Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1573/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/12/2024, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per la ricorrente l'Avv. Cristina Di Vezza, in sostituzione dell'avv. Domenico Naso e per il MIM il Dott. Matteo Mariani.
I procuratori delle parti discutono la causa, concludono come in atti e chiedono di essere esonerati dalla lettura del dispositivo.
Il Giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c., dandone lettura in udienza.
Il Giudice dr.ssa Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1573/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,
RICORRENTE contro
, (C.F./P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e dell' Controparte_3
, in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi
[...] dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dal dott. Matteo Mariani, funzionari amministrativi, con indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni.
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 30.08.2023, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro,
[...]
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604.
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato”.
Con vittoria di spese, diritti e onorari in favore del procuratore antistatario. Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso. Ha così concluso:
“nel merito, in via principale: rigettare integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di controparte, contenere il quantum nei limiti degli eventuali importi effettivamente dovuti e provati, tenuto altresì conto dell'effetto sanante, risarcitorio e pienamente satisfattivo della futura stabilizzazione del rapporto di lavoro a seguito di superamento del concorso 2024 riservato ai docenti di religione cattolica, disponendo, all'uopo, un congruo rinvio della causa all'esito di detto concorso;
In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att., c.p.c. a mente del quale nelle liquidazioni delle spese a favore delle p.a., se assistite dai propri dipendenti, “si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 20.02.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3 ricorreva al Tribunale di Monza, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del CP_4
Alla data di deposito del ricorso la ricorrente rilevava:
- di essere in servizio presso il convenuto quale docente, con un CP_1 contratto a tempo determinato con decorrenza dal giorno 1 settembre 2022 al giorno 31 agosto 2023 per il profilo di docente di religione cattolica, sede di servizio presso l'I.C. di via Raiberti in Monza;
- di aver prestato negli anni precedenti servizio in qualità di docente a tempo determinato in virtù di plurimi contratti tutti di durata annuale (1 settembre – 31 agosto) e ciò dal giorno 1 settembre 2015 fino al 1 settembre 2022, data di stipula dell'ultimo contratto, per 8 anni.
Con il ricorso in esame, la ricorrente ha esposto l'evoluzione nazionale ed eurocomunitaria della legislazione e della giurisprudenza sulla questione della reiterazione dei contratti a termine nei confronti degli insegnanti ed in particolare degli insegnati di religione, deducendo: a) che i contratti oggetto del ricorso in esame sono stati conclusi per sopperire ad esigenze lavorative assolutamente non transitorie, nonché ad un fabbisogno durevole al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, b) che per effetto della reiterazione dei contratti a termine in luogo dell'assunzione a tempo indeterminato ella è stata penalizzata nella progressione di carriera ed ha subito dei pregiudizi nella quantificazione della retribuzione mensile.
In estrema sintesi, la questione a fondamento della domanda è che dopo l'entrata in vigore della Legge n. 186/2003, che ha disciplinato la figura dell'insegnante di religione cattolica, il ha indetto per il reclutamento del personale docente di CP_4 religione solo due concorsi: uno nell'anno 2004 ed il successivo con D.P.C.M. del 22 febbraio 2024, sicché, essendo passati vent'anni tra un bando e l'altro, non è stata rispettata la cadenza triennale del concorso, così impedendo agli Insegnanti di Religione Cattolica di ottenere l'immissione in ruolo.
Ebbene, dai contratti di lavoro prodotti dalla ricorrente risulta che ella ha ricoperto la carica di insegnante di religione a partire dal 1 settembre 2015 (con prima scadenza al 31 agosto 2016), con contratti a tempo determinato a continuità annuale, fino al 1 settembre 2022, data di stipula dell'ultimo contratto con scadenza 31 agosto 2023, per 8 anni.
Sul punto il convenuto nulla ha opposto. CP_1
La Corte di Cassazione, con diverse concordanti decisioni - rese sulla scia della sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, C-282/19 - ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio.
