Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 novembre 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 agosto 1990 |
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Giurisprudenza • +500
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- art. 2 DL 194/2009·
- agevolazioni fiscali·
- elemento soggettivo coltivatore diretto·
- conduzione terreno agricolo·
- coltivatore diretto·
- iscrizione previdenziale agricola·
- compensazione spese giudizio·
- art. 9 DPR n. 601/1973·
- imposta ipotecaria·
- imposta di registro
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)) - Art. 2.
Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, ((...)) - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))