Art. 10.
Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese dirette coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1126, e 26 ottobre 1957, n. 1047 , sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi al l'anno 1962:
1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;
2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;
3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta condizione, con l'indicazione della ditta, intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonche' del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.
La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.
Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengono variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonche' ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.
Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.
La Commissione puo' disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
Avverso la decisione della Commissione e' dato, ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza soci ale, il quale decide sentita, la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047 , e alla presente legge, i concedenti fondi a mezzadria, e colonia, nonche' gli Istituti assicuratori interessati.
La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno e' effettuata nel corso dell'anno stesso sulla frase delle giornale di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza.
Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese dirette coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1126, e 26 ottobre 1957, n. 1047 , sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi al l'anno 1962:
1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;
2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;
3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta condizione, con l'indicazione della ditta, intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonche' del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.
La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.
Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengono variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonche' ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.
Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.
La Commissione puo' disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
Avverso la decisione della Commissione e' dato, ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza soci ale, il quale decide sentita, la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047 , e alla presente legge, i concedenti fondi a mezzadria, e colonia, nonche' gli Istituti assicuratori interessati.
La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno e' effettuata nel corso dell'anno stesso sulla frase delle giornale di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza.