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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/07/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1826/2022 promossa da:
(c.f. ) nato il [...] ad [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Sant'Emidio Rosso n. 5/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Giacomini
Opponente
Contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...]del Controparte_1
TO (Cod. fisc. ,rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Isopi C.F._2
Opposto in persona del rappresentante p.t., con sede a Controparte_2
Milano, Piazza Vetra n. 17, Cod. fisc. , P. IVA P.IVA_1 P.IVA_2
Terza chiamata - contumace
Conclusioni: Come da verbale di udienza in data 23.2.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il signor proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/2022 del 27.09.2022 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di euro 6.075,62 oltre interessi CP_1 legali maturati e maturandi sino all'effettivo saldo, nonché il compenso e le spese della procedura monitoria, per attività professionale dallo stesso legale svolta in favore del nei procedimenti: Pt_1
1) ricorso per decreto ingiuntivo nr. 776/2016 Trib AP emesso in data 11/11/2016;
2) giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proc. RG 2747/2016 Trib A.P. sino alla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avvenuto in data 17/09/2019 e comunque esclusa una parte della fase istruttoria e la fase di decisionale;
pagina 1 di 8 3) giudizio per sequestro conservativo RG 2616/2016 TRIB AP con provvedimento conclusivo emesso in data 09/01/2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che aveva integralmente saldato per contanti, nel corso del rapporto con il legale, i compensi per ogni singolo giudizio e che, in ogni caso il credito fatto valere era prescritto, essendo decorsi più di tre anni sia dal giudizio relativo al ricorso per decreto ingiuntivo (all. 1 fascicolo monitorio RG 776/2016) che dal procedimento per emissione del sequestro conservativo (all.3 fascicolo monitorio RG 2612/2016) nonchè dalla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di opposizione a D.I. (RG 2747/2016) rispetto alla data di deposito del ricorso monitorio.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata richiesta, sia nel Ricorso per decreto ingiuntivo nr. 776/2016 RG che nella successiva fase di opposizione, giudizio R.G. 2747/2016, del pagamento degli interessi moratori sulla sorte ingiunta al sig. nonostante i contratti di incarico professionale intercorsi tra il sig. ed il Pt_3 Pt_3 Pt_1 prevedessero tutti chiaramente l'applicazione degli interessi di mora, nonché per aver erroneamente chiesto l'applicazione degli interessi dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo e non anche dalla data della domanda stragiudiziale (22.5.2014), nonché per aver omesso di richiedere la rivalutazione monetaria.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno:
- Revocare, comunque dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo n°532/2022 del 27/09/2022 per tutte le ragioni esposte;
- In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il sig. al risarcimento del danno da responsabilità professionale come Controparte_1 qualificato in narrativa e quantificato in € 6.257,89 o nella diversa somma minore o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio;
- Con condanna al pagamento delle spese e competenze legali del procedimento”
Si costituiva l'opposto che, nel dedurre che vi era stata da parte dell'opponente riconoscimento di debito in data 19.3.2022, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento, celebratosi nella contumacia della terza chiamata, concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, dopo la trattazione e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
23.2.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
pagina 2 di 8 Esaminando, in primis, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deve rilevarsi che la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Detta ipotesi di prescrizione, a differenza di quella ordinaria o "estintiva", non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti.
Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt.
2954,2955 e 2956 c.c., e, quindi, anche alle prestazioni professionali di avvocato, indipendentemente dalla determinazione del compenso sulla base del contratto o delle tariffe professionali.
La prescrizione presuntiva non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta.
Conseguentemente, da un lato, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato ovvero ponga in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. l'art. 2959 c.c., nonchè
Cass. 28/08/2020, n.17980; Cass. 17595/2019; Cass. 30058/2017) e, dall'altro, una volta formulata correttamente l'eccezione, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio "per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" ex art. 2960 c.c. o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (v.
Cass. civ. sez. II, 20/01/2022, n.1765 e Cass. Civ. sez. VI , 16/06/2021 , n. 17071).
Peraltro (Cass. Sez. 3^, n. 14249 del 2004) le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che esso sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perchè non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.
Ciò posto in linea generale, deve ritenersi che nel caso in esame non sia trascorso il triennio necessaria per la maturazione della prescrizione presuntiva. Invero, il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., dalla decisione della lite, dalla pagina 3 di 8 conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, dovendosi comunque sottolineare che l'attività professionale dell'avvocato in ordine ad un giudizio va considerata nella sua interezza e non scissa nelle singole prestazioni, ragione per cui, la prescrizione presuntiva decorre dall'esaurimento del mandato e non dal compimento dei singoli atti. (Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, n.21943).
