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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2155/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/02/2025 da , con il proc. e Parte_1
dom. avv. SORAMEL ESTER, per mandato allegato al ricorso, e Parte_2
con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA, per mandato allegato al
[...]
ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25/06/2005, in
BASILIANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 2005;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 24/07/2004), maggiorenne Per_1
non economicamente autosufficiente, (il 22/11/2007) e (il Per_2 Per_3
24/04/2009), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri , nata a [...] Parte_1
il 17/03/1972, e , nato a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in data 25/06/2005 in BASILIANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Dispone che i figli e siano collocati prevalentemente e Per_1 Per_2 Per_3
abbiano residenza anagrafica presso la madre e che i figli minorenni e Per_2
rimangano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si Per_3
autorizzano ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, ognuno quando ha i figli presso di sé.
3) Dispone che la casa familiare, sita in Basiliano via Jacopo Tomadini 11, da cui il SI. si è già allontanato, rimanga assegnata alla SI.ra , che Pt_2 Pt_1 provvederà ad intestare a sé le utenze e la TARI entro 3 mesi dall'omologa della separazione.
4) Dispone che, salvo diverso accordo tra genitori e salve diverse eSIenze dei figli, gli stessi rimangano con il padre per un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e un giorno con pernotto nel fine settimana, da concordarsi mensilmente fra i genitori. Ciascun genitore si occuperà in via esclusiva delle eSIenze dei figli per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive e per un periodo di 5 giorni durante le vacanze natalizie, il tutto da concordarsi tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze lavorative.
2 5) Dispone che il IG contribuisca al mantenimento dei figli Pt_2 Per_1
e versando alla SI.ra un assegno mensile di € 700,00 Per_2 Per_3 Pt_1
per ciascuno, assegno da versare a far data dal mese di febbraio 2025 in via anticipata per dodici mensilità entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Udine sono poste a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%. Fanno eccezione, e non necessitano di ripartizione, le eventuali spese mediche rimborsate dalla Cassa Mutua delle Banche di Credito
Cooperativo a cui aderisce la SI.ra . In relazione alle spese straordinarie Pt_1
i genitori concordano che laddove la spesa sia nota, verrà anticipata da ciascuno di essi nella percentuale concordata. Ove possibile le agevolazioni fiscali per i figli a carico saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese.
6) Dà atto che i genitori concordano che l'assegno unico e universale relativo ai figli venga percepito per intero dalla madre.
7) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento della moglie versando Pt_2 alla stessa un assegno mensile di € 50,00, assegno da versare in via anticipata per dodici mensilità entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Prende atto che, al fine di regolamentare i rapporti economici patrimoniali discendenti dal matrimonio e di sciogliere la comunione legale sugli immobili in proprietà comune, tenuto conto altresì delle rinunce effettuate dalla SI.ra ad intestazioni di immobili acquistati dalla coppia in costanza di Pt_1
matrimonio, il SI. si è impegnato a cedere entro 3 mesi dall'omologa Pt_2
della separazione alla SI.ra , che si è impegnata ad accettare, il 50% di Pt_1 sua proprietà dell'immobile casa familiare, sito in Basiliano e censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Basiliano come A/7 - NCEU Foglio 45 Particella 707 sub.2 SN piani S1-T-1 vani 10,5 classe 3 rendita di 1.084,56 Euro e C/6 - Foglio
45 Particella 707 sub.3 piano S1 di mq.35 classe 3 rendita di 66,88 Euro.
Prende atto che a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale la SI.ra si è impegnata a pagare per intero le rimanenti rate Pt_1
3 del mutuo gravante sulla casa coniugale;
per l'effetto, il SI. resterà Pt_2
formalmente garante nei confronti dell'Istituto di credito, con diritto di rivalsa verso la SI.ra qualora tale garanzia venga escussa dalla banca nei suoi Pt_1
confronti.
