Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue; non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO ROMANELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI MULAS, DOMENICO PONTURO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 211/97 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 05/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Domenico PONTURO, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore della Spezia, la sig.ra LI ZZ, dolendosi di essere stata cancellata dagli elenchi dei coltivatori diretti presso lo S.C.A.U., conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e lo stesso S.C.A.U., chiedendo il riconoscimento del diritto di percepire la pensione di invalidità, inutilmente richiesta in sede amministrativa.
Il pretore, in contraddittorio con i convenuti, accoglieva la domanda, ma la sua decisone veniva riformata dal locale tribunale, con sentenza depositata in cancelleria il 5 agosto 1997, a conclusione del procedimento riassunto a seguito di interruzione disposta per effetto dell'estinzione dello S.C.A.U., medio tempore intervenuta, con passaggio all'I.N.P.S. delle relative funzioni. La riforma veniva affidata alla considerazione che le risultanze istruttorie dimostravano come l'interessata si dedicasse alla coltivazione dei campi solo per i bisogni propri e della propria famiglia senza riguardo alla copertura dei costi per mezzo dei ricavi e quindi senza alcun criterio di economicità. Difettava, pertanto, il carattere imprenditoriale dell'attività considerata, come si desumeva dalla determinante circostanza che il prodotto della coltivazione non era, neppure in minima parte, destinato al mercato, ma soltanto al diretto consumo della coltivatrice e dei suoi familiari. Di conseguenza dovevano ritenersi inesistenti le condizioni di legge per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la ZZ, deducendo un unico motivo di impugnazione, poi illustrato con memoria. Resiste l'I.N.P.S. con controricorso. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione lavoro, in ordine all'identificazione delle condizioni di legge per la tutela previdenziale dei coltivatori diretti.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, in base all'assunto che le condizioni per l'assicurabilità dei coltivatori diretti, quali risultano dalla norma richiamata, non comprendono affatto la natura imprenditoriale dell'attività di questi ultimi, nè tampoco la destinazione, almeno parziale, del prodotto al mercato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come riferito in parte narrativa, la questione dell'identificazione delle condizioni per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dei coltivatori diretti è stata oggetto di contrastanti soluzioni nella giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte, essendosi ora ritenuto che nel novero di tali condizioni rientri anche la destinazione, almeno parziale, del prodotto agricolo al mercato, coerentemente con la connotazione di "piccolo imprenditore", riconoscibile nella suddetta categoria di lavoratori autonomi (cfr. sent. 3 novembre 1992, n. 11915); ora, e più di recente, affermato che la sussistenza di quell'obbligo non può essere esclusa in base alla sola circostanza che la produzione venga utilizzata esclusivamente e direttamente dal coltivatore e dai suoi familiari, senza alcuna destinazione allo scambio (v., da ultima e per tutte, sent. 6 luglio 1998, n. 6566). È avviso delle Sezioni unite che debba essere preferito l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza della Sezione lavoro.
L'art. 2082 cod. civ. definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Il codice, poi, ha tenuto conto della circostanza che la piccola impresa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa ed ha quindi espressamente riconosciuto la peculiare figura del piccolo imprenditore, dettandone uno statuto speciale (esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: art. 2202; esenzione dall'obbligo di tenere le scritture contabili: art. 2214; ammissione dello scambio di mano d'opera e di servizi fra piccoli imprenditori agricoli: art. 2139; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo), ed individuandone il tratto distintivo secondo il criterio per cui piccolo imprenditore deve essere ritenuto, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente coi lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2082).
È questione molto dibattuta se la qualifica di imprenditore, con la disciplina ad essa inerente, debba essere riconosciuta soltanto quando l'attività economica sia destinata a soddisfare i bisogni altrui o commenda anche quelle forme di attività rivolte al conseguimento di un prodotto, non destinato allo scambio, bensì ad essere consumato nell'ambito della stessa impresa. Ed è evidente che, qualunque soluzione si dia al problema, essa non può non riguardare anche il piccolo imprenditore: quest'ultima figura professionale, costituendo pur sempre una specie del genere "imprenditore" e rinvenendo la specialità connessa al suo predicato soltanto nella prevalente rilevanza dell'impegno lavorativo personale, vale a dire in un requisito strutturale, che non attiene alla destinazione della produzione, deve risultare, in qualche misura, sia pur essa attenuata in coerenza con la peculiarità della figura stessa, partecipe di quelle caratteristiche che identificano il genere di appartenenza.
