Articolo 8 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
Art. 8. (Le aziende private del gas) ((Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638))
Entrata in vigore il 20 marzo 1987
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