Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1340 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1340 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PISTAFERRI CARMINE presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PISTAFERRI CARMINE presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 4/12/1990 (atto n. 577, P. II, S. A, sez. D, anno 1990).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 25/04/1992 e il 22/01/1998, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separatamente: la sig. presso la sua attuale residenza Parte_1 sita in Napoli Via Petrarca m. 40, immobile cui gode l'usufrutto esclusivo concesso dalla figlia
[...]
che ha la nuda proprietà; il sig. presso la sua attuale dimora e residenza Per_3 Controparte_1
ad Ischia (Na) Via G. CASCIARO M. 41. Il sig. ha già asportato e portato con sé dalla casa CP_1
coniugale i beni e gli effetti di stretto uso personale propri, mentre mobilia e suppellettili sono rimasti nel possesso della sig.ra nella casa coniugale. Parte_1
Nulla viene previsto a carico dei coniugi a titolo di mantenimento dei figli essendo entrambe maggiorenni e indipendenti economicamente.
Entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e indipendenti economicamente e di non pretendere quindi alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla
a pretendere l'uno dall'altro e danno reciproco assenso al rilascio del passaporto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e con essi sostanzialmente le parti chiedono solo una pronuncia in ordine allo status, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
2 d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 577, P. II, S. A, sez.
D, anno 1990);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
3