In altri termini, poichè l'incarico si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte (Cass. civ., sez. I, 2 settembre 1997, n.8388), il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico. (Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2015, n.13401; Trib. Cosenza, 21 luglio 2017).
Nel caso di specie, l'incarico è stato espletato senza soluzione di continuità dalla data del deposito del decreto ingiuntivo sino al mese di marzo 2022, quando il professionista ha rinunciato al mandato, atteso che, a prescindere dal fatto che il giudizio di opposizione è una fase ulteriore ed eventuale del procedimento monitorio, deve rilevarsi come tutta l'attività professionale espletata dall'Avv CP_1 sia stata sorretta dall'unica finalità di recuperare il credito vantato dal nei confronti dell' Pt_1 Pt_3
Dunque, è indubbio che le prestazioni eseguite dall'ingiungente furono plurime, ma parimenti che le stesse risultano teleologicamente finalizzate ad uno scopo unico, con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla data di rinuncia al mandato.
A nulla, inoltre, rileva la circostanza per la quale il sarebbe stato ammesso al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato per una parte del giudizio di opposizione, in quanto, l'ammissione al suddetto beneficio non ha determinato l'interruzione dell'incarico, avendo l'Avv continuato ad espletare il CP_1
mandato conferitogli, sino al marzo 2022, essendosi però correttamente limitato a chiedere con il ricorso monitorio il pagamento solo degli onorari maturati sino alla data di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Passando allora ad esaminare la domanda monitoria, deve rilevarsi che l'opposto ha fornito documentalmente la prova dell'attività professionale svolta, peraltro non contestata dall'opponente, circostanza a cui deve aggiungersi che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del
15/05/2012; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019), con la conseguenza che la domanda spiegata con il ricorso monitorio va accolta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della spiegata opposizione.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale, l'opponente chiede il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della mancata richiesta, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nella pagina 4 di 8 successiva fase di opposizione, del pagamento degli interessi moratori sulla sorte ingiunta al sig.
essendosi il professionista limitato a chiedere il pagamento degli interessi al tasso legale Pt_3
nonostante il fatto che nei contratti di incarico professionale intercorsi tra il sig. ed il si Pt_3 Pt_1 prevedesse l'applicazione degli interessi di mora in caso di inadempimento.
In effetti, nel contratto ripassato tra il e l' e posto a base del ricorso monitorio, all'art 7, è Pt_1 Pt_3
previsto che nel caso di ritardi nei pagamenti dei compensi saranno dovuti gli interessi di mora commerciale determinati ai sensi di legge.
E' evidente, quindi, che i contraenti abbiano fatto riferimento agli interessi di cui al D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, non potendo trovare applicazione, come pure sostenuto dalle parti, l'art 1284 comma 4 cc che non vi sia stata tra le parti una determinazione del saggio di interessi da applicarsi al rapporto.
Ciò premesso, deve osservarsi che in tema di obbligazioni pecuniarie, in effetti, gli interessi
(contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria) hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte, ma, ove questa non specifichi la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi, dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora (Cass. n. 36659 del 2021).
Deve tuttavia precisarsi che, con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del
2002, si è condivisibilmente affermato che "nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti" (Cass. n. 14911 del 2019).
La Corte, ha, in effetti, rilevato come l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5 discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, "indipendentemente da una specifica richiesta del creditore" e che ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: "a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3 infatti, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Prevede poi l'art. 4, comma 1 che "gli interessi decorrono,
pagina 5 di 8 automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"..., poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre "senza che sia necessaria la costituzione in mora".
Il legislatore, dunque, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha previsto che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento.
Orbene, avendo le parti concordato l'applicazione degli interessi moratori commerciali di cui al D.Lgs.
9 ottobre 2002, n. 231 e rientrando il rapporto tra il e l' tra quelli per cui detti interessi Pt_1 Pt_3
risultano applicabili, trattandosi di rapporto tra impresa e professionista, la semplice richiesta del pagamento degli interessi come effettuata dall'Avv nel ricorso monitorio e nella successiva CP_1
fase di opposizione, avrebbe consentito al Giudice la liquidazione degli interessi moratori, con la conseguenza che, avendo il Tribunale liquidato gli interessi al tasso legale, ben si sarebbe potuto interporre appello avverso detto capo della sentenza da parte del nuovo difensore subentrato all'Avv
CP_1
Invero, la liquidazione degli interessi commerciali non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo era infatti investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima, con la conseguenza che avrebbe dovuto verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore, ma anche gli interessi spettanti.
