Versione
1 gennaio 1972
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20 marzo 1987
20 marzo 1987
Art. 8. (Le aziende private del gas) ((Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638))
Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/1989, n. 4727Provvedimento: L'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 - nel definire le aziende private del gas ai fini dell'iscrizione dei dipendenti al fondo integrativo istituito presso l'i.N.P.S. dall'art. 1 della stessa legge contestualmente alla soppressione del fondo di previdenza di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1955 n. 638 - si riferisce in ogni caso ad aziende che producono, o distribuiscono, […] Tale interpretazione del citato art. 8 della legge n. 1084 del 1971 - di cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 cost. - è confermata dalla modifica della stessa norma operata (mediante la soppressione del termine "manifatturato") dall'art. 1, punto 4, […]Leggi di più...
- fondi speciali di previdenza·
- portata·
- fondo ex art. 1 della legge n. 638 del 1955·
- iscrizione di questi ultimi·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- art. 8 della legge n. 1084 cit·
- soppressione