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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1541 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 01/04/2022 ed iscritto al n 1541 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dalle avv. Francesca e Margherita Accardo (C.F. e C.F._2
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._3
Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, giusta procura in atti;
-ricorrente - contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in CI (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela Fazio C.F._4
( , RI AD ( ) e dal C.F._5 C.F._6 nuovo difensore avv. ETTORE TRIOLO ); C.F._7
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente, premesso che con missiva del 27/04/2021 l' le CP_2 comunicava di avere indebitamente corrisposto € 7.315,09 al suo defunto marito sig. , a titolo di prestazione di invalidità civile non Persona_2 spettante nel periodo dal 01/12/2010 al 29/02/2012, e di conseguenza richiedeva la restituzione della somma in questione in qualità di erede legittima del debitore, chiede in accertamento negativo di nulla dover restituire all a titolo di indennità di accompagnamento pagata al CP_2 coniuge nel periodo 01/12/2010 – 29/02/2012, eccependo l'illegittimità della richiesta di restituzione.
Allega che data l'indeterminatezza della missiva sopra detta, la ricorrente ha presentato all' domanda di accesso agli atti del procedimento CP_2 amministrativo ex art. 22 L. 241/90, chiedendo spiegazioni in merito alle ragioni che avrebbero determinato l'indebito, e dalle risposte fornite dall'ente previdenziale appurava che il sig. avrebbe avuto Per_2 riconosciuto in via provvisoria il diritto all'indennità di accompagnamento e che a seguito di successivo riesame da parte della Commissione Medica la valutazione positiva sarebbe stata sovvertita con conseguente rigetto della domanda, che sempre dalla documentazione inviata dall' alla ricorrente CP_2 apprendeva che l'ente avrebbe comunicato la riliquidazione della pensione con lettera del 20/01/2012 e contestato l'indebito al sig. con lettera Per_2 raccomandata del 17/04/2012. Eccepisce l'illegittimità della ripetizione dell'indebito per vari profili, rilevando che l'unico atto finalizzato al recupero che sia stato validamente notificato al presunto debitore è solo la contestazione di indebito datata 27/04/2021 indirizzata all'odierna concludente ed alla medesima recapitata in data 11/05/2021, quando quindi risultava coperto da prescrizione decennale il diritto dell' di recuperare i ratei di pensione asseritamente CP_2 erogati sine titulo dal dicembre 2010 al maggio 2011. Deduce che la lettera di contestazione di indebito che l' assume di avere inviato al sig. CP_2 Per_2 nell'aprile 2012 non è mai stata ricevuta dal medesimo, ed infatti l'avviso di ricevimento racc. AR reca firma di tale che non ha mai Persona_3 fatto parte del nucleo familiare dell'interessato, né sull'avviso medesimo risulta indicata la qualità della predetta signora legittimata a ricevere la comunicazione. Deduce che il sig. non ha mai ricevuto la missiva di Per_2 riliquidazione datata 20/01/2012.
2 Eccepisce che l'indebito è da considerarsi comunque irripetibile alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della normativa applicabile alla fattispecie dell'indebito su prestazione assistenziale determinato da carenza di requisito sanitario, sulla base del combinato disposto del principio della buona fede dell'accipiens e della prolungata violazione dell'art. 37 co. 8 L. n. 448/98 da parte dell' , che impone l'obbligo all'amministrazione di CP_2 disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e di provvedere entro i 90 giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita medica.
Nelle conclusioni chiede “accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all a titolo di pensione di indennità di accompagnamento CP_2 pagata al defunto coniuge sig. nel periodo 01/12/2010 – Persona_2
29/02/2012, per le causali di cui in narrativa;
con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese e CP_3 compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'
[...]
che conclude per il rigetto del ricorso. Quanto al fatto CP_4 costitutivo della pretesa restitutoria dell' precisa: CP_3
«La prestazione cat. INVCIV n. 07070449 era stata concessa, con provvedimento del 01.04.2011, in via provvisoria ai sensi dell'art. 6 co. 3 bis della Legge n. 80/2006. L'indebito 1031226 di € 7.315,09 è stato accertato con successiva riliquidazione del 20.01.2012.
