TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.24990/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24990/2021 avente ad oggetto: Ricorso per separazione promossa da: con il patrocinio dell'avv. DONZELLA BENEDETTA, presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte ricorrente
contro con il patrocinio dell'avv. MANGIARDI GIUSEPPE presso il cui studio Controparte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1)Dichiarare la separazione giudiziale tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
con pronuncia di addebito a carica di quest'ultima ed ogni conseguenza di Controparte_1 legge. 2)Voglia affidare le figlie minori e , e così' anche la minore al Per_1 Per_2 Persona_3 ricorrente con regime di affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 Parte_1 quater cc, essendo contrario agli interessi delle minori ogni diversa disposizione affidataria di
pagina 1 di 7 condivisione genitoriale, demandando così al padre tutte le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore al quale rimane assegnata la casa coniugale con gli arredi che la compongono dandosi atto che l'altro coniuge se ne è già allontanato, con divieto di farne rientro.
3) Voglia confermare il divieto imposto a carico della convenuta a parte del Tribunale CP_1 minorile, di coabitare con le figlie minori, di avvicinarsi liberamente alle stesse e di contattarle, ordinando che qualunque futuro contatto tra e debba avvenire esclusivamente alla presenza Per_1 Per_2 di personale educativo, secondo modalità e tempi definiti dal Servizio Sociale e dalla Neuropsichiatria infantile nell'esclusivo interesse delle suddette minori e tenendo conto dei loro desideri e delle loro esigenze, con facoltà inoltre di non attivare gli incontri tra e la Sig.ra Persona_3 CP_1 qualora la minore non intendesse relazionarsi con la madre. In ogni caso con immediata di sospensione di ripresa dei rapporti in caso di condotte inadeguate da parte di quest'ultima.
4) Voglia confermare la presa in carico del nucleo familiare del Sig. a cura dei Servizi e del Parte_1 del servizio di NPI con previsione di incontri protetti in luogo neutro con la Sig.ra subordinati CP_1 alla valutazione del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia\NPI.
5) Voglia disporre che la Sig.ra contribuisca al mantenimento delle figlie fino a quando Controparte_1 le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica, versando al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascuna delle tre figlie, somma che dovrà essere aggiornata annualmente all'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per le quali si rinvia al protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Torino con la Sezione Famiglia del Tribunale. Con vittoria di spese e competenze. Per parte resistente: In Via Principale:
- Respingere le domande ex adverso dedotte e formulate poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni qualsivoglia richiesta.
- Pronunciare la separazione dei coniugi con ogni consequenziale effetto di legge;
Part
- Disporre che la Sig.ra contribuisca al mantenimento delle figlie minori in misura di € 100,00 mensili ciascuna;
- Voglia confermare la presa in carico della sig.ra a cura dei servizi competenti ed al servizio CP_1 di NPI, disponendo l'immediata previsione di incontri protetti in luogo neutro con la madre tenuto conto dell'interesse primario delle figlie minori.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende.
-Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi diretti e contrari. Per il Pubblico Ministero: Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Chivasso in data 07/12/2013 (atto n° 39 parte I anno 2013). Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] in data [...] e nata a [...] il [...]. Persona_4 Persona_5
Con ricorso depositato in data 29/12/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente domandando, altresì, l'affidamento delle minori a sé medesimo in regime di affidamento esclusivo, di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi competenti subordinando ad una loro valutazione la previsione di incontri in luogo neutro madre-figli. Parte ricorrente chiedeva, infine, di disporre a carico di parte resistente un contributo al mantenimento delle figlie di € 150,00 cadauna, oltre al 50% delle spese straordinarie riservandosi, inoltre, di integrare le richieste in fase istruttoria. All'udienza del 20/04/2022 il Presidente rilevata la mancata notifica del ricorso, fissava una nuova udienza. All'udienza del 21/09/2022 il Giudice rilevato il mancato rispetto dei termini in punto notifica, fissava nuova udienza. All'udienza del 31/01/2023 il Presidente, rilevata la regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia di la Controparte_1 parte ricorrente veniva sentita personalmente ed il Presidente, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia di parte convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati riservandosi di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 21/02/2023, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente provvedeva, ex art.337 quater c.c., ad affidare le figlie in via esclusiva al ricorrente, con collocazione delle minori al padre cui veniva assegnata la casa coniugale;
richiedeva ai Servizi territoriali incaricati di proseguire nell'attività di monitoraggio adottando gli interventi maggiormente rispondenti alle necessità delle minori. Il giudicante disponeva, altresì, a carico di parte resistente, l'onere di corrispondere € 200,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 26/06/2023 il G.I. confermava l'incarico assegnato ai Servizi Sociali, richiedendo la trasmissione sia del provvedimento conclusivo del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, sia gli atti del procedimento penale pendente a carico di parte resistente da parte della Procura della Repubblica in sede. Il G.I. fissava, altresì, udienza di precisazione delle conclusioni. In data 03/12/2023 parte resistente si costitutiva, tardivamente, in giudizio chiedendo di respingere le domande ex adverso dedotte e formulate in quanto infondate, di pronunciare la separazione dei coniugi, di disporre a suo carico un obbligo di mantenimento per le figlie minori nella misura di
€100,00 cadauna e, infine, di confermare la sua presa in carico da parte dei Servizi competenti, disponendosi l'immediata previsione di incontri protetti madre-figlie in luogo neutro. All'udienza del 04/12/2023 entrambe le difese richiedevano un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso il mancato deposito della documentazione richiesta dal G.I. nella precedente udienza sia da parte del Tribunale per i Minorenni, sia da parte della Procura della Repubblica in sede. Pertanto, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024. In data 12/12/2023 pervenivano gli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. All'esito dell'udienza del 05/02/2024, il Giudice, richiedeva la trasmissione da parte del Tribunale per i Minorenni di Torino del provvedimento conclusivo del procedimento ivi pendente domandando, altresì, ai Servizi incaricati di valutare l'attivazione di un percorso di preparazione psicologica per madre e figlie finalizzato all'eventuale futuro avvio di incontri in luogo neutro fra le medesime.
pagina 3 di 7 All'udienza del 20/05/2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In data 10/06/2024 perveniva la sentenza del Tribunale per i Minorenni che, ex art 330 ss c.c., dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale confermando, altresì, il collocamento delle minori presso il padre ed il divieto di collocamento, coabitazione o avvicinamento da parte della resistente alle figlie. In tale provvedimento, inoltre, il Tribunale suddetto sospendeva gli incontri madre- figlie autorizzando l'eventuale futura ripresa solo con il supporto dei Servizi incaricati. In data 13/09/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo, stante il mutamento del Giudice Istruttore e all'udienza del 04/11/2024 le parti precisavano nuovamente le loro conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
§§§§§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie, imputando la cessazione Parte_1 dell'affectio coniugalis a gravissime condotte poste in essere dalla convenuta. Il ricorrente ha dedotto circostanze specifiche (che la resistente nella prima difesa utile -comparsa di costituzione -e negli scritti successivi, non ha mai contestato), ovvero che in data 30.6.2021 la moglie si era allontanata improvvisamente dall'abitazione famigliare di Caselle T.se insieme alle figlie minori, e , Per_1 Per_2 all'epoca rispettivamente di 5 e 3 anni, senza dare notizia né lasciare alcun recapito al marito, peraltro abbandonando presso la casa famigliare, la propria figlia all'epoca di anni 14, nata da una Per_3 precedente relazione. Il ricorrente documentava che solo il giorno successivo, la sig.ra dava CP_1 notizie sue e delle minori al marito tramite un messaggio whatsapp, dicendogli di non cercarla più