Prende atto che la SI.ra si è impegnata a cedere entro il medesimo Pt_1 termine di 3 mesi dall'omologa della separazione al SI. che accetta, il Pt_2
50% dei seguenti terreni (come risultano dalla visura che si produce, all. 10):
Con
- SEMINATIVO NCT Foglio 45 Particella 37 por. are 22 classe 1 reddito dominicale di 23,86 euro reddito agrario di 10,79 euro;
- NCT Foglio 45 Particella 37 por.AB are 1 centiare 70 classe CP_2
2 reddito dominicale di 0,22 euro reddito agrario di 0,04 euro;
Con
- SEMINATIVO NCT Foglio 45 Particella 40 por. are 50 classe 1 reddito dominicale di 54,23 euro reddito agrario di 24,53 euro;
- Foglio 45 Particella 40 por.AB are 3 centiare 10 classe Controparte_3
3 reddito dominicale di 2,32 euro reddito agrario di 1,28 euro.
Le predette cessioni avverranno senza corrispettivo e sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il rogito, imposte, oneri e spese per il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile casa familiare saranno a carico della SI.ra , mentre i costi Pt_1
relativi alla cessione della quota di proprietà del terreno saranno a carico del SI.
Pt_2
9) Dà atto che genitori si sono autorizzati al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minorenni.
10) Prende atto che i ricorrenti concordano che l'autovettura Mercedes classe E tg.
FT434YZ, intestata al SI. rimane in uso esclusivo allo stesso che si Pt_2
assume tutte le spese connesse all'utilizzo dell'autovettura e si impegna a manlevare e tenere indenne la SI.ra per eventuali sanzioni e per qualsiasi Pt_1 eventuale responsabilità, civile e penale, connessa all'utilizzo del mezzo, mentre l'autovettura tg. FY631YR KIA NI intestata alla SI.ra rimane in uso Pt_1 esclusivo alla stessa che si assume tutte le spese connesse all'utilizzo dell'autovettura e si impegna a manlevare e tenere indenne il SI. per Pt_2
4 eventuali sanzioni e per qualsiasi eventuale responsabilità, civile e penale, connessa all'utilizzo del mezzo.
11) Prende atto che i ricorrenti, altresì, concordano che il cane di famiglia, Per_4 verrà intestato alla SI.ra entro tre mesi dall'omologa della separazione Pt_1
e, vivrà e sarà custodito presso la casa familiare;
le eventuali spese straordinarie necessarie per l'animale verranno sostenute per il 70% dal SI. e per il Pt_2
30% dalla SI.ra . Pt_1
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BASILIANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005.
Così deciso a Udine nella camera di conSIlio del 31/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2155/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/02/2025 da , con il proc. e Parte_1
dom. avv. SORAMEL ESTER, per mandato allegato al ricorso, e Parte_2
con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA, per mandato allegato al
[...]
ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25/06/2005, in
BASILIANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 2005;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 24/07/2004), maggiorenne Per_1
non economicamente autosufficiente, (il 22/11/2007) e (il Per_2 Per_3
24/04/2009), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri , nata a [...] Parte_1
il 17/03/1972, e , nato a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in data 25/06/2005 in BASILIANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Dispone che i figli e siano collocati prevalentemente e Per_1 Per_2 Per_3
abbiano residenza anagrafica presso la madre e che i figli minorenni e Per_2
rimangano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si Per_3
autorizzano ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, ognuno quando ha i figli presso di sé.
3) Dispone che la casa familiare, sita in Basiliano via Jacopo Tomadini 11, da cui il SI. si è già allontanato, rimanga assegnata alla SI.ra , che Pt_2 Pt_1 provvederà ad intestare a sé le utenze e la TARI entro 3 mesi dall'omologa della separazione.
4) Dispone che, salvo diverso accordo tra genitori e salve diverse eSIenze dei figli, gli stessi rimangano con il padre per un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e un giorno con pernotto nel fine settimana, da concordarsi mensilmente fra i genitori. Ciascun genitore si occuperà in via esclusiva delle eSIenze dei figli per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive e per un periodo di 5 giorni durante le vacanze natalizie, il tutto da concordarsi tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze lavorative.
2 5) Dispone che il IG contribuisca al mantenimento dei figli Pt_2 Per_1
e versando alla SI.ra un assegno mensile di € 700,00 Per_2 Per_3 Pt_1
per ciascuno, assegno da versare a far data dal mese di febbraio 2025 in via anticipata per dodici mensilità entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Udine sono poste a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%. Fanno eccezione, e non necessitano di ripartizione, le eventuali spese mediche rimborsate dalla Cassa Mutua delle Banche di Credito
Cooperativo a cui aderisce la SI.ra . In relazione alle spese straordinarie Pt_1
i genitori concordano che laddove la spesa sia nota, verrà anticipata da ciascuno di essi nella percentuale concordata. Ove possibile le agevolazioni fiscali per i figli a carico saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese.
