Art. 4.
Gli affari in corso presso il Tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovino, al Tribunale delle prede costituito a sensi dell'art. 218 modificato dalla presente legge.
Gli affari in corso presso il Tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovino, al Tribunale delle prede costituito a sensi dell'art. 218 modificato dalla presente legge.