perché si era “fatta una nuova famiglia e non ti voglio più, ciao”, allegando una fotografia della stessa abbracciata ad un altro uomo. Il ricorrente provvedeva quindi a sporgere denuncia querela per sottrazione di minori e veniva instaurato un procedimento avanti il Tribunale dei Minori di Torino, i cui atti sono stati acquisiti al presente giudizio. Nel mese di ottobre 2021 il ricorrente apprendeva che le minori e la madre si trovavano presso una struttura protetta in provincia di Salerno a seguito di un provvedimento dell'A.G. minorile del luogo. Il Tribunale di Torino, competente territorialmente, emetteva un provvedimento, a seguito del quale le minori facevano rientro in Piemonte dal padre, presso il quale era sempre rimasta collocata anche Per_3 con il divieto per la madre di coabitazione con le stesse e ordine di allontanamento dalla casa famigliare. Dopo il rientro delle minori presso il padre a Caselle, disposto dall'AG minorile, la donna che si era resa irreperibile, non collaborando con gli operatori, si era recata all'estero e aveva di fatto abbandonato il marito e le figlie. Il Tribunale dei Minorenni di Torino con provvedimento del 10.6.2024, all'esito del pagina 4 di 7 procedimento incardinato dal ricorrente, dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità Part genitoriale, confermando il collocamento di tutte le minori presso il sig. vietando alla madre di coabitare con le minori, di avvicinarsi liberamente alle stesse e di contattarle, sospendendo altresì gli incontri e contatti tra le minori e la madre, autorizzandone la eventuale futura ripresa col supporto di personale educativo, secondo modalità e tempi definiti dal Servizi Sociali e dalla NPI. Ritiene il Collegio che la domanda di addebito è fondata e debba essere accolta;
la violazione da parte della moglie dei propri doveri coniugali in ragione dei gravi fatti posti in essere è stata ampliamente provata e documentata in giudizio dal ricorrente.
Sull'affidamento e collocazione dei minori
Ritiene il Collegio che all'esito del giudizio debba trovare conferma l'affidamento esclusivo rafforzato, con residenza e stabile collocazione dei minori presso il padre, disposto in via interinale dal Presidente, in quanto nelle more del presente giudizio, non risulta che si siano verificati fatti nuovi e tali da giustificare una diversa valutazione della situazione genitoriale dei coniugi, ed anzi, va preso atto che, in data 29.5.2024, il Tribunale dei Minorenni di Torino ha dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. L'affidamento esclusivo rafforzato, nel caso di specie, in capo al padre (demandando al medesimo le decisioni di maggior interesse per le figlie -in ambito sanitario, scolastico, relative alla residenza etc.), fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, risulta pertanto giustificato non solo alla luce del grave disinteresse dimostrato dalla madre verso le minori e di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale della stessa, ma quale conseguenza ex lege della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della Part resistente. L'esercizio della responsabilità genitoriale concentrata in capo al sig. risulta ad oggi la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive dei minori e si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale è giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole.
Sull'assegnazione della casa familiare
La domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente con gli arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della pacifica coabitazione con il ricorrente delle figlie minori, Persona_4
e presso tale casa, e di maggiorenne ma non economicamente Persona_5 Persona_3 autosufficiente.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario
Ritiene il Collegio di confermare il divieto di coabitazione con le minori della resistente e di avvicinamento libero alle stesse disposto dal Tribunale dei Minorenni per l'effetto disporre che la madre possa incontrare le minori e esclusivamente in luoghi neutri, alla presenza di personale Per_1 Per_2 educativo, secondo modalità e tempi definiti dal Servizio Sociale e dalla Npi/Psicologia età evolutiva incaricati, nell'esclusivo interesse delle minori e tenendo conto dei loro desideri e delle loro esigenze. Per quanto riguarda gli incontri tra e la Sig.ra essendo la figlia divenuta nel Persona_3 CP_1
pagina 5 di 7 frattempo maggiorenne, gli stessi sono rimessi al gradimento di in base ai suoi impegni scolastici Per_3
e/o extra scolastici.
Sul contributo al mantenimento delle minori
Il contributo al mantenimento dei figli minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. Sul punto, quanto al necessario raffronto della situazione economico reddituale delle parti, osserva il Collegio che, rispetto alla condizione valutata e apprezzata dal Presidente (che aveva stabilito un contributo a carico della madre di 200,00 euro per entrambe le figlie, non disponendo nulla per la figlia vada considerato che le minori nel frattempo sono cresciute e è divenuta maggiorenne, Per_3 Per_3 ma non risulta economicamente autosufficiente. Pertanto, deve essere posto a carico della resistente un contributo mensile di euro 150,00 a figlia (euro 450,00 euro in totale), da versare entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, in considerazione della capacità lavorativa e la giovane età della ricorrente. Va disposto il percepimento dell'Assegno unico per le minori Part esclusivamente in capo alla sig. in ragione dell'affidamento rafforzato delle minori.
