Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 42912/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa IA Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 5/12/23 vertente
TRA nato il [...] a [...]. Fisc Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa dall' Avv. Maurizio Garlaschelli presso il cui studio in Milano, Via Podgora
n.15, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv Filippo Massimo Maria Tornambè e dall'Avv. Raffaella Maria Elena
Arena presso il cui studio in Milano, Via Senato 12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 16
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI per parte attrice
1) Dare atto che, con sentenza parziale n. 6493/2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Como il 30.7.1994 tra il dott. e la SInora Parte_1 [...]
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Como - Anno 1994, CP_1
Numero 112, Parte II, Serie C.;
2) Respingere la richiesta di assegno divorzile della SI.ra o, in subordine, Controparte_1
ridurre la pretesa a quanto di giustizia;
3) dare atto che il dott. è disponibile a far sì che la assuma, Parte_1 Controparte_2 con effetto immediato, la SInora presso l'ufficio estero della Società, con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile netta di € 2.000,00=, con la possibilità di lavorare da remoto e con la possibilità altresì partecipare a n. 4 fiere all'anno, con un compenso ulteriore di € 500,00= netti per ciascuna fiera;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre accessori di legge .
In via subordinata istruttoria
A) Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che il dott. nel momento in cui ha appreso che la SI.ra ha voluto abbandonare il Pt_1 CP_1
lavoro presso la , ha espresso la propria contrarietà sulla circostanza che la SI.ra Controparte_2
rinunciasse a cercare un lavoro extra domestico;
CP_1
2) Vero che il dott. ha espresso il proprio consenso sull'eventuale prestazione di attività Pt_1
lavorativa in Svizzera da parte della moglie;
3) Vero che ha visto anche due abitazioni manifestando il proprio consenso alla locazione di una di esse e dichiarandosi di sposto a pagare il relativo canone di locazione, pur di agevolare l'attività lavorativa della moglie;
4) Vero che il dott. è sempre stato presente in famiglia in tutte le vacanze, almeno tre all'anno, a Pt_1
Pasqua, nel mese di agosto e a Natale;
5) vero che nei weekend in montagna o al mare il dott. portava con sé le carte del lavoro;
6) vero Pt_1
che il dott. prima che la figlia prendesse la patente, quando al venerdì o al sabato sera Pt_1 Per_1
usciva con le amiche per andare in discoteca, andava a letto alle ore 22,30 e puntava la sveglia alle ore 2 per andarla a prendere e riportare a casa;
pagina 2 di 16 7) Vero che, in un'occasione, il dott. accompagnò la figlia per un'esibizione di ginnastica Pt_1 Per_1
artistica a Pesaro, con rientro a casa alle ore 4 del mattino;
8) Vero che il dott. ha seguito sempre le figlie nei compiti sino alla quinta liceo;
Pt_1
9) Vero che, quando la figlia IA frequentava la quarta liceo, il dott. andò con lei a Pt_1
ripetizione da un insegnante di matematica, per rinfrescare le sue conoscenze di trigonometria , al fine di aiutare poi la figlia nei compiti a casa;
10) Vero che negli anni dell'infanzia delle figlie, il dott. allestì una stanza del “Lego” e, al Pt_1
rientro dal lavoro, dopo cena, dalle ore 20,30 giocava con le figlie sino al momento in cui andavamo a letto;
11) Vero che la SI.ra è sempre rimasta e continua a rimanere a casa, nonostante il dott. CP_1 Pt_1
le abbia offerto in diverse occasioni di lavorare , anche part -time , nell'ambito dell'azienda di famiglia, soprattutto dopo che cinque -sei anni fa è stato aperto l'ufficio estero;
12) Vero che la SI.ra