4 In tali decisioni, alle quali si fa riferimento (Cass. n. 20867 del 2023; Cass. n. 6563 del 2023; Cass. n. 18698 del 2022; Cass. n. 19319 del 2022; Cass. n. 22420 del 2022; Cass. n. 24760 del 2022) sono stati enunciati i seguenti principi:
- “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
- “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
Per la sussistenza dell'abuso non pare necessaria altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, inosservanza che integra la responsabilità dell'Amministrazione.
Ai fini dell'esclusione dell'abuso, non rileva neppure che il Direttore generale dell determini la consistenza dell'organico di ruolo in Controparte_3 modo tale che, in ogni diocesi e per ciascuno dei due ruoli, si abbia la presenza del 70 per cento di docenti di ruolo e del 30 per cento di docenti non di ruolo.
Dunque, sebbene la normativa prevista per i docenti di religione abbia previsto un termine triennale per l'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, in concreto è accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura
5 dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, il successivo sia stato bandito con D.P.C.M. del 22 febbraio 2024.
Si è venuta, pertanto, a verificare, per gli insegnanti di religione, quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatasi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che giustificano il risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, ove non siano stati stabilizzati, si estendono anche ai primi, verificandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso.
A fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo, recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora del concorso del 2004 (v. il D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 3, convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del nuovo concorso, ora indetto con D.P.C.M. del 22 febbraio 2024) resta, fino a che l'assunzione non risulti concretamente avverata, l'interesse di Parte_1
alla regolare indizione dei concorsi, così come il diritto a vedere ristorato
[...] il danno riconnesso all'abuso dovuto all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
Deve pertanto concludersi che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza citata sopra.
Va ribadito che è irrilevante, ad avviso di questo Giudice, il rilievo dell'indizione nel 2024 di un bando di concorso straordinario riservato agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia, primarie e secondaria, cui la ricorrente potrebbe partecipare e ciò sulla scorta del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. 9 giugno 2022 n.18698 cit.; Cass. 22 maggio 2021 n.14815). Si richiama, in particolare questo passo: “chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario” e la successiva indizione del concorso interrompe l'inadempimento datoriale “solo per il futuro e per le tre annualità successive”. Non solo: tali diritti risarcitori restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso (cfr. Cass. 22 maggio 2021 n.14815 cit.).
Per quanto riguarda le ricadute sanzionatorie dell'accertata illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, escluso che tale illegittimità possa condurre all'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in mancanza di effettiva immissione in ruolo del dipendente a tempo determinato ovvero della concreta prospettiva della sua stabilizzazione, va ritenuta misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare l'abuso ed a cancellare le
6 conseguenze della violazione del diritto dell'Unione il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. della Cass., n. 5072/2016, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo e senza oneri probatori a carico del lavoratore.
A seguito dell'abrogazione del citato art. 32, il riferimento deve essere sostituito, ratione temporis, dall'omologa disposizione dell'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, secondo il quale "Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.”
La precarietà di perdura da 8 anni. Parte_1
Fermi i principi di cui sopra, riprendendo i contratti prodotti dalla docente che attesta la reiterazione di contratti a termine per 5 anni oltre il triennio, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria nella misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ragione di 15 giorni dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di precariato successivo al terzo da aggiungersi alla soglia minima di 2,5.
Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte, deve ritenersi esaustiva ed omnicomprensiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa. Contr
3. In punto spese il deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Le spese vengono liquidate tenendo conto della serialità delle questioni trattate e del valore della causa determinato sulla base del credito accertato in concreto come dovuto che è ricompreso nello scaglione 5.200,00 – 26.000.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accetta e dichiara illegittimità dei contratti a tempo determinato per il periodo superiore al limite dei 36 mesi e conseguentemente,
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati
7 in atti, stipulati in successione dalla ricorrente con l'amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, per l'effetto,
3) condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità omnicomprensiva determinata in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Contr
4) condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.108,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e oltre al contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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