Sulle ulteriori domande
Va disposta in questa sede la prosecuzione della presa in carico delle minori ed il monitoraggio del nucleo famigliare, in particolare per l'avvio degli incontri in luogo neutro, alla presenza dell'educatore, tra la madre e le figlie minori, previa valutazione da parte dei Servizi incaricati della ricaduta sulle minori e la valutazione della loro rielaborazione della vicenda abbandonica vissuta.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente, soccombente su tutte le domande avanzate.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12- 06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 1.100,00
• fase introduttiva € 1.000,00
• fase istruttoria € 1.300,00
• fase decisoria € 2.000,00
E dunque in totale € 5.400,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito della stessa alla sig.ra .
[...] Controparte_1
pagina 6 di 7 affida i figli minori e in via esclusiva a , demandando Persona_4 Persona_5 Parte_1 al medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per le minori ex art. 337 quater c.c. e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore. assegna la casa famigliare con gli arredi che la compongono al sig. . Parte_1 dispone che ossa vedere le figlie minori e solo in Controparte_1 Persona_4 Persona_5 luogo neutro, secondo tempi e modalità meglio viste dai Servizi Sociali aventi in carico del nucleo, autorizzando i Servizi ad organizzare incontri in luogo neutro con la presenza di un educatore, con la valutazione per eventuali futuri ampliamenti e liberalizzazione rimessa ai Servizi incaricati. dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di Controparte_2
territorialmente competenti;
[...] dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figli minori e della figlia , l'assegno di euro 450,00 Persona_3
(150,00 a figlia) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; dispone che l'Assegno unico per le figlie venga percepito in via esclusiva dal ricorrente. dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.400,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi incaricati per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24990/2021 avente ad oggetto: Ricorso per separazione promossa da: con il patrocinio dell'avv. DONZELLA BENEDETTA, presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte ricorrente
contro con il patrocinio dell'avv. MANGIARDI GIUSEPPE presso il cui studio Controparte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1)Dichiarare la separazione giudiziale tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
con pronuncia di addebito a carica di quest'ultima ed ogni conseguenza di Controparte_1 legge. 2)Voglia affidare le figlie minori e , e così' anche la minore al Per_1 Per_2 Persona_3 ricorrente con regime di affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 Parte_1 quater cc, essendo contrario agli interessi delle minori ogni diversa disposizione affidataria di
pagina 1 di 7 condivisione genitoriale, demandando così al padre tutte le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore al quale rimane assegnata la casa coniugale con gli arredi che la compongono dandosi atto che l'altro coniuge se ne è già allontanato, con divieto di farne rientro.
3) Voglia confermare il divieto imposto a carico della convenuta a parte del Tribunale CP_1 minorile, di coabitare con le figlie minori, di avvicinarsi liberamente alle stesse e di contattarle, ordinando che qualunque futuro contatto tra e debba avvenire esclusivamente alla presenza Per_1 Per_2 di personale educativo, secondo modalità e tempi definiti dal Servizio Sociale e dalla Neuropsichiatria infantile nell'esclusivo interesse delle suddette minori e tenendo conto dei loro desideri e delle loro esigenze, con facoltà inoltre di non attivare gli incontri tra e la Sig.ra Persona_3 CP_1 qualora la minore non intendesse relazionarsi con la madre. In ogni caso con immediata di sospensione di ripresa dei rapporti in caso di condotte inadeguate da parte di quest'ultima.
4) Voglia confermare la presa in carico del nucleo familiare del Sig. a cura dei Servizi e del Parte_1 del servizio di NPI con previsione di incontri protetti in luogo neutro con la Sig.ra subordinati CP_1 alla valutazione del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia\NPI.