, oltre all'italiano , parla correntemente le seguenti lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo CP_1
e greco;
13) Vero che uno dei tre appartamenti di RL di proprietà della SI.ra , più precisamente CP_1
quello contraddistinto dal n. 4c, viene utilizzato dalla stessa e dalle figlie, poiché l'usufruttuaria, che è sua madre e ha 9 3 anni, da parecchi anni ha smesso di recarvisi;
14) Vero che il dott. dal 12.10.2020 ha smesso di recarsi nelle case di ZO e RL;
15) Vero Pt_1 che , con la provvista derivante dalla vendita dell'immobile di Monza, il dott. ha acquistato un Pt_1
appartamento in Milano, intestandolo alla figlia (doc. 030); Per_1
16) Vero che l'appartamento di RL locato settimanalmente viene proposto a CHF 1.540,00 a settimana nel mese di giugno (docc. 3 2 - 3 3);
17) Vero che l'appartamento di cui al capitolo n. 1 5, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 è risultato affittato per gran parte delle settimane (doc. 34);
18) Vero che la ha da sempre destinato a riserva utili prodotti (docc. 035 - Controparte_2
045), tranne che nel 2020, in cui c'è stata una distribuzione di utili funzionale all'acquisto dell'immobile di ZO, intestato alla SI.ra (doc. 020c) ; CP_1
19) Vero che gli immobili di proprietà della sono tutti beni strumentali, costituiti Controparte_2
dai negozi distribuiti in tutta Italia, dove la società svolge la propria attività; 20) Vero che dal bilancio al 31.12.2021 della (doc. 44 ) risultano passività per € 25.793.706,00=, così Controparte_2
distinte: - totale debiti: € 14.442.706,00=; - canoni di leasing residui + prezzi di riscatto: €
11.351.000,00=; 21) Vero che dal bilancio al 31.12.2022 (doc. 45) evidenzia passività per €
pagina 3 di 16 31.793.649,00=, così distinte: - totale debiti: € 20.442.649,00=; - canoni di leasing residui + prezzi di riscatto: € 11.351.000,00=.
Si indicano quali testimoni: - SInora residente in [...], su l Testimone_1
capitol o 1 9 ; - SInora residente in [...], sui Tes_2
capitoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1, 12, 1 3, 14 ; - SInora residente in [...]
Residenza Campo n. 232, sui capitoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1, 12, 1 3, 14, 15 ; - il SInor
[...]
domiciliato in EL (MI), Viale Sondrio n. 10, presso sui Tes_4 Controparte_2
capitoli 1 6 e 1 7 ; - dott. , domiciliato in Milano, Corso Buenos Aires n. 28, sui Testimone_5
capitoli 2, 3, 18, 19, 20, 21 . - dott. , domiciliato in Milano, Corso Buenos Aires n. 28, Testimone_6
sui capitoli 18, 1 9, 20 , 21 .
B) Disporre C.T.U. al fine di determinare la possibile redditività del patrimonio mobiliare e immobiliare della SI.ra , qualora lo stesso venisse opportunamente investito. CP_1
C) Qualora le istanze istruttorie della SI.ra , di cui alla memoria ex art. 473 -bis.17, secondo CP_1
comma, C.P.C., venissero reiterate, chiediamo di non ammettere: - i capitoli nn. 1, 4, 5, 6, 19, 22, 24 e
25 perché pacifici;
- i capitoli 7 e 8 perché generici e valutativi;
- il capitolo 9 perché irrilevante ai fini del decidere;
- il capitolo 10 perché generico e valutativo, oltre che irrilevante. In caso di ammissione dello stesso, chiediamo di essere ammessi a prova contraria;
- il capitolo 11 perché pacifico, con la precisazione che la ristrutturazione è durata 6 mesi e non 2 anni, ma ci pare del tutto irrilevante;
- il capitolo 15 perché generico e valutativo;
- il capitolo 16 perché irrilevante;
- il capitolo 17 perché vero con riferimento ai fatti, ma falso con riferimento al tempo di tali fatti, che decorrono dalla data di deposito del ricorso per separazione (18 giugno 2022). Limitatamente a tale aspetto (cioè la decorrenza) chiediamo prova contraria;
- il capitolo 18 perché non è stato prodotto in giudizio il documento indicato nel capitolo. In caso di ammissione chiediamo prova contraria;
- il capitolo 23 perché irrilevante ai fini del decidere.