Ma quale che sia quella soluzione, essa non è destinata ad influire sull'identificazione dei requisiti necessari all'estensione delle assicurazioni sociali al coltivatore diretto. In altre parole, anche ove si ammetta che è incompatibile con la natura dell'attività imprenditoriale, sebbene svolta da piccolo imprenditore, la destinazione del prodotto al consumo personale e familiare, ciò può indurre soltanto ad escludere che il coltivatore diretto che si limiti a curare siffatta destinazione sia anche un imprenditore, non già che, per la medesima ragione, egli cessi altresì di essere qualificabile come tale alla stregua della definizione desumibile dall'art. 1647 cod. civ. Quivi il coltivatore diretto è definito come colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia: la norma cioè ne fornisce una nozione in base ad un tratto qualificante che è proprio anche del piccolo imprenditore, tanto che la figura è espressamente menzionata anche nell'art. 2082 cit. Ma il collegamento in tal guisa stabilito fra quest'ultima disposizione e quella dell'art. 1647 non implica affatto che la qualità di coltivatore diretto possa riconoscersi esclusivamente a chi risulti svolgere la propria attività con i requisiti propri dell'imprenditore, ancorché "piccolo". Implica, invece, che il primo, allorché possa vantare tali requisiti, è anche un "piccolo imprenditore", attesa l'esistenza del minimo comune denominatore delle due figure, costituito dall'elemento della prevalenza del lavoro personale e familiare nello svolgimento dell'attività produttiva. Per converso, poi, la mancanza dei medesimi requisiti esclude soltanto la qualità di imprenditore, non anche quella di coltivatore diretto.
Ed allora, può ben condividersi il rilievo di chi sottolinea come anche il fenomeno, che si qualifica "produzione agricola", debba, nel contesto di una moderna e giuridicamente corretta nozione di attività imprenditoriale, risultare comprensivo di tutta la catena dell'intero ciclo produttivo, sino ad abbracciare l'ultimo, naturale anello e cioè le operazioni consistenti nel trasformare il raccolto fin tanto che divenga prodotto agricolo e, successivamente nell'alienarlo; e può del pari riconoscersi che la funzione di un cielo produttivo organizzato col concorso esclusivo o prevalente della mano d'opera propria e familiare comporta che esso non si esaurisca nell'immediato consumo del prodotto ad opera di chi intraprende l'iniziativa della coltivazione del fondo, dovendosi, invece, ammettere che anche rispetto al piccolo imprenditore carattere qualificante dell'attività è l'economicità della stessa, nel senso della produzione per il mercato (e non per il proprio consumo), per i terzi (e non per conto proprio), solo tale carattere consentendo di stabilire in concreto se un'attività sia o non di impresa: ma dopo quanto si è osservato circa il rapporto fra le citate norme di previsione delle rispettive categorie, deve risultare chiaro che questi rilievi possono, al più, consentire di negare che in determinate ipotesi il coltivatore diretto sia anche un imprenditore, non anche che la prima qualità possa essere riconosciuta solo quando ricorra anche la seconda.
Pertanto, tutte le volte in cui una determinata disposizione faccia riferimento sic et simpliciter alla qualità di coltivatore diretto per ricollegarvi talune conseguenze, è del tutto ininfluente, ai fini del giudizio sulla possibilità del loro verificarsi, l'indagine in ordine alla sussistenza o meno di qualsivoglia ulteriore elemento, alla cui stregua l'attività di cui trattasi sia nel contempo riconducibile a quella propria anche del piccolo imprenditore.
D'altra parte, può accadere che le stesse disposizioni che riguardano, per i più diversi fini, la posizione del coltivatore diretto, non si limitino a presupporne la nozione fondamentale fornita dall'art. 1647 cod. civ., ma richiamino quella, arricchita del connotato dell'imprenditorialità, risultante dall'art. 2083, stesso codice;
così come non può escludersi che contengano esse stesse un autonomo arricchimento o una specificazione aggiuntiva della medesima nozione, tali da attribuirle una dimensione diversa ed ulteriore sia rispetto alla previsione pura e semplice dell'art. 1647, sia rispetto all'altra risultante dall'art. 2083. Si tratta, dunque, di verificare di volta in volta quale sia la nozione recepita dal legislatore, essendo esatto il rilievo che nell'ordinamento non è rinvenibile una definizione unitaria. In effetti, successivamente all'emanazione del codice civile, nel contesto delle iniziative legislative a sostegno dell'agricoltura, si sono registrati numerosi interventi che hanno avuto come destinatarì ora le imprese coltivatrici, ora il coltivatore diretto, la cui condizione è stata riguardata in diverse prospettive, così assumendo diverse connotazioni specifiche nelle varie disposizioni, in funzione delle esigenze che le stesse miravano ad assicurare, ma sempre nella presupposta l'inesistenza di una necessaria assimilazione alla figura dell'imprenditore. Così, ad esempio, in tema di provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura, l'art. 5, ultimo comma del d.P.R. 17 ottobre 1967, n. 1406, per la classificazione dei coltivatori diretti, delle piccole e delle medie aziende, rinvia alle norme di cui all'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), che detta definizioni diverse per gli agricoltori, a seconda che siano coltivatori diretti o imprenditori, stabilendo che "sono da considerare: a) coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, b) piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame, richiedono non più di 1500 giornate lavorative annue".
