Provvedimento: […] Il codice, poi, ha tenuto conto della circostanza che la piccola impresa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa ed ha, quindi, espressamente riconosciuto la peculiare figura del piccolo imprenditore, dettandone uno statuto speciale (esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: art. 2202 c.c.; esenzione dall'obbligo di tenere le scritture contabili: art. 2214 c.c.; ammissione dello scambio di mano d'opera e di servizi fra piccoli imprenditori agricoli: art. 2139 c.c.; esenzione
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