Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 febbraio 2002 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 440 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 10/01/2022, (ud. 28/09/2021, dep. 10/01/2022), n.440 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18808-2019 proposto da: L.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MESITI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
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Giurisprudenza • +500
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- art. 2 legge 9/1963·
- art. 327 c.p.c.·
- prevalenza attività agricola·
- tabelle ettaro-coltura·
- annullamento avviso di addebito·
- iscrizione d'ufficio coltivatori diretti·
- spese di lite·
- requisiti oggettivi iscrizione
Versioni del testo
- Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili.
Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12a) (13) ((15)) Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidita' e vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218 .
Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall' articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1 .125, e' elevato 72 volte.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n. 1144 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1989 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge." --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 21 marzo 1989, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo." --------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 6 luglio 1989, n. 373 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1989 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989, n. 488 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1989 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidita' a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo" --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 547 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1990 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.)." --------------- AGGIORNAMENTO (12a) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-8 aprile 1992 n. 165 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1992, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;
dichiara l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia". --------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 13 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara." --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996 n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato; e l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilita' in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. - Art. 2.
E' condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidita', e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualita' nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017 , e dall' articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito. - Art. 3.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell' articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 .
Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposto regolarmente affidati.