6) Dà atto che i genitori concordano che l'assegno unico e universale relativo ai figli venga percepito per intero dalla madre.
7) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento della moglie versando Pt_2 alla stessa un assegno mensile di € 50,00, assegno da versare in via anticipata per dodici mensilità entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Prende atto che, al fine di regolamentare i rapporti economici patrimoniali discendenti dal matrimonio e di sciogliere la comunione legale sugli immobili in proprietà comune, tenuto conto altresì delle rinunce effettuate dalla SI.ra ad intestazioni di immobili acquistati dalla coppia in costanza di Pt_1
matrimonio, il SI. si è impegnato a cedere entro 3 mesi dall'omologa Pt_2
della separazione alla SI.ra , che si è impegnata ad accettare, il 50% di Pt_1 sua proprietà dell'immobile casa familiare, sito in Basiliano e censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Basiliano come A/7 - NCEU Foglio 45 Particella 707 sub.2 SN piani S1-T-1 vani 10,5 classe 3 rendita di 1.084,56 Euro e C/6 - Foglio
45 Particella 707 sub.3 piano S1 di mq.35 classe 3 rendita di 66,88 Euro.
Prende atto che a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale la SI.ra si è impegnata a pagare per intero le rimanenti rate Pt_1
3 del mutuo gravante sulla casa coniugale;
per l'effetto, il SI. resterà Pt_2
formalmente garante nei confronti dell'Istituto di credito, con diritto di rivalsa verso la SI.ra qualora tale garanzia venga escussa dalla banca nei suoi Pt_1
confronti.
Prende atto che la SI.ra si è impegnata a cedere entro il medesimo Pt_1 termine di 3 mesi dall'omologa della separazione al SI. che accetta, il Pt_2
50% dei seguenti terreni (come risultano dalla visura che si produce, all. 10):
Con
- SEMINATIVO NCT Foglio 45 Particella 37 por. are 22 classe 1 reddito dominicale di 23,86 euro reddito agrario di 10,79 euro;
- NCT Foglio 45 Particella 37 por.AB are 1 centiare 70 classe CP_2
2 reddito dominicale di 0,22 euro reddito agrario di 0,04 euro;
Con
- SEMINATIVO NCT Foglio 45 Particella 40 por. are 50 classe 1 reddito dominicale di 54,23 euro reddito agrario di 24,53 euro;
- Foglio 45 Particella 40 por.AB are 3 centiare 10 classe Controparte_3
3 reddito dominicale di 2,32 euro reddito agrario di 1,28 euro.
Le predette cessioni avverranno senza corrispettivo e sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il rogito, imposte, oneri e spese per il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile casa familiare saranno a carico della SI.ra , mentre i costi Pt_1
relativi alla cessione della quota di proprietà del terreno saranno a carico del SI.
Pt_2
9) Dà atto che genitori si sono autorizzati al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minorenni.
10) Prende atto che i ricorrenti concordano che l'autovettura Mercedes classe E tg.
FT434YZ, intestata al SI. rimane in uso esclusivo allo stesso che si Pt_2
assume tutte le spese connesse all'utilizzo dell'autovettura e si impegna a manlevare e tenere indenne la SI.ra per eventuali sanzioni e per qualsiasi Pt_1 eventuale responsabilità, civile e penale, connessa all'utilizzo del mezzo, mentre l'autovettura tg. FY631YR KIA NI intestata alla SI.ra rimane in uso Pt_1 esclusivo alla stessa che si assume tutte le spese connesse all'utilizzo dell'autovettura e si impegna a manlevare e tenere indenne il SI. per Pt_2
4 eventuali sanzioni e per qualsiasi eventuale responsabilità, civile e penale, connessa all'utilizzo del mezzo.
11) Prende atto che i ricorrenti, altresì, concordano che il cane di famiglia, Per_4 verrà intestato alla SI.ra entro tre mesi dall'omologa della separazione Pt_1
e, vivrà e sarà custodito presso la casa familiare;
le eventuali spese straordinarie necessarie per l'animale verranno sostenute per il 70% dal SI. e per il Pt_2
30% dalla SI.ra . Pt_1
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BASILIANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005.
Così deciso a Udine nella camera di conSIlio del 31/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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