D) Ove ammessi : - sui capitoli 2, 3, 12, 13, 20 e 21 chiediamo di essere ammessi a prova contraria diretta;
- sul capitolo 14 chiediamo l'ammissione dei seguenti capitoli a prova contraria indiretta: a)
Vero che la SI.ra aveva i codici della carta di credito del dott. utilizzava detta carta e si CP_1 Pt_1
dimenticava di mandare gli scontrini alla segret aria, che controllava gli addebiti delle spese sull'estratto conto della carta di credito e su quello della banca;
b) Vero che la segretaria era costretta
a chiedere alla SI.ra i giustificativi mancanti relativi alle spese dalla stessa effettuate;
c) Vero CP_1
che la cortesia di far avere alla segretaria i giustificativi delle spese e non costringere la stessa a richiederglieli, è stata richiesta alla SI.ra decine di volte nel corso del matrimonio, senza esito. CP_1
- sul capitolo 20 chiediamo l'ammissione dei seguenti capitoli a prova contraria indiretta: d) Vero che
pagina 4 di 16 a far data dal 3.11.2022, cioè dall'udienza presidenziale, la SI.ra ha iniziato ad asportare CP_1 dall'abitazione coniugale beni di ogni tipo, senza alcun preventivo accordo con il dott. e) Vero Pt_1
che la SI.ra , nei giorni 17 -18.12.22, con 2 camion e 4 fattorini effettuava il trasloco;
f) Vero CP_1 che, dopo il 18.12.22, all'insaputa del dott. la SI.ra è tornata in casa diverse volte Pt_1 CP_1
utilizzando le chiavi di casa non restituite, per prelevare altre cose, seppure le fosse stato richiesto di preventivamente avvisare , perché il dott. intendeva essere presente;
g) Vero che, in una Pt_1
circostanza , il dott. ha sorpreso la SI.ra in casa, senza che la stessa avesse Pt_1 CP_1
preventivamente avvisato e concordato data e ora del proprio accesso e ha richiesto perciò
l'intervento dei Carabinieri. Si indicano quali testimoni sulla prova contraria diretta: - sul cap. 2 il SI. domiciliat o in EL (MI), Viale Sondrio n. 10, presso Testimone_7 Controparte_2
- sul cap. 3 il SI. , domiciliato in EL (MI), Viale Sondrio n. 10,
[...] Testimone_8
presso - sul cap. 10 il dott. , domiciliato in Milano, Corso Controparte_2 Testimone_5
Buenos Aires n. 28; - sui cap. 12 e 18 residente in [...]; - sul Testimone_1
cap. 13 residente a [...] e Tes_2 Tes_3
residente in [...]; - sul cap. 17 la SI.ra Testimone_9
residente in [...] e il SI. domiciliato in EL (MI), Viale
[...] Tes_10
Sondrio n. 10, presso - sul cap. 20 la SInora Controparte_2 Testimone_9
già indicata;
- sul cap. 21 la SInora residente in [...]2 – Segrate (MI),
[...] Testimone_11
Residenza Sagittario. Si indicano quali testimoni sulla prova contraria indiretta: - sui cap. a, b, c: SI.ra domiciliata in EL (MI), Viale Sondrio n. 10, presso Tes_12 Controparte_2
- sui cap. d, e, f, g: la SI.ra già indicata.
[...] Testimone_9
E) Con riferimento all'ulteriore istanza istruttoria di parte convenuta (pag. 18 memoria ex art. 473- bis.17 secondo comma C.P.C.), non ammettere tanto la richiesta di C.T.U., quanto l'ordine di esibizione poiché generici ed esplorativi e, come tali, inammissibili.
Per parte convenuta
1. dare atto che con sentenza parziale n. 6493/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Como il 30 luglio 1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano (Anno 1994-numero 112, parte II, Serie C);
2. porre a carico del IG. il pagamento di un assegno di divorzio a favore della moglie Parte_1
pari ad euro 16.000,00 mensili, o nella diversa maggior o minor somma che risulta dovuta, anche all'esito della CTU espletata nella causa di separazione R.G. n. 23904/2022, da rivalutarsi
pagina 5 di 16 annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note al ricorrente;
3. porre a carico del IG. le rate del mutuo acceso sull'immobile di ZO, così come le Parte_1
spese condominiali ed ogni onere ad esso connesso, come sempre dallo stesso sostenute.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova orale per interpello del ricorrente e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la IG.ra ha lavorato sino all'età di 35 anni e ha terminato la sua attività lavorativa CP_1
al nono mese di gravidanza della primogenita IA, nata il [...];
2) Vero che nel 1999 la resistente portava la secondogenita , nata il [...], al nido Per_1
e poi si recava in ufficio al dove collaborava part time sino alle 13,00 tutti i giorni;
Per_2 CP_2
