dati relativi all' identità del proprietario;
- le annotazioni relative ai 12 passati cambi di proprietario del veicolo;
la firma autenticata del proprietario e di tutti i passati possessori del veicolo se lo stesso è stato soggetto a una o più vendite. Da ciò discende che tale documento riveste, in relazione alle sue caratteristiche, natura di atto pubblico avendo una propria distinta e autonoma efficacia giuridica e non limitandosi ad una mera riproduzione di effetti di atti preesistenti. 11. Vanno pure disattesi i motivi di impugnazione sub. 6), 8), 12) e 14) i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. 11.1. Deve premettersi che in tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. (Fattispecie relativa a presentazione a pubblico ufficiale dell'istanza di ottenere il codice fiscale mediante utilizzo di un documento frutto di un fotomontaggio) (Sez. 5, n. 13296 del 28/01/2013 - dep. 21/03/2013, Marino, Rv. 25534401). Invero risultando accertati, in punto di fatto, gli specifici vantaggi come indicati nei singoli capi di imputazione, peraltro non oggetto di specifica contestazione (si parla dei vantaggi per l' LE quali: aprire un conto corrente;
ottenere un codice fiscale;
ottenere una partita IVA;
ottenere una carta postepay;
ottenere un finanziamento;
stipulare un contatto di leasing), le censure in questione si appalesano generiche e prive di pregio alcuno. 12. Sulla scorta delle considerazioni sopra formulate e dei principi richiamatati devono, pure, disattendersi gli ulteriori motivi di impugnazione riguardanti gli altri capi di imputazione (motivi sub. 7-9-10-11-13-15-16 e 17) i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto collegati a tematiche comuni. 12.1. Va osservato, in ordine alla contestazione di una motivazione dei giudici di appello meramente apparente, che, come detto, al giudice dell'impugnazione è consentito motivare per relationem rispetto al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale;
2) il decidente appaia pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, manifesti il proprio convincimento circa la coerenza delle stesse rispetto alla propria decisione e le condivida;
3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (in termini sent. S.U. 21.6/21.9.2000 n. 17, Primavera ed al., rv. 216664; ancora, Cass. 20.1.03/9.4.04 n. 16886, Riniero ed al.). Tutti detti parametri sono stati pienamente rispettati nella specie, ove ai fini della verifica degli elementi soggettivo ed oggettivo degli specifici reati contestati, la Corte d'appello ha richiamato la disamina condotta dal primo giudice, ha dichiarato di fornire piena adesione alle ragioni di quest'ultimo, non senza manifestare una propria autonoma valutazione. Non ricorre, quindi, l'ipotesi della apodittica conferma di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 919 del 26.11.2003/19.1.2004 (ric. Gatto), che si è espressa nei seguenti termini: «la motivazione per 13 relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento». Non è questo il caso di specie, ove la decisione della Corte risulta sorretta da un'autonoma valutazione degli elementi in atti, alla luce delle ragioni di impugnazione formulate in quel grado nell'interesse dell'imputato, anche mediante richiamo specifico ad alcune valutazioni espresse nella sentenza del Tribunale, ma sempre esprimendo la propria condivisione motivata di quegli argomenti. Dalla lettura del provvedimento si coglie pienamente l'iter cognitivo e valutativo seguito dai giudici di secondo grado in relazione a tutti i presupposti integranti le fattispecie criminose per cui è causa. Deve, anche, ribadirsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701). 12.2. Occorre, ancora richiamare quanto alle lamentate lacune motivazionali, l' orientamento secondo cui Ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato. (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997 - dep. 22/12/1997, Todini e altri, Rv. 20949001)». 12.3. Per altro verso va sottolineato che la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", resistendo anche sotto tale profilo alle dette censure della ricorrente: invero il Supremo Collegio ha evidenziato che il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello. (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014 - dep. 23/12/2014, Gurgone, Rv. 26160001). 14 14. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo, limitandosi, sempre, ad una lettura "parziale" delle complessive emergenze processuali. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. 14.1. La ricostruzione della Corte di merito, assai puntuale e dettaglia non risulta, del resto, per nulla inficiata dalle censure formulate dall' LE il quale cerca di sminuirne la valenza dei dati processuali valorizzati dalla Corte al fine di ritenere comprovati gli episodi di falso, sostituzione di persona, simulazione di reato, truffa, uso indebito di carta prepagata quali: l' attività di indagine compiuta dalla P.G., riguardante anche l' esame di varie banche dati, attraverso la quale è stato possibile accertare che il ricorrente (alias TO LE nato a [...] il [...]; alias PA NT nato a [...] il [...]) ha utilizzato documenti falsi presso vari uffici fra i quali l'Ufficio Territoriale di Cesena, l'Agenzia delle Entrate di RA, I' Ufficio Territoriale di Forlì, la Motorizzazione Civile, il PRA di Rovigo, la Camera di Commercio di RA;
il sequestro di documentazione (ivi compresa la tessera sanitaria di LE TO e la falsa autocertificazione di TO LE quale legale rapp.te della Aurora Intonaci di LE IO s.a.s.); le indagini della Polizia Postale di RA;
l' esame dei documenti identificativi versati in atti - a fronte dei quali l' LE si è limitato a dedurre una "non dimostrata" non riconoscibilità della fotografia prodotta in quanto "troppo scura"; la serialità dei fatti posti in essere con modalità identiche e con le medesime false identità nell' arco di pochi mesi;
la scarsa o nulla plausibilità delle difese del ricorrente;
le dichiarazioni dei testi escussi. 15. Le censure del suindicato ricorrente non tengono, pertanto, adeguatamente conto delle argomentazioni della Corte di appello, risultando, di fatto, reiterative ed aspecifiche. In proposito la Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 cod. proc. pen.., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004-rv 230634), in tale senso deve considerarsi che le censure dell' LE non si confrontano adeguatamente con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito. 16. Non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà 15 motivazionali dedotte dal ricorrente LE le suddette censure, quanto ai profili di responsabilità del medesimo in ordine ai capi di imputazione sub: 32), 33), 37), 38), 41), 58), 59), essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali già ampiamente e correttamente valutati dal Tribunale e dalla Corte di Appello e, quindi, di mero merito, vanno dichiarate inammissibili. 17. Va, infine, disatteso in quanto inammissibile l' ultimo motivo. Posto che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di Euro 1.917.78) (Sez. 4, n. 5908 del 08/01/2013 - dep. 06/02/2013, Spada, Rv. 25510101) non appare in alcun modo censurabile la decisione impugnata quanto alla ritenuta configurabilità della detta circostanza aggravante in presenza di un danno patrimoniale pari ad euro 63.500,00. 18. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso proposto dall' LE deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA CA e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso di LE TO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8 Marzo 2017 II consigliere estensore II presidente Giovanni Diotallevi Fabio Di Pisa DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 MAG. 2017 du AD CANCELLIERE Claudia Pianelli 16