Il conguaglio a debito, relativo a indennità di accompagnamento non spettante dal 01.12.2010 al 29.02.2012, è stato notificato al sig. con Per_2 lettera del 17.04.2012 recapitata in data 21.04.2012. Il signor non Per_2 aveva proposto ricorso amministrativo ed è deceduto il 29.6.2012.
In data 30.4.2021 è stata inviata comunicazione del debito alla signora Pt_2 che precedentemente aveva presentato domanda di ratei in qualità di superstite unica erede. Essendo quest'ultima comunicazione rimasta senza riscontri economici è stato dato avviso di avvio del recupero coattivo mediante 30 rate mensili da 10/2022 sulla prestazione diretta VO in godimento. In data 1.6.2021 inoltrava accesso agli atti. In data 1.3.2022 proponeva ricorso al Comitato Provinciale eccependo esclusivamente la supposta “tardività” della comunicazione di debito. Il ricorso è rimasto senza esito”. L'Ente resistente contesta la prescrizione eccepita dalla ricorrente, poiché la prima notifica al debitore è avvenuta nell'ambito della prescrizione decennale in data 21.4.2012 e non è intervenuta nemmeno con la seconda
3 notifica effettuata l'11.5.2021 presso l'erede. Esclude la nullità della consegna della raccomandata del 17/04/2012 in quanto l'avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, è sottoscritto da persona ivi rinvenuta.
§ 3. In estrema sintesi deve darsi atto che il ricorso veniva sospeso per consentire alla ricorrente di proporre la querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento postale della raccomandata n. 61071497441-3 del 20/04/2012 prodotto dall' al fine di provare la notifica della CP_2 comunicazione del conguaglio a debito per l'indebito. Il ricorso veniva però tempestivamente riassunto dalla ricorrente che si determinava nel non proporre la querela di falso adducendo che l'avviso di ricevimento in questione non fosse assistito da pubblica fede.
§ 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'indebito concerne i ratei d'indennità di accompagnamento erogati nel periodo dal 01/12/2010 al 29/02/2012 al coniuge dell'odierna ricorrente. L'indebito scaturisce dal verbale definitivo della competente Commissione Medica del marzo 2011.
Tale verbale sanitario della Commissione Medica, che aveva sottoposto a visita il sig. in data 14.3.2011 e con il quale veniva Persona_2 riconosciuto solo invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolere le funzioni ed i compiti propri della sua età -grave 100%, non è mai stato notificato al sig. Per_2
Secondo la prospettazione dell' il beneficiario ha avuto conoscenza CP_2 della revoca della prestazione con la comunicazione del relativo conguaglio a debito che sarebbe stato notificato al sig. con lettera del 17.04.2012 Per_2 recapitata in data 21.04.2012. In disparte la questione della validità dell'avviso di ricevimento della predetta lettera racc. del 17.4.2012, l'indebito è in ogni caso irripetibile. Infatti il sig. ha fatto legittimo affidamento sul riconoscimento della Per_2 prestazione che l' gli aveva comunicato con lettera datata 1 aprile 2011, CP_2 con la quale comunicava all'invalido “che la richiesta pervenuta il 17 novembre 2010 è stata accolta e che Le è stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale, categoria INVCIV numero 07070449, con decorrenza dal 1 dicembre 2010”. Tale comunicazione dell' , con la quale venivano liquidati anche i ratei CP_2 arretrati, è di aprile 2011 ed è quindi successiva al Verbale definitivo della
Commissione Medica che è stato definito il 21 marzo 2011. L' , stante il verbale definitivo negativo della Commissione Medica, CP_2 non avrebbe dovuto liquidare ad aprile 2011 la prestazione e tantomeno i ratei arretrati, avrebbe invece dovuto comunicare il Verbale sanitario del
21.3.2011 e non erogare alcun rateo.