che si occupava di traduzioni, ricerca di nuovi clienti esteri, soprattutto che partecipava a CP_3 fiere per trovare fornitori del mercato cinese per l'importazione di accessori per l'ufficio e del mercato turco e spagnolo per l'importazione di mobili direzionali;
3) Vero che la resistente tra gli anni 2015 e
2019 si occupava anche dell'allestimento dello show room di Expo camerette e di Expo casa e si recava in negozio per curare i dettagli e controllare le esposizioni;
4) Vero che il primo container da Taiwan di sedie della ditta arrivava in azienda nell'agosto CP_4
2003 e che la resistente si occupava di tale spedizione;
5) Vero che nell'ottobre del 2003 la resistente, ricevuta la lettera 8 ottobre 2003 che mi si CP_2
rammostra (cfr. all. n. 20 comparsa di costituzione ), lasciava il lavoro e passava la gestione ai CP_1
IGnori e e continuava ad occuparsi della casa e delle figlie;
CP_5 Tes_7
6) Vero che la NO ha ricevuto, nel corso della sua collaborazione con il Gruppo Gucci, CP_1 un'offerta di lavoro per il ruolo di quadro-dirigente con incremento della remunerazione da parte della Capogruppo Holding elvetica del Gruppo Gucci;
7) Vero che la NO ha dovuto rinunciare a tale offerta di lavoro per motivazioni familiari;
CP_1
8) Vero che la IG.ra ha contribuito alla famiglia con il proprio lavoro e, poi, curando la CP_1
crescita delle figlie, la casa e le relazioni sociali;
9) Vero che la resistente organizzava le cene e i pranzi con fornitori e dipendenti del marito;
10) Vero che il ricorrente durante le cene con gli amici era solito segnalare difetti e manchevolezze della moglie;
11) Vero che la resistente si dedicava per oltre due anni, dal 2016 al 2017, alla ristrutturazione dell'immobile di Monza, di proprietà del marito, seguendo i lavori di ristrutturazione e di arredamento
e che si occupava della gestione successiva, mantenendo i rapporti con l'agenzia immobiliare e con gli
pagina 6 di 16 inquilini sino a fine aprile 2022, quando il ricorrente inviava ai conduttori la lettera del 22 aprile
2022, che mi si rammostra (cfr. all. n. 21 comparsa di costituzione separazione ); CP_1
12) Vero che la IG.ra , dopo aver lasciato il lavoro nel 2003, si dedicava alla gestione di tutte le CP_1
questioni familiari;
13) Vero che il padre partecipava saltuariamente alla vita delle due figlie, scolastica ed extrascolastica;
14) Vero che il IG. ha sin dai primi anni di matrimonio controllava tutte le spese della IG.ra Pt_1
per la casa, per le figlie, per la spesa domestica, per la colf, per gli acquisti in genere e CP_1
chiedeva la consegna degli scontrini relativi alle spese sostenute;
15) Vero che la IG.ra anticipava le spese per le figlie, relative a concorsi ippici, cavalli, CP_1
ginnastica artistica, viaggi studio e che la richiesta di rimborso al marito veniva da questi ostacolata;
16) Vero che la IG.ra accompagnava le figlie ai concorsi ippici e alle gare di ginnastica CP_1 artistica e le aspettava per l'intera durata della manifestazione;
17) Vero che a decorrere dal luglio 2021 il IG. ha impedito alla moglie di occuparsi della spesa Pt_1
per il vitto, togliendole i danari a questa destinati, accompagnando personalmente la colf al supermercato, oppure la faceva accompagnare dal fattorino/autista dipendente di , IG. CP_2
Tes_10
18) Vero che, sino al giugno 2021, il padre ha più volte pranzato con e le altre due figlie nel Tes_1
consueto pranzo del venerdì nei vari ristoranti della zona e che i rapporti fra le figlie IA, e Per_1
avvenivano in queste occasioni dove il padre ripeteva di voler dare il 51% delle Tes_1
partecipazioni sociali della società a , come da documento che mi si rammostra CP_2 Tes_1
(cfr. all. n. 27 comparsa di costituzione separazione ); 19) Vero che la figlia ha lasciato CP_1 Per_1
l'azienda di famiglia il 30 giugno 2021 e ha trovato lavoro presso Kasanova il 16 agosto 2021;
20) Vero che la IG.ra ha potuto prelevare parte dei suoi beni personali dalla casa coniugale CP_1 dopo l'intervento della forza pubblica e che le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno accompagnato fin dentro casa la NO , per prelevare i suoi affetti personali;
CP_1
21) Vero che la collana a doppio filo di perle con fermaglio in zaffiri e diamanti è in possesso della
NO Testimone_11
22) Vero che nella casa coniugale vi sono due casseforti, una al piano terreno e una al seminterrato;
