Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2013, n. 5908
CASS
Sentenza 8 gennaio 2013

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Massime1

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di Euro 1917.78)

Commentario1

  • 1Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disamina
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021

    Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2013, n. 5908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5908
Data del deposito : 8 gennaio 2013

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