5) Voglia disporre che la Sig.ra contribuisca al mantenimento delle figlie fino a quando Controparte_1 le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica, versando al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascuna delle tre figlie, somma che dovrà essere aggiornata annualmente all'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per le quali si rinvia al protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Torino con la Sezione Famiglia del Tribunale. Con vittoria di spese e competenze. Per parte resistente: In Via Principale:
- Respingere le domande ex adverso dedotte e formulate poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni qualsivoglia richiesta.
- Pronunciare la separazione dei coniugi con ogni consequenziale effetto di legge;
Part
- Disporre che la Sig.ra contribuisca al mantenimento delle figlie minori in misura di € 100,00 mensili ciascuna;
- Voglia confermare la presa in carico della sig.ra a cura dei servizi competenti ed al servizio CP_1 di NPI, disponendo l'immediata previsione di incontri protetti in luogo neutro con la madre tenuto conto dell'interesse primario delle figlie minori.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende.
-Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi diretti e contrari. Per il Pubblico Ministero: Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Chivasso in data 07/12/2013 (atto n° 39 parte I anno 2013). Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] in data [...] e nata a [...] il [...]. Persona_4 Persona_5
Con ricorso depositato in data 29/12/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente domandando, altresì, l'affidamento delle minori a sé medesimo in regime di affidamento esclusivo, di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi competenti subordinando ad una loro valutazione la previsione di incontri in luogo neutro madre-figli. Parte ricorrente chiedeva, infine, di disporre a carico di parte resistente un contributo al mantenimento delle figlie di € 150,00 cadauna, oltre al 50% delle spese straordinarie riservandosi, inoltre, di integrare le richieste in fase istruttoria. All'udienza del 20/04/2022 il Presidente rilevata la mancata notifica del ricorso, fissava una nuova udienza. All'udienza del 21/09/2022 il Giudice rilevato il mancato rispetto dei termini in punto notifica, fissava nuova udienza. All'udienza del 31/01/2023 il Presidente, rilevata la regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia di la Controparte_1 parte ricorrente veniva sentita personalmente ed il Presidente, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia di parte convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati riservandosi di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 21/02/2023, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente provvedeva, ex art.337 quater c.c., ad affidare le figlie in via esclusiva al ricorrente, con collocazione delle minori al padre cui veniva assegnata la casa coniugale;
richiedeva ai Servizi territoriali incaricati di proseguire nell'attività di monitoraggio adottando gli interventi maggiormente rispondenti alle necessità delle minori. Il giudicante disponeva, altresì, a carico di parte resistente, l'onere di corrispondere € 200,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 26/06/2023 il G.I. confermava l'incarico assegnato ai Servizi Sociali, richiedendo la trasmissione sia del provvedimento conclusivo del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, sia gli atti del procedimento penale pendente a carico di parte resistente da parte della Procura della Repubblica in sede. Il G.I. fissava, altresì, udienza di precisazione delle conclusioni. In data 03/12/2023 parte resistente si costitutiva, tardivamente, in giudizio chiedendo di respingere le domande ex adverso dedotte e formulate in quanto infondate, di pronunciare la separazione dei coniugi, di disporre a suo carico un obbligo di mantenimento per le figlie minori nella misura di
€100,00 cadauna e, infine, di confermare la sua presa in carico da parte dei Servizi competenti, disponendosi l'immediata previsione di incontri protetti madre-figlie in luogo neutro. All'udienza del 04/12/2023 entrambe le difese richiedevano un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso il mancato deposito della documentazione richiesta dal G.I. nella precedente udienza sia da parte del Tribunale per i Minorenni, sia da parte della Procura della Repubblica in sede. Pertanto, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024. In data 12/12/2023 pervenivano gli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. All'esito dell'udienza del 05/02/2024, il Giudice, richiedeva la trasmissione da parte del Tribunale per i Minorenni di Torino del provvedimento conclusivo del procedimento ivi pendente domandando, altresì, ai Servizi incaricati di valutare l'attivazione di un percorso di preparazione psicologica per madre e figlie finalizzato all'eventuale futuro avvio di incontri in luogo neutro fra le medesime.