23) Vero che la IG.ra ha lavorato nel 2020, come lavoratrice dello spettacolo presso Parte_2
la società Event Management S.r.l. e poi presso la società New El Maroco S.r.l., come risulta da fonti aperte tramite internet OSINT (Open Source Intelligence);
pagina 7 di 16 24) Vero che la IG.ra è stata agente della effettuando viaggi Parte_2 Controparte_2
di lavoro e alcune vendite per l'Ucraina e la Russia;
25) Vero che la IG.ra ha prestato attività di lavoro in qualità di traduttrice per la Parte_2
. Controparte_2
Si indicano a testi, con riserva di indicarne di ulteriori a seguito delle difese di controparte, i IGnori: sui capitoli nn. 14, 16, 18, 19, 22 – Via Residenza Campo, 232, Segrate (MI); sui Tes_3
capitoli nn. 9, 10, 12, 13, 16, 21 – Residenza Sagittario, Milano Due (MI); sui capitoli Testimone_11
nn. 6, 7 – , Via La Marmora 42, Milano (MI); sui capitoli nn. 8, 9, 10, 16 – Testimone_13 [...]
Via Pecchio, 13, Milano (MI); sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Testimone_14
14, 15, 16, 17, 18, 20 – Via Dante, 3, Stezzano (BG); sul capitolo n. 11, , Tes_15 Tes_16
Via Primo Maggio 39, EL (MI); sui capitoli nn. 23, 24, 25 - Via Giacomo Parte_2
Puccini 31, Carrara (MS). Sempre in via istruttoria, si chiede che il Tribunale voglia:
Disporsi CTU volta a dimostrare che oggetto dell'attività svolta dalla IG.ra non può ritenersi Pt_2 inerente all'attività dichiarata in atti da controparte, con ordine di esibizione del certificato di attribuzione della P. IVA alla stessa IG.ra Nella denegata ipotesi di ammissione della prova Pt_2
dedotta da controparte, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammessi, con gli stessi testi indicati per la prova diretta, nonché con i testi: - Via Manzoni 9, Tes_17
Segrate (MI) – sul capitolo n. 13 avversario;
- Via Residenza Campo n. 232, Segrate Tes_3
(MI) – sui capitoli nn. 10,11,13,28,30 avversari di cui alle memorie depositate nel giudizio di separazione e sui capitoli nn. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. - Via Cavour n. 129, Tes_2
Cernusco Sul LI (MI) - sui capitoli nn. 10,11,13,28 avversari di cui alle memorie depositate nel giudizio di separazione e sui capitoli nn. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la pronunzia sullo status e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 4/12/23, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con a Como il 30/7/94 iscritto nei Registri degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del comune medesimo (anno 1994, atto n. 112, parte II, serie C ), dal quale si è separata con sentenza non definitiva r.g. n. 23904/2 del Tribunale di Milano del 9/3/23, pubblicata in data
16/3/23 e passata in giudicato come da attestazione del 31/7/23, ha chiesto a questo Tribunale di pagina 8 di 16 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente dell'assegno divorzile.
Con memoria difensiva depositata in data 28/2/24, la resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo di porsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 16.000,00 al mese, oltre rivalutazione Istat.
All'udienza di prima comparizione personale del 23 maggio 2024, il Giudice delegato ha sentito le parti e ne ha tentato, con esito negativo, la conciliazione.
I difensori delle parti hanno insistito nelle domande di merito ed istruttorie.
Su invito del Giudice delegato hanno discusso oralmente riportandosi agli atti e documenti.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status.
Con ordinanza in data 10/6/24 il Giudice delegato ha confermato in via temporanea ed urgente i provvedimenti della separazione;
ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e ha rimesso al Collegio per la decisione.
In data 26 giugno 2024, è stata pronunciata sentenza n. 6493/2024 non definitiva di divorzio resa pubblica in data 27.06.2024.
In pari data, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato rinviando per l'esame della documentazione reddituale aggiornata richiesta all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 23 ottobre
2024.
Con provvedimento del 23 ottobre 2024, il Giudice delegato ha fissato per la remissione della causa al
Collegio all'udienza sostituita del 12 febbraio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Rimessa al Collegio, la causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 26/3/25.
