Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di Euro 1917.78)
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2013, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 4
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 18810/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA FR N. IL 13/03/1973;
avverso la sentenza n. 805/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 01/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cons. Edoardo Scardaccione che ha concluso per inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 1 gennaio 2012, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, sez. di Avola, con cui PA AN era stato ritenuto responsabile del furto di energia elettrica commesso l'11.11.2004 e condannato alla pena di giustizia.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato personalmente. Con un primo motivo lamenta che la corte di appello non abbia ritenuto tempestivamente formulata con l'atto di appello l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado;
la Corte non ha considerato che sia il decreto di citazione diretta all'imputato che al suo difensore erano viziati dal mancato rispetto del termine minimo a comparire e che il giudice avrebbe dovuto prima nominare un difensore di ufficio all'imputato. Deduce poi la nullità della sentenza per mancanza della querela da parte dell'Enel dovendosi ritenere che il reato eventualmente commesso è quello di truffa e non di furto;
ove comunque si volesse ravvisare il furto, occorreva comunque la proposizione della querela, non potendosi ritenere sussistente l'aggravante di cui al dell'art. 61 cod. pen., comma 7, in relazione ad un importo di 1917 Euro, somma che, tenuto conto del patrimonio dell'ENEL, non costituisce danno di rilevante gravità. Lamenta il difetto di motivazione sull'accertamento di responsabilità perché non viene indicato in cosa sia consistita la manomissione del contatore e la riduzione del consumo nonché per la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'imputato è fondato per quanto riguarda la aggravante ex art. 61 cod. pen., n. 7, cioè l'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Il criterio cui deve aversi riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2^ 24.10.2007 n. 42351 Rv. 238761) è che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione, cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. Nella specie il danno consistente nel mancato pagamento di energia elettrica per un importo di 1917,78 Euro non può considerarsi di rilevante gravità, atteso che l'aggettivo "rilevante" impone di alzare la soglia della valutazione e di considerare sussistente l'aggravante quando l'entità del danno stesso è costituito da un importo tale da rendere immediatamente percepibile la rilevanza del danno stesso;
l'entità oggettiva della somma di cui sopra non è di per sè tale da evidenziare il parametro imposto dalla norma e tanto meno lo è se si ha riguardo alla capacità finanziaria dell'ente danneggiato. L'aggravante in parola deve pertanto essere eliminata con la conseguenza che il fatto per cui l'imputato è stato condannato deve essere qualificato quale furto mono-aggravato, "sopravvivendo" solo l'aggravante della violenza che era stata contestata in relazione allo stato prescritto, atteso ce per esso è prevista una pena massima di sei anni (art. 625 cod. pen., comma 1) per la quale il termine massimo di prescrizione,
in base al nuovo regime introdotto dalla L. n. 251 del 2005, è di sette anni e mezzo. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, non sussistendo i presupposti per una più favorevole formula di proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
Elimina la contestata aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., annulla la sentenza impugnata perché il reato, così diversamente qualificato, è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013