Legge 9 gennaio 1963, n. 9

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41396 del 23
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 23/12/2021), n.41396 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16063/2019 proposto da: C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MESITI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …

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  • 2Ai fini ICI, iscrizione nell’elenco comunale dei coltivatori diretti unitariaAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 3Banca Dati Quesiti
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/

    Siamo un comune con popolazione di 8.300 abitanti privo di posizione di qualifica dirigenziale che ha applicato la disciplina dell'area delle posizioni organizzative ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 11 comma 1 del CCNL 31.03.1999. L'Ente è dotato di un Segretario generale. Nell'anno 2014 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà andare in congedo per maternità obbligatoria. L'Amministrazione intende conferire l'incarico di sostituto della posizione organizzativa ad altro dipendente di categoria D (Ingegnere) presente nel medesimo ufficio/settore del sostituto, non titolare di posizione organizzativa. SI CHIEDE di conoscere: 1) le disposizioni normative e la procedura da …

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  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 41395 del 23
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 23/12/2021), n.41395 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16055/2019 proposto da: F.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO MESITI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …

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  • 5Contribuzione 2024 di CD e IAP nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricolturaAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Bergamo, sentenza 01/10/2025, n. 810
    Provvedimento: N. 2417/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bergamo Sezione lavoro Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 1/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2417/2024 R.G. promossa da: (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AUSTONI ANGELO ricorrente contro (Cod. Fisc. Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 …
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    • irripetibilità indebito·
    • coadiuvante coltivatore diretto·
    • ripetizione di indebito·
    • dolo·
    • buona fede·
    • affidamento legittimo·
    • art. 52 L.88/1989·
    • annullamento rapporto di lavoro·
    • contributi agricoli·
    • onere della prova

  • 2Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2024, n. 527
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 7.5.24 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1382 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA , con l'Avv. Maria Giovanna Litrenta Parte_1 appellante E , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Carlo Costantino De Pompeis, Silvia Parisi e Umberto Ferrato appellato Oggetto: …
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    • opposizione ad avviso di addebito·
    • sentenza Tribunale di Cosenza·
    • obbligo contributivo coltivatori diretti·
    • prevalenza reddito lavoro autonomo·
    • requisiti coltivatore diretto·
    • spese di lite·
    • appello Corte d'Appello·
    • iscrizione d'ufficio·
    • giurisprudenza Cassazione su coltivatore diretto·
    • onere della prova

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 12
    Provvedimento: Sentenza n. 12/2025 Depositato il 23/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ARIOLLI GIOVANNI, Presidente e Relatore FRESCUCCI SILVANO, Giudice GIOVANNINI GABRIELE, Giudice in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 206/2024 depositato il 29/10/2024 proposto da Ricorrente_1 E C. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 …
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    • certificato di destinazione urbanistica·
    • coltivatore diretto·
    • agevolazione fiscale acquisto piccola proprietà contadina·
    • compensazione spese giudizio·
    • destinazione agricola terreni·
    • iscrizione gestione previdenziale agricola·
    • onere della prova·
    • produzione energia elettrica

  • 4Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 2255
    Provvedimento: R.G. 1314/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1314/2024 R.G. LAVORO TRA n. a CARDITO (NA) il 28/10/1949 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 FRANZESE VINCENZO RICORRENTE E , in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA RESISTENTE E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. RESISTENTE CONTUMACE 1 MOTIVI DELLA …
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    • contributi IVS coltivatori diretti·
    • opposizione avviso di addebito·
    • art. 127ter c.p.c.·
    • art. 2697 c.c.·
    • presunzione semplice·
    • legittimazione passiva·
    • iscrizione gestione agricola·
    • cessazione attività agricola·
    • onere della prova

  • 5Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2024, n. 1519
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 335/2024 promossa da C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Placida Claudia Parte_1 C.F._1 Falsone, giusta procura in atti, -ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti, -resistente- MOTIVI DELLA …
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    • coltivatori diretti·
    • opposizione avviso di addebito·
    • compensazione spese·
    • cessazione attività·
    • iscrizione gestione agricola·
    • onere della prova·
    • obbligo assicurazione previdenziale·
    • art. 127-ter c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili.
    Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12a) (13) ((15)) Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidita' e vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218 .
    Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
    Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall' articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1 .125, e' elevato 72 volte.
    --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n. 1144 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1989 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge." --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 21 marzo 1989, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo." --------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 6 luglio 1989, n. 373 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1989 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989, n. 488 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1989 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidita' a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo" --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 547 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1990 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.)." --------------- AGGIORNAMENTO (12a) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-8 aprile 1992 n. 165 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1992, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;
    dichiara l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia". --------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 13 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara." --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996 n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato; e l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.
  • Art. 2.
    E' condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidita', e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
    Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualita' nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017 , e dall' articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
    Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito.
  • Art. 3.
    Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell' articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 .
    Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposto regolarmente affidati.