Il materiale probatorio
Richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza assunta dal Giudice delegato il 10.06.2024 sopra riportata che ha respinto le istanze di prova articolate dalle parti, osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti, comprensivo anche della CTU contabile espletata nel giudizio di separazione appena conclusosi che è stata versata in atti, è completo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda relativa all'assegno divorzile richiesto dalla convenuta.
La domanda di divorzio
È già stata pronunciata in data 26 giugno 2024 sentenza n. 6493/ 2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 27 giugno 2024.
pagina 9 di 16
Assegno divorzile
Preliminarmente va richiamato in punto di diritto l'ormai consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, anche di recente riaffermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'eSIenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n.
898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il pagina 10 di 16 giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906). In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Nel caso di specie, osserva il Tribunale che le condizioni economiche delle parti non hanno subito sostanziali modifiche rispetto all'epoca della recente pronuncia di separazione del 12 febbraio 2025.
Dalla documentazione agli atti di causa risulta quanto segue.
è socio al 99,5% della (la restante quota è della figlia Parte_1 Controparte_2
nata dal suo primo matrimonio) società per cui riveste anche la carica di Presidente del Tes_1
ConSIlio di Amministrazione.
È, altresì, socio al 10,149%, nonché Presidente del ConSIlio di Amministrazione e ConSIliere, della la cui quota di maggioranza del 89,851% è di proprietà dalla Controparte_6 CP_2
[...]
Detta società è in liquidazione volontaria dal 23.11.2023 (v. visura aggiornata in atti).
Percepisce redditi da diverse fonti;
da terreni, da locazione anche con cedolare secca, da pensione
(nell'anno di imposta del 2022 per euro 15.804,00; nell'anno di imposta del 2023 per euro 19.899); da lavoro derivante dal compenso, modesto se rapportato al valore e reddittività della società e comunque autodeterminato, percepito quale Presidente del ConSIlio di Amministrazione della Centroufficio
Loreto s.p.a. con importi rimasti sostanzialmente costanti negli anni e pari ad euro 38.547,00 nell'anno di imposta del 2021; per euro 38.544,00 nell'anno di imposta del 2022 ed euro 38.550,00 nell'anno di pagina 11 di 16 imposta del 2023 ( V. P.F. in atti); da capitale costituiti dai dividendi ( il P.F. 2024 relativo al 2023 è mancante del riquadro RL dedicato ai redditi da capitale, mentre relativamente all'anno di imposta del
20220 sono stati dichiarati euro 100.200,00); nonché a titolo di interessi attivi sui prestiti obbligazionari emessi dalla società e sottoscritti dal medesimo.
Le dichiarazioni dei redditi aggiornate in atti fotografano solo parzialmente i redditi così percepiti dal da tali diverse fonti: quella relativa all'anno di imposta del 2022 reca, infatti, un reddito Pt_1
complessivo annuo percepito dal medesimo pari ad euro 95.275,00 di cui euro 22.200,00 derivanti da locazione con cedolare secca, euro 15.804,00 da pensione, euro 38.541,00 da compenso autodeterminato per la carica sociale rivestita nonché euro 18.678,00 ( importo che viene così indicato limitatamente alla parte soggetta a tassazione).
In sede di Disclosure vengono poi riferiti di ulteriori euro 100.200,00 percepiti nell'anno che vengono imputati a titolo di redditi da partecipazione;
il totale annuo lordo riferito è pari ad euro 173.275,00 (v.
P.F. 2023 e doc. 20 modello informazioni sulle condizioni economiche).
Nell'anno di imposta del 2023, invece, ultimo dato offerto, il reddito complessivo annuo è pari ad euro
80.629,00, di cui 16.578,00 da locazione ordinaria, euro 5.550,00 da locazione con cedolare secca, euro
19.899,00 da pensione ed euro 38.550,00 da pensione. (v. P.F. 2024).
Nulla è stato riferito sulle altre voci reddituali che concorrono a formare le sue entrate annue (utili percepiti ed interessi attivi dei prestiti obbligazionari ecc..).
La CTU valutate tutte le fonti reddituali del ed applicati i diversi regimi fiscali aveva comunque Pt_1
determinato in circa euro 24.000,00 le disponibilità mensili nette del Pt_1
Quanto alla il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2022 (ultimo Controparte_2
dato reso disponibile) dà atto e conferma il buon andamento della società che ha prodotto utili per euro
1.277.677,00 che non sono stati distribuiti.