4 L'erogazione dei ratei è avvenuta esclusivamente per colpa dei disservizi interni agli uffici (si vedano le email interne versate in atti dall CP_2 CP_2 come all. 11 alla memoria di costituzione).
Solo con la comunicazione di conguaglio del 21.4.2012 il sig. Per_2 sarebbe venuto a conoscenza dell'indebito di cui ai ratei erogati da dicembre 2010 a febbraio 2012, ne consegue che l' ha generato un legittimo CP_3 affidamento sul percipiente della spettanza dell'indennità di accompagnamento già percepita. In ogni caso l non poteva chiedere la CP_2 restituzione dei ratei erogati precedentemente alla comunicazione del
21.4.2012.
Nel caso di specie, infatti, deve farsi applicazione dei principi di diritto ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, tra le altre Cass. 13223/2020: “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su tale solco interpretativo, proprio con riguardo alla mancanza del requisito sanitario, Cass. 24180/2022 ribadisce: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali,
5 appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr.
13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. 24180/2022). Facendo applicazione di tali principi di diritto al caso in questione, considerato che si sono verificate in capo al sig. le Persona_2 condizioni di un legittimo affidamento, che l'erogazione indebita non era in alcun modo addebitabile all'assistito, che l' ha chiesto la ripetizione di CP_2 ratei che aveva erogato anteriormente alla comunicazione del 21.4.2012, la ripetizione dell'indebito risulta illegittima. Per tali motivi il ricorso deve trovare integrale accoglimento, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nulla la ricorrente deve restituire all a titolo di indennità di accompagnamento pagata al CP_2 defunto coniuge sig. nel periodo 01/12/2010 – 29/02/2012, Persona_2 con la conseguenza che l' deve restituire quanto a tale titolo CP_2 eventualmente trattenuto, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che liquida in euro 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore delle avvocate Margherita Accardo e Francesca Accardo dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1541 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 01/04/2022 ed iscritto al n 1541 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dalle avv. Francesca e Margherita Accardo (C.F. e C.F._2
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._3
Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, giusta procura in atti;
-ricorrente - contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in CI (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela Fazio C.F._4
( , RI AD ( ) e dal C.F._5 C.F._6 nuovo difensore avv. ETTORE TRIOLO ); C.F._7
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente, premesso che con missiva del 27/04/2021 l' le CP_2 comunicava di avere indebitamente corrisposto € 7.315,09 al suo defunto marito sig. , a titolo di prestazione di invalidità civile non Persona_2 spettante nel periodo dal 01/12/2010 al 29/02/2012, e di conseguenza richiedeva la restituzione della somma in questione in qualità di erede legittima del debitore, chiede in accertamento negativo di nulla dover restituire all a titolo di indennità di accompagnamento pagata al CP_2 coniuge nel periodo 01/12/2010 – 29/02/2012, eccependo l'illegittimità della richiesta di restituzione.