Da ciò deriva che l'asserito danno lamentato dall'opponente, attore in riconvenzionale non può essere ascritto a comportamento negligente dell'Avv atteso che lo stesso, al momento della CP_1
pubblicazione della sentenza che non riconosceva gli interessi moratori, nel caso di specie liquidabili alla luce delle suesposte argomentazioni, aveva già rinunciato all'incarico.
Ne discende quindi, l'infondatezza della proposta domanda riconvenzionale.
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda riconvenzionale volta a far accertare la responsabilità del difensore per l'omessa richiesta della rivalutazione monetaria: invero, in tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224,
pagina 6 di 8 secondo comma, c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora.
Ciò posto, nel caso di specie, poiché l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (Cassazione n. 16846/2005), non avendo il fornito la prova Pt_1
concreta del maggior danno subito, la domanda che assume che il difensore non ha proposto (richiesta di rivalutazione monetaria), non avrebbe, in ogni caso, potuto trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nel presente giudizio.
Quanto, infine, all'ulteriore domanda riconvenzionale con cui l'opponente fa valere la responsabilità del difensore per aver richiesto l'applicazione degli interessi legali dalla data del ricorso monitorio
(8.11.2016) anziché dalla data di messa in mora stragiudiziale (22.5.2014), deve osservarsi che, effettivamente, così operando l'Avv ha limitato la domanda proposta dal signor con il CP_1 Pt_1
ricorso monitorio, precludendogli di percepire gli interessi moratori quantomeno dal giorno della messa in mora, non potendo il Tribunale in detta sede adito far decorrere gli interessi come per legge o, come detto, quanto meno dalla messa in mora, in assenza di espressa richiesta in tal senso. Ne discende che la condotta negligente dell'Avv ha procurato al una danno patrimoniale che deve essere CP_1 Pt_1
ristorato, dovendosi precisare che, nella determinazione dello stesso, trovandoci al cospetto di una transazioni commerciali conclusa entro il 31/12/2012, continua ad applicarsi la maggiorazione
Orga previgente pari al 7%, atteso che la maggiorazione dell'8% sul tasso di riferimento e tutte le altre disposizioni previste dal DLGS 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, come si legge nell'art. 3, comma 1 del citato decreto.
Di conseguenza, l'Avv sarà tenuto a risarcire al la somma di euro 1283.37 a titolo di CP_1 Pt_1
interessi non percepiti sulla somma liquidata di euro 7351.67 dal 22.5.2014 al 8.11.2016.
Come da espressa domanda spiegata in tal senso dall'opposto, dovrà poi procedersi a compensazione del credito vantato dall'Avv di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 6.075,62 con il CP_1 debito risarcitorio come sopra individuato, con la conseguenza che l'opponente sarà tenuto al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 4792.25, oltre interessi ex art 1284 comma 4 cc dalla domanda monitoria al saldo effettivo.
Esaminando, infine, la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione contumace, appare evidente che stante l'operatività della polizza, la sarà tenuta a CP_2
pagina 7 di 8 manlevare l'Avv delle somme che lo stesso sarà tenuto a pagare al signor in forza della CP_1 Pt_1
presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l'opponente e l'opposto, le stesse seguono la soccombenza del previa compensazione nella misura di un terzo, stante l'accoglimento di una delle tre domande Pt_1
riconvenzionali proposte.
Nulla sulle spese in favore della terza chiamata non essendosi costituita in giudizio e non avendo, quindi, affrontato spese legali.
Le stesse si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1826/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente accerta la responsabilità professionale del per non aver richiesto il pagamento degli interessi CP_1
legali dalla data della messa in mora stragiudiziale condanna l'opposto a risarcire all'opponente il danno cagionatogli, che liquida in euro 1283.37 a titolo di interessi non percepiti sulla somma liquidata di euro 7351.67 dal 22.5.2014 al 8.11.2016. operata la compensazione tra crediti e debiti, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto della somma di euro 4792.25, oltre interessi ex art 1284 comma 4 cc dalla domanda monitoria al saldo effettivo.