L'ammontare degli utili rimasti a disposizione della società e non distribuiti è pari a complessivi euro
5.172.069,00 (v. doc. 45 bilancio di esercizio e modello Informazioni condizioni economiche ex art. 473 bis 18 c.p.c.).
Non è stato prodotto invece il bilancio del 2023, né il verbale assembleare di approvazione con le determinazioni dell'assemblea sulla destinazione degli utili.
Il CTU aveva comunque stimato in euro 36.920.000,00 il valore di mercato della partecipazione societarie del Pt_1
Relativamente alle proprietà immobiliari il è oggi proprietario di una villa sita OR (NO) Pt_1
Ha dichiarato di essere titolare di un conto corrente BPM con saldo positivo al 31.12.2022, di cui non sono stati depositati gli estratti ed il saldo aggiornato.
pagina 12 di 16 è fuori dal mercato del lavoro da molti anni: dopo aver svolto in passato attività Controparte_1 lavorativa anche a favore della società dell'ex marito come assistente e traduttrice non ha più lavorato e si è in principalità dedicata alla cura e alla gestione della familiare.
Non percepisce quindi redditi né da lavoro né da pensione.
È, però, titolare di un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare alla cui formazione ha contribuito in modo decisamente rilevante l'ex coniuge.
La stessa è infatti esclusiva proprietaria dei seguenti beni:
-un immobile a Segrate che viene locato al canone annuo di euro 6.960,00 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno di imposta del 2023 (v. P.F. 2024) in relazione al quale non è stato però prodotto il contratto di locazione;
-un immobile a ZO (GE) pacificamente acquistato per una parte con risorse direttamente provenienti dal marito che le ha fornito la provvista;
la restante parte è stata finanziata tramite ricorso a mutuo a lei intestato, ma le cui rate sono state sempre pagate dal coniuge che ne è anche fideiussore (v. doc. 32 fascicolo v. pag. 13 memorie ex art. 473 bis 17 comma II c.p.c. nonché doc. 1b comparsa di Pt_1
costituzione e risposta nel giudizio di separazione depositata nuovamente agli atti del presente giudizio);
-di due appartamenti in svizzera entrambi ubicati a St Moritz Loc. RL, via da l'Alp (identificati con il n. 5c e 3d); anche in questo caso, uno dei due è stato acquistato con risorse direttamente o indirettamente provenienti dal che poi lo ha intestato alla moglie (v. sempre pag. 13 memoria ex Pt_1
art. 473 bis 17 comma II c.p.c.; di questi due appartamenti, solo quello n. 3d viene riferito essere messo a reddito per un canone locativo annuo nel 2022 pari a CHF 10.272,00 e nel 2023 di CHF 10.619,00, come risultante dai rispettivi riquadri RL del P.F. 2023 e del P.F. 2024 sui redditi prodotti dagli immobili ubicati all'estero.
La convenuta è poi titolare nuda proprietaria al 100% (usufrutto alla madre) di un ulteriore appartamento sempre ubicato in St Moritz, (apt 4C), nonché pro quota di altre due immobili sempre siti in Svizzera (Lugano Pazzallo e ad Agra).
Relativamente alle locazioni degli immobili siti in Svizzera evidenzia il Collegio che la situazione appare nel complesso poco chiara: non è stato depositato in atti alcun contratto di locazione neppure relativamente all'immobile (apt. 3d) che la convenuta ha riferito di locare a terzi;
il canone dichiarato
(poco più di euro 11.000,00) appare davvero poco in linea con l'assoluto pregio della località in cui l'immobile è ubicato, nonché assolutamente eSIuo se rapportato agli ingenti costi che ha riferito di sostenere per la gestione e manutenzione dei beni.
pagina 13 di 16 Relativamente, all'appartamento n 5, che la convenuta ha riferito non essere locato, parte ricorrente ha prodotta documentazione che dà conto di come lo stesso venga offerto e pubblicizzato al canone settimanale di CHF 1.540,00, circa euro 1.600,00. (v. doc. 33).
Nulla è stato chiarito sul punto da . CP_1
Nel complesso, pertanto, la convenuta non ha sufficientemente documentato gli esatti importi percepiti a titolo di locazione che vanno evidentemente stimati come superiori rispetto a quelli riferiti.
