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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 7006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28.11.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 28.3.2025 tra
c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GENNARO SCILLA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv. PERBELLINI ERIKA e RIGHETTI ANASTASIA, presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunti di cui alle note scritte depositate dalle parti in data 24.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto di accoglimento n. cron. 268/2023 del 17.1.2023 del Tribunale di
Verona venivano regolate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore
; Persona_1
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico del figlio e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92
comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica decreto di accoglimento n. cron.
268/2023 del 17.1.2023 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. Accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 24.02.2025, di seguito riportate:
- Il padre avrà il diritto e il dovere di avere con sé il figlio minore a week end alternati e durante la settimana, nel giorno di mercoledì senza pernotto, quando la spettanza del week end è del padre, mentre, nei giorni di mercoledì e giovedì entrambi con pernotto, quando la spettanza del week end è della madre.
Nei suddetti giorni infrasettimanali il diritto di visita verrà così regolato: nel giorno di mercoledì in cui non è previsto il pernotto, il padre andrà a prendere il minore all'uscita della scuola d'infanzia e lo riporterà a casa della madre alle ore 20.00, con cena già
2 somministrata;
nei giorni di mercoledì e giovedì ove è previsto il pernotto, il padre andrà
a prendere il minore all'uscita della scuola d'infanzia il mercoledì pomeriggio e lo riporterà a scuola il venerdì mattina successivo.
Nei week end di spettanza il padre terrà con sé il figlio minore dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere alla scuola d'infanzia fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 20.00, con cena già somministrata.
- Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio e saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore con la regola dell'alternanza.
Per quest'anno il minore starà con il padre dal 23 al 30 dicembre.
Analogamente le vacanze pasquali, verranno suddivise in due periodi dal giovedì Santo a
Pasqua (compresa) e dal lunedì di Pasquetta al rientro a scuola e saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore seguendo la regola dell'alternanza.
Per l'anno 2025 si stabilisce che il minore starà con la madre dal giovedì Santo a Pasqua
(compresa).
- Durante il periodo estivo il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, che sarà comunicato entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro
20 gg dalla comunicazione della conferma del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
- Nei giorni di festività nazionale e/o comunale (ad esempio la festa del Santo Patrono), ossia quando la scuola d'infanzia e/o la scuola rimane chiusa, i genitori si alterneranno per stare con il minore in base al loro turno di lavoro. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui la scuola chiuda prima del 23 dicembre per le vacanze natalizie o durante la chiusura della scuola per le vacanze di carnevale.
- Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 300,00, con adeguamento secondo l'indice Istat e mediante accredito diretto sul c/c bancario acceso presso la banca Deutsche Bank, codice iban:
[...], entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie indicate e nelle modalità previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona datato 13.12.2024. La signora inoltre, percepirà integralmente l'assegno Pt_1
unico universale, in quanto madre collocataria.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
3 Si comunichi.
La GIUDICE EST.
Virginia Manfroni
LA PRESIDENTE
Antonella Guerra
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28.11.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 28.3.2025 tra
c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GENNARO SCILLA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv. PERBELLINI ERIKA e RIGHETTI ANASTASIA, presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunti di cui alle note scritte depositate dalle parti in data 24.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto di accoglimento n. cron. 268/2023 del 17.1.2023 del Tribunale di
Verona venivano regolate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore
; Persona_1
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico del figlio e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92
comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica decreto di accoglimento n. cron.
268/2023 del 17.1.2023 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. Accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 24.02.2025, di seguito riportate:
- Il padre avrà il diritto e il dovere di avere con sé il figlio minore a week end alternati e durante la settimana, nel giorno di mercoledì senza pernotto, quando la spettanza del week end è del padre, mentre, nei giorni di mercoledì e giovedì entrambi con pernotto, quando la spettanza del week end è della madre.
Nei suddetti giorni infrasettimanali il diritto di visita verrà così regolato: nel giorno di mercoledì in cui non è previsto il pernotto, il padre andrà a prendere il minore all'uscita della scuola d'infanzia e lo riporterà a casa della madre alle ore 20.00, con cena già
2 somministrata;
nei giorni di mercoledì e giovedì ove è previsto il pernotto, il padre andrà
a prendere il minore all'uscita della scuola d'infanzia il mercoledì pomeriggio e lo riporterà a scuola il venerdì mattina successivo.
Nei week end di spettanza il padre terrà con sé il figlio minore dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere alla scuola d'infanzia fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 20.00, con cena già somministrata.
- Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio e saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore con la regola dell'alternanza.
Per quest'anno il minore starà con il padre dal 23 al 30 dicembre.
Analogamente le vacanze pasquali, verranno suddivise in due periodi dal giovedì Santo a
Pasqua (compresa) e dal lunedì di Pasquetta al rientro a scuola e saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore seguendo la regola dell'alternanza.
Per l'anno 2025 si stabilisce che il minore starà con la madre dal giovedì Santo a Pasqua
(compresa).
- Durante il periodo estivo il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, che sarà comunicato entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro
20 gg dalla comunicazione della conferma del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
- Nei giorni di festività nazionale e/o comunale (ad esempio la festa del Santo Patrono), ossia quando la scuola d'infanzia e/o la scuola rimane chiusa, i genitori si alterneranno per stare con il minore in base al loro turno di lavoro. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui la scuola chiuda prima del 23 dicembre per le vacanze natalizie o durante la chiusura della scuola per le vacanze di carnevale.
- Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 300,00, con adeguamento secondo l'indice Istat e mediante accredito diretto sul c/c bancario acceso presso la banca Deutsche Bank, codice iban:
[...], entro il 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie indicate e nelle modalità previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona datato 13.12.2024. La signora inoltre, percepirà integralmente l'assegno Pt_1
unico universale, in quanto madre collocataria.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
3 Si comunichi.
La GIUDICE EST.
Virginia Manfroni
LA PRESIDENTE
Antonella Guerra
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