Allega che data l'indeterminatezza della missiva sopra detta, la ricorrente ha presentato all' domanda di accesso agli atti del procedimento CP_2 amministrativo ex art. 22 L. 241/90, chiedendo spiegazioni in merito alle ragioni che avrebbero determinato l'indebito, e dalle risposte fornite dall'ente previdenziale appurava che il sig. avrebbe avuto Per_2 riconosciuto in via provvisoria il diritto all'indennità di accompagnamento e che a seguito di successivo riesame da parte della Commissione Medica la valutazione positiva sarebbe stata sovvertita con conseguente rigetto della domanda, che sempre dalla documentazione inviata dall' alla ricorrente CP_2 apprendeva che l'ente avrebbe comunicato la riliquidazione della pensione con lettera del 20/01/2012 e contestato l'indebito al sig. con lettera Per_2 raccomandata del 17/04/2012. Eccepisce l'illegittimità della ripetizione dell'indebito per vari profili, rilevando che l'unico atto finalizzato al recupero che sia stato validamente notificato al presunto debitore è solo la contestazione di indebito datata 27/04/2021 indirizzata all'odierna concludente ed alla medesima recapitata in data 11/05/2021, quando quindi risultava coperto da prescrizione decennale il diritto dell' di recuperare i ratei di pensione asseritamente CP_2 erogati sine titulo dal dicembre 2010 al maggio 2011. Deduce che la lettera di contestazione di indebito che l' assume di avere inviato al sig. CP_2 Per_2 nell'aprile 2012 non è mai stata ricevuta dal medesimo, ed infatti l'avviso di ricevimento racc. AR reca firma di tale che non ha mai Persona_3 fatto parte del nucleo familiare dell'interessato, né sull'avviso medesimo risulta indicata la qualità della predetta signora legittimata a ricevere la comunicazione. Deduce che il sig. non ha mai ricevuto la missiva di Per_2 riliquidazione datata 20/01/2012.
2 Eccepisce che l'indebito è da considerarsi comunque irripetibile alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della normativa applicabile alla fattispecie dell'indebito su prestazione assistenziale determinato da carenza di requisito sanitario, sulla base del combinato disposto del principio della buona fede dell'accipiens e della prolungata violazione dell'art. 37 co. 8 L. n. 448/98 da parte dell' , che impone l'obbligo all'amministrazione di CP_2 disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e di provvedere entro i 90 giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita medica.
Nelle conclusioni chiede “accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all a titolo di pensione di indennità di accompagnamento CP_2 pagata al defunto coniuge sig. nel periodo 01/12/2010 – Persona_2
29/02/2012, per le causali di cui in narrativa;
con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese e CP_3 compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'
[...]
che conclude per il rigetto del ricorso. Quanto al fatto CP_4 costitutivo della pretesa restitutoria dell' precisa: CP_3
«La prestazione cat. INVCIV n. 07070449 era stata concessa, con provvedimento del 01.04.2011, in via provvisoria ai sensi dell'art. 6 co. 3 bis della Legge n. 80/2006. L'indebito 1031226 di € 7.315,09 è stato accertato con successiva riliquidazione del 20.01.2012.
Il conguaglio a debito, relativo a indennità di accompagnamento non spettante dal 01.12.2010 al 29.02.2012, è stato notificato al sig. con Per_2 lettera del 17.04.2012 recapitata in data 21.04.2012. Il signor non Per_2 aveva proposto ricorso amministrativo ed è deceduto il 29.6.2012.
In data 30.4.2021 è stata inviata comunicazione del debito alla signora Pt_2 che precedentemente aveva presentato domanda di ratei in qualità di superstite unica erede. Essendo quest'ultima comunicazione rimasta senza riscontri economici è stato dato avviso di avvio del recupero coattivo mediante 30 rate mensili da 10/2022 sulla prestazione diretta VO in godimento. In data 1.6.2021 inoltrava accesso agli atti. In data 1.3.2022 proponeva ricorso al Comitato Provinciale eccependo esclusivamente la supposta “tardività” della comunicazione di debito. Il ricorso è rimasto senza esito”. L'Ente resistente contesta la prescrizione eccepita dalla ricorrente, poiché la prima notifica al debitore è avvenuta nell'ambito della prescrizione decennale in data 21.4.2012 e non è intervenuta nemmeno con la seconda
3 notifica effettuata l'11.5.2021 presso l'erede. Esclude la nullità della consegna della raccomandata del 17/04/2012 in quanto l'avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, è sottoscritto da persona ivi rinvenuta.
§ 3. In estrema sintesi deve darsi atto che il ricorso veniva sospeso per consentire alla ricorrente di proporre la querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento postale della raccomandata n. 61071497441-3 del 20/04/2012 prodotto dall' al fine di provare la notifica della CP_2 comunicazione del conguaglio a debito per l'indebito. Il ricorso veniva però tempestivamente riassunto dalla ricorrente che si determinava nel non proporre la querela di falso adducendo che l'avviso di ricevimento in questione non fosse assistito da pubblica fede.