Rigetta le altre domande riconvenzionali per le ragioni di cui in parte motiva dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare l'opposto di tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a pagare all'opponente in forza della presente sentenza
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che, previa compensazione nella misura di un terzo, liquida nel residuo in euro 3385.00 per compensi ed in euro
97.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 11 luglio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1826/2022 promossa da:
(c.f. ) nato il [...] ad [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Sant'Emidio Rosso n. 5/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Giacomini
Opponente
Contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...]del Controparte_1
TO (Cod. fisc. ,rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Isopi C.F._2
Opposto in persona del rappresentante p.t., con sede a Controparte_2
Milano, Piazza Vetra n. 17, Cod. fisc. , P. IVA P.IVA_1 P.IVA_2
Terza chiamata - contumace
Conclusioni: Come da verbale di udienza in data 23.2.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il signor proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/2022 del 27.09.2022 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di euro 6.075,62 oltre interessi CP_1 legali maturati e maturandi sino all'effettivo saldo, nonché il compenso e le spese della procedura monitoria, per attività professionale dallo stesso legale svolta in favore del nei procedimenti: Pt_1
1) ricorso per decreto ingiuntivo nr. 776/2016 Trib AP emesso in data 11/11/2016;
2) giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proc. RG 2747/2016 Trib A.P. sino alla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avvenuto in data 17/09/2019 e comunque esclusa una parte della fase istruttoria e la fase di decisionale;
pagina 1 di 8 3) giudizio per sequestro conservativo RG 2616/2016 TRIB AP con provvedimento conclusivo emesso in data 09/01/2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che aveva integralmente saldato per contanti, nel corso del rapporto con il legale, i compensi per ogni singolo giudizio e che, in ogni caso il credito fatto valere era prescritto, essendo decorsi più di tre anni sia dal giudizio relativo al ricorso per decreto ingiuntivo (all. 1 fascicolo monitorio RG 776/2016) che dal procedimento per emissione del sequestro conservativo (all.3 fascicolo monitorio RG 2612/2016) nonchè dalla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di opposizione a D.I. (RG 2747/2016) rispetto alla data di deposito del ricorso monitorio.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata richiesta, sia nel Ricorso per decreto ingiuntivo nr. 776/2016 RG che nella successiva fase di opposizione, giudizio R.G. 2747/2016, del pagamento degli interessi moratori sulla sorte ingiunta al sig. nonostante i contratti di incarico professionale intercorsi tra il sig. ed il Pt_3 Pt_3 Pt_1 prevedessero tutti chiaramente l'applicazione degli interessi di mora, nonché per aver erroneamente chiesto l'applicazione degli interessi dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo e non anche dalla data della domanda stragiudiziale (22.5.2014), nonché per aver omesso di richiedere la rivalutazione monetaria.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno:
- Revocare, comunque dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo n°532/2022 del 27/09/2022 per tutte le ragioni esposte;
- In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il sig. al risarcimento del danno da responsabilità professionale come Controparte_1 qualificato in narrativa e quantificato in € 6.257,89 o nella diversa somma minore o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio;
- Con condanna al pagamento delle spese e competenze legali del procedimento”
Si costituiva l'opposto che, nel dedurre che vi era stata da parte dell'opponente riconoscimento di debito in data 19.3.2022, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento, celebratosi nella contumacia della terza chiamata, concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, dopo la trattazione e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
23.2.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
pagina 2 di 8 Esaminando, in primis, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deve rilevarsi che la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Detta ipotesi di prescrizione, a differenza di quella ordinaria o "estintiva", non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti.
Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt.
2954,2955 e 2956 c.c., e, quindi, anche alle prestazioni professionali di avvocato, indipendentemente dalla determinazione del compenso sulla base del contratto o delle tariffe professionali.
La prescrizione presuntiva non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta.
Conseguentemente, da un lato, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato ovvero ponga in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. l'art. 2959 c.c., nonchè
Cass. 28/08/2020, n.17980; Cass. 17595/2019; Cass. 30058/2017) e, dall'altro, una volta formulata correttamente l'eccezione, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio "per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" ex art. 2960 c.c. o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (v.
Cass. civ. sez. II, 20/01/2022, n.1765 e Cass. Civ. sez. VI , 16/06/2021 , n. 17071).
Peraltro (Cass. Sez. 3^, n. 14249 del 2004) le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che esso sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perchè non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.
Ciò posto in linea generale, deve ritenersi che nel caso in esame non sia trascorso il triennio necessaria per la maturazione della prescrizione presuntiva. Invero, il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., dalla decisione della lite, dalla pagina 3 di 8 conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, dovendosi comunque sottolineare che l'attività professionale dell'avvocato in ordine ad un giudizio va considerata nella sua interezza e non scissa nelle singole prestazioni, ragione per cui, la prescrizione presuntiva decorre dall'esaurimento del mandato e non dal compimento dei singoli atti. (Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, n.21943).