pagina 3 di 7 All'udienza del 20/05/2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In data 10/06/2024 perveniva la sentenza del Tribunale per i Minorenni che, ex art 330 ss c.c., dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale confermando, altresì, il collocamento delle minori presso il padre ed il divieto di collocamento, coabitazione o avvicinamento da parte della resistente alle figlie. In tale provvedimento, inoltre, il Tribunale suddetto sospendeva gli incontri madre- figlie autorizzando l'eventuale futura ripresa solo con il supporto dei Servizi incaricati. In data 13/09/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo, stante il mutamento del Giudice Istruttore e all'udienza del 04/11/2024 le parti precisavano nuovamente le loro conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
§§§§§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie, imputando la cessazione Parte_1 dell'affectio coniugalis a gravissime condotte poste in essere dalla convenuta. Il ricorrente ha dedotto circostanze specifiche (che la resistente nella prima difesa utile -comparsa di costituzione -e negli scritti successivi, non ha mai contestato), ovvero che in data 30.6.2021 la moglie si era allontanata improvvisamente dall'abitazione famigliare di Caselle T.se insieme alle figlie minori, e , Per_1 Per_2 all'epoca rispettivamente di 5 e 3 anni, senza dare notizia né lasciare alcun recapito al marito, peraltro abbandonando presso la casa famigliare, la propria figlia all'epoca di anni 14, nata da una Per_3 precedente relazione. Il ricorrente documentava che solo il giorno successivo, la sig.ra dava CP_1 notizie sue e delle minori al marito tramite un messaggio whatsapp, dicendogli di non cercarla più perché si era “fatta una nuova famiglia e non ti voglio più, ciao”, allegando una fotografia della stessa abbracciata ad un altro uomo. Il ricorrente provvedeva quindi a sporgere denuncia querela per sottrazione di minori e veniva instaurato un procedimento avanti il Tribunale dei Minori di Torino, i cui atti sono stati acquisiti al presente giudizio. Nel mese di ottobre 2021 il ricorrente apprendeva che le minori e la madre si trovavano presso una struttura protetta in provincia di Salerno a seguito di un provvedimento dell'A.G. minorile del luogo. Il Tribunale di Torino, competente territorialmente, emetteva un provvedimento, a seguito del quale le minori facevano rientro in Piemonte dal padre, presso il quale era sempre rimasta collocata anche Per_3 con il divieto per la madre di coabitazione con le stesse e ordine di allontanamento dalla casa famigliare. Dopo il rientro delle minori presso il padre a Caselle, disposto dall'AG minorile, la donna che si era resa irreperibile, non collaborando con gli operatori, si era recata all'estero e aveva di fatto abbandonato il marito e le figlie. Il Tribunale dei Minorenni di Torino con provvedimento del 10.6.2024, all'esito del pagina 4 di 7 procedimento incardinato dal ricorrente, dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità Part genitoriale, confermando il collocamento di tutte le minori presso il sig. vietando alla madre di coabitare con le minori, di avvicinarsi liberamente alle stesse e di contattarle, sospendendo altresì gli incontri e contatti tra le minori e la madre, autorizzandone la eventuale futura ripresa col supporto di personale educativo, secondo modalità e tempi definiti dal Servizi Sociali e dalla NPI. Ritiene il Collegio che la domanda di addebito è fondata e debba essere accolta;
la violazione da parte della moglie dei propri doveri coniugali in ragione dei gravi fatti posti in essere è stata ampliamente provata e documentata in giudizio dal ricorrente.
Sull'affidamento e collocazione dei minori
Ritiene il Collegio che all'esito del giudizio debba trovare conferma l'affidamento esclusivo rafforzato, con residenza e stabile collocazione dei minori presso il padre, disposto in via interinale dal Presidente, in quanto nelle more del presente giudizio, non risulta che si siano verificati fatti nuovi e tali da giustificare una diversa valutazione della situazione genitoriale dei coniugi, ed anzi, va preso atto che, in data 29.5.2024, il Tribunale dei Minorenni di Torino ha dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. L'affidamento esclusivo rafforzato, nel caso di specie, in capo al padre (demandando al medesimo le decisioni di maggior interesse per le figlie -in ambito sanitario, scolastico, relative alla residenza etc.), fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, risulta pertanto giustificato non solo alla luce del grave disinteresse dimostrato dalla madre verso le minori e di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale della stessa, ma quale conseguenza ex lege della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale della Part resistente. L'esercizio della responsabilità genitoriale concentrata in capo al sig. risulta ad oggi la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive dei minori e si pone in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'affidamento mono-genitoriale è giustificato nei casi in cui la soluzione “ordinaria” di cui all'art. 337 ter c.c., risulti di fatto pregiudizievole nei confronti della prole.
