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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/12/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliata in AV. 14 11100 AOSTA, presso il Parte_2
difensore avv. SCIACQUA PAOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTI ANDREA CP_1 C.F._2
GINO e elettivamente domiciliato in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE presso lo studio dell'avv. GIUNTI ANDREA GINO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
Voglia il Tribunale ill.mo, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor in Roisan (AO) in data 09.08.2014, e trascritto CP_1
nel registro dello stato civile dello stesso Comune al n. 5 Parte II
pagina 1 di 5 Serie A degli Atti di Matrimonio (doc. 2), ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ferme le condizioni di cui alla separazione che qui si trascrivono
CONDIZIONI
1. Le parti continueranno a vivere separate rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro, con facoltà per entrambe di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. Le figlie minori ( e ( Per_1 CodiceFiscale_3 Per_2 [...]
loro affidate in modo condiviso alternano la loro C.F._4
permanenza presso ciascun genitore secondo la modalità 2-2-3, e quindi la prima settimana dal lunedì mattina al mercoledì mattina con un genitore, dal mercoledì mattina al venerdì mattina con l'altro,
dal venerdì mattina al lunedì mattina nuovamente con il primo;
e la settimana successiva il contrario. Nel periodo natalizio le vacanze scolastiche sono trascorse al 50% con ciascun un genitore
(indicativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni); le vacanze di Pasqua e quelle di carnevale ad anni alterni.
Durante le vacanze estive le minori trascorrono un periodo di almeno quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il mese di maggio.
3. Il padre versa alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]) la somma mensile di euro 100,00 per ciascuna figlia, e così in totale euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori sono suddivise al 50% tra i pagina 2 di 5 genitori. Per l'individuazione di tali spese, nonché per le modalità
e i tempi di concertazione, rendicontazione e rimborso, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale adito, da intendersi qui integralmente trascritto, e che con la sottoscrizione del ricorso introduttivo le parti hanno dichiarato di conoscere ed accettare.
4. L'assegno unico universale disposto a favore delle minori è
percepito per intero dalla signora Pt_1
5. Le parti confermano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
6. Le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
7. Con l'esecuzione degli accordi già formalizzati in sede di separazione le parti danno atto di aver definito ogni questione economico-patrimoniale tra loro pendente.
8. Le parti concordemente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
9. Le spese del procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare pagina 3 di 5 con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roisan il 9 agosto 2014 tra
, nata ad [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) CodiceFiscale_5
e
, nato ad [...] il [...] CP_1
(c.f. ) CodiceFiscale_6
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Roisan al n° 5, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
pagina 4 di 5 M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roisan per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliata in AV. 14 11100 AOSTA, presso il Parte_2
difensore avv. SCIACQUA PAOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTI ANDREA CP_1 C.F._2
GINO e elettivamente domiciliato in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE presso lo studio dell'avv. GIUNTI ANDREA GINO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
Voglia il Tribunale ill.mo, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor in Roisan (AO) in data 09.08.2014, e trascritto CP_1
nel registro dello stato civile dello stesso Comune al n. 5 Parte II
pagina 1 di 5 Serie A degli Atti di Matrimonio (doc. 2), ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ferme le condizioni di cui alla separazione che qui si trascrivono
CONDIZIONI
1. Le parti continueranno a vivere separate rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro, con facoltà per entrambe di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. Le figlie minori ( e ( Per_1 CodiceFiscale_3 Per_2 [...]
loro affidate in modo condiviso alternano la loro C.F._4
permanenza presso ciascun genitore secondo la modalità 2-2-3, e quindi la prima settimana dal lunedì mattina al mercoledì mattina con un genitore, dal mercoledì mattina al venerdì mattina con l'altro,
dal venerdì mattina al lunedì mattina nuovamente con il primo;
e la settimana successiva il contrario. Nel periodo natalizio le vacanze scolastiche sono trascorse al 50% con ciascun un genitore
(indicativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni); le vacanze di Pasqua e quelle di carnevale ad anni alterni.
Durante le vacanze estive le minori trascorrono un periodo di almeno quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il mese di maggio.
3. Il padre versa alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]) la somma mensile di euro 100,00 per ciascuna figlia, e così in totale euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori sono suddivise al 50% tra i pagina 2 di 5 genitori. Per l'individuazione di tali spese, nonché per le modalità
e i tempi di concertazione, rendicontazione e rimborso, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale adito, da intendersi qui integralmente trascritto, e che con la sottoscrizione del ricorso introduttivo le parti hanno dichiarato di conoscere ed accettare.
4. L'assegno unico universale disposto a favore delle minori è
percepito per intero dalla signora Pt_1
5. Le parti confermano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
6. Le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
7. Con l'esecuzione degli accordi già formalizzati in sede di separazione le parti danno atto di aver definito ogni questione economico-patrimoniale tra loro pendente.
8. Le parti concordemente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
9. Le spese del procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare pagina 3 di 5 con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roisan il 9 agosto 2014 tra
, nata ad [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) CodiceFiscale_5
e
, nato ad [...] il [...] CP_1
(c.f. ) CodiceFiscale_6
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Roisan al n° 5, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
pagina 4 di 5 M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roisan per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5