In altri termini, poichè l'incarico si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte (Cass. civ., sez. I, 2 settembre 1997, n.8388), il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico. (Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2015, n.13401; Trib. Cosenza, 21 luglio 2017).
Nel caso di specie, l'incarico è stato espletato senza soluzione di continuità dalla data del deposito del decreto ingiuntivo sino al mese di marzo 2022, quando il professionista ha rinunciato al mandato, atteso che, a prescindere dal fatto che il giudizio di opposizione è una fase ulteriore ed eventuale del procedimento monitorio, deve rilevarsi come tutta l'attività professionale espletata dall'Avv CP_1 sia stata sorretta dall'unica finalità di recuperare il credito vantato dal nei confronti dell' Pt_1 Pt_3
Dunque, è indubbio che le prestazioni eseguite dall'ingiungente furono plurime, ma parimenti che le stesse risultano teleologicamente finalizzate ad uno scopo unico, con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla data di rinuncia al mandato.
A nulla, inoltre, rileva la circostanza per la quale il sarebbe stato ammesso al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato per una parte del giudizio di opposizione, in quanto, l'ammissione al suddetto beneficio non ha determinato l'interruzione dell'incarico, avendo l'Avv continuato ad espletare il CP_1
mandato conferitogli, sino al marzo 2022, essendosi però correttamente limitato a chiedere con il ricorso monitorio il pagamento solo degli onorari maturati sino alla data di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Passando allora ad esaminare la domanda monitoria, deve rilevarsi che l'opposto ha fornito documentalmente la prova dell'attività professionale svolta, peraltro non contestata dall'opponente, circostanza a cui deve aggiungersi che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del
15/05/2012; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019), con la conseguenza che la domanda spiegata con il ricorso monitorio va accolta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della spiegata opposizione.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale, l'opponente chiede il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della mancata richiesta, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nella pagina 4 di 8 successiva fase di opposizione, del pagamento degli interessi moratori sulla sorte ingiunta al sig.
essendosi il professionista limitato a chiedere il pagamento degli interessi al tasso legale Pt_3
nonostante il fatto che nei contratti di incarico professionale intercorsi tra il sig. ed il si Pt_3 Pt_1 prevedesse l'applicazione degli interessi di mora in caso di inadempimento.
In effetti, nel contratto ripassato tra il e l' e posto a base del ricorso monitorio, all'art 7, è Pt_1 Pt_3
previsto che nel caso di ritardi nei pagamenti dei compensi saranno dovuti gli interessi di mora commerciale determinati ai sensi di legge.
E' evidente, quindi, che i contraenti abbiano fatto riferimento agli interessi di cui al D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, non potendo trovare applicazione, come pure sostenuto dalle parti, l'art 1284 comma 4 cc che non vi sia stata tra le parti una determinazione del saggio di interessi da applicarsi al rapporto.
Ciò premesso, deve osservarsi che in tema di obbligazioni pecuniarie, in effetti, gli interessi
(contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria) hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte, ma, ove questa non specifichi la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi, dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora (Cass. n. 36659 del 2021).
Deve tuttavia precisarsi che, con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del
2002, si è condivisibilmente affermato che "nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti" (Cass. n. 14911 del 2019).
La Corte, ha, in effetti, rilevato come l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5 discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, "indipendentemente da una specifica richiesta del creditore" e che ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: "a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3 infatti, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Prevede poi l'art. 4, comma 1 che "gli interessi decorrono,
pagina 5 di 8 automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"..., poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre "senza che sia necessaria la costituzione in mora".
Il legislatore, dunque, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha previsto che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento.
Orbene, avendo le parti concordato l'applicazione degli interessi moratori commerciali di cui al D.Lgs.
9 ottobre 2002, n. 231 e rientrando il rapporto tra il e l' tra quelli per cui detti interessi Pt_1 Pt_3
risultano applicabili, trattandosi di rapporto tra impresa e professionista, la semplice richiesta del pagamento degli interessi come effettuata dall'Avv nel ricorso monitorio e nella successiva CP_1
fase di opposizione, avrebbe consentito al Giudice la liquidazione degli interessi moratori, con la conseguenza che, avendo il Tribunale liquidato gli interessi al tasso legale, ben si sarebbe potuto interporre appello avverso detto capo della sentenza da parte del nuovo difensore subentrato all'Avv
CP_1
Invero, la liquidazione degli interessi commerciali non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo era infatti investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima, con la conseguenza che avrebbe dovuto verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore, ma anche gli interessi spettanti.
