Art. 3.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell' articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 .
Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposto regolarmente affidati.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell' articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 .
Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposto regolarmente affidati.