Sull'assegnazione della casa familiare
La domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente con gli arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della pacifica coabitazione con il ricorrente delle figlie minori, Persona_4
e presso tale casa, e di maggiorenne ma non economicamente Persona_5 Persona_3 autosufficiente.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario
Ritiene il Collegio di confermare il divieto di coabitazione con le minori della resistente e di avvicinamento libero alle stesse disposto dal Tribunale dei Minorenni per l'effetto disporre che la madre possa incontrare le minori e esclusivamente in luoghi neutri, alla presenza di personale Per_1 Per_2 educativo, secondo modalità e tempi definiti dal Servizio Sociale e dalla Npi/Psicologia età evolutiva incaricati, nell'esclusivo interesse delle minori e tenendo conto dei loro desideri e delle loro esigenze. Per quanto riguarda gli incontri tra e la Sig.ra essendo la figlia divenuta nel Persona_3 CP_1
pagina 5 di 7 frattempo maggiorenne, gli stessi sono rimessi al gradimento di in base ai suoi impegni scolastici Per_3
e/o extra scolastici.
Sul contributo al mantenimento delle minori
Il contributo al mantenimento dei figli minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. Sul punto, quanto al necessario raffronto della situazione economico reddituale delle parti, osserva il Collegio che, rispetto alla condizione valutata e apprezzata dal Presidente (che aveva stabilito un contributo a carico della madre di 200,00 euro per entrambe le figlie, non disponendo nulla per la figlia vada considerato che le minori nel frattempo sono cresciute e è divenuta maggiorenne, Per_3 Per_3 ma non risulta economicamente autosufficiente. Pertanto, deve essere posto a carico della resistente un contributo mensile di euro 150,00 a figlia (euro 450,00 euro in totale), da versare entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, in considerazione della capacità lavorativa e la giovane età della ricorrente. Va disposto il percepimento dell'Assegno unico per le minori Part esclusivamente in capo alla sig. in ragione dell'affidamento rafforzato delle minori.
Sulle ulteriori domande
Va disposta in questa sede la prosecuzione della presa in carico delle minori ed il monitoraggio del nucleo famigliare, in particolare per l'avvio degli incontri in luogo neutro, alla presenza dell'educatore, tra la madre e le figlie minori, previa valutazione da parte dei Servizi incaricati della ricaduta sulle minori e la valutazione della loro rielaborazione della vicenda abbandonica vissuta.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente, soccombente su tutte le domande avanzate.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12- 06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 1.100,00
• fase introduttiva € 1.000,00
• fase istruttoria € 1.300,00
• fase decisoria € 2.000,00
E dunque in totale € 5.400,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito della stessa alla sig.ra .
[...] Controparte_1
pagina 6 di 7 affida i figli minori e in via esclusiva a , demandando Persona_4 Persona_5 Parte_1 al medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per le minori ex art. 337 quater c.c. e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore. assegna la casa famigliare con gli arredi che la compongono al sig. . Parte_1 dispone che ossa vedere le figlie minori e solo in Controparte_1 Persona_4 Persona_5 luogo neutro, secondo tempi e modalità meglio viste dai Servizi Sociali aventi in carico del nucleo, autorizzando i Servizi ad organizzare incontri in luogo neutro con la presenza di un educatore, con la valutazione per eventuali futuri ampliamenti e liberalizzazione rimessa ai Servizi incaricati. dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di Controparte_2
territorialmente competenti;
[...] dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figli minori e della figlia , l'assegno di euro 450,00 Persona_3
(150,00 a figlia) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; dispone che l'Assegno unico per le figlie venga percepito in via esclusiva dal ricorrente. dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.400,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi incaricati per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7