Nè è meno significativo che, quando nell'attività di coltivazione si è ritenuto di dovere privilegiare l'aspetto imprenditoriale, al fine di ricollegarvi l'erogazione di talune provvidenze, il legislatore ha avuto cura di sottolineare la necessità di questo particolare requisito costitutivo della fattispecie considerata, come nel caso dell'attività dell'Imprenditore agricolo a titolo principale, contemplato dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), la quale, nel prevedere, all'art. 11, che codeste provvidenze trovano preferenziale applicazione "alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate", presuppone che queste ultime "siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate: a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli;
rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;
b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa".
Così, ancora, una specifica definizione di coltivatore diretto è dettata dall'art. 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), che testualmente stabilisce essere "affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole". Si tratta, come è palese di disposizioni reciprocamente indipendenti nella loro funzionalità e recanti ciascuna una propria disciplina identificativa delle posizioni soggettive rilevanti. Ed in questo contesto si colloca anche l'autonoma previsione delle condizioni in presenza delle quali chi attende alla coltivazione della terra al di fuori di rapporti di lavoro subordinato viene assoggettato all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nell'estendere la detta assicurazione a coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 1), stabilisce all'art. 2: "Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative".
Successivamente la legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) ha introdotto una disciplina più restrittiva ed ha disposto: a) "È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito". b) "Sono esclusi ... i coltivatori diretti ... per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue".
Varie sono, dunque, le condizioni richieste dalla legge perché possa concretarsi, ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la figura del "coltivatore diretto":
1) innanzitutto deve ricorrere la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame (art. 2 legge 26 ottobre 1957 n. 1047), dovendosi intendere concretizzato il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ai sensi dell'art. 2, comma secondo legge 9 gennaio 1963 n.9, "quando i soggetti.... si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività"; e dovendosi ritenere attività prevalente, ai sensi del terzo comma del testè citato art. 2, quella che impegni il coltivatore diretto "per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per "esso" la maggior fonte di reddito";
2) in secondo luogo occorre che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 2 cit., 1 comma); 3) la lavorazione del fondo, infine, deve richiedere un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3 della stessa legge n. 9 del 1963).
Manifestamente esula dal coacervo di questi requisiti un qualsiasi riferimento alla natura imprenditoriale dell'attività considerata e men che mai alla specifica necessità della destinazione, anche soltanto parziale, dei prodotti al mercato. Nè può argomentarsi in contrario sulla base del rilievo che la coltivazione del fondo deve, ai sensi della riferita normativa, rappresentare l'attività prevalente e costituire per lui la maggior fonte di reddito, valendo al riguardo l'obiezione che certamente sono reddito i prodotti della coltivazione fondo e dell'allevamento del bestiame, i quali non perdono tale natura quando, invece di essere destinati allo scambio, vengono direttamente consumati dal produttore, che così li destina al sostentamento proprio e della propria famiglia, in tal guisa sottraendosi all'onere dell'acquisto. Neppure decisivi appaiono i riferimenti contenuti nella legge n.9 del 1963 al titolare di impresa diretto - coltivatrice (art 10),
atteso che, come si è dianzi chiarito, il coltivatore diretto ben può essere organizzato in maniera imprenditoriale, senza che ciò significhi che debba esserlo in ogni caso.
In sintesi, la realtà sottesa all'esposta disciplina delle condizioni di assicurabilità del coltivatore diretto si sovrappone senza residui alla condizione di qualsivoglia lavoratore che rinvenga nella propria attività la fonte primaria, se non esclusiva, dei mezzi di sussistenza, sicché egli è, per tale ragione, apparso al legislatore meritevole della tutela previdenziale, conformemente al precetto dettato dall'art. 38 Cost., essendo, nei suoi come nei confronti di ogni altro prestatore di lavoro autonomo o subordinato, ugualmente necessario che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nell'eventualità del verificarsi di taluno degli eventi idonei ad impedire o limitare il persistente sfruttamento di quell'esclusiva o prevalente fonte di reddito. Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto per cui "ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) necessità che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni de fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue Non è, quindi, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto, col suddetto connotato della prevalenza, sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia". La sentenza impugnata, che, come esposto in parte narrativa, ha ritenuto necessario, ai fini de quibus, il requisito dell'imprenditorialità dell'attività del coltivatore diretto, inteso nel senso della destinazione almeno parziale dei prodotti della coltivazione al mercato, deve, pertanto essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, il quale si atterrà, nel nuovo esame, all'enunciato principio di diritto, provvedendo, di conseguenza, alla verifica dell'effettiva sussistenza degli indicati requisiti condizionanti l'assicurabilità della ricorrente nella presso la gestione di competenza.
Allo stesso giudice di rinvio si affida, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Genova, per nuovo e esame e per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999