Articolo 2139 del Codice civile
Articolo 2138Articolo 2113
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19 aprile 1942
Art. 2139.

(Scambio di mano d'opera o di servizi).

Tra piccoli imprenditori agricoli e' ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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