Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2023, n. 4447
CASS
Sentenza 14 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 9 novembre 2022, con il relatore Dott. Stefano Giaime Guizzi. La ricorrente ha contestato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi in una procedura di espropriazione immobiliare, sostenendo che il mancato versamento delle spese per il trasferimento del bene da parte dell'aggiudicatario dovesse comportare la decadenza dell'aggiudicazione stessa. La ricorrente ha invocato la violazione di norme processuali, sostenendo che il termine per il versamento delle spese fosse perentorio e che la sua inosservanza dovesse portare alla nullità del decreto di trasferimento.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il termine per il versamento delle spese non ha natura perentoria, ma è strumentale all'adempimento di oneri amministrativi. Ha chiarito che il mancato pagamento delle spese non determina automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione, ma può solo impedire l'adozione del decreto di trasferimento. La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice dell'esecuzione ha il potere di adottare misure appropriate in caso di inadempimento, senza rigidità automatica. La decisione ha quindi confermato la validità dell'aggiudicazione, nonostante il ritardo nel pagamento delle spese, e ha dichiarato inammissibili i controricorsi di alcune parti.

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Massime1

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina - sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario - la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento e basata sul presupposto del mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario e nel termine indicato nell'ordinanza di delega, del saldo del prezzo comprensivo delle spese per il trasferimento del bene, le quali, invece, erano state depositate al professionista delegato, seppure dopo la scadenza).

Commentario1

  • 1ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: il termine per il versamento delle spese per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale
    Avv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 5 luglio 2023

    ISSN 2385-1376 In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina – sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario – la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo). Tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2023, n. 4447
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4447
Data del deposito : 14 febbraio 2023

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