Da ciò deriva che l'asserito danno lamentato dall'opponente, attore in riconvenzionale non può essere ascritto a comportamento negligente dell'Avv atteso che lo stesso, al momento della CP_1
pubblicazione della sentenza che non riconosceva gli interessi moratori, nel caso di specie liquidabili alla luce delle suesposte argomentazioni, aveva già rinunciato all'incarico.
Ne discende quindi, l'infondatezza della proposta domanda riconvenzionale.
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda riconvenzionale volta a far accertare la responsabilità del difensore per l'omessa richiesta della rivalutazione monetaria: invero, in tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224,
pagina 6 di 8 secondo comma, c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora.
Ciò posto, nel caso di specie, poiché l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (Cassazione n. 16846/2005), non avendo il fornito la prova Pt_1
concreta del maggior danno subito, la domanda che assume che il difensore non ha proposto (richiesta di rivalutazione monetaria), non avrebbe, in ogni caso, potuto trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nel presente giudizio.
Quanto, infine, all'ulteriore domanda riconvenzionale con cui l'opponente fa valere la responsabilità del difensore per aver richiesto l'applicazione degli interessi legali dalla data del ricorso monitorio
(8.11.2016) anziché dalla data di messa in mora stragiudiziale (22.5.2014), deve osservarsi che, effettivamente, così operando l'Avv ha limitato la domanda proposta dal signor con il CP_1 Pt_1
ricorso monitorio, precludendogli di percepire gli interessi moratori quantomeno dal giorno della messa in mora, non potendo il Tribunale in detta sede adito far decorrere gli interessi come per legge o, come detto, quanto meno dalla messa in mora, in assenza di espressa richiesta in tal senso. Ne discende che la condotta negligente dell'Avv ha procurato al una danno patrimoniale che deve essere CP_1 Pt_1
ristorato, dovendosi precisare che, nella determinazione dello stesso, trovandoci al cospetto di una transazioni commerciali conclusa entro il 31/12/2012, continua ad applicarsi la maggiorazione
Orga previgente pari al 7%, atteso che la maggiorazione dell'8% sul tasso di riferimento e tutte le altre disposizioni previste dal DLGS 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, come si legge nell'art. 3, comma 1 del citato decreto.
Di conseguenza, l'Avv sarà tenuto a risarcire al la somma di euro 1283.37 a titolo di CP_1 Pt_1
interessi non percepiti sulla somma liquidata di euro 7351.67 dal 22.5.2014 al 8.11.2016.
Come da espressa domanda spiegata in tal senso dall'opposto, dovrà poi procedersi a compensazione del credito vantato dall'Avv di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 6.075,62 con il CP_1 debito risarcitorio come sopra individuato, con la conseguenza che l'opponente sarà tenuto al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 4792.25, oltre interessi ex art 1284 comma 4 cc dalla domanda monitoria al saldo effettivo.
Esaminando, infine, la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione contumace, appare evidente che stante l'operatività della polizza, la sarà tenuta a CP_2
pagina 7 di 8 manlevare l'Avv delle somme che lo stesso sarà tenuto a pagare al signor in forza della CP_1 Pt_1
presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l'opponente e l'opposto, le stesse seguono la soccombenza del previa compensazione nella misura di un terzo, stante l'accoglimento di una delle tre domande Pt_1
riconvenzionali proposte.
Nulla sulle spese in favore della terza chiamata non essendosi costituita in giudizio e non avendo, quindi, affrontato spese legali.
Le stesse si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1826/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente accerta la responsabilità professionale del per non aver richiesto il pagamento degli interessi CP_1
legali dalla data della messa in mora stragiudiziale condanna l'opposto a risarcire all'opponente il danno cagionatogli, che liquida in euro 1283.37 a titolo di interessi non percepiti sulla somma liquidata di euro 7351.67 dal 22.5.2014 al 8.11.2016. operata la compensazione tra crediti e debiti, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto della somma di euro 4792.25, oltre interessi ex art 1284 comma 4 cc dalla domanda monitoria al saldo effettivo.
Rigetta le altre domande riconvenzionali per le ragioni di cui in parte motiva dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare l'opposto di tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a pagare all'opponente in forza della presente sentenza
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che, previa compensazione nella misura di un terzo, liquida nel residuo in euro 3385.00 per compensi ed in euro
97.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 11 luglio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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