§ 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'indebito concerne i ratei d'indennità di accompagnamento erogati nel periodo dal 01/12/2010 al 29/02/2012 al coniuge dell'odierna ricorrente. L'indebito scaturisce dal verbale definitivo della competente Commissione Medica del marzo 2011.
Tale verbale sanitario della Commissione Medica, che aveva sottoposto a visita il sig. in data 14.3.2011 e con il quale veniva Persona_2 riconosciuto solo invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolere le funzioni ed i compiti propri della sua età -grave 100%, non è mai stato notificato al sig. Per_2
Secondo la prospettazione dell' il beneficiario ha avuto conoscenza CP_2 della revoca della prestazione con la comunicazione del relativo conguaglio a debito che sarebbe stato notificato al sig. con lettera del 17.04.2012 Per_2 recapitata in data 21.04.2012. In disparte la questione della validità dell'avviso di ricevimento della predetta lettera racc. del 17.4.2012, l'indebito è in ogni caso irripetibile. Infatti il sig. ha fatto legittimo affidamento sul riconoscimento della Per_2 prestazione che l' gli aveva comunicato con lettera datata 1 aprile 2011, CP_2 con la quale comunicava all'invalido “che la richiesta pervenuta il 17 novembre 2010 è stata accolta e che Le è stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale, categoria INVCIV numero 07070449, con decorrenza dal 1 dicembre 2010”. Tale comunicazione dell' , con la quale venivano liquidati anche i ratei CP_2 arretrati, è di aprile 2011 ed è quindi successiva al Verbale definitivo della
Commissione Medica che è stato definito il 21 marzo 2011. L' , stante il verbale definitivo negativo della Commissione Medica, CP_2 non avrebbe dovuto liquidare ad aprile 2011 la prestazione e tantomeno i ratei arretrati, avrebbe invece dovuto comunicare il Verbale sanitario del
21.3.2011 e non erogare alcun rateo.
4 L'erogazione dei ratei è avvenuta esclusivamente per colpa dei disservizi interni agli uffici (si vedano le email interne versate in atti dall CP_2 CP_2 come all. 11 alla memoria di costituzione).
Solo con la comunicazione di conguaglio del 21.4.2012 il sig. Per_2 sarebbe venuto a conoscenza dell'indebito di cui ai ratei erogati da dicembre 2010 a febbraio 2012, ne consegue che l' ha generato un legittimo CP_3 affidamento sul percipiente della spettanza dell'indennità di accompagnamento già percepita. In ogni caso l non poteva chiedere la CP_2 restituzione dei ratei erogati precedentemente alla comunicazione del
21.4.2012.
Nel caso di specie, infatti, deve farsi applicazione dei principi di diritto ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, tra le altre Cass. 13223/2020: “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su tale solco interpretativo, proprio con riguardo alla mancanza del requisito sanitario, Cass. 24180/2022 ribadisce: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali,
5 appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr.
13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. 24180/2022). Facendo applicazione di tali principi di diritto al caso in questione, considerato che si sono verificate in capo al sig. le Persona_2 condizioni di un legittimo affidamento, che l'erogazione indebita non era in alcun modo addebitabile all'assistito, che l' ha chiesto la ripetizione di CP_2 ratei che aveva erogato anteriormente alla comunicazione del 21.4.2012, la ripetizione dell'indebito risulta illegittima. Per tali motivi il ricorso deve trovare integrale accoglimento, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nulla la ricorrente deve restituire all a titolo di indennità di accompagnamento pagata al CP_2 defunto coniuge sig. nel periodo 01/12/2010 – 29/02/2012, Persona_2 con la conseguenza che l' deve restituire quanto a tale titolo CP_2 eventualmente trattenuto, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che liquida in euro 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore delle avvocate Margherita Accardo e Francesca Accardo dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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