Gli immobili hanno, comunque, una redditività elevata e non completamente sfruttata.
Considerazioni analoghe valgono per l'immobile sito a ZO.
La convenuta è, inoltre, titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare in parte tenuto in giacenza nei conti corrente ed in parte investito in diversi strumenti finanziari.
La CTU aveva determinato in circa euro 276.420,00 le disponibilità in termini di liquidità ed in circa euro 393.706,00 il controvalore degli investimenti.
La consistenza di tale patrimonio si è mantenuta consistente anche in attualità.
È infatti sempre titolare di svariati rapporti di conto corrente bancario sia in Italia (Intesa San Paolo,
Che Banca e Monte Paschi di Siena e Banca Popolare di Sondrio) sia in svizzera (BPS filiale St.
Moritz, Credit Suisse, Post Finance).
Ha poi vari investimenti e/o risparmi gestiti per un controvalore al 2023 pari ad euro 54.819,00 presso
Che Banca (v. anche doc. 24), euro 202.310,26 presso Benor sim S.p.a. (v. doc. 25) e CHF 319.751,13
(oltre euro 330.000,00) presso BPS filiale St. Moritz (v. doc. 26); il tutto per un ammontare complessivo pari ad oltre euro 580.000,00 (v. anche modello ex art. 473 bis 18 c.p.c. del 28.02.2024).
La convenuta vive in un immobile a Segrate, via Residenza del Campo n. 232, per cui ha riferito di corrispondere un canone locativo pari ad euro 2.167,00 mensili (non è stato prodotto il relativo contratto di locazione).
Così fotografata la situazione economico reddituale delle parti ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere alla convenuta il richiesto assegno divorzile.
Se è, infatti, vero che esiste un'evidente disparità di condizioni economiche, è altrettanto vero che la convenuta risulta titolare di un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare alla cui formazione ha contribuito in modo decisamente rilevante il marito con diverse attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza matrimoniale in favore della moglie ( intestandole beni immobili, sostenendo i relativi mutui e tutte le spese connesse alla gestione ma anche garantendole il diritto a percepire gli interessi attivi del prestito obbligazionario sottoscritto dalla medesima con fondi messi a disposizione dall'ex coniuge).
pagina 14 di 16 Un patrimonio mobiliare ed immobiliare di tale entità è, del resto, assolutamente incompatibile con la condizione personale e lavorativa della che ha esercitato attività lavorativa per un arco CP_1
temporale limitato, percependo redditi molto contenuti.
Le ampie utilità economiche che le sono state riconosciute dal coniuge nel corso degli anni di matrimonio ed alla formazione delle quali la stessa non ha potuto economicamente contribuire hanno già ampiamente compensato il contributo fornito dalla resistente ed il ruolo endo familiare trainante pacificamente assunto dalla medesima nel corso della convivenza matrimoniale.
Sotto questo profilo, pertanto, le pure astrattamente esistenti eSIenze compensative/perequative hanno già ricevuto adeguata sistemazione e tutela.
Neppure si rinviene un'eSIenza di natura assistenziale da dover soddisfare dal momento che la CP_1
può fare affidamento su di una complessiva condizione economica di assoluta stabilità e comunque tale da garantirle delle entrate mensili (che, peraltro, ben potrebbero essere incrementate mettendo a reddito tutto il patrimonio immobiliare di cui è proprietaria) e che sono tali da consentirle di provvedere più che adeguatamente a tutte le sue eSIenze di vita quotidiana.
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata, con revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio.
Le spese di lite
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento, rilevata la natura necessaria del giudizio in ordine alla domanda di status, considerata la prevalente soccombenza della convenuta relativamente alla domanda di assegno divorzile, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare la SInora alla rifusione della CP_1
residua parte (2/3) in favore del IGnor liquidate come in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 26 giugno 2024 sentenza n. 6493/ 2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 27 giugno 2024, così decide:
1) REVOCA l'assegno di mantenimento in favore del coniuge con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio;
2) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta Controparte_1
pagina 15 di 16 3) CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice Controparte_1 Parte_1
i 2/3 terzi delle spese di lite liquidate, per tale quota, in applicazione dei criteri di cui al d.m. n.
[...]
55/14, come modificato dal dm 147/22 (scaglione Euro 52.000- 260.000,00), in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Milano nella camera di conSIlio del 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA FULVIA DE LUCA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
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